(all. 1 - art. 1)
CRITERI GENERALI E PRESCRIZIONI TECNICHE PER LA PROGETTAZIONE,
   ESECUZIONE E COLLAUDO DEI PONTI STRADALI.
1. INTRODUZIONE.
   1.1 Oggetto.
   Le  presenti  norme  sono relative a quelle strutture che hanno la
funzione di sostenere una  piattaforma  stradale  quando  questa,  in
conseguenza  delle sue primarie esigenze plano-altimetriche, non puo'
trovare diretto e continuo appoggio sul terreno,  in  relazione  alla
morfologia  ed  alla  natura del terreno o per ostacoli da superare o
per altri motivi.
   Con il termine generico di "ponti" si intendono anche tutte quelle
opere che, in  relazione  alle  loro  diverse  destinazioni,  vengono
normalmente  indicate con nomi particolari, quali: viadotti, sottovia
o cavalcavia, sovrappassi, sottopassi, strade sopraelevate, etc.
   Le  presenti  norme,  per  quanto  applicabili, riguardano anche i
ponti mobili; ne restano esclusi i ponti ferroviari.
   1.2 Coordinamento con altre norme.
   Le  presenti  norme sono emanate in applicazione dell'art. 1 della
legge 2 febbraio 1974, n. 64 "Provvedimenti per  le  costruzioni  con
particolari prescrizioni per le zone sismiche"; esse sono pertanto in
coordinamento con le altre norme di applicazione della stessa  legge.
   Le  presenti  norme  sono inoltre coordinate con le norme tecniche
emanate in  applicazione  della  legge  5  novembre  1971,  n.  1086,
relativa  alle opere in cemento armato normale e precompresso ed alle
strutture metalliche.
2. PRESCRIZIONI GENERALI.
   2.0 Premessa.
   La  validita'  delle ipotesi di progetto dovra' essere controllata
durante la costruzione considerando, oltre ai dati raccolti  in  fase
di  progetto,  anche  quelli  ottenuti con misure ed osservazioni nel
corso dei lavori per adeguare, eventualmente, l'opera alle situazioni
riscontrate.
   2.1 Geometria della sede stradale.
   S'intende  per larghezza della sede stradale sul ponte la distanza
misurata ortogonalmente all'asse stradale tra i  punti  piu'  interni
dei parapetti.
   La  sede  stradale sul ponte e' composta, di regola, da una o piu'
carreggiate eventualmente divise da uno spartitraffico, da banchine o
da marciapiedi secondo l'importanza, la funzione e le caratteristiche
della strada.
    2.2 Altezza libera.
   Nel  caso  di  ponte su strada ordinaria l'altezza libera non deve
essere minore di 5 metri, in alcun punto, tenuto conto delle pendenze
della strada sottostante.
   Nei  casi  di strada a traffico selezionato e' ammesso, per motivi
validi e comprovati,  derogare  da  quanto  sopra  purche'  l'altezza
minima non sia minore di 4 metri.
   Eccezionalmente,   ove  l'esistenza  di  vincoli  non  eliminabili
imponesse di scendere al di sotto della  misura  sudetta,  si  potra'
realizzare  un'altezza  minima, in ogni caso non inferiore a m 3,20 a
condizione che in proposito esprimano il proprio parere favorevole  i
comandi militare e dei vigili del fuoco competenti per territorio.
   In ogni caso in cui si deroghi alla prescritta altezza minima di 5
metri, si  debbono  adottare  opportuni  dispositivi  segnaletici  di
sicurezza  (ad  es.  controsagome)  disposti  a  conveniente distanza
dall'opera.
   Nel  caso  di  sottopassaggi  pedonali  l'altezza  libera non deve
essere inferiore a m 2,50.
   2.3 Problemi geotecnici.
   Gli  studi  di fattibilita', le scelte di progetto, i calcoli e le
verifiche dei ponti stradali e delle strade ad essi collegate  devono
essere  sempre basate su un'adeguata caratterizzazione geotecnica del
sottosuolo.
   I  risultati delle indagini, degli studi e dei calcoli geotecnici,
devono essere esposti in una relazione geotecnica,  parte  integrante
degli   atti   progettuali.   Ove   necessario,   in  relazione  alla
complessita' delle situazione ambientale  ed  alla  estensione  delle
opere, il progetto conterra' anche una relazione geologica.
   Lo  studio  geotecnico deve essere esteso alla parte di sottosuolo
influenzata (volume  significativo)  direttamente  o  indirettamente,
dalla  costruzione dei manufatti e che influenza il comportamento dei
manufatti stessi.
   L'ampiezza  dell'indagine  deve  percio' essere proporzionata alle
dimensioni,  al  tipo,   alle   caratteristiche   strutturali,   alla
importanza dell'opera, alla complessita' del sottosuolo ed allo stato
delle conoscenze sulla zona in esame.
   2.4 Problemi idraulici.
   Quando   il   ponte   interessa   un  corso  d'acqua  naturale  od
artificiale, il progetto dovra' essere  corredato  da  una  relazione
riguardante  i problemi idrologici, idrografici ed idraulici relativi
alle scelte progettuali, alla costruzione ed all'esercizio del ponte.
   L'ampiezza  e  l'approfondimento  della relazione e delle indagini
che ne costituiscono la base saranno commisurati  all'importanza  del
problema ed al grado di elaborazione del progetto.
   Una  cura  particolare  e'  da dedicare, in ogni caso, al problema
delle escavazioni dell'alveo  ed  alla  protezione  delle  fondazioni
delle pile e delle spalle.
   La  trattazione  dei  citati problemi dovra' avvenire nel rispetto
del testo unico 25 luglio 1904, n. 523 e successivi aggiornamenti.
3. AZIONI.
   3.1 Definizioni delle azioni.
   Le  azioni  che  devono essere considerate nella progettazione dei
ponti stradali sono:
    g1 = peso proprio delle strutture;
    g2 = carichi permanenti portati;
    g3 = altre azioni permanenti;
    (epsilon)1 = distorsioni e presollecitazioni di progetto;
    (epsilon)2 = ritiro del calcestruzzo;
    (epsilon)3 = variazioni termiche;
    (epsilon)4 = scorrimenti viscosi;
    (epsilon)5 = cedimenti vincolari;
    q1 = carichi mobili;
    q2 = effetto dinamico dei carichi mobili;
    q3 = azioni longitudinali di frenamento;
    q4 = azione centrifuga;
    q5 = azione del vento;
    q6 = azioni sismiche;
    q7 = resistenze parassite dei vincoli;
    q8  =  azioni sui parapetti; urto di un veicolo in svio contro un
elemento strutturale;
    q9 = altre variabili;
   La  viscosita'  deve  essere considerata associata a quelle azioni
per le quali da' effetto.
   3.2 Carichi permanenti.
   3.2.1 Peso proprio delle strutture: g1.
   3.2.2  Carichi  permanenti  portati:  g2 (pavimentazione stradale,
marciapiedi, sicurvia, parapetti, attrezzature stradali, rinfianchi e
simili).
   3.2.3  Altre  azioni  permanenti:  g3  (spinte delle terre, spinte
idrauliche, ecc.).
   3.3 Distorsioni.
   3.3.1 Distorsioni e presollecitazioni di progetto: (epsilon)1.
   Ai  fini  delle  verifiche si devono considerare gli effetti delle
distorsioni  e  delle  presollecitazioni  eventualmente  previste  in
progetto.
   3.3.2  Ritiro  ((epsilon)2),  variazioni  termiche ((epsilon)3), e
viscosita' ((epsilon)4).
   Il  calcolo  degli  effetti  del  ritiro  del  calcestruzzo, delle
variazioni termiche e della viscosita' deve essere effettuato secondo
quanto prescritto dalle vigenti norme tecniche emanate ai sensi della
legge 5 novembre 1971, n. 1086 e delle "Norme sulla sicurezza  e  sui
carichi" emanate ai sensi della legge 2 febbraio 1974, n. 64.
   3.3.3 Cedimenti vincolari: (epsilon)5.
   Dovranno  considerarsi  gli  effetti di cedimenti vincolari quando
questi siano significativi per le strutture sulla base delle indagini
geotecniche di cui al punto 2.3.
   3.4 Carichi mobili.
   3.4.1  Devono  essere  presi  in considerazione i seguenti carichi
mobili:
    q1,a)   mezzo  convenzionale  da  60  t  a  tre  assi  aventi  le
caratteristiche indicate nello schema allegato a pag. 25;
     q1,b)  carico  ripartito  pari  a  3  t/m  disposto, ai fini del
calcolo delle  strutture  principali,  lungo  l'asse  di  una  corsia
d'ingombro;
    q1,c) carico isolato da 10 t con impronta quadrata di lato 0,3 m;
     q1,d) carico isolato da 1 t con impronta quadrata di lato 0,7 m;
     q1,e)  carico  della folla uniformemente ripartito in superficie
pari a 0,4 t/m(Elevato al Quadrato).
   Per  singole  opere di luce maggiore a 300 m e' possibile derogare
dal valore q1,b  su  riportato  previa  autorizzazione  del  Servizio
tecnico  centrale  del  Ministero  dei  lavori  pubblici,  sentito il
Consiglio superiore del Ministero stesso.
   3.4.2  Sulla  base  dei carichi mobili ammessi al transito i ponti
stradali si suddividono nelle tre seguenti categorie:
     1a  categoria:  ponti  per  il transito dei carichi mobili sopra
indicati con il loro intero valore;
    2a  categoria: come sopra ma con valori ridotti dei carichi q1,a)
e q1,b) come specificato al punto 3.4.4.3);
    3a  categoria:  ponti  per  il  transito dei soli carichi q1,d) e
q1,e). (Passerelle pedonali).
   3.4.2.1  Sul  manufatto  dovra'  essere  applicato un contrassegno
permanente, chiaramente visibile, indicante la categoria e l'anno  di
costruzione.   L'accesso   ai  ponti  di  3a  categoria  deve  essere
materialmente impedito per ogni veicolo.
   3.4.3  Il transito di carichi eccezionali, il cui peso, sia totale
che per asse, ecceda quelli previsti per  la  relativa  categoria  di
progettazione, dovra' essere autorizzato dall'Ente proprietario della
strada, secondo le vigenti Norme sulla disciplina della  circolazione
stradale.
   3.4.4 Disposizione dei carichi mobili al fine della determinazione
delle condizioni di carico piu' gravose.
   3.4.4.1  Il  numero delle colonne di carichi mobili da considerare
nel calcolo dei  ponti  di  1a  e  2a  categoria  e'  quello  massimo
compatibile con la larghezza della carreggiata, comprese le eventuali
banchine di rispetto e per sosta di emergenza nonche'  gli  eventuali
marciapiedi non protetti e di altezza inferiore a cm 20, tenuto conto
che la larghezza di ingombro convenzionale e' stabilita per  ciascuna
colonna in m 3,50.
   In  ogni  caso il numero delle colonne non deve essere inferiore a
2, a meno che la larghezza della sede  stradale  sia  inferiore  a  m
5,50.
   3.4.4.2  La  disposizione  dei  carichi ed il numero delle colonne
sulla carreggiata saranno volta per volta quelli che  determinano  le
condizioni  piu'  sfavorevoli  di  sollecitazione  per  la struttura,
membratura o sezione considerata.
   3.4.4.3  Per  i  ponti  di  1a  categoria  si  devono considerare,
compatibilmente con le larghezze definite al punto 3.4.4.1:
    - una colonna di carico costituita da un solo mezzo q1,a e, al di
fuori dell'ingombro di questo, da uno o piu' tratti di  carico  q1,b,
disposti,  ai  fini  del  calcolo  delle  strutture principali, lungo
l'asse della corsia nel modo piu' sfavorevole;
    -  una  seconda colonna di carico analoga alla precedente, ma con
carichi pari rispettivamente al 50% di q1,a ed al 50% di q1,b;
    -  altre  colonne  di  carico  analoghe  alle  precedenti, ma con
carichi pari rispettivamente al 35% di q1,a ed al 35% di q1,b;
    -  il  carico  q1,e  sui marciapiedi, salvo quanto specificato al
punto 3.4.4.1 nel caso di carreggiate con piu' di 4 colonne.
   Per i ponti di 2a categoria si devono considerare, compatibilmente
con le larghezze definite al punto 3.4.4.1:
    -  una colonna di carico analoga a quella prevista per i ponti di
1a categoria, ma con carichi pari rispettivamente al 75% di  q1,a  ed
al 50% di q1,b;
    -  una  seconda colonna di carico analoga alla precedente, ma con
carichi pari rispettivamente al 50% di q1,a ed al 50% di q1,b;
    -  altre  colonne  di  carico  analoghe  alle  precedenti, ma con
carichi pari rispettivamente al 35% di q1,a ed al 35% di q1,b;
    - il carico q1,e sui marciapiedi.
   Per  ponti  di  3a  categoria  si  considera  il  carico q1e nelle
disposizioni piu' gravose per le singole verifiche.
   Qualora  la  struttura  in  esame  supporti  piu' carreggiate, per
ciascuna di esse si considerano i carichi sopra indicati.
   Qualora la larghezza della suddetta carreggiata contenga piu' di 4
colonne di 3,50 m devono prevedersi, in luogo  di  una  sola  colonna
formata  da  q1A  +  q1B,  due  colonne  cosi'  formate  tra loro non
contingue.
   3.4.4.4   Ai   fini   del   calcolo   delle  strutture  secondarie
dell'impalcato  (solette,  traversi,  ecc.)  si  devono  prendere  in
considerazione,  nelle  posizioni  di volta in volta piu' gravose per
l'elemento considerato, i carichi definiti in 3.4.4.3 ed inoltre,  in
alternativa:
    -  per  i  ponti di 1a categoria e 2a categoria: una sola fila di
tre  ruote  del  carico  q1,a,  nella  posizione  piu'   sfavorevole,
indipendentemente dall'ingombro trasversale del mezzo;
    - per i marciapiedi non protetti da sicurvia: carico q1,c;
    - per i ponti di 3a categoria e marciapiedi protetti da sicurvia:
carico q1,d.
   3.4.4.5  Nella  determinazione delle combinazioni di carico di cui
al punto 3.13 si indica come carico q1 la  disposizione  dei  carichi
mobili  q1,a, q1,b, q1,c, q1,d, q1,e che, caso per caso, risulta piu'
gravosa ai fini delle verifiche.

          ---->  Vedere SCHEMA a Pag. 24 della G.U.   <----

   3.5  Incremento  dinamico  di  carichi  mobili  dovuto  ad  azioni
dinamiche q2 .
   L'entita'  dei  carichi  mobili  deve  essere maggiorata per tener
conto degli effetti dinamici. In mancanza di analisi  specifiche  che
prendano  in  conto  le  caretteristiche  dinamiche  della  struttura
nonche' la velocita' di progetto  della  strada,  le  caratteristiche
delle  sospensioni  dei  carichi  e  la rugosita' del manto stradale,
l'incremento q2  e'  fornito  da  q2  =  ((Diametro)  -  1)  q1,  ove
(Diametro) coefficiente dinamico, ha la seguente espressione:
                  (Diametro) = 1,4 - (L - 10) : 150
con  le  limitazioni  (Diametro) = 1,4 per L (minore o uguale a) 10m,
(Diametro) = 1 per L (maggiore o uguale a) 70m
   Per L si deve assumere:
     a) per le travi di una sola campata: la luce di calcolo;
     b)  per  le  travi continue: la luce di calcolo della campata su
cui e' applicato il carico q1,a ;
     c)  per  le  mensole: l'aggetto, aumentato della luce di calcolo
della eventuale trave semplice sostenuta dalla mensola stessa;
     d)  per  gli  elementi  secondari  d'impalcato  la  loro luce di
calcolo.
   3.6 Azione longitudinale di frenamento: q3 .
   La  forza di frenamento si assume agente nella direzione dell'asse
della strada ed al livello della superficie stradale, con  intensita'
pari  ad  1/10  della  singola  colonna  di  carico  piu' pesante per
ciascuna carreggiata. Essa deve comunque risultare non  inferiore  al
20%  (ponti  di  1a  categoria)  o al 15% (ponti di 2a categoria) del
totale del carico q1,a che puo' interessare la struttura.
   Qualora la carreggiata contenga piu' di 4 corsie i predetti valori
vanno raddoppiati.
   3.7 Azione centrifuga: q4 .
   Nei  ponti sui quali la strada e' in curva con raggio R (in metri)
l'azione  centrifuga  per  ogni   colonna   di   carico   si   valuta
convenzionalmente pari a:
                    30
                q = --- t/m per R (maggiore di) 60 m
                    R
                q = 0,5 t/m per R (minore di) 60 m
questa  forza  si  considera  agente  all'altezza  di  1  m dal piano
viabile.
   3.8 Azione del vento: q5 .
   L'azione  del vento puo' essere convenzionalmente assimilata ad un
carico orizzontale statico, diretto ortogonalmente all'asse del ponte
ed  anche  nelle  direzioni  piu' sfavorevoli per alcuni elementi del
ponte (ad es. le pile), agente sulla proiezione - nel piano verticale
- delle superfici direttamente investite dal vento.
   Per  tale  carico  si  assume un valore pari a 250 kg/m(Elevato al
Quadrato) secondo i coefficienti di  combinazione  di  cui  al  punto
3.13.  La  superficie  dei  carichi  transitanti sul ponte esposta al
vento si assimila ad una parete rettangolare continua dell'altezza di
3 m a partire dal piano stradale.
   L'azione  del  vento  si  puo' valutare come sopra specificato nei
casi in cui essa non possa destare fenomeni dinamici nelle  strutture
del ponte o quando l'orografia non possa dar luogo ad azioni anormali
del vento. Per ponti che non rientrino in tali casi, o quando la loro
speciale tipologia lo richieda, l'azione del vento si valutera', caso
per caso, tenendo conto dell'influenza della forma, della  orografia,
dell'orientamento  e  dello  schermaggio.  Qualora  se  ne ravvisi la
necessita', si procedera'  anche  alla  verifica  sperimentale  della
sicurezza nei riguardi della stabilita' dinamica.
   3.9 Azioni sismiche: q6 .
   Si  deve  tener  conto  degli  effetti del sisma secondo quanto e'
stabilito dalle vigenti "Norme per le costruzioni in zona sismica".
   Si indica con q6 l'azione sismica piu' sfavorevole, caso per caso,
ai fini delle verifiche.
   Le   azioni  sismiche  orizzontali  e  verticali  dovranno  essere
valutate in accordo alle Norme tecniche citate considerando di regola
le  sole  masse  corrispondenti  ai  pesi  propri ed ai sovraccarichi
permanenti.
   3.9.1 Coefficiente di struttura (Beta).
   Deve  essere  stabilito  in  relazione allo schema strutturale del
ponte, tenuto conto delle caratteristiche di  duttilita'  dell'opera.
In  particolare, salvo indagini specifiche, potranno essere assunti i
seguenti valori:
    -  per  strutture  a  telaio, quali travate solidali con le pile,
archi incastrati, pile a telaio limitatamente alle azioni  nel  piano
del telaio, ecc.: (Beta) = 1,0;
    -  per  strutture  isostatiche  ed  in  genere  per strutture con
limitata duttilita', quali pile singole di ponti a travata e  pile  a
telaio  per  quanto  riguarda  le  azioni fuori del piano del telaio:
(Beta) = 1,2;
    -  per  gli apparecchi di appoggio ed i dispositivi di ritegno in
genere: (Beta) = 2,5.
   3.9.2 Coefficiente di fondazione.
   Deve  essere  stabilito  sulla base della stratigrafia dei terreni
interessati dalle fondazioni, delle loro caratteristiche meccaniche e
della  morfologia  del  sito con valori variabili tra epsilon = 1,0 e
epsilon = 1,3.
   3.9.3  Fondazione  in  zona  sismica  non  collegate e spostamenti
relativi.
   Non  si  applicano  ai  ponti le prescrizioni del punto B.10 comma
secondo, capoverso  a),  del  Decreto  Ministeriale  19  giugno  1984
relativo  alle  costruzioni  in  zona sismica. Nel progetto si terra'
conto di uno spostamento orizzontale tra le strutture  di  fondazione
contigue,  sia  per  le  verifiche di sicurezza, che per il controllo
degli spostamenti in relazione alle caratteristiche  geo-morfologiche
dei luoghi ed alla tipologia dell'opera.
   3.10 Resistenze parassite dei vincoli: q7 .
   Nel  calcolo  delle  pile,  delle spalle, delle fondazioni o degli
apparecchi di appoggio stessi e,  se  del  caso,  dell'impalcato,  si
devono  considerare  le forze che derivano dalle resistenze parassite
dei vincoli.
   Dette forze possono valutarsi con le Norme C.N.R. sugli appoggi.
   Nel  caso  di appoggi in gomma dette forze andranno valutate sulla
base  delle  caratteristiche  dell'appoggio   e   degli   spostamenti
previsti.
   3.11 Azioni sui parapetti. Urto di veicolo in svio: q8 .
   I  parapetti,  la  cui  altezza  non potra' essere inferiore ad un
metro, devono essere calcolati in base ad una spinta  orizzontale  di
0,13 t/m applicata al corrimano.
   I  sicurvia e gli elementi strutturali a cui sono collegati devono
essere  dimensionati  per  una  forza  orizzontale  trasversale   non
inferiore  a 4500 kg applicata a m 0,60 dal piano viario; ai montanti
inoltre deve essere applicata simultaneamente una  forza  orizzontale
longitudinale  non  inferiore  a  3000  kg  che, nel caso di sicurvia
continuo, potra' essere ripartita su non piu' di 4 montanti.
   Nel  caso  in  cui possa verificarsi l'urto di un veicolo su di un
elemento strutturale, quale e' ad esempio  il  caso  delle  pile  dei
sovrapassi  (anche  se  protette  da sicurvia), si dovra' considerare
agente sull'elemento strutturale o sulla sua eventuale protezione una
forza  orizzontale  concentrata  di  50 t applicata a 1,0 m dal piano
viario con una inclinazione massima di 30› rispetto alla direzione di
marcia del veicolo.
   3.12 Altre azioni variabili: q9 .
   Rientrano fra questi carichi gli effetti della corrente sulle pile
in acqua, la pressione dei ghiacci, l'urto dei natanti, ecc.
   Quando si debba tener conto dei carichi accidentali q9, se ne deve
valutare  l'entita'  di  volta  in  volta  sulla  base  di   adeguata
documentazione o facendo riferimento a norme specifiche.
   3.13 Combinazioni di carico.
   Le  combinazioni  di  carico da considerare nelle verifiche devono
essere stabilite in modo da garantire  la  sicurezza  secondo  quanto
prescritto  dalle  "Norme  sulla sicurezza e sui carichi". Di regola,
salvo casi particolari adeguatamente motivati, saranno prese in conto
le  combinazioni  di  cui  alla  tabella  allegata,  con  le seguenti
precisazioni:
COMBINAZIONI E COEFFICIENTI MOLTIPLICATIVI DELLE SINGOLE AZIONI PER I
                      DIVERSI TIPI DI VERIFICHE

          ---->  Vedere Tabella a Pag. 26 della G.U.  <----

   Per  le  singole  opere  di  luce  maggiore  a  300 m e' possibile
modificare i coefficienti indicati in tabella  previa  autorizzazione
del Servizio tecnico centrale del Ministero dei lavori pubblici.


   - Per le azioni g ed e assumere, quando piu' sfavorevoli, i valori
indicati tra parentesi;
   - I coefficienti (psi)1 e (psi)2 valgono:
                      (psi)1 = 1 e (psi)2 = 0,7
per  solette,  trasversi  e  strutture principali di luce inferiore a
metri 10;
                           ( 100 - L  ) (tutto elevato al quadrato)
      (psi)1 = 0,40 + 0,74 ( -------- )
                           (   100    )
                            ( 100 - L  ) (tutto elevato al quadrato)
      (psi)2 = 0,25 + 0,556 ( -------- )
                            (   100    )
per  strutture principali con luce di calcolo L compresa fra 10 e 100
metri;
                     (psi)1 = 0,4 e (psi)2 = 0,25
per luci superiori a 100 metri.
   -  I  moltiplicatori da applicarsi alle eventuali azioni q9 per le
verifiche agli stati limite ultimi devono essere  valutati  caso  per
caso.
   -  L'azione  q7  (resistenza  di attrito agli appoggi) deve sempre
essere associata alle azioni g che la producono.
   -  Il  valore  sfavorevole  (1,2)  del  coefficiente relativo alle
azioni indirette (epsilon)2, (epsilon)3, (epsilon)4  nelle  verifiche
agli stati limite ultimi, deve essere assunto pari ad 1,5 nel caso si
impieghi un procedimento di analisi strutturale non lineare.
4. VERIFICHE DI SICUREZZA.
   Le  verifiche  di  sicurezza  devono  essere effettuate sulla base
delle "Norme sulla sicurezza e sui carichi" e, per quanto riguarda le
fondazioni, delle "Norme geotecniche".
   Si  deve inoltre applicare quanto prescritto dalle "Norme tecniche
per  la  esecuzione  delle  opere  in  cemento   armato   normale   e
precompresso  e  per  le strutture metalliche" emesse in applicazione
della legge 5 novembre 1971, n. 1086,  salvo  quanto  specificato  al
punto  4.1 ed assumendo per tutte le combinazioni di carico lo stesso
unico  valore  delle  tensioni  ammissibili  e  delle  resistenze  di
calcolo.
   In  particolare  devono  essere effettuate le verifiche agli stati
limite a fatica, a fessurazione ed a deformazione, tanto operando con
il metodo delle tensioni ammissibili, quanto con il metodo agli stati
limite.
   4.1 Verifica allo stato limite di fatica.
   Nelle  verifiche  di resistenza da effettuarsi con le combinazioni
di carico che risultino determinanti tra  quelle  indicate  al  punto
3.13,  si  deve  tener  conto  dell'influenza  della fatica derivante
dall'azione ripetuta dei carichi  variabili  secondo  le  indicazioni
delle  "Norme tecniche per l'esecuzione delle opere in cemento armato
normale e precompresso e  per  le  strutture  metalliche,  emesse  in
applicazione alla legge 5 novembre 1971, n. 1086.
   In  mancanza  di  dati piu' precisi, derivanti da una approfondita
analisi della distribuzione statistica dei carichi, in  relazione  al
previsto  periodo di esercizio dell'opera, le verifiche devono essere
effettuate per i carichi ed il numero di ripetizioni qui  di  seguito
indicati:
     a)  strutture  principali:  2 x 106 cicli di carico considerando
solo il 50%  dei  carichi  mobili  con  esclusione  del  coefficiente
dinamico per il carico q1,b ;
     b) strutture secondarie d'impalcato (solette, trasversi etc.): 2
x 106  cicli  di  carico  considerando  l'intero  carico  q1,c  o  in
alternativa, quando piu' sfavorevole, la percentuale di carico q1,b ,
senza l'effetto dinamico, specificata come segue:
     I cat. 100%;
     II cat. 50%.
   Salvo casi particolari, si possono trascurare gli effetti termici.
   4.2  Verifiche  allo  stato  limite  di fessurazione devono essere
effettuate in base alle condizioni di carico indicate al punto  3.13.
   Per  le strutture in cemento armato ordinario, per le combinazioni
di carico FI e FIII, l'apertura teorica delle fessure deve  risultare
inferiore  a  0,1 mm in ambiente aggressivo e comunque all'estradosso
delle solette, 0,2 mm in ambiente normale;  per  la  combinazione  di
carico  FII l'apertura teorica delle fessure deve risultare inferiore
rispettivamente a 0,2 e 0,3 mm.
   Per le strutture in cemento armato precompresso, in considerazione
della  maggior  sensibilita'  degli  acciai  alla  corrosione,  nelle
combinazioni   di   carico   FI   e   FIII  non  si  deve  verificare
decompressione in alcuna sezione; con la combinazione di  carico  FII
l'apertura  delle  fessure  deve  risultare  inferiore  a  0,1  mm in
ambiente aggressivo a 0,2 in ambiente normale.
   4.3 Verifiche allo stato limite di deformazione.
   Le  deformazioni massime delle strutture da valutarsi in base alle
combinazioni di carico  indicate  nel  punto  3.13  devono  risultare
compatibili  con  la  geometria  della  struttura  in  relazione alle
esigenze del traffico, nonche' con i  vincoli  ed  i  dispositivi  di
giunto  previsti  in  progetto.  Esse  pertanto  non  devono arrecare
disturbo al transito dei carichi mobili alle  velocita'  di  progetto
della strada.
   Nel   calcolo   delle   deformazioni   si   dovra'   tener   conto
dell'eventuale stato di fessurazione della struttura.
   4.4 Verifica alle azioni sismiche.
   Quando   si  adotti  il  metodo  delle  tensioni  ammissibili,  in
conformita' con quanto previsto dalle vigenti "Norme tecniche per  le
costruzioni  in zone sismiche" Decreto Ministeriale 19 giugno 1986 in
applicazione alla legge 2 febbraio  1974,  n.  64,  si  considera  la
combinazione di carico A V di cui al punto 3.13.
   Quando  invece  le  analisi  delle  sollecitazioni provocate dalle
azioni  orizzontali  e   verticali   siano   eseguite,   come   anche
esplicitamente previsto dalle norme suddette al secondo capoverso del
paragrafo B.1, con metodi approfonditi, fondati  su  un  opportuno  e
motivato terremoto di progetto e su procedimenti di calcolo basati su
ipotesi e risultati sperimentali chiaramente comprovati, le verifiche
potranno  essere  effettuate  con  metodi  coerenti  con  le  ipotesi
assunte.
   4.5 Verifiche in fase di costruzione.
   Le  verifiche di sicurezza devono riguardare anche le singole fasi
di costruzione dell'opera. Nel corso della costruzione  sono  ammesse
limitate  riduzioni  del  margine  di  sicurezza,  rispetto  a quello
previsto nel presente punto 4, da valutarsi in relazione alla  durata
delle  varie  fasi  transitorie ed al periodo di ritorno delle azioni
considerate. Devono inoltre essere verificate le eventuali centine  e
le  altre  attrezzature  provvisionali  previste per la realizzazione
dell'opera.
5. STRUTTURE PORTANTI.
   5.1 Impalcato.
   5.1.1. Spessori minimi.
   Gli  spessori  minimi  degli elementi dell'impalcato devono essere
fissati in base alle prescrizioni delle norme vigenti per  i  singoli
tipi strutturali, tenendo conto dell'influenza dei fattori ambientali
sulla durabilita' dell'opera.
   5.1.2 Strutture ad elementi prefabbricati.
   Nelle  strutture  che  sono  costruite interamente od in parte con
elementi prefabbricati si deve provvedere affinche' sia assicurata la
compatibilita' geometrica delle parti assemblate, tenendo anche conto
delle tolleranze, al fine di evitare sovratensioni  o  danneggiamenti
dovuti a difetti esecutivi o di montaggio.
   Gli  elementi  di connessione tra le parti collegate devono essere
conformati in  modo  da  garantire  la  corretta  trasmissione  degli
sforzi. Nel caso di elementi in cemento armato normale e precompresso
e di strutture miste acciaio-calcestruzzo va tenuto conto anche delle
ridistribuzioni   lente   che  si  verificano  tra  parti  gettate  o
sottoposte a carico in tempi successivi, e quelle che derivano  dalle
variazioni dei vincoli.
   5.2 Pile.
   5.2.1 Spessori minimi.
   Vale quanto indicato al punto 5.1.1.
   5.2.2 Schematizzazione e calcolo.
   Nella  verifica  delle  pile  snelle,  particolare attenzione deve
essere rivolta alla  determinazione  delle  effettive  condizioni  di
vincolo, specialmente per quel che riguarda le fondazioni.
   Le  pile devono essere verificate, in sommita', anche agli effetti
delle azioni concentrate derivanti dagli apparecchi di appoggio.
   Nel  calcolo  delle  deformazioni  si  deve  controllare che nelle
combinazioni piu' sfavorevoli delle azioni gli spostamenti consentiti
dagli  apparecchi  di  appoggio  siano compatibili con quelli massimi
valutati tenendo conto nelle pile  alte  anche  della  differenza  di
temperatura tra una faccia e l'altra.
6. VINCOLI.
   I   vincoli  dell'impalcato  alle  sottostrutture  (pile,  spalle,
fondazioni) devono assicurare le previsioni di  progetto  realizzando
lo  schema  statico previsto sia con riferimento alle azioni che alle
distorsioni.
   Inoltre  essi  devono permettere l'evoluzione dello schema statico
della struttura durante le fasi costruttive qualora cio' sia previsto
in progetto.
   I  vincoli  devono essere tali da consentire tutti gli spostamenti
previsti con margine di sicurezza  superiore  a  quello  degli  altri
elementi strutturali.
   Le  singole  parti  del vincolo e relativi ancoraggi devono essere
dimensionati in base alle forze vincolari trasmesse.
   Particolare  attenzione  va  rivolta  al funzionamento dei vincoli
nella   direzione   trasversale   rispetto   all'asse   longitudinale
dell'impalcato   cui   deve  corrispondere  uno  schema  statico  ben
definito.
   La  scelta  e  la  disposizione  dei  vincoli  nei  ponti a pianta
speciale quali i ponti in obliquo ed i ponti in curva va approfondita
con  riferimento  a tutte le particolarita' di funzionamento che tali
impalcati presentano.
   6.1 Protezione dei vincoli.
   Con  opportuni  accorgimenti  deve essere assicurata la protezione
delle varie parti dei vincoli  al  fine  di  garantirne  il  regolare
funzionamento per il previsto periodo di esercizio.
   6.2 Controllo, manutenzione e sostituzione.
   Deve  essere  comunque  assicurata l'accessibilita' ai vincoli del
ponte  tale  da  consentirne  il  controllo,  la  manutenzione  e  la
eventuale sostituzione senza eccessiva difficolta'.
   6.3 Vincoli in zona sismica.
   Per i ponti in zona sismica, i vincoli devono essere progettati in
modo che risultino idonei sia a trasmettere  le  azioni  definite  al
punto  3.9  sia  ad evitare sconnessioni degli elementi componenti il
vincolo e la fuoriuscita dei vincoli dalle loro sedi,  tenendo  conto
degli eventuali urti conseguenti al comportamento dinamico.
7. OPERE ACCESSORIE.
   7.1 Giunti.
   In corrispondenza delle interruzioni strutturali devono prevedersi
dispositivi atti ad  assicurare  la  continuita'  del  piano  viabile
limitando  il  piu'  possibile  le sollecitazioni alla struttura ed i
disturbi al traffico derivanti da tali interruzioni.
   Di  regola  essi  devono  impedire  che  le  acque meteoriche o di
lavaggio possano percolare attraverso il giunto stesso; nel  caso  in
cui  ne  sia  invece  previsto  il passaggio attraverso il giunto, le
acque devono essere raccolte immediatamente sotto di esso in apposita
canaletta ed allontanate dalle strutture adiacenti.
   7.2 Pavimentazioni.
   La  pavimentazione stradale sui ponti deve sottrarre alla usura ed
alla diretta azione del traffico l'estradosso del ponte e gli  strati
di impermeabilizzazione su di esso disposti.
   Allo  scopo  di  evitare  frequenti  rifacimenti,  particolarmente
onerosi sul ponte, tutta la pavimentazione, compresi i  giunti  e  le
altre  opere  accessorie,  deve  essere  eseguita con materiali della
migliore qualita' e con la massima cura esecutiva.
   7.3 Impermeabilizzazione.
   Mediante  opportuna  impermeabilizzazione  deve essere evitato che
infiltrazioni di acqua possano recare danno ai materiali  costituenti
le strutture portanti dei ponti.
   7.4 Smaltimento delle acque piovane.
   Lo smaltimento delle acque piovane deve effettuarsi in modo da non
arrecare danni o pregiudizio all'opera  stessa,  alla  sicurezza  del
traffico nonche' ad eventuali opere ed esercizi sottostanti.
   7.5 Ispezionabilita' delle opere.
   In  sede  di  progettazione  ed  esecuzione devono essere previsti
provvedimenti  costruttivi   e   dispositivi   atti   ad   assicurare
l'ispezionabilita'delle varie parti dell'opera in maniera commisurata
alla importanza dell'opera stessa.
8. NORME DI ESECUZIONE E COLLAUDO.
   8.1 Esecuzione.
   Nel  corso dell'esecuzione deve essere osservato quanto prescritto
in merito dalle norme vigenti richiamate al  punto  1.2.  Particolare
attenzione  deve  essere  rivolta al controllo in corso d'opera della
qualita' dei materiali.
   8.2 Collaudo statico.
   I   ponti   non   possono   essere   posti   in   esercizio  prima
dell'esecuzione del collaudo statico di cui all'art. 7 della legge n.
1086  del  5  novembre  1971.  Le  operazioni  di  collaudo  dovranno
svolgersi in conformita' delle prescrizioni generali  e,  per  quanto
applicabili,  di quelle relative alle prove di carico contenute nelle
norme tecniche emanate  ai  sensi  dell'art.  21  della  legge  sopra
citata.
   Solo  per  ponti  di  luce  netta  inferiore  o  eguale  a  m 6 il
collaudatore, a suo giudizio, potra' omettere  le  prove  di  carico,
purche'  compia  gli altri accertamenti e controlli di cui alle norme
tecniche citate, comunque necessari per  il  collaudo  statico  delle
opere d'arte.