Art. 4 
 
                       Indennita' pensionabile 
 
  1. A decorrere dal 1°  febbraio  2021,  le  misure  dell'indennita'
pensionabile di cui all'articolo 4 del decreto del  Presidente  della
Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, sono  incrementate  e  rideterminate
nei seguenti importi mensili lordi: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 4 del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39,  recante:
          «Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento  di
          concertazione per il personale non dirigente delle Forze di
          polizia  ad  ordinamento  civile   e   militare   "Triennio
          normativo ed economico 2016-2018"»: 
              «Art. 4 (Indennita' pensionabile). - 1. A decorrere dal
          1° gennaio 2018, le misure dell'indennita' pensionabile  di
          cui agli  articoli  4  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 1° ottobre 2010, n. 184 e 45,  comma  13,  primo
          periodo, del decreto legislativo 29  maggio  2017,  n.  95,
          sono incrementate  e  rideterminate  nei  seguenti  importi
          mensili lordi: 
 
         Parte di provvedimento in formato grafico