(Allegato)
                                                             Allegato 
 
                   Al Presidente della Repubblica 
 
    Nel comune di Siderno (Reggio Calabria)  sono  state  riscontrate
forme di ingerenza da parte della criminalita' organizzata che  hanno
compromesso la libera determinazione e l'imparzialita'  degli  organi
eletti nelle consultazioni amministrative del 15 e  16  maggio  2011,
nonche' il buon andamento dell'amministrazione  ed  il  funzionamento
dei servizi con grave pregiudizio per lo stato  dell'ordine  e  della
sicurezza pubblica. 
    A seguito  di  accertamenti  svolti  dai  competenti  organi,  il
giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio  Calabria
ha emesso, il 10 maggio 2012, su richiesta della locale Procura della
Repubblica  -  Direzione   Distrettuale   Antimafia   -   l'ordinanza
applicativa di misura cautelare in carcere, alla quale e' stata  data
esecuzione in data 21 maggio 2012, nei confronti, tra gli  altri,  di
un consigliere di maggioranza del comune di Siderno. Nel procedimento
in questione detto  amministratore  risulta  indagato  per  il  reato
previsto dall'art. 416-bis, commi 1,  2,  3,  4,  5,  e  6,  c.p.,  e
dall'art. 4 della legge 16 marzo  2006,  n.146,  in  quanto  ritenuto
responsabile di aver fatto parte di un'associazione per delinquere di
stampo mafioso ed, in particolare, della sua  articolazione  operante
in sede locale, finalizzata al controllo mafioso del territorio e  ad
una serie indeterminata di delitti. 
    Sempre nell'ambito dello stesso procedimento penale, in  data  29
maggio 2012, e'  stata  notificata  un'informazione  di  garanzia  al
sindaco di Siderno, nella qualita' di persona sottoposta ad indagini,
per i reati di concorso esterno in  associazione  per  delinquere  di
stampo mafioso e corruzione elettorale aggravata. 
    In relazione a tali vicende il prefetto di Reggio  Calabria,  con
decreto del 15 giugno 2012, successivamente  prorogato,  ha  disposto
l'accesso presso il suddetto comune, ai sensi dell'art.59,  comma  7,
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, per  gli  accertamenti
di rito. 
    Nel  frattempo  sono  divenute  irrevocabili  le  dimissioni  del
sindaco, rassegnate in data 4 giugno 2012, che hanno  determinato  la
fattispecie dissolutoria di quel  consiglio  comunale  che  e'  stato
dapprima sospeso, con provvedimento del prefetto di  Reggio  Calabria
del 28 giugno  2012,  e  successivamente  sciolto,  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  in  data  20  agosto  2012,  ai  sensi
dell'art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 . 
    Al termine delle indagini effettuate, la  commissione  incaricata
dell'accesso ha depositato le proprie conclusioni, sui cui  contenuti
il prefetto di Reggio Calabria, sentito il comitato  provinciale  per
l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato con la partecipazione del
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio  Calabria,
ed acquisito il concorde  ed  unanime  parere  dei  partecipanti,  ha
redatto l'allegata relazione in data 23 gennaio 2013, che costituisce
parte integrante della presente proposta, in cui si  da'  atto  della
sussistenza dei presupposti per l'applicazione della  misura  di  cui
all'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per aver
riscontrato concreti, univoci e rilevanti  elementi  su  collegamenti
diretti  ed  indiretti  degli   amministratori   dell'ente   con   la
criminalita' organizzata locale e su forme di  condizionamenti  degli
stessi. 
    E' un dato storico la presenza della criminalita' organizzata nei
territori calabresi, alla  quale  viene  riconosciuta  una  posizione
egemone, che, attraverso una fitta trama  di  relazioni  parentali  e
frequentazioni di alcuni amministratori con  soggetti  che  risultano
gravemente pregiudicati, si inserisce nelle  amministrazioni  locali,
aggravandone le condizioni gia' precarie. 
    Il grado di pervasivita' della 'ndrangheta sul contesto  politico
locale e' risultato in modo chiaro dall'attivita' svolta dalle  forze
dell'ordine, che  hanno  accertato  l'interesse  delle  cosche  della
fascia jonica nel governo del territorio. L'organizzazione criminale,
previ accordi fra  le  varie  sue  articolazioni,  ha  individuato  i
soggetti da candidare  ai  diversi  livelli  di  governo  degli  enti
territoriali. 
    La strategia utilizzata dalla criminalita' organizzata locale  e'
stata quella di selezionare i candidati, assicurarne l'appoggio ed il
sostegno  e  addirittura   esprimendo   il   proprio   assenso   alle
candidature,  precostituendo  le  condizioni   per   gestire,   senza
contrasti esterni, i propri interessi. 
    Detta strategia si riscontra specificamente nella  situazione  di
Siderno laddove e' stato deciso, prima delle elezioni  del  2011,  la
squadra che avrebbe dovuto amministrare l'ente, individuando soggetti
apparentemente estranei a logiche mafiose. 
    La compagine criminale locale ha cosi' indirizzato le  preferenze
verso un soggetto che,  candidatosi  alla  carica  di  sindaco  nelle
consultazioni elettorali del 2011, e' stato effettivamente eletto  al
primo turno. 
    Ancor piu' invasivo si e' rivelato il descritto  sistema  ove  si
consideri  che,  ben  prima  che  si  svolgessero  le   consultazioni
elettorali del 2011, detta  organizzazione  si  era  determinata  nel
senso di non sostenere piu' il sindaco della precedente consiliatura,
che aveva perseguito solo in parte gli interessi  della  criminalita'
organizzata. 
    La contiguita' fra l'amministrazione pubblica e le cosche  locali
risale, quindi, nel tempo ed  e'  attestata  dal  coinvolgimento  del
detto amministratore in un procedimento penale. 
    Elementi di continuita' dell'amministrazione eletta nel 2011  con
quella eletta nel 2006 sono rappresentati  da  alcuni  amministratori
che erano gia' componenti della precedente compagine. 
    E' il caso del consigliere di maggioranza raggiunto, come  si  e'
innanzi detto, dall'ordinanza  applicativa  di  misura  cautelare  in
carcere, che nell' ultima  amministrazione  e'  stato  componente  di
commissioni comunali importanti,  quali  "bilancio  e  programmazione
economica", " opere pubbliche, politiche  fiscali",  "  patrimonio  e
demanio", "urbanistica". 
    Il sindaco, eletto alle consultazioni elettorali del 2011,  aveva
gia' fatto parte dell'amminrstrazione eletti nel 2001 ricoprendone la
carica di presidente del consiglio. 
    Sia  gli  accertamenti  svolti  in   sede   amministrativa,   che
l'inchiesta giudiziaria hanno posto in  evidenza  serie  di  elementi
univocamente riconducibili al condizionamento esercitato dalla locale
cosca per disporre dr  riferimenti  presso  l'amministrazione  locale
necessari a conseguire i propri illegittimi scopi. 
    Tali aspetti risultano evidenti sia nella scelta  dell'organo  di
vertice, sia nell'individuazione del predetto consigliere, nipote del
capo della locale cosca, sostenuto, nelle elezioni  del  2011,  dalla
consorteria criminale  in  quanto  ritenuto  soggetto  affidabile  ed
idoneo ad assecondare gli interessi degli associati. 
    A tale sistema si e'  pienamente  adeguato  il  sindaco,  la  cui
amministrazione   si   e'   limitata   a   compiti    di    ordinaria
amministrazione, svolti in una situazione generale caratterizzata  da
diffusa illegalita'. 
    Ben altro impegno era richiesto all'organo di vertice che avrebbe
dovuto, in un contesto permeabile  all'influenza  della  criminalita'
organizzata, porre in  essere  tutte  quelle  azioni  finalizzate  al
recupero della corretta gestione della cosa pubblica. 
    E' proprio in presenza di condizioni di disordine  organizzativo,
di sviamento dell'attivita' di  gestione,  di  mancanza  di  rispetto
delle  procedure  amministrative  che   risulta   piu'   agevole   la
penetrazione mafiosa: l'illegalita' fa da  schermo  all'infiltrazione
delle cosche locali. Infatti sono stati  portati  a  compimento  atti
illegittimi,  derivanti  da  forme  di   condizionamento   criminale,
percepiti come atti ascrivibili alla disorganizzazione burocratica. 
    La  responsabilita'  degli   amministratori   non   e'   limitata
all'attivita' politica: nonostante lo  spostamento  delle  competenze
relative   alla   gestione   dell'ente,   gli   organi   di   vertice
politico-amministrativo hanno compiti pregnanti di pianificazione, di
direttive, di impulso, di vigilanza  e  di  verifica,  che  impongono
l'esigenza di intervenire ed apprestare tutte le misure e le  risorse
necessarie  per  una  effettiva  e  sostanziale  cura  dell'interesse
pubblico  e  difesa  dalla  compromissione  derivante  da   ingerenze
estranee. 
    Particolari  criticita'  sono  state  riscontrate   nel   settore
economico-tributario del comune. 
    La commissione di indagine ha posto in evidenza come  il  settore
economico finanziario sia caratterizzato da diffuse irregolarita'  in
quanto sono stati iscritti in bilancio consistenti residui attivi, di
ingente importo, di origine vetusta e dubbia esigibilita',  alterando
la gia' precaria situazione economica. 
    Il  mantenimento  in  bilancio  dei  residui  attivi  di   dubbia
esigibilita',   o   addirittura   chiaramente   inesigibili,   incide
sull'attendibilita' del risultato contabile  di  amministrazione,  in
quanto la disponibilita' finanziaria si trasforma  in  disponibilita'
certa e liquida  solo  nel  momento  in  cui  vengono  monetizzati  i
relativi crediti e i debiti. 
    L'ente, invece, non ha attivato un'attenta  verifica  delle  voci
classificate nei residui attivi e passivi, finalizzata a mantenere in
bilancio solo quelli per  i  quali  la  riscossione  o  il  pagamento
possano essere definiti con un ragionevole grado di certezza. 
    Tale circostanza ha avuto riflessi negativi sulla  situazione  di
cassa del comune, posto che  a  fronte  di  entrate  previste  e  non
realizzate si devono assumere impegni di spesa reali. 
    Sono stati, infatti, evidenziati,  per  gli  esercizi  finanziari
relativi al periodo 2006-2011, consistenti ritardi nella  riscossione
della tassa rifiuti  solidi  urbani  e  dell'imposta  comunale  sugli
immobili, che nel tempo hanno contribuito alla formazione di  elevate
quantita' di residui  attivi.  Gli  scostamenti  fra  accertamenti  e
riscossioni pongono in luce l'inerzia dell'ente che  non  ha  attuato
una seria azione  di  contrasto  all'evasione  tributaria  e  non  ha
inserito i crediti di  difficile  esazione  nel  conto  del  bilancio
secondo il loro grado di presunto realizzo. 
    Del pari carente e' risultata l'attivita' di riscossione relativa
alle violazioni del codice della strada. 
    E' stata evidenziata anche l'assenza di un'azione  di  controllo,
di  accertamento  amministrativo  e  di  eventuale  rimozione   anche
coattiva    degli     impianti     pubblicitari.     Tale     inerzia
dell'amministrazione da un lato ha precluso il  recupero  delle  aree
pubbliche e dall'altro ha minato il principio di legalita'  che  deve
sempre improntare i rapporti tra il comune e i cittadini. 
    Ulteriore elemento rappresentativo della forte  criticita'  degli
equilibri  finanziari  in  cui  versa  l'ente  e'  emerso  a  seguito
dell'analisi  dei  debiti  fuori  bilancio,  risultati  di  rilevante
entita', assunti dal comune di  Siderno  che  non  ha  provveduto,  a
seguito  del   considerevole   contenzioso,   ad   effettuare   alcun
accantonamento finalizzato all'eventuale esito negativo  delle  cause
pendenti. 
    Altre  criticita'  che  contribuiscono  a  definire  la   diffusa
disorganizzazione sono state  riscontrate  nelle  attivita'  connesse
alla rinegoziazione dei mutui ed alla tenuta degli inventari. 
    Relativamente alla rinegoziazione dei mutui non e' dato  evincere
dall'atto deliberativo alcuna  analisi  tecnico-contabile  che  possa
giustificare l'operazione, che ha comportato un maggior  rischio  per
la gestione finanziaria futura dell'ente in quanto ha  aumentato  gli
interessi complessivi cui il comune deve far fronte. 
    Indicativo di una non corretta conduzione dell'ente e' la  tenuta
degli inventari  e  la  gestione  del  patrimonio  comunale,  che  e'
risultata confusa  e  disordinata,  al  punto  che,  come  rileva  la
commissione di indagine, l'ente non dispone di un quadro  chiaro  dei
beni posseduti ed il relativo valore economico. 
    Un aggravio alle  finanze  comunali  dell'ente  e'  rappresentato
dalla spesa per gli immobili detenuti in locazione, alcuni dei  quali
non piu' utilizzati, 
    Sintomatico  di  un  cattivo  funzionamento  dell'ente  e'  anche
l'insufficiente documentazione rinvenuta a supporto delle domande  di
sovvenzioni e contributi. Peraltro puo' assumere valenza  di  anomale
cointeressenze la vicenda relativa ad un contributo  erogato  ad  una
societa' sportiva, sulla base  di  una  documentazione  assolutamente
insufficiente, in quanto dalle attivita' investigative e' emerso  che
un    componente    dell'organigramma    societario,    nonche'    il
vicepresidente e diversi  soci,  sono  direttamente e  indirettamente
collegabili ad ambienti malavitosi. 
    Oggetto di analisi e stato anche l'assetto del territorio ove  e'
stato evidenziato, relatrvamente all'abusivismo edilizio, la  carenza
di  controlli  su  numerosi  immobili   non   accatastati,   rilevati
dall'Agenzia del territorio con operazioni di aerofotogrammetria. 
    L'omessa attivazione  di  qualunque  tipo  di  iniziativa  e'  la
conseguenza dei difficili rapporti  intercorsi  tra  il  responsabile
dell'unita' operativa "assetto del territorio"  ed  altro  dipendente
assegnato alla stessa unita', deputato ad effettuare le verifiche sul
territorio. Per  effetto  di  tali  dissensi  interni  alla  predetta
unita', noti risulta  eseguito  alcun  accertamento,  pure  richiesto
dalle forze di polizia. 
    La paralisi dell'attivita' di  quell'ufficio  si  e'  risolta  in
alcune circostanze in favore di  soggetti  legati  alla  criminalita'
organizzata. 
    Occorre rilevare che la carente azione di governo del territorio,
sotto il profilo urbanistico ed edilizio,  denota  un'amministrazione
locale timida, debole, soggetta al sistema mafioso che condiziona  lo
sviluppo sociale ed economico del territorio. La mancata  repressione
dell'abusivismo costituisce l'ambito in cui meglio si puo' apprezzare
il pericolo oggettivo di commistione tra  i  poteri  pubblici  e  gli
interessi mafiosi. 
    Profili di sviamento dell'attivita' amministrativa  dai  principi
di buon andamento e possibili cointeressenze sono  rinvenibili  anche
nell'ambito  delle  autorizzazioni  a  costruire   che   sono   state
rilasciate anche  a  soggetti  indirettamente  legati  alla  malavita
locale. 
    Ulteriori  anomalie  sono  state  riscontrate   nella   struttura
organizzativa del comune, che presenta una pluralita' di  uffici  che
gestiscono le gare di appalto; situazione questa  che  ha  comportato
una frammentazione delle relative  attivita'  in  palese  difformita'
rispetto alla normativa vigente in materia. 
    Dall'esame delle  gare  svolte  dall'ente  sono  emerse  numerose
irregolarita' nelle procedure seguite  per  l'acquisizione  di  beni,
servizi e forniture. Le determine di impegno a contrarre  sono  prive
di  un'adeguata   motivazione   che   giustifichi   i   criteri   per
l'individuazione di un unico  operatore  economico.  In  alcuni  casi
manca la menzione del tipo di procedura seguita dall'amministrazione,
in altri non sono definiti gli elementi essenziali per la stipula del
contratto. Risultano disposti  affidamenti  in  favore  del  medesimo
operatore  economico,  effettuati  in   tempi   ravvicinati   e   per
prestazioni  tra  loro  collegate  che,  secondo  una  sana  gestione
dell'ente, avrebbero dovuto formare oggetto di  un  unico  contratto.
Dette modalita' hanno comportato un artificioso  frazionamento  degli
affidamenti e la conseguente elusione delle procedure di appalto che,
in relazione all'importo complessivo, si sarebbero dovute  applicare.
Prima della  stipula  di  un  contratto  o  dell'affidamento  di  una
prestazione non e' stato quasi mai chiesto alla ditta  aggiudicataria
il documento unico di regolarita' contributiva, ne' risulta che prima
dell'affidamento di lavori, servizi e forniture sia stata prestata la
garanzia fideiussoria per  lavori  superiori  ad  euro  20.000,  come
previsto dalla  normativa  vigente  in  materia.  Inoltre,  l'analisi
condotta in tale settore ha evidenziato che l'affidamento dei  lavori
e' stato disposto in carenza  di  documentazione  che  definisse  gli
standards di qualita' delle prestazioni,  i  costi  ed  i  limiti  di
spesa. 
    In occasioni di situazioni di eccezionale pericolo  derivante  da
un evento calamitoso del tutto imprevedibile, l'ente ha provveduto al
pagamento dei lavori senza redigere i verbali di somma urgenza ed  in
assenza della perizia giustificativa dei lavori prevista dall'art.175
del d.P.R. 5 ottobre 2010, n.207. 
    Nella quasi totalita' delle determinazioni viene dato  atto  che,
considerata  l'urgenza,  e'  stato   richiesto   telefonicamente   un
preventivo di spesa ad una  specifica  ditta,  quella  poi  risultata
aggiudicataria,  in  carenza  della  necessaria   motivazione   sulla
congruita' dei prezzi delle forniture. 
    Anche nelle  determine  di  spesa  inerenti  l'affidamento  delle
esecuzioni  di  interventi  di  manutenzioni  manca  un  verbale   di
sopralluogo  che  evidenzia  l'urgenza  e  che  attesta  il  tipo  di
intervento  da  effettuare,  la  localizzazione  dello   stesso,   la
quantificazione dei lavori da eseguire. 
    Rileva la circostanza che  per  alcune  forniture  e  lavori  gli
affidamenti sono stati  disposti  quasi  esclusivamente  alle  stesse
ditte, alcune vicine a soggetti controindicati. In  particolare,  una
di  queste  societa'  e'  riconducibile  ad  un  soggetto   coinvolto
nell'operazione giudiziaria di cui si e' detto in premessa e nei  cui
confronti  e'  stata  emessa  in  passato  certificazione   antimafia
interdittiva. Altre ditte sono state raggiunte, dopo gli affidamenti,
dall'informativa interdittiva della prefettura di Reggio Calabria. 
    E'  emblematico  dello  sviamento  dell'attivita'  amministrativa
anche quanto risulta dall'esame della societa' operante  nel  settore
del trattamento dei rifiuti urbani, ove e' stato evidenziato come  la
stessa sia vicina a soggetti coinvolti in procedimenti penali. 
    Significativo della compromissione del regolare funzionamento dei
servizi e' quanto emerso dall'attivita' di analisi condotta su alcune
concessioni demaniali e  relative  proroghe,  rilasciate  durante  il
periodo dell'amministrazione del sindaco  eletto  nel  2011,  che  ha
messo in risalto come alcune di esse siano state rilasciate a  favore
di  soggetti  riconducibili,  o  per  rapporti  di  parentela  o  per
frequentazioni, ad esponenti delle organizzazioni malavitose locali. 
    La mancanza  di  volonta'  dell'ente  di  definire  programmi  di
riscatto da una condizione di inerzia, protratta per lungo tempo, per
creare le condizioni di sviluppo socio-ambientale, e' attestata dalla
vicenda relativa al bene confiscato alla 'ndrangheta per il quale  il
comune non ha provveduto ad effettuare alcun controllo  sul  corretto
utilizzo dello stesso, consentendo che i  fabbricati  ivi  insistenti
venissero abbandonati all'ulteriore degrado  ed  omettendo  qualsiasi
tipo di intervento per impedire che  all'interno  della  stessa  area
venisse addirittura impiantata una coltivazione di marijuana. 
    L'insieme dei  suesposti  elementi  e'  idoneo  a  suffragare  le
rilevate forme di  condizionamento  del  procedimento  di  formazione
della volonta' degli organi comunali, essendo  questo  caratterizzato
da collegamenti indizianti la compromissione  del  buon  andamento  e
dell'imparzialita' di quell'amministrazione comunale  a  causa  delle
deviazioni  nella  conduzione  di  settori  cruciali  nella  gestione
dell'ente. 
    Sebbene il processo di recupero del comune ai canoni di legalita'
sia  gia'  iniziato  attraverso  la  gestione  provvisoria  dell'ente
affidata al commissario straordinario, ai  sensi  dell'art.  141  del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per garantire il completo
affrancamento  dell'ente  dalle  influenze  della  criminalita',   si
ritiene,   comunque,   necessaria   la   nomina   della   commissione
straordinaria di cui al successivo  art.  144  dello  stesso  decreto
legislativo, anche per  scongiurare  il  pericolo  che  la  capacita'
pervasiva dell'organizzazione criminale possa di nuovo esprimersi  in
occasione delle prossime consultazioni amministrative. 
    L'arco temporale piu' lungo previsto dalla vigente normativa  per
la gestione straordinaria consente anche l'avvio di iniziative  e  di
interventi programmatori  che,  piu'  incisivamente,  favoriscono  il
risanamento dell'ente. 
    Rilevato che, per  le  caratteristiche  che  lo  configurano,  il
provvedimento  dissolutorio  previsto  dall'art.  143   del   decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, puo' intervenire finanche  quando
sia   stato   gia'   disposto   provvedimento   per   altra    causa,
differenziandosene per funzioni ed  effetti,  si  propone  l'adozione
della misura di rigore nei confronti del comune  di  Siderno  (Reggio
Calabria) con conseguente affidamento della gestione dell'ente locale
ad una  commissione  straordinaria  cui,  in  virtu'  dei  successivi
articoli  144  e  145,  sono  attribuite  specifiche   competenze   e
metodologie di intervento finalizzate  a  garantire,  nel  tempo,  la
rispondenza   dell'azione   amministrativa   alle   esigenze    della
collettivita'. 
    In  relazione  alla  presenza  ed  all'estensione  dell'influenza
criminale,  si  rende  necessario  che  la  durata   della   gestione
commissariale sia determinata in diciotto mesi. 
      Roma, 26 marzo 2013 
 
                                Il Ministro dell'interno: Cancellieri 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico