Art. 2 
 
        Modificazioni al decreto ministeriale 27 luglio 2017 
 
  1.  Al  decreto  ministeriale  27   luglio   2017,   e   successive
modificazioni,  recante  «Criteri  e  modalita'   per   l'erogazione,
l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo  dal
vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30
aprile 1985, n. 163» sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'art. 3: 
      1) al comma 1, il secondo e il terzo  periodo  sono  sostituiti
dal seguente: «La domanda  di  ammissione  a  contributo  e'  firmata
digitalmente dal legale rappresentante, pena l'inammissibilita'.»; 
      2) al comma 2, lettera g): 
        I. dopo le  parole  «all'Amministrazione»  sono  aggiunte  le
seguenti: «, se richiesto»; 
        II. dopo le parole «intestato al soggetto  richiedente»  sono
aggiunte le seguenti: «, o documentazione equivalente,»; 
      3) al comma 4, le parole «entro il  termine  del  30  settembre
2018» sono sostituite dalle seguenti: «i termini»; 
      4) il comma 5 e' sostituito dal seguente:  «5.  Le  domande  di
contributo possono essere presentate per gli ambiti,  nei  settori  e
sotto-settori di cui all'Allegato 0A del presente decreto, secondo le
fasce dimensionali, ove previste.»; 
      5) il comma 5-bis e' soppresso; 
      6) al comma 6: 
        I. al primo periodo, le parole: «al comma 5» sono  sostituite
dalle seguenti: «all'Allegato 0A del presente decreto»; 
        II. alla lettera b), le parole: «per uno tra  i  settori  5),
6), 7) e 8) di cui al presente articolo, comma 5,  lettera  f)»  sono
sostituite dalle seguenti: «per uno dei settori di cui  all'art.  41,
comma 1, del presente decreto, relativamente all'ambito musica»; 
        III. alla lettera c), le  parole:  «,  come  individuati  nel
comma 5 del presente articolo, nn. da 1 a 14 dell'ambito teatro,  nn.
da 1 a 6 dell'ambito musica, nn. da 1 a 4 dell'ambito danza e nn.  da
1 a 6 dell'ambito circhi e  spettacolo  viaggiante»  sono  sostituite
dalle seguenti: «di cui agli articoli 10, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 20,
21, 21-bis, 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter, 26, 29, 31, 31-bis,  32,  40,
del presente decreto, comprese le "prime istanze triennali" di cui al
comma 7 del  presente  articolo,  in  coerenza  con  quanto  disposto
dall'Allegato 0A del presente decreto»; 
      7) il comma 7 e' sostituito dal seguente:  «7.  Si  definiscono
"prime istanze triennali" le domande presentate da organismi che  non
hanno ottenuto contributi in tutti gli anni  del  triennio  2018-2020
afferenti agli ambiti e  ai  settori  gia'  individuati  dal  decreto
ministeriale 27 luglio 2017. I soggetti  che  abbiano  gia'  ottenuto
contributi triennali a valere sul decreto ministeriale 27 luglio 2017
possono  presentare  domanda  a  valere  sul  medesimo   settore   di
riferimento del triennio 2018-2020, oppure su  un  altro  settore  in
coerenza con  quanto  esplicitato  all'Allegato  0A.  Le  domande  di
contributo, di cui al periodo precedente, su un  settore  diverso  da
quello di provenienza, ai sensi del decreto  ministeriale  27  luglio
2017, saranno valutate tra le "prime istanze triennali" del  relativo
settore  salva  l'applicazione  di  quanto  disposto  in  materia  di
anticipazioni ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto ministeriale
27 luglio 2017 e successive modificazioni.»; 
      8) al comma 8, l'ultimo periodo e' soppresso; 
      9) al comma 9, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Ai
fini del raggiungimento dei minimi di attivita', e nei limiti massimi
consentiti dai rispettivi articoli di riferimento, sono  riconosciute
collaborazioni produttive  realizzate  da  organismi  appartenenti  a
diversi ambiti,  per  i  quali  comunque  sia  prevista  la  funzione
produttiva,  con  riconoscimento  per  ogni  ambito  della   apposita
documentazione SIAE.»; 
      10) al comma 10: 
        I. alla lettera b), n. 2), le parole: «di  cui  all'art.  101
del decreto legislativo n. 42/2004 e successive  modificazioni»  sono
soppresse; 
        II. alla lettera c), le parole: «relativamente alle attivita'
di cui al Capo IV,» sono soppresse; 
    b) all'art. 5: 
      1) al comma 1: 
        I. dopo  l'ultimo  periodo,  e'  aggiunto  il  seguente:  «Le
disposizioni di cui al periodo precedente,  fatta  esclusione  per  i
settori di cui agli articoli 10, 11, 14,  15,  18,  19,  21-bis,  22,
25-bis, 25-ter, 26, 27, 31-bis  e  38  del  decreto  ministeriale  27
luglio 2017, non si applicano nel caso in cui il punteggio attribuito
sui dati dichiarati a preventivo relativamente alla categoria e  alle
modalita' di cui al comma 4, lettera b), del  presente  articolo  sia
pari a venticinque punti.»; 
      2) al comma 15: 
        I. dopo le  parole:  «allegati  medesimi»  sono  aggiunte  le
seguenti: «sulla base  dei  dati  dichiarati  a  consuntivo  relativi
all'annualita' precedente»; 
    c) all'art. 6: 
      1) al comma 2, le parole: «prime istanze» sono sostituite dalle
seguenti: «prime istanze triennali»; 
      2) al comma 4, gli  ultimi  due  periodi  sono  sostituiti  dal
seguente: «La documentazione di cui  al  presente  comma  e'  firmata
digitalmente dal legale rappresentante, pena l'inammissibilita'.»; 
      3) al comma 8: 
        I. dopo le  parole:  «Non  sono  ammessi»  sono  inserite  le
seguenti «nel triennio»; 
        II. dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente:  «In  caso
di fusione di soggetti gia'  finanziati  nel  triennio  2018-2020  e'
riconosciuta un'anticipazione fino al settanta per cento della  somma
dei contributi ottenuti dai medesimi  organismi  oggetto  di  fusione
nell'annualita' 2020.»; 
    d) all'art. 7,  al  comma  2,  le  parole:  «nel  caso  riscontri
differenze nel programma artistico svolto rispetto a quello  indicato
in sede preventiva, e» sono soppresse; 
    e) all'art. 10, comma 2: 
      1) alla lettera h), la parola:  «trenta»  e'  sostituita  dalla
seguente: «cinquanta»; 
      2) alla lettera i), la parola «quaranta»  e'  sostituita  dalla
seguente: «cinquanta»; 
    f) all'art. 11, comma 2, dopo  la  lettera  i),  e'  aggiunta  la
seguente:  «i-bis)   sono   riconosciute   giornate   recitative   di
ospitalita', oltre i minimi di attivita',  fino  ad  un  massimo  del
dieci per cento del totale dell'attivita' realizzata»; 
    g) all'art. 12, comma 2: 
      1) alla lettera a) le parole: «una volta» sono sostituite dalle
seguenti: «due volte»; 
      2) alla lettera b)  le  parole:  «una  sola  nuova  prestazione
artistica all'anno come nuova produzione o coproduzione e in aggiunta
una sola prestazione artistica come ripresa  prodotta  o  coprodotta»
sono sostituite dalle parole: «tre  prestazioni  artistiche  nuove  o
riprese prodotte o coprodotte»; 
      3) alla lettera c), prima delle parole «uno dei componenti  del
Consiglio di amministrazione del teatro»  e'  aggiunta  la  seguente:
«almeno»; 
    h) all'art. 13: 
      1) al comma 1, le parole: «prime istanze» sono sostituite dalle
seguenti: «prime istanze triennali»; 
      2) al comma 3, le parole: «prime istanze» sono sostituite dalle
seguenti: «prime istanze triennali»; 
      3) al comma 4, le parole: «prime istanze» sono sostituite dalle
seguenti: «prime istanze triennali»; 
      4) al comma 6, le parole: «prime istanze» sono sostituite dalle
seguenti: «prime istanze triennali»; 
    i) l'art. 16 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 16 (Organismi di programmazione).  -  1.  Fermo  restando
quanto previsto nell'art. 5 del  presente  decreto,  e'  concesso  un
contributo  a  organismi  di  programmazione,  gestori  di  una  sala
teatrale  munita  delle  prescritte  autorizzazioni  che  effettuino,
nell'anno, i minimi di attivita' relativi ad una delle seguenti fasce
dimensionali: 
          a) un minimo di duemila giornate lavorative, come  definite
all'Allegato  D  del  decreto  27  luglio  2017,  e  un   minimo   di
centoquaranta giornate recitative; 
          b) un minimo di mille giornate  lavorative,  come  definite
all'Allegato D del decreto 27 luglio  2017,  e  un  minimo  di  cento
giornate recitative; 
          c) un  minimo  di  cinquecento  giornate  lavorative,  come
definite all'Allegato D del decreto 27 luglio 2017, e  un  minimo  di
sessanta giornate recitative. 
        2. Al fine del raggiungimento delle giornate recitative  sono
ammesse al massimo il venti per cento di giornate recitative relative
a rappresentazioni di danza e al  massimo  il  cinque  per  cento  di
giornate recitative relative a rappresentazioni di musica.»; 
    j) all'art. 17, comma 1, lettera f), dopo le  parole  «prevalenza
di compagnie italiane» sono  aggiunte  le  seguenti:  «o  dell'Unione
europea»; 
    k) all'art. 19, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: 
      «3.  Possono  essere  considerate,   ai   fini   dell'eventuale
riconoscimento previsto dall'art. 28 della legge 14 agosto  1967,  n.
800, le istituzioni concertistico-orchestrali la cui costituzione  e'
promossa, in via prioritaria, dai comuni  sede  di  Conservatorio  di
musica o dalle regioni nei territori dei quali non hanno sede  legale
istituzioni concertistico -  orchestrali  gia'  operanti,  fondazioni
lirico-sinfoniche  o  teatri  di  tradizione  con  propria  orchestra
stabile, che per il primo e per il secondo triennio effettuino almeno
duemila giornate lavorative annue, come definite  all'Allegato  D,  e
che  abbiano  un  organico  composto  da  almeno  venti  orchestrali,
costituito in misura non inferiore al trenta per cento, da  personale
inserito  stabilmente  con  contratti   a   tempo   indeterminato   o
determinato     nell'organico      medesimo.      Le      istituzioni
concertistico-orchestrali di cui al presente comma, per  accedere  al
contributo triennale a valere sul  Fondo  unico  per  lo  spettacolo,
devono effettuare annualmente almeno  cinque  mesi  di  attivita'  ed
almeno venticinque concerti. I concerti svolti presso altri organismi
ospitanti, nonche' all'estero, possono essere ammessi  per  non  piu'
del quaranta per  cento  del  totale  dei  concerti  programmati.  Le
istituzioni possono, inoltre, effettuare attivita' di ospitalita'  in
misura non superiore al venti per cento dell'attivita' dichiarata,  e
devono, altresi', registrare entrate annuali da enti  territoriali  o
altri enti pubblici non inferiori al venti per cento  del  contributo
statale. Alle citate  istituzioni  si  applicano  altresi'  le  altre
disposizioni contenute al comma 2 del  presente  articolo  in  quanto
compatibili. Per la valutazione delle domande di contributo di cui al
presente comma, nell'ambito delle prime  istanze  triennali,  vengono
adottati i fenomeni di cui alla tabella 13 dell'Allegato  B,  di  cui
alla  tabella  13  dell'Allegato  C  e  di  cui   alla   tabella   13
dell'Allegato D. A decorrere  dal  terzo  triennio  alle  istituzioni
concertistico-orchestrali riconosciute si applicano  le  disposizioni
di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.»; 
    l) all'art. 21: 
      1) al comma 1: 
        I. dopo le parole: «musica contemporanea di  qualita',»  sono
inserite le seguenti: «d'autore e jazz,»; 
        II. le parole: «, con facolta' di realizzare  il  trenta  per
cento dei concerti all'estero sul totale di quelli programmati»  sono
soppresse; 
      2) al comma 2, le parole: «,  con  facolta'  di  realizzare  il
venti per cento dei concerti all'estero» sono soppresse; 
      3) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: «2-bis. I concerti
svolti presso altri organismi ospitanti, nonche' all'estero,  possono
essere ammessi per non piu'  del  venti  per  cento  del  totale  dei
concerti programmati.  Nel  caso  di  concerti  svolti  presso  altri
organismi  ospitanti,  l'effettuazione  dell'attivita'  puo'   essere
comprovata dalle istituzioni  mediante  presentazione  di  copia  del
documento rilasciato dalla SIAE e di  una  dichiarazione  del  legale
rappresentante, in forma di autocertificazione, ai sensi dell'art. 47
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.»; 
    m) dopo l'art. 21, e' aggiunto il seguente: 
      «Art. 21-bis (Centri di produzione musica). - 1. Fermo restando
quanto previsto nell'art. 5 del  presente  decreto,  e'  concesso  un
contributo ai centri di produzione musica che svolgono  attivita'  di
produzione  e  di  ospitalita'  presso  almeno  una  sala  di  minimo
novantanove  posti  gestita  direttamente,   con   riferimento   alle
attivita' di musica, e munita delle prescritte  autorizzazioni,  che,
nell'anno: 
        a)  effettuino  un  minimo  di  mille   giornate   lavorative
complessive, come definite all'Allegato D; 
        b) effettuino un minimo di quaranta concerti prodotti; 
        c)  ospitino  un  minimo  di  venti  concerti,  prodotti   da
organismi  professionali  diversi  dal  richiedente.   Sono   ammesse
rappresentazioni di danza, anche su musiche registrate, per non  piu'
del dieci per cento dell'attivita' ospitata. 
      2. I concerti svolti all'estero possono essere ammessi per  non
piu' del venti per cento del totale dei concerti prodotti. 
      3. Per la valutazione delle domande di cui al presente articolo
vengono adottati i fenomeni di cui alla tabella 22  dell'Allegato  B,
di cui alla tabella 22 dell'Allegato C  e  di  cui  alla  tabella  22
dell'Allegato D.»; 
    n) all'art. 23: 
      1) al comma 2, dopo le parole: «della  attivita'  programmata»,
sono aggiunte le seguenti parole: «, e spettacoli teatrali,  per  non
piu' del cinque per cento dell'attivita' programmata.»; 
      2) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti commi: «3-bis.  E'
concesso un  contributo  a  organismi  che  organizzino,  in  Italia,
attivita' di concerti e spettacoli di musica contemporanea e d'autore
che realizzino, nell'anno, almeno quindici concerti con almeno cinque
tra artisti e gruppi ospitati. 3-ter. E'  concesso  un  contributo  a
organismi  che  organizzino,  in  Italia,  attivita'  di  concerti  e
spettacoli di musica jazz che realizzino, nell'anno, almeno  quindici
concerti con almeno cinque tra artisti e gruppi ospitati.»; 
    o) all'art. 24, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti  commi:
«4-bis. E'  concesso  un  contributo  a  organismi  in  possesso  dei
requisiti di cui al comma  2,  che  organizzino  festival  di  musica
contemporanea e d'autore. Le attivita' devono essere  di  durata  non
superiore a sessanta giorni e realizzate in uno  spazio  territoriale
identificato e limitato. 4-ter. E' concesso un contributo a organismi
in possesso dei requisiti di cui al comma 2, che organizzino festival
di musica jazz. Le attivita' devono essere di durata non superiore  a
sessanta giorni e realizzate in uno spazio territoriale  identificato
e limitato.»; 
    p) all'art. 25: 
      1) al comma 1: 
        I.   dopo   le   parole:   «un   minimo   di   quarantacinque
rappresentazioni» sono inserite le seguenti: «,  di  cui  al  massimo
dieci di laboratorio,»; 
        II.  le  parole:  «prime  istanze»  sono   sostituite   dalle
seguenti: «prime istanze triennali»; 
        III.  dopo  le   parole:   «rispettivamente   a   venticinque
rappresentazioni» sono inserite le seguenti: «,  di  cui  al  massimo
cinque di laboratorio,»; 
      2) al comma 2, dopo le parole «a venti  rappresentazioni»  sono
inserite le seguenti: «, di cui al massimo cinque di laboratorio,»; 
    q) dopo l'art. 25 e' inserito il seguente: 
      «Art. 25-bis (Centri coreografici nazionali). - 1. Ai soli fini
ed effetti del presente decreto, sono  definiti  Centri  coreografici
nazionali gli organismi che svolgano attivita' di danza  di  notevole
prestigio nazionale e internazionale, considerata la  loro  capacita'
di valorizzare il sistema nazionale, d'incentivare le  collaborazioni
produttive,   di   promuovere   la   danza   italiana   sul   mercato
internazionale  e  di  sviluppare  azioni  finalizzate  ad  una  piu'
capillare diffusione e conoscenza del linguaggio coreografico. 
      2. Fermo restando quanto  previsto  nell'art.  5  del  presente
decreto, e' concesso un contributo al soggetto richiedente, di cui al
comma 1 del presente articolo, che svolga attivita' di produzione, di
ospitalita', presso almeno una sala di minimo duecento posti  gestita
direttamente e munita delle prescritte  autorizzazioni  a  condizione
che: 
        a) vi  sia  l'impegno  di  enti  territoriali  o  altri  enti
pubblici a concedere contributi per una somma complessivamente almeno
pari al cento per cento del contributo statale e tale da garantire la
copertura delle spese di gestione delle sale; 
        b) effettui un minimo di milleottocento giornate lavorative; 
        c) effettui un minimo di cento rappresentazioni  prodotte  in
non meno di tre regioni oltre quella  in  cui  il  soggetto  ha  sede
legale, incluse le coproduzioni; 
        d) ospiti un minimo di quaranta rappresentazioni, prodotte da
organismi professionali diversi  dal  richiedente.  Il  quaranta  per
cento  delle  rappresentazioni  prodotte  od  ospitate  puo'   essere
effettuato anche presso altre sale o spazi, anche all'aperto,  dotati
di agibilita', in collaborazione con altri organismi  del  territorio
comunale, metropolitano o nelle aree provinciali confinanti; 
        e) la durata degli organi statutari non puo' essere inferiore
a tre  anni  e  superiore  a  cinque  e  gli  stessi  possono  essere
confermati per non piu' di una volta;  tali  criteri  sono  valevoli,
altresi', per l'incarico e la conferma del  direttore/direttrice  del
Centro; 
        f) il direttore/direttrice del Centro  puo'  effettuare  ogni
anno  tre  prestazioni  artistiche  nuove  o   riprese   prodotte   o
coprodotte. Eventuali riprese di spettacoli prodotti nelle precedenti
stagioni possono essere rappresentate in tournee presso altri  teatri
in Italia e all'estero senza alcuna limitazione; 
        g) almeno uno dei componenti del Consiglio di amministrazione
del Centro e il presidente del Collegio dei revisori  sono  designati
dal Ministro competente in materia di spettacolo dal vivo. 
      3. Per la valutazione delle domande di cui al presente articolo
vengono adottati i fenomeni di cui alla tabella 22  dell'Allegato  B,
di cui alla tabella 22 dell'Allegato C  e  di  cui  alla  tabella  22
dell'Allegato D.»; 
    r) dopo l'art. 25-bis e' inserito il seguente: 
      «Art. 25-ter (Centri di rilevante interesse  nell'ambito  della
danza). - 1. Ai soli fini  ed  effetti  del  presente  decreto,  sono
definiti Centri di rilevante interesse nell'ambito  della  danza  gli
organismi che svolgano attivita'  di  danza  di  rilevante  interesse
prevalentemente nell'ambito della regione di appartenenza. 
      2. Fermo restando quanto  previsto  nell'art.  5  del  presente
decreto, e' concesso un contributo al soggetto richiedente, di cui al
comma 1 del presente articolo, che svolga attivita' di produzione, di
ospitalita', presso  almeno  una  sala  di  minimo  centoventi  posti
gestita direttamente  e  munita  delle  prescritte  autorizzazioni  a
condizione che: 
        a) vi  sia  l'impegno  di  enti  territoriali  o  altri  enti
pubblici a concedere contributi per una somma complessivamente almeno
pari al quaranta per cento del contributo statale; 
        b) effettui un minimo di milletrecento giornate lavorative; 
        c) effettui un minimo di settanta  rappresentazioni  prodotte
in non meno di tre regioni oltre quella in cui il  soggetto  ha  sede
legale, incluse le coproduzioni; 
        d)  ospiti  un  minimo  di   trentacinque   rappresentazioni,
prodotte da  organismi  professionali  diversi  dal  richiedente.  Il
quaranta per cento delle rappresentazioni prodotte od  ospitate  puo'
essere effettuato anche presso altre sale o spazi, anche  all'aperto,
dotati di agibilita',  in  collaborazione  con  altri  organismi  del
territorio  comunale,  metropolitano   o   nelle   aree   provinciali
confinanti; 
        e) la durata degli organi statutari non puo' essere inferiore
a tre  anni  e  superiore  a  cinque  e  gli  stessi  possono  essere
confermati per non piu' di una volta;  tali  criteri  sono  valevoli,
altresi', per l'incarico e la conferma del  direttore/direttrice  del
Centro; 
        f) il direttore/direttrice del Centro  puo'  effettuare  ogni
anno  tre  prestazioni  artistiche  nuove  o   riprese   prodotte   o
coprodotte. Eventuali riprese di spettacoli prodotti nelle precedenti
stagioni possono essere rappresentate in tournee presso altri  teatri
in Italia e all'estero senza alcuna limitazione; 
        g) il presidente del Collegio dei revisori, ove previsto,  e'
designato dal Ministro competente in materia di spettacolo dal vivo. 
      3. Per la valutazione delle domande di cui al presente articolo
vengono adottati i fenomeni di cui alla tabella 22  dell'Allegato  B,
di cui alla tabella 22 dell'Allegato C  e  di  cui  alla  tabella  22
dell'Allegato D.»; 
    s) all'art. 26, comma 1: 
      1)   le   parole:   «venti   per   cento   del   totale   delle
rappresentazioni ospitate» sono sostituite dalle seguenti:  «quaranta
per cento del totale delle rappresentazioni prodotte od ospitate»; 
      2) le parole: «,  cosi'  come  definite  alla  lettera  c)  del
presente articolo,» sono soppresse; 
      3) le parole: «sale dotate di agibilita'» sono sostituite dalle
parole: «sale o spazi, anche all'aperto, dotati di agibilita'»; 
    t) l'art. 28 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 28 (Organismi di programmazione).  -  1.  Fermo  restando
quanto previsto nell'art. 5 del  presente  decreto,  e'  concesso  un
contributo a organismi di programmazione, gestori di una sala  munita
delle prescritte autorizzazioni, che effettuino, nell'anno, i  minimi
di attivita' relativi ad una delle seguenti fasce dimensionali: 
        a) un minimo di settecento giornate lavorative, come definite
all'Allegato D, e un minimo di settanta rappresentazioni  programmate
integralmente  riservate   alla   danza   da   parte   di   organismi
professionali prevalentemente italiani; 
        b)  un  minimo  di  quattrocento  giornate  lavorative,  come
definite all'Allegato D e  un  minimo  di  quaranta  rappresentazioni
programmate, integralmente riservate alla danza da parte di organismi
professionali prevalentemente italiani»; 
    u) all'art. 31: 
      1) al comma 1: 
        I.  alla  lettera  b),  le  parole:  «prime   istanze»   sono
sostituite dalle seguenti: «prime istanze triennali»; 
        II.  alla  lettera  c),  le  parole:  «prime  istanze»   sono
sostituite dalle seguenti: «prime istanze triennali»; 
      2) al comma 3, le parole: «prime istanze» sono sostituite dalle
seguenti: «prime istanze triennali»; 
    v) dopo l'art. 31 e' inserito il seguente: 
      «Art. 31-bis  (Centri  di  produzione  di  circo).  -  1.  Sono
definiti centri di produzione di circo  gli  organismi  che  svolgono
attivita'  di  produzione  e  di  ospitalita'  e   che   abbiano   la
disponibilita' in esclusiva per l'attivita' circense, con continuita'
nel corso del triennio a cui si riferisce il progetto, di uno o  piu'
tendoni  ubicati  nel  comune  o  nell'area  metropolitana   in   cui
l'organismo ha sede legale o nelle aree provinciali confinanti  della
regione di appartenenza  e  munite  delle  prescritte  autorizzazioni
comunali e che abbiano, inoltre, nella stessa area di riferimento, la
disponibilita' di  una  sala  di  almeno  novantanove  posti  gestita
direttamente in esclusiva, con riferimento alle attivita' di circo, e
munita delle prescritte autorizzazioni. 
      2. Fermo restando quanto definito al comma 1, e quanto previsto
nell'art. 5, e' concesso un contributo  a  centri  di  produzione  di
circo di cui al comma 1, subordinato ai seguenti requisiti: 
        a)   siano   in   possesso   della   licenza   di   esercizio
dell'attivita' circense di cui  all'art.  69  del  regio  decreto  18
giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, recante testo  unico
delle leggi di pubblica sicurezza, d'ora in avanti T.U.L.P.S.; 
        b) effettuino, per ogni annualita' del triennio per il  quale
e' richiesto il contributo, almeno  centoventi  rappresentazioni.  Ai
fini del  raggiungimento  della  soglia  minima  di  cui  al  periodo
precedente, possono essere  prese  in  considerazione  fino  a  venti
rappresentazioni effettuate all'estero, attestate da dichiarazioni di
rappresentanze consolari  e/o  culturali  italiane,  o  da  pubbliche
autorita' locali, o da idonei contratti e da regolarita' contributiva
relativamente ai periodi di attivita' all'estero; 
        c) realizzino ottocento giornate  lavorative,  come  definite
all'Allegato D; 
        d) ospitino un minimo di trenta rappresentazioni, prodotte da
organismi professionali diversi dal richiedente; 
        e)  abbiano  la  capacita'  di  reperire  risorse   da   enti
territoriali, enti pubblici, nonche' da soggetti privati. 
      3. Per la valutazione delle domande di cui al presente articolo
vengono adottati i fenomeni di cui alla tabella 28-bis  dell'Allegato
B, di cui alla tabella 28-bis dell'Allegato C e di cui  alla  tabella
28-bis dell'Allegato D.»; 
    w) all'art. 33: 
      1) il comma 7 e' sostituto dal seguente: 
        «7. Nessun soggetto puo'  essere  ammesso  al  contributo  ai
sensi degli articoli 34 e 35 del presente decreto qualora non sia  in
possesso delle licenze temporanee di cui all'art. 69 del  T.U.L.P.S.,
rilasciate  dalle  competenti  autorita'   locali   ove   e'   svolta
l'attivita', comprovanti lo svolgimento a livello  professionale  per
almeno un triennio dell'attivita'  nell'ambito  circhi  e  spettacolo
viaggiante, di cui all'art. 3,  comma  5,  lettera  d)  e  di  essere
iscritto alla Camera  di  commercio  territorialmente  competente  da
almeno tre anni.»; 
      2) il comma 8 e' sostituito dal seguente: 
        «8. L'istanza puo' essere presentata da imprese  in  possesso
della licenza di esercizio di  cui  all'art.  69  del  T.U.L.P.S.  da
almeno  due  esercizi  finanziari  antecedenti  a   quello   per   la
presentazione della domanda di contributo.»; 
      3) al comma 9: 
        I. alla lettera  a)  la  parola:  «o)»  e'  sostituita  dalla
seguente: «n)»; 
        II. alla lettera b) la  parola:  «nel»  e'  sostituita  dalle
seguenti: «nello stesso»; 
        III. dopo la lettera b)  e'  aggiunta  la  seguente:  «b-bis)
siano  legali  rappresentanti  di  societa'  e/o  titolari  di  ditte
individuali aventi ad oggetto l'attivita'  di  costruzione,  vendita,
importazione  o  comunque  connessa   alla   commercializzazione   di
attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali»; 
      4) il comma 10 e' sostituito dal seguente: 
        «10. Non sono ammesse a contributo le  domande  che:  a)  non
abbiano  ad  oggetto  l'acquisto  di  nuove  attrazioni  nella   loro
interezza e  funzionalita'  come  definite,  per  ciascuna  specifica
tipologia,   nell'elenco   delle    attivita'    spettacolari,    dei
trattenimenti e delle attrazioni, di cui all'art. 4  della  legge  n.
337/1968, fatto salvo  quanto  espressamente  previsto  all'art.  34,
comma 2, lettere a), b), c), d), e)  del  presente  decreto;  b)  che
abbiano ad oggetto fatture per costi  di  installazione  e  trasporto
delle  attrazioni,  impianti,   macchinari,   attrezzature   e   beni
strumentali oggetto  dell'acquisto  non  espressamente  pattuiti  nel
contratto di acquisto  o  per  costi  di  installazione  e  trasporto
differiti nel tempo rispetto all'acquisto e alla  consegna  dei  beni
stessi»; 
    x) all'art. 34: 
      1) al comma 2, dopo la lettera  e)  e'  aggiunta  la  seguente:
«e-bis) cassa biglietteria»; 
      2) al comma 3: 
        I. la lettera a) e' sostituita dalla  seguente:  «a)  fattura
elettronica di saldo, in regola con le vigenti  disposizioni  fiscali
da emettersi, ai sensi dell'art. 6 del decreto del  Presidente  della
Repubblica n. 633/1972, nel momento della consegna o della spedizione
di  nuove  attrazioni,  impianti,  macchinari,  attrezzature  e  beni
strumentali, a decorrere dal 1° ottobre dell'anno precedente a quello
in cui si richiede il contributo. La  fattura  elettronica  di  saldo
concernente l'avvenuto acquisto, da parte degli esercenti circensi  o
di  spettacolo  viaggiante,  deve  risultare  pagata   esclusivamente
tramite bonifico bancario, per l'importo corrispondente ad almeno  la
soglia di cui all'art.  5,  comma  12  e  al  comma  1  del  presente
articolo, pari al sessanta per cento del costo del bene acquistato al
netto dell'IVA. Al solo fine del raggiungimento della suddetta soglia
di pagamento, unitamente alla  fattura  elettronica  di  saldo,  sono
ammesse fatture elettroniche di  acconto  da  pagarsi  esclusivamente
tramite bonifico  bancario.  Tali  fatture  elettroniche  di  acconto
devono essere emesse nei ventiquattro  mesi  precedenti  la  data  di
scadenza per la presentazione dell'istanza  di  contributo  ossia,  a
decorrere dal primo ottobre di due anni antecedenti;»; 
        II. la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) copia dei
bonifici bancari delle singole fatture  elettroniche  pagate  sia  di
acconto che di saldo;»; 
        III. la lettera e) e' sostituito dalla  seguente:  «e)  copia
del provvedimento di avvenuta registrazione e assegnazione del codice
identificativo  all'attrazione   oggetto   dell'acquisto,   intestato
direttamente  al  gestore,  ovvero   copia   del   provvedimento   di
registrazione e assegnazione del codice identificativo al produttore,
venditore o importatore, unitamente  alla  comunicazione  di  voltura
della titolarita' e alla  dichiarazione  che  tale  soggetto  non  e'
titolare della licenza  di  esercizio  per  attivita'  di  spettacolo
viaggiante, a partire dal 1° ottobre dell'anno precedente a quello in
cui  si  richiede  il  contributo  ovvero  copia  della  domanda   di
registrazione e di attribuzione del codice medesimo. Non sono ammesse
domande  relative  all'acquisto  di   nuove   attrazioni,   impianti,
macchinari,  attrezzature  e  beni   strumentali   che   abbiano   un
provvedimento  di  registrazione  e  di   assegnazione   del   codice
identificativo richiesto, rilasciato ed intestato  in  prima  istanza
alla ditta venditrice o costruttrice e successivamente  volturato  al
soggetto richiedente il contributo. Non sono ammesse istanze relative
all'acquisto di nuove attrazioni, impianti, macchinari,  attrezzature
e beni strumentali la cui domanda di registrazione e assegnazione del
codice identificativo e' successiva alla  data  di  scadenza  per  la
presentazione dell'istanza di contributo annuale;»; 
        IV.  la  lettera  h)  e'  sostituita  dalla   seguente:   «h)
autorizzazioni comunali, di cui all'art. 69 del T.U.L.P.S.,  relative
all'esercizio dell'attivita' circense per l'anno a cui  si  riferisce
l'acquisto; per lo spettacolo viaggiante, licenza di esercizio di cui
all'art.   69   del   T.U.L.P.S.   aggiornata    con    l'inserimento
dell'attrazione, ovvero copia della richiesta di aggiornamento  della
licenza presentata al comune competente.  Non  sono  ammesse  domande
relative all'acquisto  di  nuove  attrazioni,  impianti,  macchinari,
attrezzature  e  beni  strumentali  corredate  della   richiesta   di
aggiornamento  della  licenza  di  cui  all'art.  69  del  T.U.L.P.S.
presentata al comune  competente  in  data  successiva  a  quella  di
scadenza per la presentazione della domanda di contributo annuale»; 
      3) il comma 11 e' sostituito dal seguente: 
        «11. Ai fini  dell'erogazione  del  contributo  assegnato  ai
sensi del presente articolo, deve essere inviata all'Amministrazione,
entro e non oltre il termine stabilito al  successivo  comma  12,  la
seguente documentazione: 
          a) in caso di vendita con riserva di proprieta' di cui alla
dichiarazione di cui al comma 3, lettera i) del presente articolo: 
          a.1)   documentazione   bancaria   comprovante   l'avvenuto
integrale saldo del bene acquistato; 
          a.2) dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di  notorieta',
resa dal legale  rappresentante  della  ditta  venditrice,  ai  sensi
dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000,
unitamente alla fotocopia di un documento di riconoscimento in  corso
di validita' del sottoscrittore, attestante l'avvenuta  cancellazione
della riserva di proprieta' e dei suoi effetti e che il bene  oggetto
dell'acquisto  per  effetto  dell'avvenuto  integrale  pagamento  del
prezzo pattuito e' divenuto di  piena  ed  esclusiva  proprieta'  del
soggetto richiedente il contributo; 
          a.3)   copia   del   provvedimento   di   registrazione   e
attribuzione  del  codice   identificativo   all'attrazione   oggetto
dell'acquisto da parte del  Comune  competente  ovvero  presentazione
dell'istanza suddetta al medesimo Comune all'atto della presentazione
della domanda di contributo al Ministero della cultura; 
          b)  copia  conforme  all'originale  della  licenza  di  cui
all'art.   69   del   T.U.L.P.S.   aggiornata    con    l'inserimento
dell'attrazione,   impianto,   macchinario,   attrezzatura   o   bene
strumentale oggetto dell'acquisto, in  caso  di  presentazione  della
sola istanza all'atto della presentazione della domanda.». 
    y) all'art. 37, il  comma  3  e'  sostituito  dal  seguente:  «La
valutazione della qualita' artistica dei  progetti  multidisciplinari
e' effettuata, ai  sensi  dell'art.  5  del  presente  decreto  dalla
commissione consultiva competente  per  ambito  di  prevalenza,  come
dichiarato in sede di domanda dagli organismi proponenti.»; 
    z) l'art. 39 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 39 (Organismi di programmazione multidisciplinari). -  1.
Fermo restando quanto previsto all'art. 5 del  presente  decreto,  e'
concesso un contributo a organismi di programmazione, gestori di  una
sala di  programmazione  multidisciplinare  munita  delle  prescritte
autorizzazioni che effettuino, nel rispetto  dei  limiti  percentuali
per ogni ambito di attivita' imposti all'art. 37, nell'anno, i minimi
di attivita' relativi ad una delle seguenti fasce dimensionali: 
        a) un minimo di duemila giornate  lavorative,  come  definite
all'Allegato D, e un minimo di centocinquanta tra recite, concerti  o
rappresentazioni; 
        b) un  minimo  di  milletrecento  giornate  lavorative,  come
definite all'Allegato D e un minimo di cento tra recite,  concerti  o
rappresentazioni; 
        c) un minimo di ottocento giornate lavorative, come  definite
all'Allegato D  e  un  minimo  di  ottanta  tra  recite,  concerti  o
rappresentazioni»; 
    aa) all'art. 41: 
      1) al comma 2, le parole: «di cui all'art. 3, comma 5,  lettere
b) e c) del presente decreto» sono sostituite con le parole:  «musica
e danza»; 
      2) al comma 3, gli  ultimi  due  periodi  sono  sostituiti  dai
seguenti: «Possono essere  sostenuti  fino  a  un  massimo  di  venti
progetti  per  le  attivita'  dell'ambito  circo  e   di   spettacolo
viaggiante, fino  ad  un  massimo  di  venticinque  progetti  per  le
attivita' dell'ambito danza e fino ad un massimo di  trenta  progetti
per le attivita' di ciascuno degli ambiti musica e teatro. I progetti
a carattere multidisciplinare potranno fare domanda sulla base  della
disciplina di prevalenza in uno degli ambiti teatro,  musica,  danza,
circo e spettacolo viaggiante.»; 
    bb) all'art. 42: 
      1) al comma 1: 
        I. le parole: «un contributo  ai  soggetti»  sono  sostituite
dalle seguenti: «un contributo per tournee all'estero  di  spettacoli
direttamente prodotti da organismi professionali»; 
        II. le parole: «, di cui agli articoli 10, 11, 13 e 14, da 18
a 21, 23, 25, 26, 31, del presente decreto,» sono soppresse; 
      2) il comma 2 e' soppresso; 
      3)  al  comma  5,  le  parole:  «superiore  a  60  punti»  sono
sostituite con le seguenti: «minimo di 60 punti»; 
      4) al comma 11, lettera c), le  parole:  «prime  istanze»  sono
sostituite dalle seguenti: «prime istanze triennali»; 
    cc) all'art. 44: 
      1) al comma 2, dopo le parole «progetti speciali» sono aggiunte
le seguenti: «, realizzati anche attraverso reti,»; 
      2)  al  comma  3,  lettera  d),  dopo  le   parole:   «pratiche
nell'ambito»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «dei  progetti  per   il
riequilibrio   territoriale,   realizzati   anche   attraverso   reti
sovraregionali e»; 
      3) al comma 5 la parola: «professionali» e' soppressa; 
      4) al comma 6: 
        I. le parole:  «,  secondo  una  lista  di  priorita'  e  una
proposta relativa all'entita' dei contributi  per  ciascuna  istanza,
tenendo  conto  delle  risorse  disponibili  per  l'annualita'»  sono
soppresse; 
        II. l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Sulla  base
dei criteri di cui al comma 3, le commissioni  consultive  competenti
per materia esprimono un parere in  merito  all'individuazione  delle
istanze da ammettere a contributo.»; 
        III. al comma 8), la parola «sottoporre» e' sostituita  dalla
seguente: «proporre»; 
    dd) all'art. 49, 
      1) al comma 2, le parole «, secondo la tabella di  equipollenza
di cui all'Allegato F, che costituisce parte integrante del  presente
decreto» sono soppresse; 
      2) al comma 4, le parole: «31 dicembre  2020»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2024»; 
    ee) prima dell'Allegato  A  e'  inserito,  quale  «Allegato  0A»,
l'Allegato 1 del presente decreto; 
    ff) all'Allegato B: 
      1) in tutte  le  tabelle  per  la  valutazione  della  qualita'
artistica,  le  parole:  «per  l'avvicinamento  dei   giovani»   sono
soppresse; 
      2) nelle tabelle per la valutazione della qualita' artistica 1,
2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25,  30,
31 e 32, nella  sezione  «fenomeno»,  dopo  le  parole:  «Continuita'
pluriennale del soggetto e affidabilita' gestionale» sono aggiunte le
seguenti: «, strategie di gestione in  linea  con  gli  obiettivi  di
sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030»; 
      3) nelle tabelle per la valutazione della qualita' artistica 4,
12, 13, 14, 16 e 21, sono introdotti i seguenti Obiettivo strategico,
Obiettivo operativo e il relativo fenomeno: 
 
=====================================================================
| Obiettivo strategico | Obiettivo operativo |       Fenomeno       |
+======================+=====================+======================+
|                      |                     |Continuita'           |
|                      |                     |pluriennale del       |
|                      |                     |soggetto e            |
|                      |                     |affidabilita'         |
|                      |                     |gestionale, strategie |
|                      |                     |di gestione in linea  |
|7. Valorizzare la     |Valorizzare la       |con gli obiettivi di  |
|solidita' gestionale  |continuita'          |sviluppo sostenibile  |
|dei soggetti          |gestionale           |dell'Agenda 2030.     |
+----------------------+---------------------+----------------------+
 
      4) nella tabella per la valutazione  della  qualita'  artistica
22, la parola «coreografici» e' soppressa; 
      5) nelle tabelle per la valutazione  della  qualita'  artistica
26,  27,  28  e  29,  nella  sezione  «fenomeno»,  dopo  le   parole:
«Continuita' pluriennale  del  soggetto  e  affidabilita'  gestionale
anche in relazione al rapporto con  gli  animali»  sono  aggiunte  le
seguenti: «, strategie di gestione in  linea  con  gli  obiettivi  di
sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030»; 
      6) e' aggiunta la Tabella 28-bis.  Indicatori  per  valutazione
qualita' artistica  settore  Centri  di  produzione  di  circo,  art.
31-bis: 
    

=====================================================================
|        |    OBIETTIVO    |    OBIETTIVO    |                      |
|  ASSE  |   STRATEGICO    |    OPERATIVO    |       FENOMENO       |
+========+=================+=================+======================+
|        |                 |Sostenere la     |                      |
|        |                 |qualita' del     |                      |
|        |                 |personale        |Qualita' della        |
|        |                 |artistico        |direzione artistica   |
|        |                 +-----------------+----------------------+
|        |                 |                 |Qualita' professionale|
|        |                 |                 |del personale         |
|        |                 |                 |artistico scritturato |
|        |                 |                 |e/o degli artisti e/o |
|        |                 |                 |formazioni ospitate   |
|        |                 +-----------------+----------------------+
|        |                 |Sostenere la     |                      |
|        |                 |qualita' del     |                      |
|        |                 |progetto         |Qualita' artistica del|
|        |                 |artistico        |progetto              |
|        |                 +-----------------+----------------------+
|        |                 |                 |Realizzazione di      |
|        |                 |                 |produzioni            |
|        |                 |                 |riconoscibili per     |
|        |                 |                 |identita' artistica,  |
|        |                 |                 |capaci di creare nuove|
|        |                 |                 |opportunita'          |
|        |                 |                 |produttive e di       |
|        |                 |                 |qualificare e         |
|        |1. Qualificare il|                 |rinnovare il livello  |
|        |sistema di       |                 |dell'offerta nazionale|
|        |offerta          |                 |valorizzando la       |
|        |                 |                 |pluralita' dei        |
|        |                 |                 |linguaggi e le        |
|PROGETTO|                 |Qualificare      |attivita' spettacolari|
|        |                 |l'offerta        |realizzate senza      |
|        |                 |produttiva       |l'utilizzo di animali |
|        |                 +-----------------+----------------------+
|        |                 |                 |Realizzazione di      |
|        |                 |                 |programmi di          |
|        |                 |                 |ospitalita', anche    |
|        |                 |                 |multidisciplinari,    |
|        |                 |                 |capaci di qualificare |
|        |                 |                 |l'offerta nel         |
|        |                 |                 |territorio e di       |
|        |                 |                 |rendere riconoscibile |
|        |                 |                 |il nesso tra la linea |
|        |                 |                 |produttiva e la       |
|        |                 |                 |proposta degli        |
|        |                 |                 |spettacoli ospitati.  |
|        |                 |                 |Valorizzazione della  |
|        |                 |                 |creativita' emergente |
|        |                 |                 |e delle attivita'     |
|        |                 |Qualificare      |spettacolari          |
|        |                 |l'offerta di     |realizzate senza      |
|        |                 |spettacoli       |l'utilizzo di animali |
|        +-----------------+-----------------+----------------------+
|        |                 |                 |Interventi di         |
|        |                 |                 |educazione e          |
|        |                 |                 |promozione presso il  |
|        |                 |                 |pubblico a carattere  |
|        |                 |Intercettare     |continuativo          |
|        |2. Sostenere,    |nuovo pubblico e |realizzati anche      |
|        |diversificare e  |incrementare la  |attraverso rapporti   |
|        |qualificare la   |capacita' di     |con universita' e     |
|        |domanda          |fruizione        |scuole                |
+--------+-----------------+-----------------+----------------------+
|        |                 |                 |Continuita'           |
|        |                 |                 |pluriennale del       |
|        |                 |                 |soggetto e            |
|        |                 |                 |affidabilita'         |
|        |                 |                 |gestionale anche in   |
|        |                 |                 |relazione al rapporto |
|        |                 |                 |con gli animali,      |
|        |                 |                 |strategie di gestione |
|        |7. Valorizzare la|                 |in linea con gli      |
|        |solidita'        |Valorizzare la   |obiettivi di sviluppo |
|        |gestionale dei   |continuita'      |sostenibile           |
|        |soggetti         |gestionale       |dell'Agenda 2030      |
|        +-----------------+-----------------+----------------------+
|        |                 |                 |Ottenimento di premi e|
|        |                 |                 |riconoscimenti        |
|        |8. Valorizzare la|Valorizzare la   |nazionali e           |
|        |riconoscibilita' |riconoscibilita' |internazionali        |
|        |dei soggetti     |operativa        +----------------------+
|SOGGETTO|                 |                 |Partecipazione a      |
|        |                 |                 |festival              |
|        +-----------------+-----------------+----------------------+
|        |                 |                 |Strategia di          |
|        |                 |                 |comunicazione (sito   |
|        |                 |                 |internet, campagna di |
|        |9. Valorizzare   |                 |comunicazione, nuovi  |
|        |l'impatto        |                 |media e social        |
|        |mediatico e il   |Rafforzare la    |network, dirette      |
|        |progetto di      |strategia di     |streaming degli       |
|        |promozione       |promozione       |spettacoli, ecc.)     |
|        +-----------------+-----------------+----------------------+
|        |                 |                 |Integrazione con      |
|        |                 |                 |strutture e attivita' |
|        |10. Sostenere la |Incentivare reti |del sistema culturale |
|        |capacita' di     |artistiche e     +----------------------+
|        |operare in rete  |operative        |Sviluppo, creazione e |
|        |                 |                 |partecipazione a reti |
|        |                 |                 |nazionali e           |
|        |                 |                 |internazionali        |
+--------+-----------------+-----------------+----------------------+

    
        gg) agli Allegati B, C e D in tutte  le  tabelle  numero  22,
dopo le parole: «art. 26»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «,  settore
Centri di produzione musica, art. 21-bis, settore Centri Coreografici
Nazionali, art.  25-bis  e  settore  Centri  di  Rilevante  Interesse
nell'ambito della danza, art. 25-ter»; 
    hh) all'Allegato C: 
      1) alla tabella di cui al punto 2: 
        I. il fenomeno «Impiego di giovani artisti  e  tecnici»  e  i
relativi «indicatore» e «modalita' di calcolo» sono soppressi; 
        II. al fenomeno «Efficienza gestionale», nella «modalita'  di
calcolo», dopo le parole: «del personale» sono inserite le  seguenti:
«tecnico e»; 
        III. al fenomeno «Coproduzioni nazionali  e  internazionali»,
indicatore  «Numero  di  titoli  coprodotti  e   rappresentati»,   le
«modalita' di calcolo» sono sostituite  dalle  seguenti:  «Numero  di
titoli coprodotti e/o oggetto di collaborazioni produttive con  altre
organizzazioni, nazionali o internazionali, e rappresentati nell'anno
di  progetto.  Il  dato  e'  riferito  all'anno  di  riferimento  del
programma annuale (n) e, dunque, da stimare a preventivo.»; 
        IV. sono aggiunti, in fine, i seguenti «fenomeni» e  relativi
«indicatore» e «modalita' di calcolo»: 
 
=====================================================================
|    Fenomeno     |Indicatore |        Modalita' di calcolo         |
+=================+===========+=====================================+
|                 |Numero di  |Totale di                            |
|Ampliamento della|spettacoli |recite/concerti/rappresentazioni     |
|programmazione   |ospitati   |ospitate.                            |
+-----------------+-----------+-------------------------------------+
|                 |Numero di  |Totale di                            |
|                 |spettacoli |recite/concerti/rappresentazioni     |
|Sviluppo         |in piccoli |realizzati nei comuni e nei borghi   |
|dell'offerta nei |comuni e   |con popolazione residente fino ai    |
|piccoli centri   |borghi     |5.000 abitanti.                      |
+-----------------+-----------+-------------------------------------+
 
      2) in tutte le tabelle  degli  indicatori  per  la  valutazione
della qualita' indicizzata l'Obiettivo  strategico  «3.  Favorire  la
creativita' emergente e sostenere  i  giovani  professionisti»  e  il
relativo Obiettivo operativo «Sostenere l'ingresso di giovani»,  sono
soppressi; 
      3) nelle tabelle degli  indicatori  per  la  valutazione  della
qualita' indicizzata 1, 2, 12, nell'ambito dell'obiettivo  strategico
«5.  Favorire   il   riequilibrio   territoriale»   sono   introdotti
l'obiettivo  operativo  «Diffondere  lo  spettacolo  sul   territorio
nazionale» e il relativo fenomeno «Ampliamento della programmazione»; 
      4) nelle tabelle degli  indicatori  per  la  valutazione  della
qualita' indicizzata 3, 4, 5, 6, 7, 13, 15, 16, 20, 21, e'  aggiunto,
nell'ambito dell'obiettivo operativo «Diffondere  lo  spettacolo  sul
territorio    nazionale»,    il    fenomeno:    «Ampliamento    della
programmazione»; 
      5) nelle tabelle degli  indicatori  per  la  valutazione  della
qualita' indicizzata 1 e 2, e' aggiunto,  nell'ambito  dell'obiettivo
operativo «Operare per il riequilibrio territoriale  e  l'accesso  di
nuovo pubblico», il  fenomeno:  «Sviluppo  dell'offerta  nei  piccoli
centri»; 
      6) nelle tabelle degli  indicatori  per  la  valutazione  della
qualita' indicizzata 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 21,
22, 23, 26, 27,  28,  30,  e'  aggiunto,  nell'ambito  dell'obiettivo
operativo «Operare per il riequilibrio  territoriale»,  il  fenomeno:
«Sviluppo dell'offerta nei piccoli centri»; 
      7) e' aggiunta la Tabella 28-bis.  Indicatori  per  valutazione
qualita' indicizzata settore Centri  di  produzione  di  circo,  art.
31-bis: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
    ii) all'allegato D e' aggiunta la Tabella 28-bis. Indicatori  per
base quantitativa settore Centri di produzione di circo, art. 31-bis: 
    

        +------------------+--------------------------------+
        |Dimensione        |Indicatore                      |
        +------------------+--------------------------------+
        |                  |Giornate lavorative             |
        |Input             +--------------------------------+
        |                  |Oneri sociali                   |
        +------------------+--------------------------------+
        |                  |Recite/concerti/rappresentazioni|
        |                  +--------------------------------+
        |Output            |Compagnie/Gruppi ospitati       |
        |                  +--------------------------------+
        |                  |Piazze                          |
        +------------------+--------------------------------+
        |Risultato         |Spettatori                      |
        +------------------+--------------------------------+

    
    jj) all'Allegato E, nelle tabelle 1, 2, 3 e 4,  e'  aggiunto,  in
fine,  il   fenomeno   di   valutazione   qualitativa:   «Continuita'
pluriennale del soggetto e  affidabilita'  gestionale,  strategie  di
gestione  in  linea  con  gli  obiettivi  di   sviluppo   sostenibile
dell'Agenda 2030»; 
    kk) l'Allegato F e' soppresso.