Art. 28 
 
Modifiche agli allegati alla Parte Quinta del decreto  legislativo  3
           aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni 
 
  1. All'Allegato II alla Parte  Quinta  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, le parole: "ore di normale  funzionamento"  sono
sostituite, ovunque ricorrano,  con  le  seguenti:  "ore  operative".
All'Allegato VI alla Parte Quinta del decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152, i  riferimenti  alle  "ore  di  normale  funzionamento"
devono  essere  intesi,   relativamente   ai   grandi   impianti   di
combustione, come riferimenti alle "ore operative". 
  2. All'Allegato  II,  parte  I,  alla  Parte  Quinta,  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il paragrafo 1 e' aggiunto il
seguente: 
  "1-bis. Condizioni generali 
  I valori limite di emissione previsti dal  presente  Allegato  sono
calcolati in condizioni normali (temperatura di 273,15 K, e pressione
di 101,3 kPa) previa detrazione del tenore  di  vapore  acqueo  degli
scarichi gassosi e ad un tenore standard di O2 pari  al  6%  per  gli
impianti che utilizzano combustibili solidi, al 3% per gli  impianti,
diversi dalle turbine a gas  e  dai  motori  a  gas,  che  utilizzano
combustibili liquidi e gassosi ed al 15 % per le turbine a gas e  per
i motori a gas. Nel caso delle turbine a gas usate in impianti  nuovi
a ciclo combinato dotati di un bruciatore supplementare, il tenore di
O2  standard  puo'  essere  definito  dall'autorita'  competente   in
funzione delle caratteristiche dell'installazione.". 
  3. All'Allegato  II,  parte  I,  alla  Parte  Quinta,  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel punto 2.1, le parole: "Ai fini
dell'applicazione  dell'articolo  273,  comma  5,  i  gestori"   sono
sostituite dalle seguenti "I gestori". 
  4. All'Allegato  II,  parte  I,  alla  Parte  Quinta,  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  il  punto  3  e'  sostituito  dal
seguente: 
  "3. Impianti multicombustibili 
  3.1 Per gli impianti  multicombustibili  che  comportano  l'impiego
simultaneo di due o piu'  combustibili,  l'autorita'  competente,  in
sede di autorizzazione, stabilisce i valori limite di  emissione  per
il biossido di zolfo, gli ossidi di azoto, le polveri e i metalli nei
modi previsti dal punto 3.2 o applicando le deroghe previste ai punti
3.3 e 3.4. 
  3.2. L'autorita' competente applica la seguente procedura: 
    a) individuare il valore limite di emissione relativo  a  ciascun
combustibile ed a ciascun  inquinante,  corrispondente  alla  potenza
termica nominale dell'intero impianto di combustione  secondo  quanto
stabilito dalla Parte II, sezioni da 1 a 6; 
    b)  determinare  i  valori  limite  di  emissione  ponderati  per
combustibile, moltiplicando ciascuno dei valori limite  di  emissione
di cui alla lettera a) per la  potenza  termica  fornita  da  ciascun
combustibile e dividendo il risultato di ciascuna moltiplicazione per
la somma delle potenze termiche fornite da tutti i combustibili; 
    c)  addizionare  i  valori  limite  di  emissione  ponderati  per
combustibile. 
  3.3. In deroga al punto 3.2  l'autorita'  competente,  in  sede  di
autorizzazione,  puo'  applicare  le  disposizioni   concernenti   il
combustibile determinante, inteso come il combustibile  con  il  piu'
elevato  valore  limite  di  emissione,  per   gli   impianti   multi
combustibile  anteriori  al  2013  che  utilizzano   i   residui   di
distillazione  e  di  conversione  della  raffinazione  del  petrolio
greggio, da soli o con  altri  combustibili,  per  i  propri  consumi
propri  dell'installazione,  sempre  che,  durante  il  funzionamento
dell'impianto la proporzione di calore fornito da  tale  combustibile
risulti pari ad almeno il 50%  della  somma  delle  potenze  termiche
fornite da tutti i combustibili. Se la proporzione del calore fornito
dal combustibile determinante e' inferiore al 50% della  somma  delle
potenze  termiche  fornite  da  tutti  i  combustibili,   l'autorita'
competente determina il valore limite  di  emissione,  applicando  la
seguente procedura: 
    a) individuare il valore limite di emissione relativo  a  ciascun
combustibile ed a ciascun  inquinante,  corrispondente  alla  potenza
termica nominale dell'impianto secondo quanto stabilito  dalla  parte
II, sezioni da 1 a 6; 
    b) calcolare il valore limite di emissione  per  il  combustibile
determinante, inteso come il combustibile con  il  valore  limite  di
emissione piu' elevato in base a quanto  stabilito  dalla  parte  II,
sezioni da 1 a 6,  e  inteso,  in  caso  di  combustibili  aventi  il
medesimo  valore  limite,  come  il  combustibile  che  fornisce   la
quantita' piu' elevata di  calore.  Tale  valore  limite  si  ottiene
moltiplicando per due il valore limite di emissione del  combustibile
determinante, previsto dalla parte II, sezioni da 1 a 6, e sottraendo
il valore limite di emissione relativo al combustibile con il  valore
limite di emissione meno elevato; 
    c)  determinare  i  valori  limite  di  emissione  ponderati  per
combustibile,  moltiplicando  il  valore  limite  di  emissione   del
combustibile calcolato in base alla lettera b) per  la  quantita'  di
calore fornita da ciascun  combustibile  determinante,  moltiplicando
ciascuno degli altri valori limite di emissione per la  quantita'  di
calore fornita da ciascun combustibile e dividendo  il  risultato  di
ciascuna moltiplicazione per la somma delle potenze termiche  fornite
da tutti i combustibili; 
    d)  addizionare  i  valori  limite  di  emissione  ponderati  per
combustibile. 
  3.4 In alternativa a quanto previsto al  punto  3.3,  ad  eccezione
delle  turbine  a  gas  e  dei  motori  a  gas,  per   gli   impianti
multicombustibili,  ricompresi  in  una  installazione   che   svolge
attivita' di raffinazione, alimentati con i residui di  distillazione
e di conversione della raffinazione del petrolio greggio, da  soli  o
con altri combustibili,  per  i  consumi  propri  dell'installazione,
l'autorizzazione puo' applicare un valore limite medio  di  emissione
di anidride solforosa pari a 1.000 mg/Nm³ per gli impianti  anteriori
al 2002 e pari a 600 mg/Nm³ per gli altri impianti anteriori al 2013. 
  I valori medi da confrontare con tali valori limite sono  calcolati
ad una temperatura di 273,15 K ed una pressione di 101,3 kPa,  previa
detrazione del tenore di vapore acqueo degli effluenti gassosi, e  ad
un tenore standard di O2 pari al 6% per i combustibili solidi e al 3%
per i combustibili liquidi e gassosi, come rapporto ponderato tra  la
sommatoria delle masse di biossido di zolfo emesse  e  la  sommatoria
dei volumi di effluenti gassosi relativi agli impianti. 
  Tali valori limite medi sono rispettati se  superiori  alla  media,
calcolata su base mensile, delle emissioni di tutti i detti impianti,
indipendentemente dalla miscela di combustibili usata,  qualora  cio'
non determini un aumento delle emissioni rispetto a  quelle  previste
dalle autorizzazioni in atto. 
  3.5 Per gli impianti  multicombustibili  che  comportano  l'impiego
alternativo di due o piu' combustibili,  sono  applicabili  i  valori
limite di emissione  di  cui  alla  parte  II,  sezioni  da  1  a  6,
corrispondenti a ciascuno dei combustibili utilizzati." 
  5. All'Allegato II, parte  I,  punto  4,  alla  Parte  Quinta,  del
decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152,  al  paragrafo  4.1  e'
aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  "La  concentrazione  di  CO
negli scarichi gassosi di ogni impianto di combustione alimentato con
combustibili gassosi e con una potenza termica nominale totale pari o
superiore a 100 MW e' misurata in continuo.". 
  6. All'Allegato II, parte  I,  punto  4,  alla  Parte  Quinta,  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i paragrafi da 4.1  a  4.6
sono sostituiti dai seguenti: 
  "4.1 Negli impianti di combustione con una potenza termica nominale
totale pari o superiore a 100 MW le misurazioni delle  concentrazioni
di biossido di  zolfo,  ossidi  di  azoto  e  polveri  nell'effluente
gassoso sono effettuate in continuo. Se l'impianto  con  una  potenza
termica nominale totale pari o superiore a 100 MW e'  alimentato  con
combustibili gassosi, anche la misurazione della concentrazione di CO
nell'effluente gassoso e' effettuata in continuo. 
  4.2. In deroga al  punto  4.1  le  misurazioni  continue  non  sono
richieste nei seguenti casi: 
    a) per il biossido di zolfo e per le polveri  degli  impianti  di
combustione alimentati con gas naturale; 
    b) per  il  biossido  di  zolfo  degli  impianti  di  combustione
alimentate a combustibile  liquido  con  tenore  di  zolfo  noto,  in
assenza di apparecchiature di desolforazione. 
  4.3. In deroga  al  punto  4.1,  l'autorita'  competente  puo'  non
richiedere misurazioni continue nei seguenti casi: 
    a) per gli impianti di combustione con un ciclo di vita inferiore
a 10.000 ore di funzionamento; 
    b) per  il  biossido  di  zolfo  degli  impianti  di  combustione
alimentati con biomassa se il gestore puo' provare che  le  emissioni
di biossido di zolfo non possono in nessun  caso  superare  i  valori
limite di emissione previsti dal presente decreto. 
  4.4. Nei casi previsti dai punti 4.2 e 4.3, l'autorita'  competente
stabilisce,  in  sede  di  autorizzazione,  l'obbligo  di  effettuare
misurazioni discontinue degli inquinanti per  cui  vi  e'  la  deroga
almeno ogni sei mesi  ovvero,  in  alternativa,  individua  opportune
procedure  di  determinazione  per  valutare  le  concentrazioni  del
biossido di zolfo e delle polveri  nelle  emissioni.  Tali  procedure
devono essere conformi alle pertinenti norme CEN  o,  laddove  queste
non sono disponibili, alle pertinenti norme ISO,  ovvero  alle  norme
nazionali o internazionali che assicurino dati equivalenti  sotto  il
profilo della qualita' scientifica. 
  4.5. Per  gli  impianti  di  combustione  alimentati  a  carbone  o
lignite, le emissioni  di  mercurio  totale  devono  essere  misurate
almeno una volta all'anno. 
  4.6  La  modifiche  relative  al  combustibile  utilizzato  e  alle
modalita' di esercizio costituiscono modifica ai sensi  dell'articolo
268, comma 1, lettera m). In tal caso l'autorita'  competente  valuta
anche, in sede di autorizzazione, se rivedere le prescrizioni imposte
ai sensi dei punti da 4.1 a 4.5.". 
  7. All'Allegato II,  parte  II,  alla  Parte  Quinta,  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le  sezioni  1,  2,  3  e  4  sono
sostituite dalle seguenti: 
 
                             "Sezione 1 
 
       Valori limite di emissione di SO2 - Combustibili solidi 
 
  A. 
 
  1. Valori limite di emissione SO2 espressi in mg/Nm³ (tenore di  O2
di  riferimento:  6%)  che  devono  essere  applicati  agli  impianti
anteriori al 2013 che utilizzano combustibili  solidi,  ad  eccezione
delle turbine a gas e dei motori a gas: 
 
 
    

=====================================================================
|Potenza termica |  Carbone e lignite e   |               |         |
|nominale totale |   altri combustibili   |               |         |
|     (MWth)     |         solidi         |   Biomassa    |  Torba  |
+================+========================+===============+=========+
|50-100          |          400           |      200      |   300   |
+----------------+------------------------+---------------+---------+
|100-300         |          250           |      200      |   300   |
+----------------+------------------------+---------------+---------+
|> 300           |          200           |      200      |   200   |
+----------------+------------------------+---------------+---------+
    
 
  2. In deroga al paragrafo 1,  l'autorizzazione  puo'  prevedere  un
valore limite di emissione di biossido di zolfo pari a 800 mg/Nm³ per
gli  impianti  anteriori  al  2002  che,  negli  anni  successivi  al
rilascio, non saranno in funzione per piu'  di  1.500  ore  operative
annue calcolate come media mobile su ciascun periodo di  cinque  anni
e, comunque, per piu' di 3.000 ore operative all'anno. Il gestore  e'
tenuto a presentare, entro il 31 maggio di ogni  anno,  all'autorita'
competente e, comunque, al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare un documento in  cui  sono  registrate  le  ore
operative annue degli impianti soggetti alla deroga. 
 
  B. 
 
  Valori limite di emissione SO2 espressi in mg/Nm³ (tenore di O2  di
riferimento: 6%) che devono essere applicati agli impianti nuovi  che
utilizzano combustibili solidi ad eccezione delle turbine a gas e dei
motori a gas. 
 
 
    

=====================================================================
|Potenza termica |  Carbone e lignite e   |               |         |
|nominale totale |   altri combustibili   |               |         |
|     (MWth)     |         solidi         |   Biomassa    |  Torba  |
+================+========================+===============+=========+
|50-100          |          200           |      100      |   200   |
+----------------+------------------------+---------------+---------+
|100-300         |          100           |      100      |   100   |
+----------------+------------------------+---------------+---------+
|> 300           |           75           |      75       |   75    |
+----------------+------------------------+---------------+---------+
    
  C. 
 
  1. Per gli impianti alimentati a combustibili solidi  indigeni,  se
il gestore dimostra che i valori limite di emissione delle lettere A)
e B) non possono essere rispettati a causa delle caratteristiche  del
combustibile, l'autorizzazione puo'  prevedere  un  grado  minimo  di
desolforazione quantomeno pari ai seguenti valori, intesi come valori
limite medi mensili: 
 
 
    

=====================================================================
|Potenza termica |                 |    Impianti    |               |
|nominale totale |    Impianti     |  anteriori al  |               |
|      (MW)      |anteriori al 2002|      2013      |Altri impianti |
+================+=================+================+===============+
|50-100          |      80 %       |      92 %      |     93 %      |
+----------------+-----------------+----------------+---------------+
|100-300         |      90 %       |      92 %      |     93 %      |
+----------------+-----------------+----------------+---------------+
|> 300           |    96 % (*)     |      96 %      |     97 %      |
+----------------+-----------------+----------------+---------------+
    
  (*) per impianti alimentati a scisti bituminosi: 95% 
 
  2. Per gli impianti alimentati a combustibili  solidi  indigeni  in
cui sono coinceneriti anche rifiuti, se il gestore dimostra  che  non
possono essere rispettati i valori limite Cprocesso per  il  biossido
di zolfo di cui alla parte 4, punti 3.1 o  3.2,  dell'Allegato  I  al
Titolo I-bis della Parte Quarta del presente decreto, a  causa  delle
caratteristiche del combustibile, l'autorizzazione puo' prevedere, in
alternativa, un grado minimo di  desolforazione  quantomeno  pari  ai
valori del precedente paragrafo. In tal caso, il valore  Crifiuti  di
cui a tale parte 4, punto 1, e' pari a 0 mg/Nm³. 
 
  3. Nei casi previsti dai paragrafi 1 e 2 il gestore,  entro  il  31
maggio di ogni anno, a partire  dal  2017,  e'  tenuto  a  presentare
all'autorita' competente e, comunque, al  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare un documento  che  riporta  il
tenore di zolfo del combustibile solido indigeno usato e il grado  di
desolforazione raggiunto come media mensile; la  prima  comunicazione
indica anche la motivazione tecnica dell'impossibilita' di rispettare
i valori limite di emissione oggetto di deroga. 
 
  Sezione 2 
 
  Valori limite di emissione di SO2 - Combustibili liquidi 
 
  A. 
 
  1. Valori limite di emissione SO2 espressi in mg/Nm³ (tenore di  O2
di  riferimento:  3%)  che  devono  essere  applicati  agli  impianti
anteriori al 2013 che utilizzano combustibili liquidi,  ad  eccezione
delle turbine a gas, dei motori a gas e dei motori diesel: 
 
    

--------------------------------------------------------
Potenza termica nominale      valore limite di emissione
 totale (MWth)                 di SO2 (mg/Nm³)
--------------------------------------------------------
50-100                        350
--------------------------------------------------------
100-300                       250
--------------------------------------------------------
> 300                         200
--------------------------------------------------------

    
  2. In deroga al paragrafo 1, per gli impianti  anteriori  al  2002,
l'autorizzazione puo' prevedere un  valore  limite  di  emissione  di
biossido di zolfo pari a 850 mg/Nm³ per gli impianti con potenza  non
superiore a 300 MW e pari a 400 mg/Nm³ per gli impianti  con  potenza
superiore a 300 MW, che,  negli  anni  successivi  al  rilascio,  non
saranno in funzione per piu' di 1.500 ore operative  annue  calcolate
come media mobile su ciascun periodo di cinque anni e, comunque,  per
piu' di 3.000  ore  operative  all'anno..  Il  gestore  e'  tenuto  a
presentare, entro il 31 maggio di ogni anno, all'autorita' competente
e, comunque, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare un documento in cui sono registrate le ore operative annue
degli impianti soggetti alla deroga. 
 
  B. 
 
  Valori limite di emissione SO2 espressi in mg/Nm³ (tenore di O2  di
riferimento: 3%) che devono essere applicati agli impianti nuovi, che
utilizzano combustibili liquidi ad eccezione delle turbine a gas, dei
motori a gas e dei motori diesel: 
 
    

--------------------------------------------------------
Potenza termica nominale      valore limite di emissione
totale (MWth)                 di SO2 (mg/Nm³)
--------------------------------------------------------
50-100                        350
--------------------------------------------------------
100-300                       200
--------------------------------------------------------
> 300                         150
--------------------------------------------------------

    
 
                              Sezione 3 
 
      Valori limite di emissione di SO2 - Combustibili gassosi 
 
  A. 
 
  Valori limite di emissione SO2 espressi in mg/Nm³ (tenore di O2  di
riferimento: 3%) che devono essere applicati agli impianti alimentati
a combustibile gassoso ad eccezione delle turbine a gas e dei  motori
a gas: 
 
    

---------------------------------------------------------------------
Gas naturale ed altri gas                                  35
---------------------------------------------------------------------
Gas liquido                                                5
---------------------------------------------------------------------
Gas a basso potere calorifico originati da forni a coke    400
---------------------------------------------------------------------
Gas a basso potere calorifico originati da altiforni       200
---------------------------------------------------------------------

    
  Per gli impianti di combustione anteriori al  2002  alimentati  con
gas a basso potere  calorifico  originati  dalla  gassificazione  dei
residui delle raffinerie si applica un limite pari a 800 mg/Nm³. 
 
                              Sezione 4 
 
   Valori limite di emissione di NOx (misurati come NO2 ) e di CO 
 
  A. 
 
  1. Valori limite di emissione di NOx espressi in mg/Nm³ (tenore  di
O2  di  riferimento:  6%  per  i  combustibili  solidi,  3%   per   i
combustibili liquidi e gassosi)  che  devono  essere  applicati  agli
impianti anteriori al  2013  alimentati  con  combustibili  solidi  o
liquidi, ad eccezione delle turbine a gas, dei motori  a  gas  e  dei
motori diesel. 
 
 
    

=====================================================================
|  Potenza   |                  |            |                      |
|  termica   |Carbone e lignite |            |                      |
|  nominale  |     e altri      |            |                      |
|   totale   |   combustibili   | Biomassa e |                      |
|   (MWth)   |      solidi      |   torba    | Combustibili liquidi |
+============+==================+============+======================+
|50-100      |300 (4)           |300 (4)     |450                   |
+------------+------------------+------------+----------------------+
|100-300     |200 (4)           |250 (4)     |200 (2)(3)(4)         |
+------------+------------------+------------+----------------------+
|> 300       |200 (4)(5)        |200 (4)(5)  |150 (1)(2)(3)(4)(5)   |
+------------+------------------+------------+----------------------+
    
 
  (1) L'autorizzazione puo' prevedere un valore limite  di  emissione
di NOx pari a 400 mg/Nm³ per  impianti  anteriori  al  2002  con  una
potenza termica nominale totale superiore  a  500  MW,  alimentati  a
combustibile liquido, che, negli anni  successivi  al  rilascio,  non
saranno in funzione per piu' di 1.500 ore operative  annue  calcolate
come media mobile su ciascun periodo di cinque anni e, comunque,  per
piu' di  3.000  ore  operative  all'anno.  Il  gestore  e'  tenuto  a
presentare, entro il 31 maggio di ogni anno, all'autorita' competente
e, comunque, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare un documento in cui sono registrate le ore operative annue
degli impianti soggetti alla deroga. 
 
  (2) L'autorizzazione puo' prevedere un valore limite  di  emissione
di NOx pari a 450 mg/Nm³ per impianti  di  combustione  anteriori  al
2002 con una potenza termica nominale totale non superiore a  500  MW
che utilizzano  residui  di  distillazione  e  di  conversione  della
raffinazione  del  petrolio  greggio  ai   fini   del   processo   di
raffinazione. 
 
  (3) L'autorizzazione puo' prevedere un valore limite  di  emissione
di NOx pari a 450 mg/Nm³ per impianti  di  combustione  anteriori  al
2002 con una potenza termica nominale totale non superiore a 500  MW,
situati all'interno di installazioni chimiche, alimentati con residui
liquidi di produzione di cui non e' ammesso il  commercio  utilizzati
ai fini del processo di produzione. 
 
  (4) L'autorizzazione puo' prevedere un valore limite  di  emissione
di NOx pari a 450 mg/Nm³ per impianti  di  combustione  anteriori  al
2002 con una potenza termica nominale totale non superiore a 500  MW,
alimentati  a  combustibile  solido  o  liquido,  che,   negli   anni
successivi al rilascio, non saranno in funzione per piu' di 1.500 ore
operative annue calcolate come media mobile  su  ciascun  periodo  di
cinque anni e, comunque, per piu' di 3.000 ore operative all'anno. Il
gestore e' tenuto a presentare, entro il  31  maggio  di  ogni  anno,
all'autorita' competente e, comunque, al  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del  mare  un  documento  in  cui  sono
registrate le  ore  operative  annue  degli  impianti  soggetti  alla
deroga. 
 
  (5) L'autorizzazione puo' prevedere un valore limite  di  emissione
di NOx pari a 450 mg/Nm³  per  impianti  di  combustione  autorizzati
prima del 1° luglio 1987, anche se con una potenza  termica  nominale
totale superiore a 500 MW, alimentati  a  combustibile  solido,  che,
negli anni successivi al rilascio, non saranno in funzione  per  piu'
di 1.500 ore operative annue calcolate come media mobile  su  ciascun
periodo di cinque anni e, comunque, per piu' di 3.000  ore  operative
all'anno. Il gestore e' tenuto a presentare, entro il  31  maggio  di
ogni  anno,  all'autorita'  competente  e,  comunque,  al   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  un  documento
in cui sono registrate le ore operative annue degli impianti soggetti
alla deroga. 
 
  2. Le turbine a gas (comprese le turbine a gas a ciclo combinato  -
CCGT) di impianti che  utilizzano  distillati  leggeri  e  medi  come
combustibili liquidi sono soggette ad un valore limite  di  emissione
di NOx pari a 90 mg/Nm³ e di CO pari a 100 mg/Nm³. 
 
  3. Le turbine a gas per casi di emergenza che sono in funzione  per
meno di 500 ore operative annue non sono soggette ai valori limite di
emissione di cui alla presente lettera A.  Il  gestore  e'  tenuto  a
presentare ogni anno all'autorita' competente  un  documento  in  cui
sono registrate le ore operative annue utilizzate. 
 
  A-bis 
 
  1. Valori limite di emissione di NOx e di  CO  espressi  in  mg/Nm³
(tenore di O2 di riferimento: 15% per le turbine e motori a gas e  3%
negli altri casi) che devono essere applicati  per  gli  impianti  di
combustione alimentati a combustibile gassoso anteriori al 2013: 
 
 
    

===========================================================
|        Tipo impianto        |        NOx        |  CO   |
+=============================+===================+=======+
|alimentato con gas naturale,*|                   |       |
|ad eccezione delle turbine a |                   |       |
|gas e dei motori a gas       |100                |100    |
+-----------------------------+-------------------+-------+
|alimentato con gas di        |                   |       |
|altoforno, gas da forno a    |                   |       |
|coke o gas a basso potere    |200 (300 per       |       |
|calorifico originati dalla   |impianti anteriori |       |
|gassificazione dei residui   |al 2002 di potenza |       |
|delle raffinerie, ad         |termica totale non |       |
|eccezione delle turbine a gas|superiore ai 500   |       |
|e dei motori a gas           |MW)                |-      |
+-----------------------------+-------------------+-------+
|alimentato con gas diversi da|200 (300 per       |       |
|quelli specificamente        |impianti anteriori |       |
|previsti dalla presente      |al 2002 di potenza |       |
|tabella, ad eccezione delle  |termica totale non |       |
|turbine a gas e dei motori a |superiore ai 500   |       |
|gas                          |MW)                |-      |
+-----------------------------+-------------------+-------+
|Turbine a gas (comprese le   |                   |       |
|CCGT) alimentate a gas       |                   |       |
|naturale*                    |50                 |100    |
+-----------------------------+-------------------+-------+
|Turbine a gas (comprese le   |                   |       |
|CCGT) alimentate con gas     |                   |       |
|diversi dal gas naturale*    |120                |-      |
+-----------------------------+-------------------+-------+
|Motori a gas                 |100                |100    |
+-----------------------------+-------------------+-------+

    
 
  * Il gas naturale e' il metano presente in natura con non piu'  del
20% in volume di inerti ed altri costituenti. 
 
  2. In deroga al paragrafo 1, sono soggette ad un valore  limite  di
emissione di NOx pari a 75 mg/Nm³ le turbine a gas (comprese le CCGT)
alimentate a gas naturale usate: 
 
  - in un sistema di produzione combinata di calore e di elettricita'
che abbia un grado di rendimento globale superiore al 75%; 
 
  - in impianti a ciclo combinato che abbiano un grado di  rendimento
elettrico globale medio annuo superiore al 55%; 
 
  - per trasmissioni meccaniche. 
 
  Per le turbine a gas (comprese le CCGT) alimentate a  gas  naturale
che non rientrano in una delle categorie di cui sopra e che hanno  un
grado di efficienza μ, determinato  alle  condizioni  ISO  di  carico
base, superiore al 35%, il valore limite di emissione di NOx e'  pari
a 50 x μ/35%. 
 
  3.  In  deroga  ai  paragrafi  1,  2  e  4,  l'autorizzazione  puo'
prevedere, per le turbine a gas (comprese le CCGT) anteriori al  2002
che, negli anni successivi al rilascio, non saranno in  funzione  per
piu' di 1.500 ore operative annue  calcolate  come  media  mobile  su
ciascun periodo di cinque anni e, comunque, per  piu'  di  3.000  ore
operative all'anno, un valore limite di emissione di NOx pari  a  150
mg/Nm³ se le turbine sono alimentate a gas naturale e a 200 mg/Nm³ se
le turbine sono alimentate con altri gas o combustibili  liquidi.  Il
gestore e' tenuto a presentare, entro il  31  maggio  di  ogni  anno,
all'autorita' competente e, comunque, al  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del  mare  un  documento  in  cui  sono
registrate le  ore  operative  annue  degli  impianti  soggetti  alla
deroga. 
 
  4. Per le turbine a gas di  potenza  termica  nominale  maggiore  o
uguale a 300 MW ubicate nelle zone nelle quali i livelli di ossidi di
azoto comportano il rischio di superamento  dei  valori  di  qualita'
dell'aria previsti dalla  vigente  normativa,  l'autorizzazione  deve
prevedere un valore limite di ossidi di azoto pari o inferiore  a  40
mg/ Nm³. 
 
  5. Le turbine a gas e i motori a gas per casi di emergenza che sono
in funzione per meno di 500 ore operative annue non sono soggette  ai
valori limite di emissione di cui alla  presente  lettera  A-bis.  Il
gestore e' tenuto a presentare ogni anno all'autorita' competente  un
documento in cui sono registrate le ore operative annue utilizzate. 
 
  B. 
 
  1. Valori limite di emissione NOx espressi in mg/Nm³ (tenore di  O2
di riferimento: 6% per i combustibili solidi, 3% per  i  combustibili
liquidi e gassosi) che devono essere applicati  agli  impianti  nuovi
che utilizzano combustibili solidi  o  liquidi,  ad  eccezione  delle
turbine, dei motori a gas e dei motori diesel. 
 
 
    

=====================================================================
|   Potenza   |                    |            |                   |
|   termica   |Carbone e lignite e |            |                   |
|  nominale   | altri combustibili | Biomassa e |   Combustibili    |
|totale (MWth)|       solidi       |   torba    |      liquidi      |
+=============+====================+============+===================+
|             |                    |180 per     |                   |
|             |                    |biomasse    |                   |
|             |                    |solide e    |                   |
|             |                    |torba 200   |                   |
|             |                    |per biomasse|                   |
|50-100       |150                 |liquide     |150                |
+-------------+--------------------+------------+-------------------+
|             |                    |180 per     |                   |
|             |                    |biomasse    |                   |
|             |                    |solide e    |                   |
|             |                    |torba 200   |                   |
|             |                    |per biomasse|                   |
|100-300      |100                 |liquide     |100                |
+-------------+--------------------+------------+-------------------+
|> 300        |100                 |150         |100                |
+-------------+--------------------+------------+-------------------+
    
 
  2. Le turbine a gas (comprese le CCGT)  che  utilizzano  distillati
leggeri e medi come combustibili liquidi sono soggette ad  un  valore
limite di emissione di NOx pari a 50  mg/Nm³  e  di  CO  pari  a  100
mg/Nm³. 
 
  3. Le turbine a gas per casi di emergenza che sono in funzione  per
meno di 500 ore operative annue non sono soggette ai valori limite di
emissione di cui alla presente lettera B.  Il  gestore  e'  tenuto  a
presentare ogni anno all'autorita' competente  un  documento  in  cui
sono registrate le ore operative annue utilizzate. 
 
  B-bis 
 
  1.Valori limite di emissione di NOx e CO  espressi  in  mg/Nm³  per
impianti di  combustione  nuovi  alimentati  a  combustibile  gassoso
(tenore di O2 di riferimento: 15% per le turbine e motori a gas e  3%
negli altri casi). 
 
 
    

             ===========================================
             |      Tipo impianto      |  NOx  |  CO   |
             +=========================+=======+=======+
             |diverso dalle turbine a  |       |       |
             |gas e dei motori a gas   |100    |100    |
             +-------------------------+-------+-------+
             |Turbine a gas (comprese  |       |       |
             |le CCGT)                 |30 *   |100    |
             +-------------------------+-------+-------+
             |CCGT usate per           |       |       |
             |trasmissioni meccaniche  |50 *   |100    |
             +-------------------------+-------+-------+
             |Motori a gas             |75     |100    |
             +-------------------------+-------+-------+
    
  * Se il grado di efficienza μ , determinato alle condizioni ISO  di
carico base, supera il 35%, il valore limite di emissione di  NOx  e'
pari a 30 x μ/35%, o in caso  di  CCGT  utilizzate  per  trasmissioni
meccaniche e' pari a 50 x μ/35%. 
 
  2. Le turbine a gas per casi di emergenza che sono in funzione  per
meno di 500 ore operative annue non sono soggette ai valori limite di
emissione di cui alla presente lettera B-bis. Il gestore e' tenuto  a
presentare ogni anno all'autorita' competente  un  documento  in  cui
sono registrate le ore operative annue utilizzate. 
 
                              Sezione 5 
 
              Valori limite di emissione delle polveri 
 
  A. 
 
  1. Valori limite di emissione di polveri espressi in mg/Nm³ (tenore
di O2 di  riferimento:  6%  per  i  combustibili  solidi,  3%  per  i
combustibili liquidi)  che  devono  essere  applicati  agli  impianti
anteriori al 2013 che utilizzano combustibili solidi  o  liquidi,  ad
eccezione delle turbine a gas, dei motori a gas e dei motori diesel. 
 
 
    

=====================================================================
|   Potenza   |                    |            |                   |
|   termica   |Carbone e lignite ed|            |                   |
|  nominale   | altri combustibili | Biomassa e |   Combustibili    |
|totale (MWth)|       solidi       |   torba    |      liquidi      |
+=============+====================+============+===================+
|50-100       |30                  |30          |30                 |
+-------------+--------------------+------------+-------------------+
|100-300      |25                  |20          |25                 |
+-------------+--------------------+------------+-------------------+
|> 300        |20                  |20          |20                 |
+-------------+--------------------+------------+-------------------+
    
  2. In deroga al paragrafo 1,  l'autorizzazione  puo'  prevedere  un
valore limite di emissione di  polveri  pari  a  50  mg/Nm³  per  gli
impianti di combustione anteriori al 2002  con  una  potenza  termica
nominale totale non superiore a 500  MW  che  utilizzano  residui  di
distillazione  e  di  conversione  della  raffinazione  del  petrolio
greggio ai fini del processo di raffinazione. 
 
  B. 
 
  1. Valori limite  di  emissione  di  polveri,  espressi  in  mg/Nm³
(tenore di O2 di riferimento: 6% per i combustibili solidi, 3% per  i
combustibili liquidi) che devono essere applicati agli impianti nuovi
che utilizzano combustibili solidi  o  liquidi,  ad  eccezione  delle
turbine a gas, dei motori a gas e dei motori diesel. 
 
 
    

   ===============================================================
   | Potenza termica |                 |                         |
   | nominale totale |                 |altri combustibili solidi|
   |     (MWth)      |Biomassa e torba |        o liquidi        |
   +=================+=================+=========================+
   |                 |18 per biomasse  |                         |
   |                 |solide e torba 10|                         |
   |                 |per biomasse     |                         |
   |50-300           |liquide          |20                       |
   +-----------------+-----------------+-------------------------+
   |                 |18 per biomasse  |                         |
   |                 |solide e torba 10|                         |
   |                 |per biomasse     |                         |
   |> 300            |liquide          |10                       |
   +-----------------+-----------------+-------------------------+
    
 
  2. Valori limite  di  emissione  di  polveri,  espressi  in  mg/Nm³
(tenore di O2 di riferimento 3%) che devono essere applicati a  tutti
gli impianti che utilizzano combustibili gassosi ad  eccezione  delle
turbine a gas e dei motori a gas. 
 
 
    

               +-----------------------------+-------+
               |Gas diversi da quelli        |       |
               |indicati nella presente      |       |
               |tabella                      |5      |
               +-----------------------------+-------+
               |Gas di altiforni             |10     |
               +-----------------------------+-------+
               |Gas prodotti dall'industria  |       |
               |siderurgica che possono      |       |
               |essere usati in stabilimenti |       |
               |diversi da quello di         |       |
               |produzione                   |30     |
               +-----------------------------+-------+
    
  " 
 
 
  8. Alla sezione 6, della parte II,  dell'Allegato  II,  alla  Parte
Quinta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella nota  10
le parole: "del presente allegato"  sono  sostituite  dalle  seguenti
"della presente sezione". 
  9. All'Allegato II, parte II, sezione 7,  alla  Parte  Quinta,  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  nel  titolo,  le  parole:
"che devono essere applicati agli impianti anteriori  al  1988"  sono
soppresse e nella nota 11 e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:
"Restano in ogni caso fermi i valori  limite  di  CO  indicati  nella
sezione 4, lettere A-bis e B-bis." 
  10. All'Allegato II, parte II, sezione 8, alla  Parte  Quinta,  del
decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  il  paragrafo  3  e'
sostituito dal seguente: 
  "3. I sistemi di misurazione  continua  sono  soggetti  a  verifica
mediante misurazioni  parallele  secondo  i  metodi  di  riferimento,
almeno una volta all'anno. I gestori informano l'autorita' competente
dei risultati di tale verifica." 
  11. All'Allegato II, parte II, sezione 8, alla  Parte  Quinta,  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla tabella del paragrafo
4, e' aggiunta la seguente linea: "Monossido di carbonio 10%". 
  12. All'Allegato II, parte II, sezione 8, alla  Parte  Quinta,  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' aggiunto, in  fine,  il
seguente paragrafo: "6. In caso di impianti  a  cui  si  applicano  i
gradi  di  desolforazione  di  cui  alla  sezione   1,   lettera   C,
l'autorizzazione prescrive le modalita' atte ad assicurare  anche  un
controllo periodico del tenore di zolfo del combustibile  utilizzato.
Le  modifiche  relative  al  combustibile  utilizzato   costituiscono
modifica ai sensi dell'articolo 268, comma 1, lettera m).". 
  13. All'Allegato II, parte III,  alla  Parte  Quinta,  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  il  modello  e'  sostituito  dal
seguente: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  14. All'Allegato II alla Parte Quinta  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, la parte V e' soppressa. 
  15. All'Allegato III, parte I, paragrafo 2, alla Parte Quinta,  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: 
    a) il punto 2.3 e' sostituito dal seguente: 
  "2.3. Agli effluenti gassosi che emettono COV ai quali  sono  state
assegnate o  sui  quali  devono  essere  apposte  le  indicazioni  di
pericolo H341 o H351 o ai quali sono state assegnate etichette con le
frasi di rischio R40, R68, in una quantita' complessivamente uguale o
superiore a 100 g/h, si applica un valore limite di emissione  di  20
mg/Nm³, riferito alla somma delle masse dei singoli COV."; 
    b) a decorrere dal  1°  giugno  2015  i  punti  2.1  e  2.3  sono
sostituiti dai seguenti: 
  "2.1. Le sostanze e le miscele alle quali, a causa del loro  tenore
di COV  classificati  dal  regolamento  1272/2008  come  cancerogeni,
mutageni o tossici per la riproduzione, sono state assegnate o  sulle
quali devono essere apposte le indicazioni di  pericolo  H340,  H350,
H350i, H360D o H360F sono sostituite  quanto  prima  con  sostanze  e
miscele  meno  nocive,  tenendo  conto  delle   linee   guida   della
Commissione europea, ove emanate. 
  2.3. Agli effluenti gassosi che emettono COV ai  quali  sono  state
assegnate o  sui  quali  devono  essere  apposte  le  indicazioni  di
pericolo H341 o H351  in  una  quantita'  complessivamente  uguale  o
superiore a 100 g/h, si applica un valore limite di emissione  di  20
mg/Nm³, riferito alla somma delle masse dei singoli COV.". 
  16. All'Allegato III, parte I, paragrafo 4, alla Parte Quinta,  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e'  aggiunto  il  seguente
punto:  "4.3-bis  Nel  determinare   la   concentrazione   di   massa
dell'inquinante   nell'effluente   gassoso   non   sono   presi    in
considerazione i volumi di  gas  che  possono  essere  aggiunti,  ove
tecnicamente  giustificato,  per  scopi  di   raffreddamento   o   di
diluizione.". 
  17. All'Allegato III, parte IV,  alla  Parte  Quinta,  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152: 
    a) nel paragrafo 1 il periodo: "A tal  fine  i  progetti  di  cui
all'articolo 275, comma 8, e le richieste di  autorizzazione  di  cui
all'articolo  275,  comma  9,  indicano  le  emissioni  bersaglio  da
rispettare e tutti gli elementi necessari a valutarne l'equivalenza."
e' soppresso. 
    b) il paragrafo 3 e' soppresso. 
  18. Dopo l'allegato X alla Parte Quinta del decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, e' aggiunto il seguente allegato  I  alla  parte
quinta-bis: 
  "Allegato I 
  Attivita' che producono biossido di titanio 
  Parte 1 
  Valori limite per le emissioni nelle acque 
  1. Nel caso di  installazioni  e  stabilimenti  che  utilizzano  il
procedimento al solfato (come media annuale): 550 kg di solfato per t
di biossido di titano prodotto; 
  2. Nel caso di  installazioni  e  stabilimenti  che  utilizzano  il
procedimento con cloruro (come media annuale): 
    a) 130 kg di cloruro per t di biossido di titanio prodotto se  si
utilizza rutilio naturale; 
    b) 228 kg di cloruro per t di biossido di titanio prodotto se  si
utilizza rutilio sintetico; 
    c) 330 kg di cloruro per t di biossido di titanio prodotto se  si
utilizza "slag". In caso di  scarico  in  acque  salate  (estuariali,
costiere, d'altura) si puo' applicare un valore limite di 450  kg  di
cloruro per t di biossido di titanio prodotto se si utilizza "slag". 
  3. Per installazioni e stabilimenti che utilizzano il processo  con
cloruro e che utilizzano piu' di un tipo di minerale, i valori limite
di emissione di cui  al  punto  2  si  applicano  in  proporzione  ai
quantitativi di ciascun minerale utilizzato. 
  Parte 2 
  Valori limite per le emissioni nell'atmosfera 
  1. I valori limite di emissione espressi come in concentrazioni  di
massa per metro cubo (Nm³) sono calcolati a una temperatura di 273,15
K ad una pressione di 101,3 kPa. 
  2. Polveri: 50 mg/Nm³ come media oraria dalle fonti piu' importanti
e 150 mg/Nm³ come media oraria dalle altre fonti. 
  3.  Biossido  e  triossido  di  zolfo  emessi  in  atmosfera  dalla
digestione  e  dalla  calcinazione,  compresi  gli   aerosol   acidi,
calcolati come SO2 equivalente: 
    a) 6 kg per t di biossido di titanio prodotto come media annuale; 
    b)  500  mg/Nm³  come  media   oraria   per   gli   impianti   di
concentrazione dell'acido di scarto. 
  4. Cloro, in caso di installazioni che utilizzano  il  procedimento
con cloruro: 
    a) 5 mg/Nm³ come media giornaliera; 
    b) 40 mg/Nm³ per qualsiasi intervallo di tempo. 
  Parte 3 
  Controllo delle emissioni 
  Il controllo delle emissioni  nell'atmosfera  comprende  almeno  il
monitoraggio in continuo di: 
    a) biossido e  triossido  di  zolfo  emessi  in  atmosfera  dalla
digestione e dalla calcinazione da impianti di  concentrazione  degli
acidi di scarto in installazioni che utilizzano  il  procedimento  al
solfato; 
    b)  cloro  proveniente  dalle  fonti  principali  all'interno  di
installazioni e  stabilimenti  che  utilizzano  il  procedimento  con
cloruro; 
    c) polvere proveniente dalle fonti principali di installazioni  e
stabilimenti." 
 
          Note all'art. 28: 
              Il testo dell'allegato II alla Parte Quinta del decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152, citato nelle  note  alle
          premesse, cosi come modificato dal presente  decreto  cosi'
          recita: 
              "Allegati alla Parte Quinta 
              Allegato II - Grandi impianti di combustione 
              Parte I 
              Disposizioni generali 
              1. Definizioni. 
              Ai fini del presente allegato si intende per : 
              a) impianto multicombustibile:  qualsiasi  impianto  di
          combustione che possa essere alimentato  simultaneamente  o
          alternativamente da due o piu' tipi di combustibile; 
              b)  grado  di  desolforazione:  il  rapporto   tra   la
          quantita' di  zolfo  non  emessa  nell'atmosfera  nel  sito
          dell'impianto di combustione per un determinato periodo  di
          tempo e la quantita' di zolfo  contenuta  nel  combustibile
          introdotto nei dispositivi dell'impianto di  combustione  e
          utilizzata per lo stesso periodo di tempo; 
              c) biomassa:  prodotti,  costituiti  interamente  o  in
          parte  di  materia  vegetale,  di  provenienza  agricola  o
          forestale, utilizzabili come combustibile  ai  sensi  della
          normativa vigente per recuperarne il contenuto  energetico,
          ed i seguenti rifiuti usati come combustibile: 
              - rifiuti vegetali derivanti da  attivita'  agricole  e
          forestali; 
              - rifiuti vegetali derivanti dalle industrie alimentari
          di  trasformazione,  se  l'energia  termica   generata   e'
          recuperata; 
              - rifiuti vegetali fibrosi della produzione di pasta di
          carta grezza e della produzione di carta  dalla  pasta,  se
          gli stessi sono coinceneriti sul luogo di produzione  e  se
          l'energia termica generata e' recuperata; 
              - rifiuti di sughero; 
              - rifiuti di legno, ad eccezione di quelli che  possono
          contenere composti organici alogenati o metalli pesanti,  a
          seguito di un trattamento o  di  rivestimento,  inclusi  in
          particolare  i  rifiuti  di  legno,  ricadenti  in   questa
          definizione,   derivanti   dai   rifiuti   edilizi   e   di
          demolizione. 
              d) turbina  a  gas:  qualsiasi  macchina  rotante,  che
          trasforma  energia   termica   in   meccanica,   costituita
          principalmente da un compressore, da un dispositivo termico
          in cui il combustibile e' ossidato per riscaldare il fluido
          motore e da una turbina; 
              e) ore operative: il numero delle ore in cui l'impianto
          e' in funzione, con l'esclusione dei periodi di  avviamento
          e di arresto e dei periodi di  guasto,  salvo  diversamente
          stabilito dalle normative adottate ai sensi dell'art.  271,
          comma 3, o dall'autorizzazione. 
              1-bis. Condizioni generali 
              I valori limite  di  emissione  previsti  dal  presente
          Allegato sono calcolati in condizioni normali  (temperatura
          di 273,15 K, e pressione di 101,3  kPa)  previa  detrazione
          del tenore di vapore acqueo degli scarichi gassosi e ad  un
          tenore standard di O2 pari  al  6%  per  gli  impianti  che
          utilizzano combustibili solidi, al  3%  per  gli  impianti,
          diversi dalle turbine  a  gas  e  dai  motori  a  gas,  che
          utilizzano combustibili liquidi e gassosi ed al 15% per  le
          turbine a gas e per i motori a gas. Nel caso delle  turbine
          a gas usate in impianti nuovi a ciclo combinato  dotati  di
          un bruciatore supplementare, il tenore di O2 standard  puo'
          essere definito dall'autorita' competente in funzione delle
          caratteristiche dell'installazione. 
              2. Procedura di esenzione per gli impianti anteriori al
          1988. 
              2.1  I  gestori  degli  impianti  anteriori   al   1988
          presentano  all'autorita'  competente,  nell'ambito   della
          richiesta  di  autorizzazione  integrata  ambientale,   una
          dichiarazione  scritta  contenente  l'impegno  a  non   far
          funzionare l'impianto per piu' di 20.000  ore  operative  a
          partire dal 1° gennaio 2008 ed a non farlo funzionare oltre
          il 31 dicembre 2015. Per gli impianti  di  potenza  termica
          nominale pari a 50 MW la dichiarazione e' presentata  entro
          3 mesi dalla data di entrata in vigore del presente  titolo
          e l'autorita' competente, in  caso  di  approvazione  della
          richiesta   di   esenzione,    provvede    ad    aggiornare
          l'autorizzazione  in  atto  con   la   procedura   prevista
          dall'art. 269.  La  richiesta  di  esenzione  e'  approvata
          soltanto se compatibile con le misure stabilite nei piani e
          nei programmi di cui al decreto legislativo n. 351 del 1999
          ove tali misure siano necessarie per il conseguimento degli
          obiettivi di qualita' dell'aria e  se  compatibile  con  le
          condizioni stabilite dalla normativa vigente in materia  di
          autorizzazione  integrata  ambientale.  Tutti  i   predetti
          provvedimenti  autorizzativi  indicano  le  ore   operative
          approvate per ogni anno  del  funzionamento  residuo  degli
          impianti. In caso di approvazione il gestore  e'  tenuto  a
          presentare ogni anno all'autorita' competente un  documento
          in cui e' riportata la registrazione  delle  ore  operative
          utilizzate  e  quelle  non  utilizzate   che   sono   state
          autorizzate per il restante periodo di funzionamento  degli
          impianti. 
              2.2  La  richiesta  di  esenzione  di  cui   al   punto
          precedente decade se il gestore  presenta,  successivamente
          al  rilascio  dell'autorizzazione  integrata  ambientale  e
          comunque non oltre il 31 maggio 2007, la relazione  tecnica
          o il progetto di adeguamento di cui all'art. 273, comma  6,
          nell'ambito   di    una    richiesta    di    aggiornamento
          dell'autorizzazione integrata ambientale. Per gli  impianti
          di potenza termica nominale pari a 50 MW, la  richiesta  di
          esenzione decade  se  il  gestore  trasmette  all'autorita'
          competente, entro il 1° agosto 2007, la relazione tecnica o
          il progetto di adeguamento di cui all'art. 273, comma 7. La
          richiesta di esenzione non si considera decaduta  nel  caso
          in cui l'autorita'  competente  non  approvi  la  relazione
          tecnica o il progetto di adeguamento 
              2.3 Gli impianti per cui l'esenzione e' stata approvata
          ai sensi del punto 2.1 e non e' decaduta ai sensi del punto
          2.2 non possono, in alcun  caso,  funzionare  per  piu'  di
          20.000 ore operative nel periodo compreso tra il 1° gennaio
          2008 e il 31 dicembre 2015. 
              3. Impianti multicombustibili 
              3.1 Per gli impianti multicombustibili  che  comportano
          l'impiego  simultaneo   di   due   o   piu'   combustibili,
          l'autorita'  competente,   in   sede   di   autorizzazione,
          stabilisce i valori limite di emissione per il biossido  di
          zolfo, gli ossidi di azoto, le polveri e i metalli nei modi
          previsti dal punto 3.2 o applicando le deroghe previste  ai
          punti 3.3 e 3.4. 
              3.2.  L'autorita'  competente   applica   la   seguente
          procedura: 
              a) individuare il valore limite di emissione relativo a
          ciascun   combustibile    ed    a    ciascun    inquinante,
          corrispondente alla potenza  termica  nominale  dell'intero
          impianto di  combustione  secondo  quanto  stabilito  dalla
          Parte II, sezioni da 1 a 6; 
              b) determinare i valori limite di  emissione  ponderati
          per combustibile, moltiplicando ciascuno dei valori  limite
          di emissione di cui alla lettera a) per la potenza  termica
          fornita da ciascun combustibile e dividendo il risultato di
          ciascuna  moltiplicazione  per  la  somma   delle   potenze
          termiche fornite da tutti i combustibili; 
              c) addizionare i valori limite di  emissione  ponderati
          per combustibile. 
              3.3. In deroga al punto 3.2 l'autorita' competente,  in
          sede di  autorizzazione,  puo'  applicare  le  disposizioni
          concernenti il combustibile determinante,  inteso  come  il
          combustibile  con  il  piu'  elevato   valore   limite   di
          emissione, per gli impianti multi combustibile anteriori al
          2013  che  utilizzano  i  residui  di  distillazione  e  di
          conversione della raffinazione  del  petrolio  greggio,  da
          soli o con altri combustibili, per i propri consumi  propri
          dell'installazione, sempre che,  durante  il  funzionamento
          dell'impianto la proporzione  di  calore  fornito  da  tale
          combustibile risulti pari ad  almeno  il  50%  della  somma
          delle potenze termiche fornite da tutti i combustibili.  Se
          la  proporzione  del  calore   fornito   dal   combustibile
          determinante e' inferiore al 50% della somma delle  potenze
          termiche  fornite  da  tutti  i  combustibili,  l'autorita'
          competente  determina  il  valore  limite   di   emissione,
          applicando la seguente procedura: 
              a) individuare il valore limite di emissione relativo a
          ciascun   combustibile    ed    a    ciascun    inquinante,
          corrispondente alla potenza termica nominale  dell'impianto
          secondo quanto stabilito dalla parte II, sezioni da 1 a 6; 
              b) calcolare il  valore  limite  di  emissione  per  il
          combustibile determinante, inteso come il combustibile  con
          il valore limite di emissione piu' elevato in base a quanto
          stabilito dalla parte II, sezioni da 1 a 6,  e  inteso,  in
          caso di combustibili aventi il medesimo valore limite, come
          il combustibile che fornisce la quantita' piu'  elevata  di
          calore. Tale valore limite si ottiene moltiplicando per due
          il   valore   limite   di   emissione   del    combustibile
          determinante, previsto dalla parte II, sezioni da 1 a 6,  e
          sottraendo  il  valore  limite  di  emissione  relativo  al
          combustibile  con  il  valore  limite  di  emissione   meno
          elevato; 
              c) determinare i valori limite di  emissione  ponderati
          per  combustibile,  moltiplicando  il  valore   limite   di
          emissione del combustibile calcolato in base  alla  lettera
          b)  per  la  quantita'  di  calore   fornita   da   ciascun
          combustibile  determinante,  moltiplicando  ciascuno  degli
          altri valori limite di emissione per la quantita' di calore
          fornita da ciascun combustibile e dividendo il risultato di
          ciascuna  moltiplicazione  per  la  somma   delle   potenze
          termiche fornite da tutti i combustibili; 
              d) addizionare i valori limite di  emissione  ponderati
          per combustibile. 
              3.4 In alternativa a quanto previsto al punto  3.3,  ad
          eccezione delle turbine a gas e dei motori a gas,  per  gli
          impianti multicombustibili, ricompresi in una installazione
          che svolge attivita'  di  raffinazione,  alimentati  con  i
          residui   di   distillazione   e   di   conversione   della
          raffinazione del petrolio greggio,  da  soli  o  con  altri
          combustibili,  per  i  consumi  propri  dell'installazione,
          l'autorizzazione puo' applicare un valore limite  medio  di
          emissione di anidride solforosa pari a 1.000 mg/Nm³ per gli
          impianti anteriori al 2002 e pari  a  600  mg/Nm³  per  gli
          altri impianti anteriori al 2013. 
              I valori medi da confrontare  con  tali  valori  limite
          sono calcolati ad  una  temperatura  di  273,15  K  ed  una
          pressione di 101,3 kPa, previa  detrazione  del  tenore  di
          vapore acqueo degli  effluenti  gassosi,  e  ad  un  tenore
          standard di O2 pari al 6% per i combustibili solidi e al 3%
          per  i  combustibili  liquidi  e  gassosi,  come   rapporto
          ponderato tra la sommatoria  delle  masse  di  biossido  di
          zolfo emesse  e  la  sommatoria  dei  volumi  di  effluenti
          gassosi relativi agli impianti. 
              Tali valori limite medi sono  rispettati  se  superiori
          alla media, calcolata su base mensile, delle  emissioni  di
          tutti i detti impianti, indipendentemente dalla miscela  di
          combustibili usata, qualora cio' non determini  un  aumento
          delle  emissioni   rispetto   a   quelle   previste   dalle
          autorizzazioni in atto. 
              3.5 Per gli impianti multicombustibili  che  comportano
          l'impiego alternativo di  due  o  piu'  combustibili,  sono
          applicabili i valori limite di emissione di cui alla  parte
          II, sezioni  da  1  a  6,  corrispondenti  a  ciascuno  dei
          combustibili utilizzati. 
              4. Monitoraggio e controllo delle emissioni 
              4.1 A  partire  dall'entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, negli impianti di cui all'art. 273, commi 3  e  4,
          di potenza termica nominale pari  o  superiore  a  300MW  e
          negli impianti di cui all'art. 273,  comma  2,  di  potenza
          termica nominale pari o superiore a  100MW  le  misurazioni
          delle concentrazioni di biossido di zolfo, ossidi di  azoto
          e  polveri  nell'effluente  gassoso,  sono  effettuate   in
          continuo. La concentrazione di CO negli scarichi gassosi di
          ogni impianto di combustione  alimentato  con  combustibili
          gassosi e con una potenza termica nominale  totale  pari  o
          superiore a 100 MW e' misurata in continuo. 
              4.1 Negli  impianti  di  combustione  con  una  potenza
          termica nominale totale  pari  o  superiore  a  100  MW  le
          misurazioni delle  concentrazioni  di  biossido  di  zolfo,
          ossidi di  azoto  e  polveri  nell'effluente  gassoso  sono
          effettuate in  continuo.  Se  l'impianto  con  una  potenza
          termica nominale totale  pari  o  superiore  a  100  MW  e'
          alimentato con combustibili gassosi, anche  la  misurazione
          della  concentrazione  di  CO  nell'effluente  gassoso   e'
          effettuata in continuo. 
              4.2. In deroga al punto 4.1 le misurazioni continue non
          sono richieste nei seguenti casi: 
              a) per il biossido di zolfo  e  per  le  polveri  degli
          impianti di combustione alimentati con gas naturale; 
              b)  per  il  biossido  di  zolfo  degli   impianti   di
          combustione alimentate a combustibile liquido con tenore di
          zolfo   noto,   in   assenza    di    apparecchiature    di
          desolforazione. 
              4.3. In deroga al  punto  4.1,  l'autorita'  competente
          puo' non richiedere misurazioni continue nei seguenti casi: 
              a) per gli impianti di combustione con un ciclo di vita
          inferiore a 10.000 ore di funzionamento; 
              b)  per  il  biossido  di  zolfo  degli   impianti   di
          combustione alimentati con  biomassa  se  il  gestore  puo'
          provare che le emissioni di biossido di zolfo  non  possono
          in nessun  caso  superare  i  valori  limite  di  emissione
          previsti dal presente decreto. 
              4.4. Nei casi previsti dai punti 4.2 e 4.3, l'autorita'
          competente stabilisce, in sede di autorizzazione, l'obbligo
          di effettuare misurazioni discontinue degli inquinanti  per
          cui vi e'  la  deroga  almeno  ogni  sei  mesi  ovvero,  in
          alternativa,    individua    opportune     procedure     di
          determinazione per valutare le concentrazioni del  biossido
          di zolfo e delle polveri nelle  emissioni.  Tali  procedure
          devono essere conformi alle pertinenti norme CEN o, laddove
          queste non sono disponibili,  alle  pertinenti  norme  ISO,
          ovvero alle norme nazionali o internazionali che assicurino
          dati  equivalenti   sotto   il   profilo   della   qualita'
          scientifica. 
              4.5. Per  gli  impianti  di  combustione  alimentati  a
          carbone o lignite, le emissioni di mercurio  totale  devono
          essere misurate almeno una volta all'anno. 
              4.6 La modifiche relative al combustibile utilizzato  e
          alle modalita' di esercizio costituiscono modifica ai sensi
          dell'art. 268, comma 1, lettera m). In tal caso l'autorita'
          competente valuta anche,  in  sede  di  autorizzazione,  se
          rivedere le prescrizioni imposte ai sensi dei punti da  4.1
          a 4.5. 
              4.7. L'autorita' competente in sede  di  autorizzazione
          puo' stabilire che le misurazioni  di  biossido  di  zolfo,
          ossidi di azoto  e  polveri  nell'effluente  gassoso  siano
          effettuate in continuo anche  nei  casi  non  previsti  dai
          paragrafi precedenti. 
              4.8. Il  controllo  del  livello  di  inquinanti  nelle
          emissioni degli impianti di  combustione  e  di  tutti  gli
          altri parametri stabiliti dal presente decreto deve  essere
          realizzato in conformita' alle prescrizioni contenute nella
          parte II, sezione 8, e alle prescrizioni dell'allegato VI. 
              4.9. Le autorita' competenti stabiliscono, in  sede  di
          autorizzazione, le modalita' e la periodicita' secondo  cui
          i gestori devono informare  le  stesse  autorita'  circa  i
          risultati delle misurazioni  continue,  i  risultati  della
          verifica  del  funzionamento   delle   apparecchiature   di
          misurazione, i  risultati  delle  misurazioni  discontinue,
          nonche' circa i risultati di  tutte  le  altre  misurazioni
          effettuate  per  valutare  il  rispetto  delle   pertinenti
          disposizioni del presente decreto. 
              4.10. Nel caso di impianti  che  devono  rispondere  ai
          gradi di desolforazione fissati nella parte II  sezione  1,
          l'autorita'  competente,   in   sede   di   autorizzazione,
          individua  opportune  procedure   di   determinazione   per
          valutare le concentrazioni  del  biossido  di  zolfo  nelle
          emissioni.  Tali  procedure  devono  essere  conformi  alle
          pertinenti  norme  CEN   o,   laddove   queste   non   sono
          disponibili, alle pertinenti norme ISO, ovvero  alle  norme
          nazionali o internazionali, che assicurino dati equivalenti
          sotto il profilo della  qualita'  scientifica.  L'autorita'
          competente stabilisce inoltre, in sede  di  autorizzazione,
          l'obbligo di effettuare regolari controlli  del  tenore  di
          zolfo nel combustibile introdotto nell'impianto. 
              5. Conformita' ai valori limite di emissione 
              5.1. In caso di misurazioni continue, i  valori  limite
          di emissione indicati nella parte II, sezioni  da  1  a  5,
          lettere A, si considerano rispettati se la valutazione  dei
          risultati evidenzia che, nelle ore  operative,  durante  un
          anno civile: 
              - nessun  valore  medio  mensile  supera  i  pertinenti
          valori limite di emissione, e 
              - il 97% di tutte le medie di 48 ore non supera il 110%
          dei valori limite di emissione previsti per il biossido  di
          zolfo e le polveri, ed il 95% di tutte le medie di  48  ore
          non supera il 110% dei valori limite di emissione  previsti
          per gli ossidi di azoto. 
              5.2. Nel caso in cui l'autorita' competente in sede  di
          rilascio dell'autorizzazione, richieda soltanto misurazioni
          discontinue o altre opportune procedure di  determinazione,
          i valori limite  di  emissione  indicati  nella  parte  II,
          sezioni da 1 a 6, si considerano rispettati se i  risultati
          di ogni  serie  di  misurazioni  o  delle  altre  procedure
          disciplinate nell'allegato  VI  non  superano  tali  valori
          limite di emissione. 
              5.3. I valori limite di emissione indicati nella  parte
          II, sezioni da 1 a 5, lettere B, si considerano  rispettati
          se la valutazione dei risultati evidenzia  che,  nelle  ore
          operative, durante un  anno  civile,  nessun  valore  medio
          giornaliero valido supera i  pertinenti  valori  limite  di
          emissione  ed  il  95%  di  tutti  i  valori   medi   orari
          convalidati nell'arco dell'anno  non  supera  il  200%  dei
          pertinenti valori limite di emissione. 
              5.4. I valori medi convalidati di  cui  al  punto  5.3.
          sono determinati in conformita' alle prescrizioni contenute
          nella parte II, sezione 8, paragrafo 5. 
              6. Anomalie o guasti degli impianti di abbattimento 
              6.1. L'autorita' competente puo' concedere  sospensioni
          dell'applicazione dei valori limite  di  emissione  di  cui
          all'art. 273 per il biossido di zolfo, per periodi  massimi
          di sei mesi, a favore  degli  impianti  che,  ai  fini  del
          rispetto di tali valori utilizzano un combustibile a  basso
          tenore di zolfo e che, a  causa  di  un'interruzione  delle
          forniture dello stesso combustibile, derivante da una grave
          ed eccezionale difficolta' di reperimento sul mercato,  non
          siano in grado di rispettare i predetti valori limite. 
              6.2.  L'autorita'  competente  puo'  concedere  deroghe
          all'applicazione dei valori limite  di  emissione  previsti
          dall'art. 273, a  favore  degli  impianti  che  normalmente
          utilizzano soltanto combustibili gassosi  e  che  sarebbero
          altrimenti  soggetti   all'obbligo   di   dotarsi   di   un
          dispositivo di depurazione  degli  effluenti  gassosi,  nel
          caso in cui, a causa di una improvvisa  interruzione  della
          fornitura di gas,  tali  impianti  debbano  eccezionalmente
          ricorrere all'uso di altri combustibili per un periodo  non
          superiore a 10 giorni o, se esiste una assoluta  necessita'
          di continuare le forniture di energia, per un periodo  piu'
          lungo. 
              6.3. L'autorita' competente, se diversa  dal  Ministero
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
          informa tempestivamente tale Ministero in merito a tutte le
          sospensioni e le deroghe concesse per i periodi di  anomalo
          funzionamento di cui ai punti 6.1. e 6.2. (1215) 
              6.4. In caso  di  guasti  tali  da  non  permettere  il
          rispetto dei valori  limite  di  emissione,  il  ripristino
          funzionale dell'impianto deve avvenire nel piu' breve tempo
          possibile e comunque entro le successive 24 ore. In caso di
          mancato ripristino funzionale l'autorita'  competente  puo'
          prescrivere la riduzione  o  la  cessazione  dell'attivita'
          oppure  l'utilizzo  di   combustibili   a   minor   impatto
          ambientale rispetto a quelli autorizzati.  Un  impianto  di
          combustione non puo' funzionare in assenza di  impianti  di
          abbattimento per  un  periodo  complessivo  che  ecceda  le
          centoventi ore nell'arco di  qualsiasi  periodo  di  dodici
          mesi consecutivi preso in esame.  L'autorizzazione  prevede
          l'installazione  di  idonei  sistemi  di  misurazione   dei
          periodi di funzionamento degli impianti di abbattimento. 
              6.5. Nei  casi  in  cui  siano  effettuate  misurazioni
          continue il punto  6.4  si  applica  soltanto  se  da  tali
          misurazioni risulti un superamento  dei  valori  limite  di
          emissione previsti negli atti autorizzativi. 
              6.6. L'autorita' competente puo' concedere  deroghe  al
          limite di ventiquattro ore ed al limite di centoventi  ore,
          previsti dal  punto  6.4,  nei  casi  in  cui  sussista  la
          necessita' assoluta di mantenere la fornitura energetica  e
          nei casi in  cui  l'impianto  sarebbe  sostituito,  per  il
          periodo di tempo corrispondente alla durata  della  deroga,
          da un impianto in grado di causare un  aumento  complessivo
          delle emissioni. 
              Parte II 
              Valori limite di emissione 
 
         Parte di provvedimento in formato grafico
 
              Il  testo  dell'allegato  III  alla  Parte  Quinta  del
          decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  citato  nelle
          note alle  premesse,  cosi  come  modificato  dal  presente
          decreto cosi' recita: 
              "Allegati alla Parte Quinta 
              Allegato III - Emissioni di composti organici volatili 
              In vigore dal 12 aprile 2011 
              Parte I 
              Disposizioni generali 
              1. Definizioni 
              1.1. Ai fini del presente allegato si intende per: 
              a)  adesivo:  qualsiasi  miscela,  compresi   tutti   i
          solventi organici o le miscele contenenti solventi organici
          necessari per una sua corretta applicazione, usato per  far
          aderire parti separate di un prodotto; 
              b) inchiostro: una miscela, compresi tutti  i  solventi
          organici  o  le  miscele  contenenti  i  solventi  organici
          necessari per  una  sua  corretta  applicazione,  usato  in
          un'attivita' di stampa per imprimere testi  o  immagini  su
          una superficie; 
              c) input: la quantita' di solventi organici e  la  loro
          quantita' nelle miscele  utilizzati  nello  svolgimento  di
          un'attivita';   sono   inclusi   i   solventi    recuperati
          all'interno e all'esterno del luogo in cui  l'attivita'  e'
          svolta, i quali devono essere registrati tutte le volte  in
          cui sono riutilizzati per svolgere l'attivita'; 
              d) miscela: le miscele o le soluzioni composte di due o
          piu' sostanze; 
              e)  rivestimento:  ogni  miscela,  compresi   tutti   i
          solventi organici o le miscele contenenti solventi organici
          necessari per una  sua  corretta  applicazione,  usato  per
          ottenere  su  una   superficie   un   effetto   decorativo,
          protettivo o funzionale; 
              f) soglia  di  produzione:  la  quantita'  espressa  in
          numero di pezzi prodotti/anno di cui all'appendice 1  della
          parte III, riferita alla potenzialita' di prodotto per  cui
          le attivita' sono progettate; 
              g) solvente organico alogenato:  un  solvente  organico
          che contiene almeno un atomo  di  bromo,  cloro,  fluoro  o
          iodio per molecola; 
              h) vernice: un rivestimento trasparente. 
              2. Emissioni di sostanze caratterizzate da  particolari
          rischi per la salute e l'ambiente 
              a decorrere dal 1° giugno 2015: 2.1. Le sostanze  e  le
          miscele  alle  quali,  a  causa  del  loro  tenore  di  COV
          classificati dal regolamento  1272/2008  come  cancerogeni,
          mutageni  o  tossici  per  la  riproduzione,   sono   state
          assegnate  o  sulle  quali   devono   essere   apposte   le
          indicazioni di pericolo H340, H350, H350i,  H360D  o  H360F
          sono sostituite quanto prima con sostanze  e  miscele  meno
          nocive, tenendo conto delle linee guida  della  Commissione
          europea, ove emanate. 
              2.1. Le sostanze e le miscele alle quali, a  causa  del
          loro tenore di COV classificati dal  regolamento  1272/2008
          come cancerogeni, mutageni o tossici per  la  riproduzione,
          sono state assegnate o sulle quali devono essere apposte le
          indicazioni di pericolo H340, H350, H350i, H360D o H360F  o
          le frasi  di  rischio  R45,  R46,  R49,  R60  o  R61,  sono
          sostituite quanto prima con sostanze e miscele meno nocive,
          tenendo conto delle linee guida della Commissione  europea,
          ove emanate. 
              2.2. Agli effluenti gassosi che emettono i COV  di  cui
          al punto 2.1 in una  quantita'  complessivamente  uguale  o
          superiore a 10 g/h,  si  applica  un  valore  limite  di  2
          mg/Nm3, riferito alla somma delle masse dei singoli COV. 
              a decorrere dal 1° giugno  2015:  2.3.  Agli  effluenti
          gassosi che emettono COV ai quali sono  state  assegnate  o
          sui quali devono essere apposte le indicazioni di  pericolo
          H341 o H351 in  una  quantita'  complessivamente  uguale  o
          superiore a  100  g/h,  si  applica  un  valore  limite  di
          emissione di 20 mg/Nm³, riferito alla somma delle masse dei
          singoli COV. 
              2.3. Agli effluenti gassosi che emettono COV  ai  quali
          sono state assegnate o sui quali devono essere  apposte  le
          indicazioni di pericolo H341 o H351 o ai quali  sono  state
          assegnate etichette con le frasi di rischio  R40,  R68,  in
          una quantita' complessivamente uguale  o  superiore  a  100
          g/h, si applica un valore limite di emissione di 20 mg/Nm³,
          riferito alla somma delle masse dei singoli COV. 
              2.4. Al fine di tutelare la salute umana e  l'ambiente,
          le emissioni dei COV di cui  ai  punti  2.1  e  2.3  devono
          essere sempre convogliate. 
              2.5. Alle emissioni di COV ai quali, successivamente al
          12 marzo 2004, sono assegnate etichette con una delle frasi
          di rischio di cui ai punti 2.1 e 2.3, si applicano,  quanto
          prima, e comunque entro un anno dall'entrata in vigore  del
          provvedimento di  attuazione  delle  relative  disposizioni
          comunitarie, i valori limite di emissione previsti da  tali
          punti. Se il provvedimento di attuazione e' anteriore al 31
          ottobre  2006  tali  valori  limite,  nei   casi   previsti
          dall'art. 275, commi 8 e 9, si applicano a partire  dal  31
          ottobre 2007. 
              3. Controlli 
              3.1.  Il  gestore,  in  conformita'  alle  prescrizioni
          dell'autorizzazione e, comunque almeno una volta  all'anno,
          fornisce all'autorita' competente i dati di  cui  al  punto
          4.1 e tutti gli altri dati che consentano di verificare  la
          conformita'   dell'impianto   o   delle   attivita'    alle
          prescrizioni del presente decreto. 
              3.2. Il gestore installa apparecchiature per la  misura
          e per la registrazione in continuo delle emissioni  che,  a
          valle dei dispositivi di abbattimento, presentano un flusso
          di massa di COV, espressi come  carbonio  organico  totale,
          superiore a 10 kg/h, al fine di verificarne la  conformita'
          ai valori limite per  le  emissioni  convogliate.  Se  tale
          flusso  di  massa  e'  inferiore,   il   gestore   effettua
          misurazioni  continue  o  periodiche,  e,   nel   caso   di
          misurazioni periodiche, assicura almeno tre letture durante
          ogni misurazione; anche in tal caso l'autorita'  competente
          puo'  comunque,  ove  lo  ritenga  necessario,   richiedere
          l'installazione di apparecchiature per la misura e  per  la
          registrazione in continuo delle emissioni, 
              3.3. Per la verifica dei valori  limite  espressi  come
          concentrazione sono utilizzati i metodi analitici  indicati
          nella parte VI. 
              3.4. In alternativa  alle  apparecchiature  di  cui  al
          punto   3.2,   l'autorita'   competente   puo'   consentire
          l'installazione  di  strumenti  per  la  misura  e  per  la
          registrazione in continuo  di  parametri  significativi  ed
          indicativi  del  corretto  stato   di   funzionamento   dei
          dispositivi di abbattimento. 
              4. Conformita' ai valori limite di emissione 
              4.1. Il gestore dimostra all'autorita'  competente,  ai
          sensi del punto 3.1, la conformita' delle emissioni: 
              a) ai valori limite di emissione di cui  all'art.  275,
          comma 2; 
              b) all'emissione totale  annua  di  cui  all'art.  275,
          comma 6; 
              c) alle disposizioni di cui all'art. 275,  comma  12  e
          13, ove applicabili. 
              4.2.  Ai  fini  dell'applicazione  del  punto  4.1,  il
          gestore     effettua,     secondo      le      prescrizioni
          dell'autorizzazione e secondo i  punti  3.2,  3.3.  e  3.4,
          misurazioni di COV continue o  periodiche  nelle  emissioni
          convogliate ed elabora  e  aggiorna,  con  la  periodicita'
          prevista dall'autorizzazione, e comunque almeno  una  volta
          all'anno, un piano di gestione  dei  solventi,  secondo  le
          indicazioni contenute nella parte V. 
              4.3. La conformita' delle emissioni  ai  valori  limite
          del paragrafo 2 e' verificata sulla base della somma  delle
          concentrazioni di massa dei  singoli  COV  interessati.  In
          tutti gli altri casi, la  conformita'  delle  emissioni  ai
          valori limite  di  cui  all'art.  275,  comma  2,  ove  non
          altrimenti previsto nella parte III,  e'  verificata  sulla
          base della massa totale di carbonio organico emesso. 
              4.3-bis Nel  determinare  la  concentrazione  di  massa
          dell'inquinante nell'effluente gassoso non  sono  presi  in
          considerazione i volumi di gas che possono essere aggiunti,
          ove tecnicamente giustificato, per scopi di  raffreddamento
          o di diluizione. 
              Parte II 
              Attivita' e soglie di consumo di solvente 
              1. Rivestimento adesivo con una soglia  di  consumo  di
          solvente superiore a 5 tonnellate/anno 
              Qualsiasi attivita' in cui un adesivo e'  applicato  ad
          una  superficie,  ad  eccezione  dei  rivestimenti  e   dei
          laminati adesivi nelle attivita' di stampa. 
              2. Attivita' di rivestimento 
              Qualsiasi attivita' in  cui  un  film  continuo  di  un
          rivestimento e' applicato in una sola volta o in piu' volte
          su: 
              a) autoveicoli, con una soglia di consumo  di  solvente
          superiore a 0,5 tonnellate/anno appartenenti alle categorie
          definite  nel  decreto  ministeriale  29  marzo   1974,   e
          precisamente: 
              - autovetture nuove  definite  come  autoveicoli  della
          categoria MI e della categoria NI, nella misura in cui sono
          trattati nello stesso impianto con gli autoveicoli MI; 
              - cabine di autocarri, definite come la cabina  per  il
          guidatore   e   tutto   l'alloggiamento    integrato    per
          l'apparecchiatura tecnica degli autoveicoli delle categorie
          N2 e N3; 
              - furgoni e autocarri, definiti come autoveicoli  delle
          categorie NI, N2 e N3, escluse le cabine di autocarri; 
              - autobus, definiti come autoveicoli delle categorie M2
          e M3. 
              b) rimorchi, con una  soglia  di  consumo  di  solvente
          superiore  a  0,5  tonnellate/anno,  come  definiti   nelle
          categorie 01, 02, 03 e 04  nel  decreto  del  Ministro  dei
          trasporti 29 marzo 1974; 
              c) superfici metalliche  e  di  plastica  (comprese  le
          superfici di aeroplani, navi, treni),  con  una  soglia  di
          consumo di solvente superiore a 5 tonnellate/anno; 
              d) superfici di legno, con una  soglia  di  consumo  di
          solvente superiore a 15 tonnellate/anno; 
              e) superfici tessili, di tessuto, di film e  di  carta,
          con una  soglia  di  consumo  di  solvente  superiore  a  5
          tonnellate/anno; 
              f)  cuoio,  con  una  soglia  di  consumo  di  solvente
          superiore a 10 tonnellate/anno. 
              Non e' compreso il rivestimento metallico di  substrati
          mediante  tecniche  di  elettroforesi  e   di   spruzzatura
          chimica. Le fasi di stampa di un substrato inserite in  una
          attivita' di rivestimento si considerano, indipendentemente
          dalla tecnica  utilizzata,  come  parte  dell'attivita'  di
          rivestimento. Le attivita' di stampa a se' stanti rientrano
          nel paragrafo 8, nel caso in cui  superino  le  soglie  ivi
          indicate. 
              3. Verniciatura in continuo di metalli  (coil  coating)
          con una soglia  di  consumo  di  solvente  superiore  a  25
          tonnellate/anno 
              Qualsiasi attivita' per rivestire  acciaio  in  bobine,
          acciaio inossidabile, acciaio rivestito, leghe  di  rame  o
          nastro  di   alluminio   con   rivestimento   filmogeno   o
          rivestimento con lamine in un processo in continuo. 
              4. Pulitura a secco 
              Qualsiasi  attivita'  industriale  o  commerciale   che
          utilizza COV in un impianto di pulitura  di  indumenti,  di
          elementi di arredamento e di prodotti di consumo  analoghi,
          ad eccezione  della  rimozione  manuale  di  macchie  e  di
          chiazze nell'industria tessile e dell'abbigliamento. 
              5. Fabbricazione di calzature con una soglia di consumo
          di solvente superiore a 5 tonnellate/anno 
              Qualsiasi attivita' di produzione di  calzature,  o  di
          parti di esse. 
              6. Fabbricazione di miscele per rivestimenti,  vernici,
          inchiostri e adesivi con una soglia di consumo di  solvente
          superiore a 100 tonnellate/anno. 
              La fabbricazione dei prodotti finali sopra  indicati  e
          di quelli  intermedi  se  effettuata  nello  stesso  luogo,
          mediante miscela di pigmenti,  di  resine  e  di  materiali
          adesivi  con  solventi  organici  o  altre  basi,  comprese
          attivita' di dispersione e di dispersione  preliminare,  di
          correzione di viscosita' e di tinta, nonche' operazioni  di
          riempimento del contenitore con il prodotto finale. 
              7.  Fabbricazione  di  prodotti  farmaceutici  con  una
          soglia   di   consumo   di   solvente   superiore   a    50
          tonnellate/anno. 
              Sintesi     chimica,     fermentazione,     estrazione,
          formulazione e finitura  di  prodotti  farmaceutici  e,  se
          effettuata nello stesso luogo, la fabbricazione di prodotti
          intermedi. 
              8. Stampa 
              Qualsiasi attivita'  di  riproduzione  di  testi  o  di
          immagini nella quale, mediante un  supporto  dell'immagine,
          l'inchiostro e' trasferito su qualsiasi tipo di superficie,
          incluse  le  tecniche   correlate   di   verniciatura,   di
          rivestimento e di laminazione,  limitatamente  ai  seguenti
          processi, purche' il consumo di solvente sia superiore alle
          soglie indicate: 
              a) flessografia  intesa  come  un'attivita'  di  stampa
          rilievografica, con un supporto dell'immagine di gomma o di
          fotopolimeri elastici, in cui la zona stampante si trova al
          di sopra della zona non stampante, che impiega inchiostri a
          bassa viscosita' che seccano mediante evaporazione.  Soglia
          di consumo di solvente: > 15 tonnellate/anno. 
              b)  Offset  intesa  come  un'attivita'  di  stampa  con
          sistema a bobina con un supporto dell'immagine  in  cui  la
          zona stampante e quella non  stampante  sono  sullo  stesso
          piano. Soglia di consumo di solvente: > 15 tonnellate/anno.
          Per sistema a bobina  si  intende  un  sistema  in  cui  il
          materiale da stampare non  e'  immesso  nella  macchina  in
          lamine separate, ma attraverso  una  bobina.  La  zona  non
          stampante e' trattata in modo da attirare acqua e,  quindi,
          respingere inchiostro. La zona stampante  e'  trattata  per
          assorbire e per trasmettere inchiostro sulla superficie  da
          stampare.  L'evaporazione  avviene  in  un  forno  dove  si
          utilizza aria calda per riscaldare il materiale stampato. 
              c) Laminazione associata all'attivita' di stampa intesa
          come un'attivita' in cui si opera l'adesione di due o  piu'
          materiali  flessibili  per  produrre  laminati.  Soglia  di
          consumo di solvente: > 15 tonnellate/anno. 
              d)  Rotocalcografia  per  pubblicazioni   intesa   come
          rotocalcografia per stampare carta destinata a  riviste,  a
          opuscoli,  a  cataloghi  o  a   prodotti   simili,   usando
          inchiostri  a  base  di  toluene.  Soglia  di  consumo   di
          solvente: > 25 tonnellate/anno. 
              e) Rotocalcografia intesa come un'attivita'  di  stampa
          incavografica nella quale il supporto dell'immagine  e'  un
          cilindro in cui la zona stampante  si  trova  al  di  sotto
          della zona non stampante e vengono usati inchiostri liquidi
          che  asciugano  mediante  evaporazione.  Le  cellette  sono
          riempite con inchiostro e l'eccesso e' rimosso  dalla  zona
          non stampante prima che la zona stampante venga a  contatto
          del cilindro ed assorba l'inchiostro dalle cellette. Soglia
          di consumo di solvente: > 15 tonnellate/anno. 
              f) Offset dal rotolo intesa come un'attivita' di stampa
          con  sistema  a  bobina,  nella   quale   l'inchiostro   e'
          trasferito sulla superficie da stampare  facendolo  passare
          attraverso un supporto dell'immagine poroso in cui la  zona
          stampante e' aperta  e  quella  non  stampante  e'  isolata
          ermeticamente,  usando  inchiostri  liquidi   che   seccano
          soltanto  mediante  evaporazione.  Soglia  di  consumo   di
          solvente: > 15 tonnellate/anno. Per  sistema  a  bobina  si
          intende un sistema in cui il materiale da stampare  non  e'
          immesso nella macchina in lamine  separate,  ma  attraverso
          una bobina. 
              g) Laccatura intesa come un'attivita'  di  applicazione
          di una vernice o di un rivestimento adesivo ad un materiale
          flessibile  in  vista  della  successiva  sigillatura   del
          materiale di imballaggio. Soglia di consumo di solvente:  >
          15 tonnellate/anno. 
              9. Conversione di gomma con una soglia  di  consumo  di
          solvente superiore a 15 tonnellate/anno 
              Qualsiasi attivita'  di  miscela,  di  macinazione,  di
          dosaggio,   di   calandratura,   di   estrusione    e    di
          vulcanizzazione  di  gomma  naturale  o  sintetica  e  ogni
          operazione ausiliaria  per  trasformare  gomma  naturale  o
          sintetica in un prodotto finito. 
              10. Pulizia di superficie, con una soglia di consumo di
          solvente  superiore  a  1  tonnellata/anno  nel   caso   si
          utilizzino i COV di cui al paragrafo 2 della  parte  I  del
          presente allegato e superiore  a  2  tonnellate/anno  negli
          altri casi. 
              Qualsiasi attivita', a parte la pulitura a  secco,  che
          utilizza solventi organici per eliminare la  contaminazione
          dalla superficie di  materiali,  compresa  la  sgrassatura,
          anche effettuata in piu' fasi  anteriori  o  successive  ad
          altre fasi di lavorazione.  E'  incussa  la  pulizia  della
          superficie   dei   prodotti.   E'   esclusa   la    pulizia
          dell'attrezzatura. 
              11. Estrazione di olio  vegetale  e  grasso  animale  e
          attivita' di raffinazione di olio vegetale con  una  soglia
          di consumo di solvente superiore a 10 tonnellate/anno 
              Qualsiasi attivita' di estrazione di olio  vegetale  da
          semi e  da  altre  sostanze  vegetali,  la  lavorazione  di
          residui secchi per la produzione di mangimi, la depurazione
          di grassi e di olii vegetali ricavati da semi, da  sostanze
          vegetali o da sostanze animali. 
              12. Finitura di autoveicoli con una soglia  di  consumo
          di  solvente  superiore  a  0,5  tonnellate/anno  Qualsiasi
          attivita' industriale o commerciale di rivestimento nonche'
          attivita' associata di sgrassatura riguardante: 
              a) il rivestimento di autoveicoli,  come  definiti  nel
          decreto ministeriale  29  marzo  1974,  o  parti  di  essi,
          eseguito a  fini  di  riparazione,  di  manutenzione  o  di
          decorazione al di fuori degli stabilimenti di produzione; 
              b)  il  rivestimento  originale  di  autoveicoli   come
          definiti nel decreto del Ministro dei  trasporti  29  marzo
          1974, o parti di essi, con rivestimenti del tipo usato  per
          la finitura se il trattamento e' eseguito al di fuori della
          linea originale di produzione; 
              c) il rivestimento di rimorchi, compresi i semirimorchi
          (categoria 0). 
              13. Rivestimento  di  filo  per  avvolgimento  con  una
          soglia di consumo di solvente superiore a 5 tonnellate/anno
          Qualsiasi attivita' di rivestimento di conduttori metallici
          usati per avvolgimenti di trasformatori, di motori, e altre
          apparecchiature simili. 
              14. Impregnazione del legno con una soglia  di  consumo
          di solvente superiore a 25 tonnellate/anno 
              Qualsiasi  attivita'  di  applicazione  al   legno   di
          antisettici. 
              15. Stratificazione di legno e plastica con una  soglia
          di consumo di solvente superiore a 5 tonnellate/anno 
              Qualsiasi attivita' in cui si opera l'adesione di legno
          con  legno,  di  plastica  con  plastica  o  di  legno  con
          plastica, per produrre laminati. 
              Parte III 
              Valori limite di emissione 
 
         Parte di provvedimento in formato grafico
 
              APPENDICE 1 
              Attivita' i rivestimento di autoveicoli con una  soglia
          di consumo di solvente superiore a 15 tonnellate/anno 
              1. I valori limite di emissione totale sono,  a  scelta
          del gestore, espressi in  grammi  di  solvente  emesso  per
          metro quadrato di superficie del prodotto o in  chilogrammi
          di solvente emesso rapportati alla carrozzeria del  singolo
          veicolo. 
              2. La superficie di ogni prodotto di cui  alla  tabella
          sottostante e' alternativamente definita come: 
              - la superficie calcolata sulla base  del  rivestimento
          per elettroforesi totale piu' la  superficie  di  tutte  le
          parti eventualmente  aggiunte  nelle  fasi  successive  del
          processo di  rivestimento,  se  rivestite  con  gli  stessi
          rivestimenti usati per il prodotto in questione, oppure 
              -  la  superficie   totale   del   prodotto   rivestito
          nell'impianto. 
              2.1 La superficie del rivestimento per elettroforesi e'
          calcolata con la formula: 
              (2 x peso totale della scocca) / (spessore medio  della
          lamiera x densita' della lamiera) 
              Nello stesso modo si calcola la superficie delle  altre
          parti di lamiera rivestite. 
              2.2 La superficie  delle  altre  parti  aggiunte  e  la
          superficie totale rivestita  nell'impianto  sono  calcolate
          tramite la progettazione assistita da calcolatore  o  altri
          metodi equivalenti. 
              3. Nella tabella, il valore limite di emissione  totale
          espresso come fattore di emissione si riferisce a tutte  le
          fasi del processo che si svolgono  nello  stesso  impianto,
          dal rivestimento mediante elettroforesi o  altro  processo,
          sino alle operazioni di lucidatura finale comprese, nonche'
          al solvente utilizzato per pulire l'attrezzatura,  compresa
          la pulitura delle cabine di verniciatura a spruzzo e  delle
          altre  attrezzature  fisse,  sia  durante   il   tempo   di
          produzione che al di fuori di esso. 
              Il valore limite di emissione totale e'  espresso  come
          somma della massa totale di  composti  organici  per  metro
          quadro della superficie totale del prodotto trattato o come
          somma  della  massa  dei  composti  organici  per   singola
          carrozzeria. 
 
         Parte di provvedimento in formato grafico