ALLEGATO A MISURE DI SALVAGUARDIA DEL PARCO NAZIONALE DELL'ARCIPELAGO TOSCANO Art. 1. Ambito territoriale Nell'ambito delle aree del Parco relative alle zone terrestri e marine delle isole di Capraia, Giannutri, Montecristo e Gorgona sono individuate le aree di rilevante valore naturalistico con limitato o inesistente grado di antropizzazione, nelle quali si applicano, oltre ai divieti generali di cui al successivo art. 3 anche i divieti di cui al successivo art. 4. Le predette aree sono individuate nella cartografia allegata come zone di tipo 1. Per le aree a mare le zone di tipo 1 sono definite per ciascuna isola dalle poligonali aventi le coordinate di seguito riportate: Isola di Capraia: Punto Latitudine Nord Longitudine Est - - - A 43(gradi)01'18' 946'48' B 43(gradi)03'18' 947'18' C 43(gradi)03'24' 947'48' Isola di Montecristo: Punto Latitudine Nord Longitudine Est - - - A 42(gradi)21'30' 1019'00' B 42(gradi)20'54' 1020'12' C 42(gradi)19'12' 1020'36' D 42(gradi)18'12' 1019'12' E 42(gradi)18'24' 1017'24' F 42(gradi)20'06' 1016'36' G 42(gradi)21'24' 1017'36' Isola di Gorgona: Punto Latitudine Nord Longitudine Est - - - A 43(gradi)25'04' 955'02' B 43(gradi)24'42' 954'30' C 43(gradi)24'39' 953'36' D 43(gradi)25'00' 952'48' E 43(gradi)25'24' 952'36' F 43(gradi)26'18' 952'48' G 43(gradi)26'54' 954'06' Isola di Giannutri: Punto Latitudine Nord Longitudine Est - - - A 42(gradi)16'15' 1106'30' B 42(gradi)15'42' 1107'36' C 42(gradi)15'12' 1107'48' D 42(gradi)14'36' 1107'24' E 42(gradi)14'15' 1107'24' F 42(gradi)13'42' 1106'36' G 42(gradi)13'51' 1105'45' H 42(gradi)14'15' 1105'12' I 42(gradi)14'36' 1105'00' L 42(gradi)15'42' 1105'06' M 42(gradi)16'03' 1105'45' Le restanti aree a mare incluse nel Parco sono definite per ciascuna isola dalle poligonali aventi le coordinate di seguito riportate: Isola di Capraia: Punto Latitudine Nord Longitudine Est - - - D 43(gradi)02'54' 955'06' E 43(gradi)00'18' 954'18' F 42(gradi)57'00' 948'42' G 42(gradi)58'24' 945'00' H 43(gradi)01'18' 943'18' I 43(gradi)04'00' 944'00' L 43(gradi)05'24' 945'18' M 43(gradi)07'18' 949'54' N 43(gradi)05'30' 953'30' Isola di Montecristo: Punto Latitudine Nord Longitudine Est - - - H 42(gradi)23'54' 1019'24' I 42(gradi)22'30' 1022'42' L 42(gradi)18'12' 1023'36' M 42(gradi)15'48' 1020'06' N 42(gradi)16'18' 1015'36' O 42(gradi)20'30' 1013'18' P 42(gradi)23'42' 1016'18' Isola di Gorgona: Punto Latitudine Nord Longitudine Est - - - H 43(gradi)25'03' 959'24' I 43(gradi)23'06' 958'12' L 43(gradi)22'06' 956'42' M 43(gradi)21'45' 952'24' N 43(gradi)22'51' 949'54' O 43(gradi)25'24' 948'24' P 43(gradi)27'21' 949'00' Q 43(gradi)29'51' 954'06' R 43(gradi)27'48' 958'12' S 43(gradi)26'18' 958'48' Isola di Giannutri: Punto Latitudine Nord Longitudine Est - - - N 42(gradi)18'45' 1106'22' O 42(gradi)17'06' 1110'21' P 42(gradi)15'36' 1111'00' Q 42(gradi)14'36' 1110'42' R 42(gradi)13'36' 1110'39' S 42(gradi)11'12' 1106'36' T 42(gradi)11'54' 1103'42' U 42(gradi)13'03' 1102'18' V 42(gradi)14'15' 1101'45' X 42(gradi)17'00' 1102'15' Y 42(gradi)18'24' 1104'45' Z 42(gradi)15'10' 1101'27' Nel perimetro del Parco sono altresi' ricompresi scogli e isolotti minori secondo l'elenco che segue: isola d'Elba: Formiche della Zanca, Ogliera, Scoglio della Triglia, Isola Corbella, Isole Gemini, Isolotto d'Ortano, Isola dei Topi, Scoglietto di Portoferraio; isola del Giglio: Le Scole, Scoglio del Corvo, Isole della Cappa; isola di Pianosa: La Scarpa, La Scola; isola di Capraia: La Praiola, Le Formiche, Lo Scoglione, Scoglio del Gatto, Scoglio della Manza; Lo Scoglio d'Affrica; Palmaiola; Cerboli. Art. 2. Tutela e promozione Nell'ambito del Parco sono assicurate: a) la conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarita' geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunita' biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici ed idrogeologici, di equilibri ecologici; b) l'applicazione di metodi di gestione e di restauro ambientale idonei a realizzare un'integrazione tra uomo ed ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici ed architettonici e delle attivita' agro-silvo-pastorali e tradizionali; c) la promozione di attivita' di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonche' di attivita' ricreative compatibili; d) la difesa e la ricostituzione degli equilibri idraulici ed idrogeologici. Art. 3. Divieti genera1i Nell'ambito del Parco nazionale dell'arcipelago Toscano sono vietate le seguenti attivita', fatte salve le utilizzazioni del territorio medesimo per esigenze di carattere militare e quelle attivita' legate alla funzionalita' del servizio fari e del segnalamento marittimo: a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento ed il disturbo della fauna selvatica, ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio previa autorizzazione dell'Ente Parco; b) la raccolta ed il danneggiamento della flora spontanea, ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio previa autorizzazione dell'Ente Parco; sono peraltro consentiti, anche in attuazione dell'art. 6, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1993, n. 352, il pascolo e la raccolta di funghi, tartufi ed altri prodotti del bosco, nel rispetto delle vigenti normative, degli usi civici e consuetudini locali; c) l'introduzione in ambiente naturale non recintato di specie e popolazioni estranee alla flora ed alla fauna autoctona; d) il prelievo di materiali di rilevante interesse geologico e paleontologico, ad eccezione di quello eseguito, per fini di ricerca e di studio, previa autorizzazione dell'Ente Parco; e) l'apertura in nuovi siti di cave, miniere e discariche escluse le discariche per rifiuti solidi urbani ed inerti; f) l'introduzione da parte di privati, di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo di distruzione e cattura, se non autorizzata; g) il campeggio al di fuori delle aree destinate a tale scopo ed appositamente attrezzate; e' consentito il campeggio temporaneo appositamente autorizzato in base alla normativa vigente; h) il sorvolo non autorizzato dalle competenti autorita' secondo quanto espressamente regolamentato dalle leggi sulla disciplina del volo; i) il transito dei mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, e private, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attivita' agro-silvo-pastorali; l) la costruzione nelle zone agricole di qualsiasi tipo di recinzione, ad eccezione di quelle necessarie alla sicurezza delle abitazioni, degli impianti tecnologici e di quelle accessorie alle attivita' agro-silvo-pastorali, purche' realizzate secondo tipologie e materiali tradizionali, e delle delimitazioni temporanee a protezione delle attivita' zootecniche; m) l'accesso e l'approdo nelle aree di nidificazione coloniale degli uccelli marini individuate e segnalate a cura dell'Ente Parco; n) la pesca, sia professionale che sportiva, con qualunque mezzo esercitata, salvo quanto disposto dall'Ente Parco per i soli residenti nonche' per i proprietari di abitazioni nelle isole di Capraia, Gorgona e Giannutri, muniti di autorizzazione dell'Ente Parco; e' comunque fatto divieto di esercitare la pesca subacquea e la pesca a strascico; e' peraltro consentita ai soli cittadini residenti o proprietari di abitazioni nel comune di Capraia Isola la pesca professionale esercitata con le nasse, con il palamito con un numero di ami non superiore ai 250, con la lenza e con il bolentino, previa autorizzazione rilasciata dall'Ente Parco; ai soli pescatori professionisti residenti nel comune di Capraia Isola e' consentita la pesca con tre reti al tramaglio di 350 metri cadauna, previa autorizzazione rilasciata dall'Ente Parco; ai soli cittadini residenti o proprietari di abitazioni nel comune di Capraia Isola e' consentita altresi' la pesca sportiva con lenza, bolentino e con il palamito con un numero di ami non superiore ai 70, previa autorizzazione rilasciata dall'Ente Parco. Art. 4. Divieti in zona 1 In zona 1 l'ambiente naturale e' conservato nella sua integrita'. Pertanto sono vietate tutte le attivita' che ne determinino in qualsiasi modo l'alterazione e vigono i seguenti ulteriori divieti, fatte salve le utilizzazioni del territorio medesimo per esigenze di carattere militare e quelle attivita' legate alla funzionalita' del servizio fari e del segnalamento marittimo: a) l'accesso dei visitatori nelle aree terrestri e marine, salvo quanto disposto dall'Ente Parco; b) la pesca, sia professionale che sportiva, con qualunque mezzo esercitata; c) l'immersione con apparecchi autorespiratori, fatte salve le immersioni autorizzate dall'Ente Parco per finalita' di ricerca scientifica e per attivita' cine-fotografiche; d) l'alterazione, diretta o indiretta, dell'ambiente bentonico e delle caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche delle acque, nonche' l'immissione di rifiuti e di sostanze tossiche ed inquinanti; e) la navigazione, l'accesso, la sosta e l'ancoraggio di navi, imbarcazioni e natanti di qualsiasi genere e tipo salvo quanto disposto dall'Ente Parco per i soli residenti e per i proprietari di abitazioni nelle isole di Capraia, Gorgona e Giannutri muniti di autorizzazione dell'Ente Parco e per motivi di servizio; f) la balneazione nell'isola di Montecristo. Art. 5. Regime autorizzativo generale Su tutto il territorio del Parco nazionale dell'arcipelago Toscano, non ricadente in zona 1, salvo quanto disposto dai precedenti articoli 3 e 4: a) sono fatte salve le previsioni contenute negli strumenti urbanistici e territoriali vigenti; b) sono sottoposti ad autorizzazione dell'Ente Parco: i nuovi strumenti urbanistici generali o quelli non ancora definitivamente approvati alla data di entrata in vigore del presente decreto; le eventuali varianti, totali o parziali, agli strumenti urbanistici generali vigenti, non definitivamente approvate alla data di entrata in vigore del presente decreto; i piani attuativi relativi alle zone territoriali omogenee "C", "D" ed "F", o ad esse assimilabili, di cui al decreto ministeriale del 2 aprile 1968, n. 1444, non definitivamente approvati e quelli per i quali, pur in presenza dell'approvazione definitiva alla data di emanazione del presente decreto, non si sia ancora proceduto all'avvio dei lavori per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria o di singoli insediamenti. Sono altresi' sottoposti ad autorizzazione dell'Ente Parco, i nuovi interventi di rilevante trasformazione del territorio, per i quali, alla data di entrata in vigore delle presenti norme, non sia stato effettuato l'inizio dei lavori: a) opere di mobilita', e in particolare: tracciati stradali o le modifiche di quelle esistenti, ferrovie, filovie, impianti a fune ed aviosuperfici; b) opere fluviali comprese le opere che comportano modifiche del regime delle acque ai fini della sicurezza delle popolazioni; c) opere tecnologiche: elettrodotti con esclusione delle opere necessarie all'elettrificazione rurale, gasdotti con esclusione delle reti di distribuzione, derivazioni, acquedotti con esclusione delle reti di distribuzione, depuratori, ripetitori, captazioni ed adduzioni idriche; d) opere di trasformazione e bonifica agraria; e) piani economico-forestali, nonche' l'apertura di nuove piste forestali; f) coltivazioni di cave e miniere esistenti; g) realizzazione di bacini idrici e centrali idroelettriche; h) impianti per allevamenti intensivi ed impianti di stoccaggio agricolo, cosi' come definiti dalla normativa vigente nazionale e comunitaria; i) apertura di discariche per rifiuti solidi urbani e per inerti, nel rispetto delle normative vigenti; l) la realizzazione di nuovi edifici ed il cambio di destinazione d'uso per quelli esistenti, all'interno delle zone territoriali omogenee "E", di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro conservativo e di risanamento igienico-edilizio, cosi' come definiti alle lettere a), b), c) dell'art. 31 della legge n. 457 del 1978 e degli ampliamenti edilizi effettuati nel rispetto e nei limiti degli strumenti urbanistici vigenti. Per gli interventi di rilevante trasformazione del territorio, che siano in corso d'opera alla data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti titolari delle opere trasmettono all'Ente di gestione, entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, secondo quanto disposto al successivo art. 6, l'elenco delle opere accompagnato da una relazione dettagliata sullo stato dei lavori e contenente l'indicazione del luogo ove sono depositati i relativi progetti esecutivi. In caso di mancata comunicazione delle informazioni di cui sopra, l'Ente di gestione provvedera' ad ordinare, in via cautelativa, la sospensione dei lavori. Art. 6. Modalita' di richiesta di autorizzazioni L'eventuale rilascio di autorizzazioni da parte dell'Ente di gestione, per quanto disposto dal precedente art. 5 e' subordinato al rispetto, da parte del richiedente, delle seguenti condizioni: a) gli elaborati tecnici relativi alle istanze prodotte dovranno essere corredati da tutte le autorizzazioni, i nulla osta, i pareri, comprese le eventuali prescrizioni, da parte degli enti istituzionalmente competenti per territorio o per materia secondo quanto richiesto dalla normativa vigente. L'autorizzazione e' rilasciata entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione richiesta, completa in ogni sua parte; tale termine potra' essere prorogato, per una sola volta, di ulteriori trenta giorni per necessita' di istruttoria; decorsi i predetti termini, l'autorizzazione si intende rilasciata. Le richieste di autorizzazione concernenti gli atti di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera b), debbono essere trasmesse all'Ente Parco prima della loro definitiva approvazione e dopo che sia stato compiuto ogni altro atto del relativo procedimento autorizzativo. Le autorizzazioni sono rilasciate entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta corredata da copia di tutti gli atti del procedimento; tale termine puo' essere prorogato per una sola volta per ulteriori sessanta giorni per necessita' istruttorie. Decorsi i predetti termini, l'autorizzazione si intende rilasciata. Art. 7. Sorveglianza La sorveglianza sul territorio del Parco e' affidata al Corpo forestale dello Stato, nelle forme e nei modi di cui all'art. 21 della legge n. 394/1991, alle capitanerie di porto, all'Arma dei carabinieri ed alle altre Forze di polizia i cui appartenenti rivestano la qualifica di agente o di ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi del codice di procedura penale. Art. 8. Norme transitorie Nelle aree marine, le misure di salvaguardia contenute nel presente decreto entrano in vigore dopo novanta giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Fino all'entrata in vigore delle predette misure, sono fatte salve le misure di salvaguardia e le zonazioni relative alle aree marine di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente in data 21 luglio 1989 e 29 agosto 1990. ----> Vedere allegato da Pag. 10 a Pag. 25 della G.U. <----