(Allegato)
                                                             Allegato 
 
                          ALLEGATO TECNICO 
 
Imposizione di oneri di  servizio  pubblico  sulle  rotte  Crotone  -
  Milano Linate e viceversa, Crotone - Roma Fiumicino e viceversa. 
    A norma delle disposizioni dell'art. 16 e 17 del Regolamento (CE)
n. 1008/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24  settembre
2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi  aerei  nella
Comunita', il Governo Italiano in conformita' alle decisioni  assunte
dalla Conferenza di Servizi, tenutasi nei giorni 20 dicembre  2012  e
04  febbraio  2013  su  convocazione  del  Presidente  della  Regione
Calabria, ha deciso di imporre oneri di servizio pubblico riguardo ai
servizi aerei di linea sulle rotte seguenti: 
1. Rotte onerate 
    - Crotone - Milano Linate e viceversa; 
    - Crotone - Roma Fiumicino e viceversa. 
    Conformemente  all'art.  9  del  Regolamento  n.  95/93/CEE   del
Consiglio delle Comunita' Europee del 18 gennaio 1993 come modificato
dal Regolamento (CE) 793/2004 e succ. mod., relativo a  norme  comuni
per  l'assegnazione  delle  bande  orarie   negli   aeroporti   della
Comunita',  l'Autorita'  competente  potra'  riservare  alcune  bande
orarie per l'esecuzione dei servizi secondo le modalita' previste nel
presente documento. 
2. Requisiti richiesti 
    L'E.N.A.C.  verifichera'  che  i  vettori  accettanti  siano   in
possesso dei requisiti necessari per l'accesso al servizio e  per  il
soddisfacimento degli obiettivi perseguiti  con  l'imposizione  degli
oneri di servizio pubblico. Per l'accettazione dell'onere di servizio
pubblico  sulle  rotte  di  cui  al  paragrafo  1,  ciascun   vettore
interessato deve essere vettore aereo comunitario e deve: 
    - essere in possesso  del  prescritto  certificato  di  Operatore
Aereo (COA) rilasciato dall'Autorita' competente di uno Stato  membro
ai sensi della normativa comunitaria; 
    - essere in possesso della  licenza  di  esercizio  di  trasporto
aereo rilasciata dall'Autorita' competente di uno Stato membro; 
    - dimostrare di possedere la disponibilita', in proprieta'  o  in
locazione garantita, per tutto il periodo di durata degli  oneri,  di
un numero adeguato di aeromobili con le caratteristiche di  capacita'
necessarie a soddisfare le prescrizioni dell'imposizione di oneri; 
    - distribuire e vendere i biglietti secondo gli standard IATA con
almeno uno dei principali CRS, via internet, via telefono, presso  le
biglietterie degli aeroporti e attraverso la rete agenziale; 
    -  essere  in  regola  con  le  contribuzioni  previdenziali   ed
assistenziali relative ai rapporti di lavoro, impegnandosi a  versare
i relativi oneri; 
    - essere in regola con le disposizioni contenute nella  legge  12
marzo 1999 n.  68  recante  "Norme  per  il  diritto  al  lavoro  dei
disabili" e successive modifiche; 
    - impegnare aeromobili in possesso della  copertura  assicurativa
ai sensi del Regolamento (CE) 785/2004 e successive  modifiche  sulla
responsabilita'  civile  in  caso  di  incidenti  con  riguardo,   in
particolare, ai passeggeri, ai bagagli, alle merci trasportate, posta
e terzi; 
    -  non  essere  in  stato  di  fallimento,  liquidazione  coatta,
concordato preventivo e di non avere in corso un procedimento per  la
dichiarazione di una di tali situazioni; 
    - applicare ai voli  onerati  il  "Regolamento  per  l'uso  della
lingua italiana a bordo degli aeromobili che operano  sul  territorio
italiano", approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Enac nella
seduta del 12  settembre  2006  e  consultabile  sul  sito  dell'ENAC
www.enac.gov.it. 
3. Articolazione degli oneri di servizio pubblico 
3.1. In termini di numero di frequenze. 
    Le rotte sotto indicate  devono  essere  operate  almeno  con  le
seguenti frequenze minime: 
    a) Rotta Crotone - Milano Linate e viceversa: 
    Da operarsi durante tutto l'anno: 
    - 1 volo giornaliero in andata e 1 volo giornaliero in ritorno 
    b) Rotta Crotone - Roma Fiumicino e viceversa: 
    Da operarsi durante tutto l'anno: 
    - 1 volo giornaliero in andata e 1 volo giornaliero in ritorno; 
    - 1 ulteriore volo in andata e 1 ulteriore volo in ritorno  nelle
giornate di lunedi' e venerdi'. 
3.2. Fasce orarie: 
    Devono essere assicurati voli almeno  nelle  fasce  orarie  sotto
descritte: 
    Rotta Crotone - Milano Linate: 
    1 volo con partenza dall'aeroporto di Crotone nella fascia oraria
07.30 - 09.30. 
    Rotta Milano Linate - Crotone: 
    1 volo con arrivo all'aeroporto di Crotone  nella  fascia  oraria
19.30 - 21.30 
    Rotta Crotone - Roma Fiumicino: 
    - 1 volo con partenza  dall'aeroporto  di  Crotone  nella  fascia
oraria 07.00 - 09.00; 
    - 1 ulteriore volo  il  lunedi  con  partenza  dall'aeroporto  di
Crotone nella fascia oraria 10.00 - 12.00; 
    - 1 ulteriore volo il  venerdi  con  partenza  dall'aeroporto  di
Crotone nella fascia oraria libera. 
    Rotta Roma Fiumicino - Crotone. 
    - 1 volo con arrivo all'aeroporto di Crotone nella fascia  oraria
20.00 - 22.00; 
    - 1 ulteriore volo il lunedi con arrivo all'aeroporto di  Crotone
nella fascia oraria libera; 
    - 1 ulteriore volo il venerdi con arrivo all'aeroporto di Crotone
nella fascia oraria 16.00 - 18.00. 
3.3. In termini di aeromobili utilizzabili o di capacita' offerta: 
    Il servizio Crotone - Milano Linate e viceversa, Crotone  -  Roma
Fiumicino e viceversa, dovra' essere  effettuato  con  aeromobili  di
capacita' non inferiore a 80 posti. 
    Inoltre, i  vettori  che  accettano  di  operare  i  collegamenti
onerati si impegnano, nello svolgimento del servizio,  a  conformarsi
al rispetto del Regolamento (CE) n.  1107/2006  relativo  ai  diritti
delle persone con disabilita' e delle persone a mobilita' ridotta nel
trasporto aereo. 
    L'intera capacita' di ciascun aeromobile dovra' essere  messa  in
vendita secondo il regime degli oneri. 
3.4. In termini di tariffe: 
    a) Le tariffe massime da applicare su  ciascuna  tratta  sono  le
seguenti: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
    Le tariffe massime indicate per i voli onerati  in  andata  o  in
ritorno, non soggette ad alcun tipo di  restrizione,  sono,  inoltre,
comprensive di fuel surcharge ed al netto di IVA, tasse  aeroportuali
ed oneri addizionali. Non e' ammessa l'applicazione di alcun tipo  di
surcharge, non prevista per legge, da parte del vettore accettante. 
    Dovra' essere prevista almeno una modalita'  di  distribuzione  e
vendita dei  biglietti  che  risulti  completamente  gratuita  e  non
comporti alcun onere economico aggiuntivo al passeggero. 
    Tutti i passeggeri che  viaggiano  sulla  tratta  onerata,  hanno
diritto alle tariffe sopra descritte. 
    b) Le tariffe indicate verranno aggiornate  secondo  le  seguenti
scadenze e modalita': 
    - ogni anno, entro  l'inizio  di  ciascuna  stagione  aeronautica
estiva, si procedera' al riesame delle tariffe onerate sulla base del
tasso di inflazione dell'anno solare  precedente  (1°  gennaio  -  31
dicembre) calcolato sulla base  dell'indice  generale  ISTAT/FOI  dei
prezzi al consumo.  L'eventuale  adeguamento  decorrera'  dall'inizio
della stagione aeronautica estiva; 
    - ogni semestre, a partire dall'inizio della stagione aeronautica
successiva all'entrata in vigore  dei  presenti  oneri,  in  caso  di
variazione percentualmente superiore al 5% della media semestrale del
costo del  carburante,  espresso  in  euro,  rispetto  al  costo  del
carburante preso a riferimento in occasione dell'ultimo aggiornamento
effettuato. Al momento di procedere con  il  primo  aggiornamento  la
valutazione verra' eseguita rispetto alla quotazione del jet  fuel  -
poco oltre riportata - con cui e' stato dimensionato il collegamento.
Le tariffe devono essere  modificate  percentualmente  rispetto  alla
variazione rilevata,  in  proporzione  all'incidenza  del  costo  del
carburante sul totale dei costi per ora di volo che, per le rotte del
presente onere di servizio si fissa invariabilmente pari al 20%. 
    Ai fini del  calcolo  della  media  semestrale  sono  soggette  a
rilevazioni le quotazioni mensili  del  Jet  fuel  FOB  Mediterraneo,
espresse in euro, relative ai periodi dicembre - maggio  e  giugno  -
novembre. Per la conversione in euro delle quotazioni del  jet  fuel,
si utilizzano i valori pubblicati dalla BCE. 
    La quotazione del  Jet  fuel  con  cui  e'  stato  effettuato  il
dimensionamento  del  servizio  e'  pari  a  762,24   euro/Tonnellata
metrica, e  verra',  pertanto,  utilizzato  come  riferimento  per  i
successivi adeguamenti. 
    Gli eventuali  aumenti/diminuzioni  decorreranno  dall'inizio  di
ciascuna stagione aeronautica successiva al periodo di rilevazione. 
    Ai   predetti   adeguamenti   provvede   il    Ministero    delle
Infrastrutture e dei Trasporti, mediante decreto direttoriale,  sulla
base di un'istruttoria dell'ENAC. 
    L'ENAC  e'  incaricato  di  dare  comunicazione   delle   tariffe
aggiornate ai vettori che operano la rotta. 
3.5. In termini di continuita' dei servizi. 
    I vettori  che  accettano  gli  oneri  di  servizio  pubblico  si
impegnano a: 
    a) garantire il servizio per un periodo di 12 mesi; 
    b) effettuare per ciascun anno almeno il 98 % dei  voli  previsti
con un margine di cancellazioni massimo del 2% per motivi documentati
direttamente imputabili al vettore, fatta eccezione dei casi di forza
maggiore; 
    c) corrispondere all' ENAC a titolo di penale la somma  di  3.000
EUR per ogni volo annullato eccedente il limite di cui al  punto  b).
Le somme percepite in tal senso saranno  riallocate  e  utilizzate  a
compensazione  per  la  continuita'  territoriale  dell'aeroporto  di
Crotone. 
    Ferme restando le penali  di  cui  al  precedente  punto  c),  ai
vettori sono comminabili, in aggiunta,  le  sanzioni  previste  nella
normativa dello Stato Italiano per la violazione  delle  disposizioni
comunitarie in tema di trasporto aereo. 
4. Presentazione dell'accettazione 
    I vettori che intendono  operare  su  una  rotta  onerata  devono
presentare all'ENAC, formale ed integrale accettazione degli oneri di
servizio pubblico per almeno due stagioni aeronautiche consecutive. 
    Al fine di consentire l'ordinata  operativita'  della  rotta,  di
disporre della corretta tempistica per la valutazione  dei  requisiti
di cui al paragrafo 2 e di assicurare la disponibilita'  delle  bande
orarie necessarie per l'esecuzione del servizio, la dichiarazione  di
accettazione ed il programma operativo  conforme  a  quanto  previsto
nell'imposizione degli oneri dovranno essere presentati non oltre  il
sessantesimo giorno precedente l'inizio  della  stagione  aeronautica
nella quale i vettori intendono iniziare ad operare. 
    In fase di prima applicazione  le  accettazioni  dovranno  essere
presentate entro  il  sessantesimo  giorno  precedente  l'entrata  in
vigore dei presenti oneri di servizio. 
    I vettori accettanti si impegnano a: 
    a) presentare apposita garanzia al fine di assicurare la serieta'
ed affidabilita' dell'accettazione, a favore dell'ENAC,  sotto  forma
di fideiussione bancaria o assicurativa  a  scelta  del  vettore  che
dovra' ammontare al netto di IVA ad euro: 
    - per la rotta Crotone - Milano Linate e v.v.: € 41.853,33 
    - per la rotta Crotone - Roma Fiumicino e v.v.: € 40.334,00 
    La fideiussione dovra' essere efficace alla data di presentazione
dell'accettazione e sara' svincolata alla data di inizio del servizio
e alla costituzione della garanzia indicata nella successiva  lettera
b); 
    b) fornire una garanzia di esercizio, per la corretta  esecuzione
e prosecuzione del servizio,  a  favore  dell'ENAC,  sotto  forma  di
fideiussione bancaria o  assicurativa  a  scelta  del  vettore.  Tale
garanzia dovra' ammontare al netto di IVA ad euro: 
    - per la rotta Crotone - Milano Linate e v.v.: € 209.266,66 
    - per la rotta Crotone - Roma Fiumicino e v.v.: € 201.670,00 
    Nel caso in cui il  servizio  sulla  singola  rotta  onerata  sia
accettato da piu' vettori, la fideiussione sara' commisurata, entro i
15 giorni precedenti l'inizio del  servizio,  alla  quota  parte  del
servizio accettato. 
    La garanzia dovra'  essere  efficace  alla  data  di  inizio  del
servizio e sara' svincolata entro i sei mesi successivi alla fine del
servizio e comunque non prima della verifica della conformita'  delle
prestazioni fornite a quelle richieste dalla presente imposizione. 
    Le garanzie indicate alle lettere a) e  b),  a  favore  dell'Ente
Nazionale per l'Aviazione Civile, devono espressamente  prevedere  la
rinuncia  al  beneficio  della  preventiva  escussione  del  debitore
principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957,  comma  2
del codice civile, nonche'  l'operativita'  della  garanzia  medesima
entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'ENAC,  senza
sollevare alcuna eccezione e nonostante eventuali opposizioni,  anche
giudiziali, da parte del vettore accettante e/o di terzi. 
    Le  somme  eventualmente  introitate  dall'ENAC   a   titolo   di
esecuzione delle garanzie sopra indicate saranno  riallocate  per  la
continuita' territoriale dell'aeroporto di Crotone.