(all. 1 - art. 1)
                                                           ALLEGATO A
                       MISURE DI SALVAGUARDIA
             DEL PARCO NAZIONALE DELL'ARCIPELAGO TOSCANO
                               Art. 1.
                         Ambito territoriale
   Nell'ambito delle aree del Parco relative alle  zone  terrestri  e
marine  delle isole di Capraia, Giannutri, Montecristo e Gorgona sono
individuate le aree di rilevante valore naturalistico con limitato  o
inesistente grado di antropizzazione, nelle quali si applicano, oltre
ai  divieti  generali  di cui al successivo art. 3 anche i divieti di
cui al successivo art. 4.
   Le predette aree sono individuate nella cartografia allegata  come
zone di tipo 1.
   Per  le  aree  a mare le zone di tipo 1 sono definite per ciascuna
isola dalle poligonali aventi le coordinate di seguito riportate:
   Isola di Capraia:
   Punto             Latitudine Nord            Longitudine Est
     -                      -                          -
     A               43(gradi)01'18'                9›46'48'
     B               43(gradi)03'18'                9›47'18'
     C               43(gradi)03'24'                9›47'48'

   Isola di Montecristo:
   Punto             Latitudine Nord            Longitudine Est
     -                      -                          -
     A               42(gradi)21'30'                10›19'00'
     B               42(gradi)20'54'                10›20'12'
     C               42(gradi)19'12'                10›20'36'
     D               42(gradi)18'12'                10›19'12'
     E               42(gradi)18'24'                10›17'24'
     F               42(gradi)20'06'                10›16'36'
     G               42(gradi)21'24'                10›17'36'

   Isola di Gorgona:
   Punto             Latitudine Nord            Longitudine Est
     -                      -                          -
     A               43(gradi)25'04'                9›55'02'
     B               43(gradi)24'42'                9›54'30'
     C               43(gradi)24'39'                9›53'36'
     D               43(gradi)25'00'                9›52'48'
     E               43(gradi)25'24'                9›52'36'
     F               43(gradi)26'18'                9›52'48'
     G               43(gradi)26'54'                9›54'06'

   Isola di Giannutri:
   Punto             Latitudine Nord            Longitudine Est
     -                      -                          -
     A               42(gradi)16'15'                11›06'30'
     B               42(gradi)15'42'                11›07'36'
     C               42(gradi)15'12'                11›07'48'
     D               42(gradi)14'36'                11›07'24'
     E               42(gradi)14'15'                11›07'24'
     F               42(gradi)13'42'                11›06'36'
     G               42(gradi)13'51'                11›05'45'
     H               42(gradi)14'15'                11›05'12'
     I               42(gradi)14'36'                11›05'00'
     L               42(gradi)15'42'                11›05'06'
     M               42(gradi)16'03'                11›05'45'

   Le  restanti  aree  a  mare  incluse  nel  Parco sono definite per
ciascuna isola dalle  poligonali  aventi  le  coordinate  di  seguito
riportate:

   Isola di Capraia:
   Punto             Latitudine Nord            Longitudine Est
     -                      -                          -
     D               43(gradi)02'54'                9›55'06'
     E               43(gradi)00'18'                9›54'18'
     F               42(gradi)57'00'                9›48'42'
     G               42(gradi)58'24'                9›45'00'
     H               43(gradi)01'18'                9›43'18'
     I               43(gradi)04'00'                9›44'00'
     L               43(gradi)05'24'                9›45'18'
     M               43(gradi)07'18'                9›49'54'
     N               43(gradi)05'30'                9›53'30'

   Isola di Montecristo:
   Punto             Latitudine Nord            Longitudine Est
     -                      -                          -
     H               42(gradi)23'54'                10›19'24'
     I               42(gradi)22'30'                10›22'42'
     L               42(gradi)18'12'                10›23'36'
     M               42(gradi)15'48'                10›20'06'
     N               42(gradi)16'18'                10›15'36'
     O               42(gradi)20'30'                10›13'18'
     P               42(gradi)23'42'                10›16'18'

   Isola di Gorgona:
   Punto             Latitudine Nord            Longitudine Est
     -                      -                          -
     H               43(gradi)25'03'                9›59'24'
     I               43(gradi)23'06'                9›58'12'
     L               43(gradi)22'06'                9›56'42'
     M               43(gradi)21'45'                9›52'24'
     N               43(gradi)22'51'                9›49'54'
     O               43(gradi)25'24'                9›48'24'
     P               43(gradi)27'21'                9›49'00'
     Q               43(gradi)29'51'                9›54'06'
     R               43(gradi)27'48'                9›58'12'
     S               43(gradi)26'18'                9›58'48'

    Isola di Giannutri:
   Punto             Latitudine Nord            Longitudine Est
     -                      -                          -
     N               42(gradi)18'45'                11›06'22'
     O               42(gradi)17'06'                11›10'21'
     P               42(gradi)15'36'                11›11'00'
     Q               42(gradi)14'36'                11›10'42'
     R               42(gradi)13'36'                11›10'39'
     S               42(gradi)11'12'                11›06'36'
     T               42(gradi)11'54'                11›03'42'
     U               42(gradi)13'03'                11›02'18'
     V               42(gradi)14'15'                11›01'45'
     X               42(gradi)17'00'                11›02'15'
     Y               42(gradi)18'24'                11›04'45'
     Z               42(gradi)15'10'                11›01'27'

    Nel  perimetro  del  Parco  sono  altresi'  ricompresi  scogli  e
isolotti minori secondo l'elenco che segue:
    isola  d'Elba:  Formiche  della  Zanca,  Ogliera,  Scoglio  della
Triglia,  Isola  Corbella, Isole Gemini, Isolotto d'Ortano, Isola dei
Topi, Scoglietto di Portoferraio;
    isola del Giglio: Le Scole, Scoglio del Corvo, Isole della Cappa;
    isola di Pianosa: La Scarpa, La Scola;
    isola di Capraia: La Praiola, Le Formiche, Lo Scoglione,  Scoglio
del Gatto, Scoglio della Manza;
    Lo Scoglio d'Affrica;
    Palmaiola;
    Cerboli.

                               Art. 2.
                         Tutela e promozione

   Nell'ambito del Parco sono assicurate:
     a)   la   conservazione   di   specie  animali  o  vegetali,  di
associazioni vegetali o forestali,  di  singolarita'  geologiche,  di
formazioni  paleontologiche,  di comunita' biologiche, di biotopi, di
valori scenici e  panoramici,  di  processi  naturali,  di  equilibri
idraulici ed idrogeologici, di equilibri ecologici;
     b) l'applicazione di metodi di gestione e di restauro ambientale
idonei  a  realizzare  un'integrazione tra uomo ed ambiente naturale,
anche   mediante   la   salvaguardia   dei   valori    antropologici,
archeologici,   storici   ed   architettonici   e   delle   attivita'
agro-silvo-pastorali e tradizionali;
     c) la promozione di attivita' di educazione, di formazione e  di
ricerca  scientifica,  anche  interdisciplinare, nonche' di attivita'
ricreative compatibili;
     d) la difesa e la ricostituzione degli  equilibri  idraulici  ed
idrogeologici.

                               Art. 3.
                          Divieti genera1i

   Nell'ambito  del  Parco  nazionale  dell'arcipelago  Toscano  sono
vietate le seguenti  attivita',  fatte  salve  le  utilizzazioni  del
territorio  medesimo  per  esigenze  di  carattere  militare e quelle
attivita'  legate  alla  funzionalita'  del  servizio  fari   e   del
segnalamento marittimo:
     a)  la  cattura,  l'uccisione,  il danneggiamento ed il disturbo
della fauna selvatica, ad eccezione di quanto eseguito  per  fini  di
ricerca e di studio previa autorizzazione dell'Ente Parco;
     b)  la  raccolta  ed il danneggiamento della flora spontanea, ad
eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di  studio  previa
autorizzazione  dell'Ente  Parco;  sono peraltro consentiti, anche in
attuazione dell'art. 6, comma 1, lettera b), della  legge  23  agosto
1993,  n.  352,  il pascolo e la raccolta di funghi, tartufi ed altri
prodotti del bosco, nel rispetto delle vigenti normative,  degli  usi
civici e consuetudini locali;
     c) l'introduzione in ambiente naturale non recintato di specie e
popolazioni estranee alla flora ed alla fauna autoctona;
     d)  il  prelievo di materiali di rilevante interesse geologico e
paleontologico, ad eccezione di quello eseguito, per fini di  ricerca
e di studio, previa autorizzazione dell'Ente Parco;
     e)  l'apertura  in  nuovi  siti  di  cave,  miniere e discariche
escluse le discariche per rifiuti solidi urbani ed inerti;
     f) l'introduzione da parte di privati, di armi, esplosivi  e  di
qualsiasi mezzo di distruzione e cattura, se non autorizzata;
     g) il campeggio al di fuori delle aree destinate a tale scopo ed
appositamente  attrezzate;  e'  consentito  il  campeggio  temporaneo
appositamente autorizzato in base alla normativa vigente;
     h) il sorvolo non autorizzato dalle competenti autorita' secondo
quanto espressamente regolamentato dalle leggi sulla  disciplina  del
volo;
     i) il transito dei mezzi motorizzati fuori dalle strade statali,
provinciali,  comunali,  vicinali  gravate  dai  servizi  di pubblico
passaggio, e private, fatta eccezione per i mezzi di servizio  e  per
le attivita' agro-silvo-pastorali;
     l)  la  costruzione  nelle  zone  agricole  di qualsiasi tipo di
recinzione, ad eccezione di quelle necessarie  alla  sicurezza  delle
abitazioni,  degli  impianti  tecnologici e di quelle accessorie alle
attivita' agro-silvo-pastorali, purche' realizzate secondo  tipologie
e   materiali   tradizionali,  e  delle  delimitazioni  temporanee  a
protezione delle attivita' zootecniche;
     m) l'accesso e l'approdo nelle aree di  nidificazione  coloniale
degli uccelli marini individuate e segnalate a cura dell'Ente Parco;
     n) la pesca, sia professionale che sportiva, con qualunque mezzo
esercitata,   salvo  quanto  disposto  dall'Ente  Parco  per  i  soli
residenti nonche' per i proprietari  di  abitazioni  nelle  isole  di
Capraia,  Gorgona  e  Giannutri,  muniti  di autorizzazione dell'Ente
Parco; e' comunque fatto divieto di esercitare la pesca  subacquea  e
la  pesca  a  strascico;  e'  peraltro  consentita  ai soli cittadini
residenti o proprietari di abitazioni nel comune di Capraia Isola  la
pesca  professionale  esercitata con le nasse, con il palamito con un
numero di ami non superiore ai 250, con la lenza e con il  bolentino,
previa  autorizzazione  rilasciata dall'Ente Parco; ai soli pescatori
professionisti residenti nel comune di Capraia Isola e' consentita la
pesca con  tre  reti  al  tramaglio  di  350  metri  cadauna,  previa
autorizzazione   rilasciata   dall'Ente   Parco;  ai  soli  cittadini
residenti o proprietari di abitazioni nel comune di Capraia Isola  e'
consentita  altresi'  la pesca sportiva con lenza, bolentino e con il
palamito  con  un  numero  di  ami  non  superiore  ai   70,   previa
autorizzazione rilasciata dall'Ente Parco.

                               Art. 4.
                          Divieti in zona 1

   In  zona 1 l'ambiente naturale e' conservato nella sua integrita'.
Pertanto sono vietate  tutte  le  attivita'  che  ne  determinino  in
qualsiasi  modo  l'alterazione e vigono i seguenti ulteriori divieti,
fatte salve le utilizzazioni del territorio medesimo per esigenze  di
carattere  militare  e quelle attivita' legate alla funzionalita' del
servizio fari e del segnalamento marittimo:
     a) l'accesso dei visitatori nelle aree terrestri e marine, salvo
quanto disposto dall'Ente Parco;
     b) la pesca, sia professionale che sportiva, con qualunque mezzo
esercitata;
     c) l'immersione con apparecchi autorespiratori, fatte  salve  le
immersioni  autorizzate  dall'Ente  Parco  per  finalita'  di ricerca
scientifica e per attivita' cine-fotografiche;
     d) l'alterazione, diretta o indiretta, dell'ambiente bentonico e
delle caratteristiche chimiche, fisiche  e  biologiche  delle  acque,
nonche' l'immissione di rifiuti e di sostanze tossiche ed inquinanti;
     e)  la  navigazione, l'accesso, la sosta e l'ancoraggio di navi,
imbarcazioni e natanti  di  qualsiasi  genere  e  tipo  salvo  quanto
disposto  dall'Ente Parco per i soli residenti e per i proprietari di
abitazioni nelle isole di Capraia,  Gorgona  e  Giannutri  muniti  di
autorizzazione dell'Ente Parco e per motivi di servizio;
     f) la balneazione nell'isola di Montecristo.

                               Art. 5.
                    Regime autorizzativo generale

   Su   tutto  il  territorio  del  Parco  nazionale  dell'arcipelago
Toscano,  non  ricadente  in  zona  1,  salvo  quanto  disposto   dai
precedenti articoli 3 e 4:
     a)  sono  fatte  salve  le  previsioni contenute negli strumenti
urbanistici e territoriali vigenti;
     b) sono sottoposti ad autorizzazione dell'Ente Parco:
     i nuovi strumenti  urbanistici  generali  o  quelli  non  ancora
definitivamente approvati alla data di entrata in vigore del presente
decreto;
     le   eventuali  varianti,  totali  o  parziali,  agli  strumenti
urbanistici generali vigenti, non definitivamente approvate alla data
di entrata in vigore del presente decreto;
     i piani attuativi relativi alle zone territoriali omogenee  "C",
"D"  ed  "F",  o ad esse assimilabili, di cui al decreto ministeriale
del 2 aprile 1968, n. 1444, non definitivamente  approvati  e  quelli
per  i  quali, pur in presenza dell'approvazione definitiva alla data
di emanazione del presente  decreto,  non  si  sia  ancora  proceduto
all'avvio  dei lavori per la realizzazione di opere di urbanizzazione
primaria o di singoli insediamenti.
   Sono altresi' sottoposti  ad  autorizzazione  dell'Ente  Parco,  i
nuovi  interventi  di  rilevante trasformazione del territorio, per i
quali, alla data di entrata in vigore delle presenti norme,  non  sia
stato effettuato l'inizio dei lavori:
     a) opere di mobilita', e in particolare: tracciati stradali o le
modifiche  di quelle esistenti, ferrovie, filovie, impianti a fune ed
aviosuperfici;
     b) opere fluviali comprese le opere che comportano modifiche del
regime delle acque ai fini della sicurezza delle popolazioni;
     c)  opere  tecnologiche: elettrodotti con esclusione delle opere
necessarie all'elettrificazione rurale, gasdotti con esclusione delle
reti di distribuzione, derivazioni, acquedotti con  esclusione  delle
reti   di   distribuzione,   depuratori,  ripetitori,  captazioni  ed
adduzioni idriche;
     d) opere di trasformazione e bonifica agraria;
     e) piani economico-forestali, nonche' l'apertura di nuove  piste
forestali;
     f) coltivazioni di cave e miniere esistenti;
     g) realizzazione di bacini idrici e centrali idroelettriche;
     h)  impianti per allevamenti intensivi ed impianti di stoccaggio
agricolo, cosi' come definiti dalla  normativa  vigente  nazionale  e
comunitaria;
     i)  apertura  di  discariche  per  rifiuti  solidi  urbani e per
inerti, nel rispetto delle normative vigenti;
     l)  la  realizzazione  di  nuovi  edifici  ed   il   cambio   di
destinazione  d'uso  per  quelli  esistenti,  all'interno  delle zone
territoriali omogenee "E", di cui al decreto  ministeriale  2  aprile
1968,  n.  1444,  con  esclusione  degli  interventi  di manutenzione
ordinaria e straordinaria, di restauro conservativo e di  risanamento
igienico-edilizio,  cosi'  come  definiti  alle  lettere  a),  b), c)
dell'art. 31 della legge n. 457 del 1978 e degli ampliamenti  edilizi
effettuati  nel  rispetto  e  nei  limiti degli strumenti urbanistici
vigenti.
   Per gli interventi di rilevante trasformazione del territorio, che
siano in corso d'opera alla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto,  i  soggetti  titolari  delle  opere trasmettono all'Ente di
gestione, entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore  del
presente  decreto,  secondo  quanto  disposto  al  successivo art. 6,
l'elenco delle opere accompagnato da una relazione dettagliata  sullo
stato  dei  lavori  e  contenente  l'indicazione  del  luogo ove sono
depositati  i  relativi  progetti  esecutivi.  In  caso  di   mancata
comunicazione  delle  informazioni  di  cui sopra, l'Ente di gestione
provvedera' ad ordinare,  in  via  cautelativa,  la  sospensione  dei
lavori.

                               Art. 6.
              Modalita' di richiesta di autorizzazioni

   L'eventuale  rilascio  di  autorizzazioni  da  parte  dell'Ente di
gestione, per quanto disposto dal precedente art. 5 e' subordinato al
rispetto, da parte del richiedente, delle seguenti condizioni:
     a) gli elaborati tecnici relativi alle istanze prodotte dovranno
essere corredati da tutte le autorizzazioni, i nulla osta, i  pareri,
comprese   le   eventuali   prescrizioni,   da   parte   degli   enti
istituzionalmente competenti per territorio  o  per  materia  secondo
quanto richiesto dalla normativa vigente.
   L'autorizzazione   e'   rilasciata  entro  sessanta  giorni  dalla
ricezione della documentazione richiesta, completa in ogni sua parte;
tale  termine  potra'  essere  prorogato,  per  una  sola  volta,  di
ulteriori  trenta  giorni  per  necessita'  di istruttoria; decorsi i
predetti termini, l'autorizzazione si intende rilasciata.
   Le  richieste  di  autorizzazione  concernenti  gli atti di cui al
precedente art. 5, comma 1,  lettera  b),  debbono  essere  trasmesse
all'Ente  Parco  prima  della loro definitiva approvazione e dopo che
sia  stato  compiuto  ogni  altro  atto  del  relativo   procedimento
autorizzativo. Le autorizzazioni sono rilasciate entro novanta giorni
dalla  ricezione della richiesta corredata da copia di tutti gli atti
del procedimento; tale termine puo' essere  prorogato  per  una  sola
volta  per  ulteriori  sessanta  giorni  per  necessita' istruttorie.
Decorsi i predetti termini, l'autorizzazione si intende rilasciata.

                               Art. 7.
                            Sorveglianza

   La sorveglianza sul territorio del  Parco  e'  affidata  al  Corpo
forestale  dello  Stato,  nelle  forme  e nei modi di cui all'art. 21
della legge n. 394/1991, alle  capitanerie  di  porto,  all'Arma  dei
carabinieri  ed  alle  altre  Forze  di  polizia  i  cui appartenenti
rivestano  la  qualifica  di  agente  o  di  ufficiale   di   polizia
giudiziaria, ai sensi del codice di procedura penale.

                               Art. 8.
                          Norme transitorie

   Nelle  aree  marine,  le  misure  di  salvaguardia  contenute  nel
presente decreto entrano in vigore  dopo  novanta  giorni  dalla  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
   Fino all'entrata in vigore delle predette misure, sono fatte salve
le misure di salvaguardia e le zonazioni relative alle aree marine di
cui ai decreti del Ministro dell'ambiente in data 21 luglio 1989 e 29
agosto 1990.

   ---->   Vedere allegato da Pag. 10 a Pag. 25 della G.U.  <----