Art. 2
Modificazioni al decreto ministeriale 27 luglio 2017
1. Al decreto ministeriale 27 luglio 2017, e successive
modificazioni, recante «Criteri e modalita' per l'erogazione,
l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal
vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30
aprile 1985, n. 163» sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 3:
1) al comma 1, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti
dal seguente: «La domanda di ammissione a contributo e' firmata
digitalmente dal legale rappresentante, pena l'inammissibilita'.»;
2) al comma 2, lettera g):
I. dopo le parole «all'Amministrazione» sono aggiunte le
seguenti: «, se richiesto»;
II. dopo le parole «intestato al soggetto richiedente» sono
aggiunte le seguenti: «, o documentazione equivalente,»;
3) al comma 4, le parole «entro il termine del 30 settembre
2018» sono sostituite dalle seguenti: «i termini»;
4) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Le domande di
contributo possono essere presentate per gli ambiti, nei settori e
sotto-settori di cui all'Allegato 0A del presente decreto, secondo le
fasce dimensionali, ove previste.»;
5) il comma 5-bis e' soppresso;
6) al comma 6:
I. al primo periodo, le parole: «al comma 5» sono sostituite
dalle seguenti: «all'Allegato 0A del presente decreto»;
II. alla lettera b), le parole: «per uno tra i settori 5),
6), 7) e 8) di cui al presente articolo, comma 5, lettera f)» sono
sostituite dalle seguenti: «per uno dei settori di cui all'art. 41,
comma 1, del presente decreto, relativamente all'ambito musica»;
III. alla lettera c), le parole: «, come individuati nel
comma 5 del presente articolo, nn. da 1 a 14 dell'ambito teatro, nn.
da 1 a 6 dell'ambito musica, nn. da 1 a 4 dell'ambito danza e nn. da
1 a 6 dell'ambito circhi e spettacolo viaggiante» sono sostituite
dalle seguenti: «di cui agli articoli 10, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 20,
21, 21-bis, 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter, 26, 29, 31, 31-bis, 32, 40,
del presente decreto, comprese le "prime istanze triennali" di cui al
comma 7 del presente articolo, in coerenza con quanto disposto
dall'Allegato 0A del presente decreto»;
7) il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. Si definiscono
"prime istanze triennali" le domande presentate da organismi che non
hanno ottenuto contributi in tutti gli anni del triennio 2018-2020
afferenti agli ambiti e ai settori gia' individuati dal decreto
ministeriale 27 luglio 2017. I soggetti che abbiano gia' ottenuto
contributi triennali a valere sul decreto ministeriale 27 luglio 2017
possono presentare domanda a valere sul medesimo settore di
riferimento del triennio 2018-2020, oppure su un altro settore in
coerenza con quanto esplicitato all'Allegato 0A. Le domande di
contributo, di cui al periodo precedente, su un settore diverso da
quello di provenienza, ai sensi del decreto ministeriale 27 luglio
2017, saranno valutate tra le "prime istanze triennali" del relativo
settore salva l'applicazione di quanto disposto in materia di
anticipazioni ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto ministeriale
27 luglio 2017 e successive modificazioni.»;
8) al comma 8, l'ultimo periodo e' soppresso;
9) al comma 9, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Ai
fini del raggiungimento dei minimi di attivita', e nei limiti massimi
consentiti dai rispettivi articoli di riferimento, sono riconosciute
collaborazioni produttive realizzate da organismi appartenenti a
diversi ambiti, per i quali comunque sia prevista la funzione
produttiva, con riconoscimento per ogni ambito della apposita
documentazione SIAE.»;
10) al comma 10:
I. alla lettera b), n. 2), le parole: «di cui all'art. 101
del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modificazioni» sono
soppresse;
II. alla lettera c), le parole: «relativamente alle attivita'
di cui al Capo IV,» sono soppresse;
b) all'art. 5:
1) al comma 1:
I. dopo l'ultimo periodo, e' aggiunto il seguente: «Le
disposizioni di cui al periodo precedente, fatta esclusione per i
settori di cui agli articoli 10, 11, 14, 15, 18, 19, 21-bis, 22,
25-bis, 25-ter, 26, 27, 31-bis e 38 del decreto ministeriale 27
luglio 2017, non si applicano nel caso in cui il punteggio attribuito
sui dati dichiarati a preventivo relativamente alla categoria e alle
modalita' di cui al comma 4, lettera b), del presente articolo sia
pari a venticinque punti.»;
2) al comma 15:
I. dopo le parole: «allegati medesimi» sono aggiunte le
seguenti: «sulla base dei dati dichiarati a consuntivo relativi
all'annualita' precedente»;
c) all'art. 6:
1) al comma 2, le parole: «prime istanze» sono sostituite dalle
seguenti: «prime istanze triennali»;
2) al comma 4, gli ultimi due periodi sono sostituiti dal
seguente: «La documentazione di cui al presente comma e' firmata
digitalmente dal legale rappresentante, pena l'inammissibilita'.»;
3) al comma 8:
I. dopo le parole: «Non sono ammessi» sono inserite le
seguenti «nel triennio»;
II. dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente: «In caso
di fusione di soggetti gia' finanziati nel triennio 2018-2020 e'
riconosciuta un'anticipazione fino al settanta per cento della somma
dei contributi ottenuti dai medesimi organismi oggetto di fusione
nell'annualita' 2020.»;
d) all'art. 7, al comma 2, le parole: «nel caso riscontri
differenze nel programma artistico svolto rispetto a quello indicato
in sede preventiva, e» sono soppresse;
e) all'art. 10, comma 2:
1) alla lettera h), la parola: «trenta» e' sostituita dalla
seguente: «cinquanta»;
2) alla lettera i), la parola «quaranta» e' sostituita dalla
seguente: «cinquanta»;
f) all'art. 11, comma 2, dopo la lettera i), e' aggiunta la
seguente: «i-bis) sono riconosciute giornate recitative di
ospitalita', oltre i minimi di attivita', fino ad un massimo del
dieci per cento del totale dell'attivita' realizzata»;
g) all'art. 12, comma 2:
1) alla lettera a) le parole: «una volta» sono sostituite dalle
seguenti: «due volte»;
2) alla lettera b) le parole: «una sola nuova prestazione
artistica all'anno come nuova produzione o coproduzione e in aggiunta
una sola prestazione artistica come ripresa prodotta o coprodotta»
sono sostituite dalle parole: «tre prestazioni artistiche nuove o
riprese prodotte o coprodotte»;
3) alla lettera c), prima delle parole «uno dei componenti del
Consiglio di amministrazione del teatro» e' aggiunta la seguente:
«almeno»;
h) all'art. 13:
1) al comma 1, le parole: «prime istanze» sono sostituite dalle
seguenti: «prime istanze triennali»;
2) al comma 3, le parole: «prime istanze» sono sostituite dalle
seguenti: «prime istanze triennali»;
3) al comma 4, le parole: «prime istanze» sono sostituite dalle
seguenti: «prime istanze triennali»;
4) al comma 6, le parole: «prime istanze» sono sostituite dalle
seguenti: «prime istanze triennali»;
i) l'art. 16 e' sostituito dal seguente:
«Art. 16 (Organismi di programmazione). - 1. Fermo restando
quanto previsto nell'art. 5 del presente decreto, e' concesso un
contributo a organismi di programmazione, gestori di una sala
teatrale munita delle prescritte autorizzazioni che effettuino,
nell'anno, i minimi di attivita' relativi ad una delle seguenti fasce
dimensionali:
a) un minimo di duemila giornate lavorative, come definite
all'Allegato D del decreto 27 luglio 2017, e un minimo di
centoquaranta giornate recitative;
b) un minimo di mille giornate lavorative, come definite
all'Allegato D del decreto 27 luglio 2017, e un minimo di cento
giornate recitative;
c) un minimo di cinquecento giornate lavorative, come
definite all'Allegato D del decreto 27 luglio 2017, e un minimo di
sessanta giornate recitative.
2. Al fine del raggiungimento delle giornate recitative sono
ammesse al massimo il venti per cento di giornate recitative relative
a rappresentazioni di danza e al massimo il cinque per cento di
giornate recitative relative a rappresentazioni di musica.»;
j) all'art. 17, comma 1, lettera f), dopo le parole «prevalenza
di compagnie italiane» sono aggiunte le seguenti: «o dell'Unione
europea»;
k) all'art. 19, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
«3. Possono essere considerate, ai fini dell'eventuale
riconoscimento previsto dall'art. 28 della legge 14 agosto 1967, n.
800, le istituzioni concertistico-orchestrali la cui costituzione e'
promossa, in via prioritaria, dai comuni sede di Conservatorio di
musica o dalle regioni nei territori dei quali non hanno sede legale
istituzioni concertistico - orchestrali gia' operanti, fondazioni
lirico-sinfoniche o teatri di tradizione con propria orchestra
stabile, che per il primo e per il secondo triennio effettuino almeno
duemila giornate lavorative annue, come definite all'Allegato D, e
che abbiano un organico composto da almeno venti orchestrali,
costituito in misura non inferiore al trenta per cento, da personale
inserito stabilmente con contratti a tempo indeterminato o
determinato nell'organico medesimo. Le istituzioni
concertistico-orchestrali di cui al presente comma, per accedere al
contributo triennale a valere sul Fondo unico per lo spettacolo,
devono effettuare annualmente almeno cinque mesi di attivita' ed
almeno venticinque concerti. I concerti svolti presso altri organismi
ospitanti, nonche' all'estero, possono essere ammessi per non piu'
del quaranta per cento del totale dei concerti programmati. Le
istituzioni possono, inoltre, effettuare attivita' di ospitalita' in
misura non superiore al venti per cento dell'attivita' dichiarata, e
devono, altresi', registrare entrate annuali da enti territoriali o
altri enti pubblici non inferiori al venti per cento del contributo
statale. Alle citate istituzioni si applicano altresi' le altre
disposizioni contenute al comma 2 del presente articolo in quanto
compatibili. Per la valutazione delle domande di contributo di cui al
presente comma, nell'ambito delle prime istanze triennali, vengono
adottati i fenomeni di cui alla tabella 13 dell'Allegato B, di cui
alla tabella 13 dell'Allegato C e di cui alla tabella 13
dell'Allegato D. A decorrere dal terzo triennio alle istituzioni
concertistico-orchestrali riconosciute si applicano le disposizioni
di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.»;
l) all'art. 21:
1) al comma 1:
I. dopo le parole: «musica contemporanea di qualita',» sono
inserite le seguenti: «d'autore e jazz,»;
II. le parole: «, con facolta' di realizzare il trenta per
cento dei concerti all'estero sul totale di quelli programmati» sono
soppresse;
2) al comma 2, le parole: «, con facolta' di realizzare il
venti per cento dei concerti all'estero» sono soppresse;
3) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: «2-bis. I concerti
svolti presso altri organismi ospitanti, nonche' all'estero, possono
essere ammessi per non piu' del venti per cento del totale dei
concerti programmati. Nel caso di concerti svolti presso altri
organismi ospitanti, l'effettuazione dell'attivita' puo' essere
comprovata dalle istituzioni mediante presentazione di copia del
documento rilasciato dalla SIAE e di una dichiarazione del legale
rappresentante, in forma di autocertificazione, ai sensi dell'art. 47
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.»;
m) dopo l'art. 21, e' aggiunto il seguente:
«Art. 21-bis (Centri di produzione musica). - 1. Fermo restando
quanto previsto nell'art. 5 del presente decreto, e' concesso un
contributo ai centri di produzione musica che svolgono attivita' di
produzione e di ospitalita' presso almeno una sala di minimo
novantanove posti gestita direttamente, con riferimento alle
attivita' di musica, e munita delle prescritte autorizzazioni, che,
nell'anno:
a) effettuino un minimo di mille giornate lavorative
complessive, come definite all'Allegato D;
b) effettuino un minimo di quaranta concerti prodotti;
c) ospitino un minimo di venti concerti, prodotti da
organismi professionali diversi dal richiedente. Sono ammesse
rappresentazioni di danza, anche su musiche registrate, per non piu'
del dieci per cento dell'attivita' ospitata.
2. I concerti svolti all'estero possono essere ammessi per non
piu' del venti per cento del totale dei concerti prodotti.
3. Per la valutazione delle domande di cui al presente articolo
vengono adottati i fenomeni di cui alla tabella 22 dell'Allegato B,
di cui alla tabella 22 dell'Allegato C e di cui alla tabella 22
dell'Allegato D.»;
n) all'art. 23:
1) al comma 2, dopo le parole: «della attivita' programmata»,
sono aggiunte le seguenti parole: «, e spettacoli teatrali, per non
piu' del cinque per cento dell'attivita' programmata.»;
2) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti commi: «3-bis. E'
concesso un contributo a organismi che organizzino, in Italia,
attivita' di concerti e spettacoli di musica contemporanea e d'autore
che realizzino, nell'anno, almeno quindici concerti con almeno cinque
tra artisti e gruppi ospitati. 3-ter. E' concesso un contributo a
organismi che organizzino, in Italia, attivita' di concerti e
spettacoli di musica jazz che realizzino, nell'anno, almeno quindici
concerti con almeno cinque tra artisti e gruppi ospitati.»;
o) all'art. 24, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti commi:
«4-bis. E' concesso un contributo a organismi in possesso dei
requisiti di cui al comma 2, che organizzino festival di musica
contemporanea e d'autore. Le attivita' devono essere di durata non
superiore a sessanta giorni e realizzate in uno spazio territoriale
identificato e limitato. 4-ter. E' concesso un contributo a organismi
in possesso dei requisiti di cui al comma 2, che organizzino festival
di musica jazz. Le attivita' devono essere di durata non superiore a
sessanta giorni e realizzate in uno spazio territoriale identificato
e limitato.»;
p) all'art. 25:
1) al comma 1:
I. dopo le parole: «un minimo di quarantacinque
rappresentazioni» sono inserite le seguenti: «, di cui al massimo
dieci di laboratorio,»;
II. le parole: «prime istanze» sono sostituite dalle
seguenti: «prime istanze triennali»;
III. dopo le parole: «rispettivamente a venticinque
rappresentazioni» sono inserite le seguenti: «, di cui al massimo
cinque di laboratorio,»;
2) al comma 2, dopo le parole «a venti rappresentazioni» sono
inserite le seguenti: «, di cui al massimo cinque di laboratorio,»;
q) dopo l'art. 25 e' inserito il seguente:
«Art. 25-bis (Centri coreografici nazionali). - 1. Ai soli fini
ed effetti del presente decreto, sono definiti Centri coreografici
nazionali gli organismi che svolgano attivita' di danza di notevole
prestigio nazionale e internazionale, considerata la loro capacita'
di valorizzare il sistema nazionale, d'incentivare le collaborazioni
produttive, di promuovere la danza italiana sul mercato
internazionale e di sviluppare azioni finalizzate ad una piu'
capillare diffusione e conoscenza del linguaggio coreografico.
2. Fermo restando quanto previsto nell'art. 5 del presente
decreto, e' concesso un contributo al soggetto richiedente, di cui al
comma 1 del presente articolo, che svolga attivita' di produzione, di
ospitalita', presso almeno una sala di minimo duecento posti gestita
direttamente e munita delle prescritte autorizzazioni a condizione
che:
a) vi sia l'impegno di enti territoriali o altri enti
pubblici a concedere contributi per una somma complessivamente almeno
pari al cento per cento del contributo statale e tale da garantire la
copertura delle spese di gestione delle sale;
b) effettui un minimo di milleottocento giornate lavorative;
c) effettui un minimo di cento rappresentazioni prodotte in
non meno di tre regioni oltre quella in cui il soggetto ha sede
legale, incluse le coproduzioni;
d) ospiti un minimo di quaranta rappresentazioni, prodotte da
organismi professionali diversi dal richiedente. Il quaranta per
cento delle rappresentazioni prodotte od ospitate puo' essere
effettuato anche presso altre sale o spazi, anche all'aperto, dotati
di agibilita', in collaborazione con altri organismi del territorio
comunale, metropolitano o nelle aree provinciali confinanti;
e) la durata degli organi statutari non puo' essere inferiore
a tre anni e superiore a cinque e gli stessi possono essere
confermati per non piu' di una volta; tali criteri sono valevoli,
altresi', per l'incarico e la conferma del direttore/direttrice del
Centro;
f) il direttore/direttrice del Centro puo' effettuare ogni
anno tre prestazioni artistiche nuove o riprese prodotte o
coprodotte. Eventuali riprese di spettacoli prodotti nelle precedenti
stagioni possono essere rappresentate in tournee presso altri teatri
in Italia e all'estero senza alcuna limitazione;
g) almeno uno dei componenti del Consiglio di amministrazione
del Centro e il presidente del Collegio dei revisori sono designati
dal Ministro competente in materia di spettacolo dal vivo.
3. Per la valutazione delle domande di cui al presente articolo
vengono adottati i fenomeni di cui alla tabella 22 dell'Allegato B,
di cui alla tabella 22 dell'Allegato C e di cui alla tabella 22
dell'Allegato D.»;
r) dopo l'art. 25-bis e' inserito il seguente:
«Art. 25-ter (Centri di rilevante interesse nell'ambito della
danza). - 1. Ai soli fini ed effetti del presente decreto, sono
definiti Centri di rilevante interesse nell'ambito della danza gli
organismi che svolgano attivita' di danza di rilevante interesse
prevalentemente nell'ambito della regione di appartenenza.
2. Fermo restando quanto previsto nell'art. 5 del presente
decreto, e' concesso un contributo al soggetto richiedente, di cui al
comma 1 del presente articolo, che svolga attivita' di produzione, di
ospitalita', presso almeno una sala di minimo centoventi posti
gestita direttamente e munita delle prescritte autorizzazioni a
condizione che:
a) vi sia l'impegno di enti territoriali o altri enti
pubblici a concedere contributi per una somma complessivamente almeno
pari al quaranta per cento del contributo statale;
b) effettui un minimo di milletrecento giornate lavorative;
c) effettui un minimo di settanta rappresentazioni prodotte
in non meno di tre regioni oltre quella in cui il soggetto ha sede
legale, incluse le coproduzioni;
d) ospiti un minimo di trentacinque rappresentazioni,
prodotte da organismi professionali diversi dal richiedente. Il
quaranta per cento delle rappresentazioni prodotte od ospitate puo'
essere effettuato anche presso altre sale o spazi, anche all'aperto,
dotati di agibilita', in collaborazione con altri organismi del
territorio comunale, metropolitano o nelle aree provinciali
confinanti;
e) la durata degli organi statutari non puo' essere inferiore
a tre anni e superiore a cinque e gli stessi possono essere
confermati per non piu' di una volta; tali criteri sono valevoli,
altresi', per l'incarico e la conferma del direttore/direttrice del
Centro;
f) il direttore/direttrice del Centro puo' effettuare ogni
anno tre prestazioni artistiche nuove o riprese prodotte o
coprodotte. Eventuali riprese di spettacoli prodotti nelle precedenti
stagioni possono essere rappresentate in tournee presso altri teatri
in Italia e all'estero senza alcuna limitazione;
g) il presidente del Collegio dei revisori, ove previsto, e'
designato dal Ministro competente in materia di spettacolo dal vivo.
3. Per la valutazione delle domande di cui al presente articolo
vengono adottati i fenomeni di cui alla tabella 22 dell'Allegato B,
di cui alla tabella 22 dell'Allegato C e di cui alla tabella 22
dell'Allegato D.»;
s) all'art. 26, comma 1:
1) le parole: «venti per cento del totale delle
rappresentazioni ospitate» sono sostituite dalle seguenti: «quaranta
per cento del totale delle rappresentazioni prodotte od ospitate»;
2) le parole: «, cosi' come definite alla lettera c) del
presente articolo,» sono soppresse;
3) le parole: «sale dotate di agibilita'» sono sostituite dalle
parole: «sale o spazi, anche all'aperto, dotati di agibilita'»;
t) l'art. 28 e' sostituito dal seguente:
«Art. 28 (Organismi di programmazione). - 1. Fermo restando
quanto previsto nell'art. 5 del presente decreto, e' concesso un
contributo a organismi di programmazione, gestori di una sala munita
delle prescritte autorizzazioni, che effettuino, nell'anno, i minimi
di attivita' relativi ad una delle seguenti fasce dimensionali:
a) un minimo di settecento giornate lavorative, come definite
all'Allegato D, e un minimo di settanta rappresentazioni programmate
integralmente riservate alla danza da parte di organismi
professionali prevalentemente italiani;
b) un minimo di quattrocento giornate lavorative, come
definite all'Allegato D e un minimo di quaranta rappresentazioni
programmate, integralmente riservate alla danza da parte di organismi
professionali prevalentemente italiani»;
u) all'art. 31:
1) al comma 1:
I. alla lettera b), le parole: «prime istanze» sono
sostituite dalle seguenti: «prime istanze triennali»;
II. alla lettera c), le parole: «prime istanze» sono
sostituite dalle seguenti: «prime istanze triennali»;
2) al comma 3, le parole: «prime istanze» sono sostituite dalle
seguenti: «prime istanze triennali»;
v) dopo l'art. 31 e' inserito il seguente:
«Art. 31-bis (Centri di produzione di circo). - 1. Sono
definiti centri di produzione di circo gli organismi che svolgono
attivita' di produzione e di ospitalita' e che abbiano la
disponibilita' in esclusiva per l'attivita' circense, con continuita'
nel corso del triennio a cui si riferisce il progetto, di uno o piu'
tendoni ubicati nel comune o nell'area metropolitana in cui
l'organismo ha sede legale o nelle aree provinciali confinanti della
regione di appartenenza e munite delle prescritte autorizzazioni
comunali e che abbiano, inoltre, nella stessa area di riferimento, la
disponibilita' di una sala di almeno novantanove posti gestita
direttamente in esclusiva, con riferimento alle attivita' di circo, e
munita delle prescritte autorizzazioni.
2. Fermo restando quanto definito al comma 1, e quanto previsto
nell'art. 5, e' concesso un contributo a centri di produzione di
circo di cui al comma 1, subordinato ai seguenti requisiti:
a) siano in possesso della licenza di esercizio
dell'attivita' circense di cui all'art. 69 del regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, recante testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, d'ora in avanti T.U.L.P.S.;
b) effettuino, per ogni annualita' del triennio per il quale
e' richiesto il contributo, almeno centoventi rappresentazioni. Ai
fini del raggiungimento della soglia minima di cui al periodo
precedente, possono essere prese in considerazione fino a venti
rappresentazioni effettuate all'estero, attestate da dichiarazioni di
rappresentanze consolari e/o culturali italiane, o da pubbliche
autorita' locali, o da idonei contratti e da regolarita' contributiva
relativamente ai periodi di attivita' all'estero;
c) realizzino ottocento giornate lavorative, come definite
all'Allegato D;
d) ospitino un minimo di trenta rappresentazioni, prodotte da
organismi professionali diversi dal richiedente;
e) abbiano la capacita' di reperire risorse da enti
territoriali, enti pubblici, nonche' da soggetti privati.
3. Per la valutazione delle domande di cui al presente articolo
vengono adottati i fenomeni di cui alla tabella 28-bis dell'Allegato
B, di cui alla tabella 28-bis dell'Allegato C e di cui alla tabella
28-bis dell'Allegato D.»;
w) all'art. 33:
1) il comma 7 e' sostituto dal seguente:
«7. Nessun soggetto puo' essere ammesso al contributo ai
sensi degli articoli 34 e 35 del presente decreto qualora non sia in
possesso delle licenze temporanee di cui all'art. 69 del T.U.L.P.S.,
rilasciate dalle competenti autorita' locali ove e' svolta
l'attivita', comprovanti lo svolgimento a livello professionale per
almeno un triennio dell'attivita' nell'ambito circhi e spettacolo
viaggiante, di cui all'art. 3, comma 5, lettera d) e di essere
iscritto alla Camera di commercio territorialmente competente da
almeno tre anni.»;
2) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
«8. L'istanza puo' essere presentata da imprese in possesso
della licenza di esercizio di cui all'art. 69 del T.U.L.P.S. da
almeno due esercizi finanziari antecedenti a quello per la
presentazione della domanda di contributo.»;
3) al comma 9:
I. alla lettera a) la parola: «o)» e' sostituita dalla
seguente: «n)»;
II. alla lettera b) la parola: «nel» e' sostituita dalle
seguenti: «nello stesso»;
III. dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: «b-bis)
siano legali rappresentanti di societa' e/o titolari di ditte
individuali aventi ad oggetto l'attivita' di costruzione, vendita,
importazione o comunque connessa alla commercializzazione di
attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali»;
4) il comma 10 e' sostituito dal seguente:
«10. Non sono ammesse a contributo le domande che: a) non
abbiano ad oggetto l'acquisto di nuove attrazioni nella loro
interezza e funzionalita' come definite, per ciascuna specifica
tipologia, nell'elenco delle attivita' spettacolari, dei
trattenimenti e delle attrazioni, di cui all'art. 4 della legge n.
337/1968, fatto salvo quanto espressamente previsto all'art. 34,
comma 2, lettere a), b), c), d), e) del presente decreto; b) che
abbiano ad oggetto fatture per costi di installazione e trasporto
delle attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature e beni
strumentali oggetto dell'acquisto non espressamente pattuiti nel
contratto di acquisto o per costi di installazione e trasporto
differiti nel tempo rispetto all'acquisto e alla consegna dei beni
stessi»;
x) all'art. 34:
1) al comma 2, dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente:
«e-bis) cassa biglietteria»;
2) al comma 3:
I. la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) fattura
elettronica di saldo, in regola con le vigenti disposizioni fiscali
da emettersi, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 633/1972, nel momento della consegna o della spedizione
di nuove attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature e beni
strumentali, a decorrere dal 1° ottobre dell'anno precedente a quello
in cui si richiede il contributo. La fattura elettronica di saldo
concernente l'avvenuto acquisto, da parte degli esercenti circensi o
di spettacolo viaggiante, deve risultare pagata esclusivamente
tramite bonifico bancario, per l'importo corrispondente ad almeno la
soglia di cui all'art. 5, comma 12 e al comma 1 del presente
articolo, pari al sessanta per cento del costo del bene acquistato al
netto dell'IVA. Al solo fine del raggiungimento della suddetta soglia
di pagamento, unitamente alla fattura elettronica di saldo, sono
ammesse fatture elettroniche di acconto da pagarsi esclusivamente
tramite bonifico bancario. Tali fatture elettroniche di acconto
devono essere emesse nei ventiquattro mesi precedenti la data di
scadenza per la presentazione dell'istanza di contributo ossia, a
decorrere dal primo ottobre di due anni antecedenti;»;
II. la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) copia dei
bonifici bancari delle singole fatture elettroniche pagate sia di
acconto che di saldo;»;
III. la lettera e) e' sostituito dalla seguente: «e) copia
del provvedimento di avvenuta registrazione e assegnazione del codice
identificativo all'attrazione oggetto dell'acquisto, intestato
direttamente al gestore, ovvero copia del provvedimento di
registrazione e assegnazione del codice identificativo al produttore,
venditore o importatore, unitamente alla comunicazione di voltura
della titolarita' e alla dichiarazione che tale soggetto non e'
titolare della licenza di esercizio per attivita' di spettacolo
viaggiante, a partire dal 1° ottobre dell'anno precedente a quello in
cui si richiede il contributo ovvero copia della domanda di
registrazione e di attribuzione del codice medesimo. Non sono ammesse
domande relative all'acquisto di nuove attrazioni, impianti,
macchinari, attrezzature e beni strumentali che abbiano un
provvedimento di registrazione e di assegnazione del codice
identificativo richiesto, rilasciato ed intestato in prima istanza
alla ditta venditrice o costruttrice e successivamente volturato al
soggetto richiedente il contributo. Non sono ammesse istanze relative
all'acquisto di nuove attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature
e beni strumentali la cui domanda di registrazione e assegnazione del
codice identificativo e' successiva alla data di scadenza per la
presentazione dell'istanza di contributo annuale;»;
IV. la lettera h) e' sostituita dalla seguente: «h)
autorizzazioni comunali, di cui all'art. 69 del T.U.L.P.S., relative
all'esercizio dell'attivita' circense per l'anno a cui si riferisce
l'acquisto; per lo spettacolo viaggiante, licenza di esercizio di cui
all'art. 69 del T.U.L.P.S. aggiornata con l'inserimento
dell'attrazione, ovvero copia della richiesta di aggiornamento della
licenza presentata al comune competente. Non sono ammesse domande
relative all'acquisto di nuove attrazioni, impianti, macchinari,
attrezzature e beni strumentali corredate della richiesta di
aggiornamento della licenza di cui all'art. 69 del T.U.L.P.S.
presentata al comune competente in data successiva a quella di
scadenza per la presentazione della domanda di contributo annuale»;
3) il comma 11 e' sostituito dal seguente:
«11. Ai fini dell'erogazione del contributo assegnato ai
sensi del presente articolo, deve essere inviata all'Amministrazione,
entro e non oltre il termine stabilito al successivo comma 12, la
seguente documentazione:
a) in caso di vendita con riserva di proprieta' di cui alla
dichiarazione di cui al comma 3, lettera i) del presente articolo:
a.1) documentazione bancaria comprovante l'avvenuto
integrale saldo del bene acquistato;
a.2) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta',
resa dal legale rappresentante della ditta venditrice, ai sensi
dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000,
unitamente alla fotocopia di un documento di riconoscimento in corso
di validita' del sottoscrittore, attestante l'avvenuta cancellazione
della riserva di proprieta' e dei suoi effetti e che il bene oggetto
dell'acquisto per effetto dell'avvenuto integrale pagamento del
prezzo pattuito e' divenuto di piena ed esclusiva proprieta' del
soggetto richiedente il contributo;
a.3) copia del provvedimento di registrazione e
attribuzione del codice identificativo all'attrazione oggetto
dell'acquisto da parte del Comune competente ovvero presentazione
dell'istanza suddetta al medesimo Comune all'atto della presentazione
della domanda di contributo al Ministero della cultura;
b) copia conforme all'originale della licenza di cui
all'art. 69 del T.U.L.P.S. aggiornata con l'inserimento
dell'attrazione, impianto, macchinario, attrezzatura o bene
strumentale oggetto dell'acquisto, in caso di presentazione della
sola istanza all'atto della presentazione della domanda.».
y) all'art. 37, il comma 3 e' sostituito dal seguente: «La
valutazione della qualita' artistica dei progetti multidisciplinari
e' effettuata, ai sensi dell'art. 5 del presente decreto dalla
commissione consultiva competente per ambito di prevalenza, come
dichiarato in sede di domanda dagli organismi proponenti.»;
z) l'art. 39 e' sostituito dal seguente:
«Art. 39 (Organismi di programmazione multidisciplinari). - 1.
Fermo restando quanto previsto all'art. 5 del presente decreto, e'
concesso un contributo a organismi di programmazione, gestori di una
sala di programmazione multidisciplinare munita delle prescritte
autorizzazioni che effettuino, nel rispetto dei limiti percentuali
per ogni ambito di attivita' imposti all'art. 37, nell'anno, i minimi
di attivita' relativi ad una delle seguenti fasce dimensionali:
a) un minimo di duemila giornate lavorative, come definite
all'Allegato D, e un minimo di centocinquanta tra recite, concerti o
rappresentazioni;
b) un minimo di milletrecento giornate lavorative, come
definite all'Allegato D e un minimo di cento tra recite, concerti o
rappresentazioni;
c) un minimo di ottocento giornate lavorative, come definite
all'Allegato D e un minimo di ottanta tra recite, concerti o
rappresentazioni»;
aa) all'art. 41:
1) al comma 2, le parole: «di cui all'art. 3, comma 5, lettere
b) e c) del presente decreto» sono sostituite con le parole: «musica
e danza»;
2) al comma 3, gli ultimi due periodi sono sostituiti dai
seguenti: «Possono essere sostenuti fino a un massimo di venti
progetti per le attivita' dell'ambito circo e di spettacolo
viaggiante, fino ad un massimo di venticinque progetti per le
attivita' dell'ambito danza e fino ad un massimo di trenta progetti
per le attivita' di ciascuno degli ambiti musica e teatro. I progetti
a carattere multidisciplinare potranno fare domanda sulla base della
disciplina di prevalenza in uno degli ambiti teatro, musica, danza,
circo e spettacolo viaggiante.»;
bb) all'art. 42:
1) al comma 1:
I. le parole: «un contributo ai soggetti» sono sostituite
dalle seguenti: «un contributo per tournee all'estero di spettacoli
direttamente prodotti da organismi professionali»;
II. le parole: «, di cui agli articoli 10, 11, 13 e 14, da 18
a 21, 23, 25, 26, 31, del presente decreto,» sono soppresse;
2) il comma 2 e' soppresso;
3) al comma 5, le parole: «superiore a 60 punti» sono
sostituite con le seguenti: «minimo di 60 punti»;
4) al comma 11, lettera c), le parole: «prime istanze» sono
sostituite dalle seguenti: «prime istanze triennali»;
cc) all'art. 44:
1) al comma 2, dopo le parole «progetti speciali» sono aggiunte
le seguenti: «, realizzati anche attraverso reti,»;
2) al comma 3, lettera d), dopo le parole: «pratiche
nell'ambito» sono aggiunte le seguenti: «dei progetti per il
riequilibrio territoriale, realizzati anche attraverso reti
sovraregionali e»;
3) al comma 5 la parola: «professionali» e' soppressa;
4) al comma 6:
I. le parole: «, secondo una lista di priorita' e una
proposta relativa all'entita' dei contributi per ciascuna istanza,
tenendo conto delle risorse disponibili per l'annualita'» sono
soppresse;
II. l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Sulla base
dei criteri di cui al comma 3, le commissioni consultive competenti
per materia esprimono un parere in merito all'individuazione delle
istanze da ammettere a contributo.»;
III. al comma 8), la parola «sottoporre» e' sostituita dalla
seguente: «proporre»;
dd) all'art. 49,
1) al comma 2, le parole «, secondo la tabella di equipollenza
di cui all'Allegato F, che costituisce parte integrante del presente
decreto» sono soppresse;
2) al comma 4, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;
ee) prima dell'Allegato A e' inserito, quale «Allegato 0A»,
l'Allegato 1 del presente decreto;
ff) all'Allegato B:
1) in tutte le tabelle per la valutazione della qualita'
artistica, le parole: «per l'avvicinamento dei giovani» sono
soppresse;
2) nelle tabelle per la valutazione della qualita' artistica 1,
2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 30,
31 e 32, nella sezione «fenomeno», dopo le parole: «Continuita'
pluriennale del soggetto e affidabilita' gestionale» sono aggiunte le
seguenti: «, strategie di gestione in linea con gli obiettivi di
sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030»;
3) nelle tabelle per la valutazione della qualita' artistica 4,
12, 13, 14, 16 e 21, sono introdotti i seguenti Obiettivo strategico,
Obiettivo operativo e il relativo fenomeno:
=====================================================================
| Obiettivo strategico | Obiettivo operativo | Fenomeno |
+======================+=====================+======================+
| | |Continuita' |
| | |pluriennale del |
| | |soggetto e |
| | |affidabilita' |
| | |gestionale, strategie |
| | |di gestione in linea |
|7. Valorizzare la |Valorizzare la |con gli obiettivi di |
|solidita' gestionale |continuita' |sviluppo sostenibile |
|dei soggetti |gestionale |dell'Agenda 2030. |
+----------------------+---------------------+----------------------+
4) nella tabella per la valutazione della qualita' artistica
22, la parola «coreografici» e' soppressa;
5) nelle tabelle per la valutazione della qualita' artistica
26, 27, 28 e 29, nella sezione «fenomeno», dopo le parole:
«Continuita' pluriennale del soggetto e affidabilita' gestionale
anche in relazione al rapporto con gli animali» sono aggiunte le
seguenti: «, strategie di gestione in linea con gli obiettivi di
sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030»;
6) e' aggiunta la Tabella 28-bis. Indicatori per valutazione
qualita' artistica settore Centri di produzione di circo, art.
31-bis:
=====================================================================
| | OBIETTIVO | OBIETTIVO | |
| ASSE | STRATEGICO | OPERATIVO | FENOMENO |
+========+=================+=================+======================+
| | |Sostenere la | |
| | |qualita' del | |
| | |personale |Qualita' della |
| | |artistico |direzione artistica |
| | +-----------------+----------------------+
| | | |Qualita' professionale|
| | | |del personale |
| | | |artistico scritturato |
| | | |e/o degli artisti e/o |
| | | |formazioni ospitate |
| | +-----------------+----------------------+
| | |Sostenere la | |
| | |qualita' del | |
| | |progetto |Qualita' artistica del|
| | |artistico |progetto |
| | +-----------------+----------------------+
| | | |Realizzazione di |
| | | |produzioni |
| | | |riconoscibili per |
| | | |identita' artistica, |
| | | |capaci di creare nuove|
| | | |opportunita' |
| | | |produttive e di |
| | | |qualificare e |
| |1. Qualificare il| |rinnovare il livello |
| |sistema di | |dell'offerta nazionale|
| |offerta | |valorizzando la |
| | | |pluralita' dei |
| | | |linguaggi e le |
|PROGETTO| |Qualificare |attivita' spettacolari|
| | |l'offerta |realizzate senza |
| | |produttiva |l'utilizzo di animali |
| | +-----------------+----------------------+
| | | |Realizzazione di |
| | | |programmi di |
| | | |ospitalita', anche |
| | | |multidisciplinari, |
| | | |capaci di qualificare |
| | | |l'offerta nel |
| | | |territorio e di |
| | | |rendere riconoscibile |
| | | |il nesso tra la linea |
| | | |produttiva e la |
| | | |proposta degli |
| | | |spettacoli ospitati. |
| | | |Valorizzazione della |
| | | |creativita' emergente |
| | | |e delle attivita' |
| | |Qualificare |spettacolari |
| | |l'offerta di |realizzate senza |
| | |spettacoli |l'utilizzo di animali |
| +-----------------+-----------------+----------------------+
| | | |Interventi di |
| | | |educazione e |
| | | |promozione presso il |
| | | |pubblico a carattere |
| | |Intercettare |continuativo |
| |2. Sostenere, |nuovo pubblico e |realizzati anche |
| |diversificare e |incrementare la |attraverso rapporti |
| |qualificare la |capacita' di |con universita' e |
| |domanda |fruizione |scuole |
+--------+-----------------+-----------------+----------------------+
| | | |Continuita' |
| | | |pluriennale del |
| | | |soggetto e |
| | | |affidabilita' |
| | | |gestionale anche in |
| | | |relazione al rapporto |
| | | |con gli animali, |
| | | |strategie di gestione |
| |7. Valorizzare la| |in linea con gli |
| |solidita' |Valorizzare la |obiettivi di sviluppo |
| |gestionale dei |continuita' |sostenibile |
| |soggetti |gestionale |dell'Agenda 2030 |
| +-----------------+-----------------+----------------------+
| | | |Ottenimento di premi e|
| | | |riconoscimenti |
| |8. Valorizzare la|Valorizzare la |nazionali e |
| |riconoscibilita' |riconoscibilita' |internazionali |
| |dei soggetti |operativa +----------------------+
|SOGGETTO| | |Partecipazione a |
| | | |festival |
| +-----------------+-----------------+----------------------+
| | | |Strategia di |
| | | |comunicazione (sito |
| | | |internet, campagna di |
| |9. Valorizzare | |comunicazione, nuovi |
| |l'impatto | |media e social |
| |mediatico e il |Rafforzare la |network, dirette |
| |progetto di |strategia di |streaming degli |
| |promozione |promozione |spettacoli, ecc.) |
| +-----------------+-----------------+----------------------+
| | | |Integrazione con |
| | | |strutture e attivita' |
| |10. Sostenere la |Incentivare reti |del sistema culturale |
| |capacita' di |artistiche e +----------------------+
| |operare in rete |operative |Sviluppo, creazione e |
| | | |partecipazione a reti |
| | | |nazionali e |
| | | |internazionali |
+--------+-----------------+-----------------+----------------------+
gg) agli Allegati B, C e D in tutte le tabelle numero 22,
dopo le parole: «art. 26» sono aggiunte le seguenti: «, settore
Centri di produzione musica, art. 21-bis, settore Centri Coreografici
Nazionali, art. 25-bis e settore Centri di Rilevante Interesse
nell'ambito della danza, art. 25-ter»;
hh) all'Allegato C:
1) alla tabella di cui al punto 2:
I. il fenomeno «Impiego di giovani artisti e tecnici» e i
relativi «indicatore» e «modalita' di calcolo» sono soppressi;
II. al fenomeno «Efficienza gestionale», nella «modalita' di
calcolo», dopo le parole: «del personale» sono inserite le seguenti:
«tecnico e»;
III. al fenomeno «Coproduzioni nazionali e internazionali»,
indicatore «Numero di titoli coprodotti e rappresentati», le
«modalita' di calcolo» sono sostituite dalle seguenti: «Numero di
titoli coprodotti e/o oggetto di collaborazioni produttive con altre
organizzazioni, nazionali o internazionali, e rappresentati nell'anno
di progetto. Il dato e' riferito all'anno di riferimento del
programma annuale (n) e, dunque, da stimare a preventivo.»;
IV. sono aggiunti, in fine, i seguenti «fenomeni» e relativi
«indicatore» e «modalita' di calcolo»:
=====================================================================
| Fenomeno |Indicatore | Modalita' di calcolo |
+=================+===========+=====================================+
| |Numero di |Totale di |
|Ampliamento della|spettacoli |recite/concerti/rappresentazioni |
|programmazione |ospitati |ospitate. |
+-----------------+-----------+-------------------------------------+
| |Numero di |Totale di |
| |spettacoli |recite/concerti/rappresentazioni |
|Sviluppo |in piccoli |realizzati nei comuni e nei borghi |
|dell'offerta nei |comuni e |con popolazione residente fino ai |
|piccoli centri |borghi |5.000 abitanti. |
+-----------------+-----------+-------------------------------------+
2) in tutte le tabelle degli indicatori per la valutazione
della qualita' indicizzata l'Obiettivo strategico «3. Favorire la
creativita' emergente e sostenere i giovani professionisti» e il
relativo Obiettivo operativo «Sostenere l'ingresso di giovani», sono
soppressi;
3) nelle tabelle degli indicatori per la valutazione della
qualita' indicizzata 1, 2, 12, nell'ambito dell'obiettivo strategico
«5. Favorire il riequilibrio territoriale» sono introdotti
l'obiettivo operativo «Diffondere lo spettacolo sul territorio
nazionale» e il relativo fenomeno «Ampliamento della programmazione»;
4) nelle tabelle degli indicatori per la valutazione della
qualita' indicizzata 3, 4, 5, 6, 7, 13, 15, 16, 20, 21, e' aggiunto,
nell'ambito dell'obiettivo operativo «Diffondere lo spettacolo sul
territorio nazionale», il fenomeno: «Ampliamento della
programmazione»;
5) nelle tabelle degli indicatori per la valutazione della
qualita' indicizzata 1 e 2, e' aggiunto, nell'ambito dell'obiettivo
operativo «Operare per il riequilibrio territoriale e l'accesso di
nuovo pubblico», il fenomeno: «Sviluppo dell'offerta nei piccoli
centri»;
6) nelle tabelle degli indicatori per la valutazione della
qualita' indicizzata 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 21,
22, 23, 26, 27, 28, 30, e' aggiunto, nell'ambito dell'obiettivo
operativo «Operare per il riequilibrio territoriale», il fenomeno:
«Sviluppo dell'offerta nei piccoli centri»;
7) e' aggiunta la Tabella 28-bis. Indicatori per valutazione
qualita' indicizzata settore Centri di produzione di circo, art.
31-bis:
Parte di provvedimento in formato grafico
ii) all'allegato D e' aggiunta la Tabella 28-bis. Indicatori per
base quantitativa settore Centri di produzione di circo, art. 31-bis:
+------------------+--------------------------------+
|Dimensione |Indicatore |
+------------------+--------------------------------+
| |Giornate lavorative |
|Input +--------------------------------+
| |Oneri sociali |
+------------------+--------------------------------+
| |Recite/concerti/rappresentazioni|
| +--------------------------------+
|Output |Compagnie/Gruppi ospitati |
| +--------------------------------+
| |Piazze |
+------------------+--------------------------------+
|Risultato |Spettatori |
+------------------+--------------------------------+
jj) all'Allegato E, nelle tabelle 1, 2, 3 e 4, e' aggiunto, in
fine, il fenomeno di valutazione qualitativa: «Continuita'
pluriennale del soggetto e affidabilita' gestionale, strategie di
gestione in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile
dell'Agenda 2030»;
kk) l'Allegato F e' soppresso.