Art. 28 Modifiche agli allegati alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni 1. All'Allegato II alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "ore di normale funzionamento" sono sostituite, ovunque ricorrano, con le seguenti: "ore operative". All'Allegato VI alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i riferimenti alle "ore di normale funzionamento" devono essere intesi, relativamente ai grandi impianti di combustione, come riferimenti alle "ore operative". 2. All'Allegato II, parte I, alla Parte Quinta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il paragrafo 1 e' aggiunto il seguente: "1-bis. Condizioni generali I valori limite di emissione previsti dal presente Allegato sono calcolati in condizioni normali (temperatura di 273,15 K, e pressione di 101,3 kPa) previa detrazione del tenore di vapore acqueo degli scarichi gassosi e ad un tenore standard di O2 pari al 6% per gli impianti che utilizzano combustibili solidi, al 3% per gli impianti, diversi dalle turbine a gas e dai motori a gas, che utilizzano combustibili liquidi e gassosi ed al 15 % per le turbine a gas e per i motori a gas. Nel caso delle turbine a gas usate in impianti nuovi a ciclo combinato dotati di un bruciatore supplementare, il tenore di O2 standard puo' essere definito dall'autorita' competente in funzione delle caratteristiche dell'installazione.". 3. All'Allegato II, parte I, alla Parte Quinta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel punto 2.1, le parole: "Ai fini dell'applicazione dell'articolo 273, comma 5, i gestori" sono sostituite dalle seguenti "I gestori". 4. All'Allegato II, parte I, alla Parte Quinta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il punto 3 e' sostituito dal seguente: "3. Impianti multicombustibili 3.1 Per gli impianti multicombustibili che comportano l'impiego simultaneo di due o piu' combustibili, l'autorita' competente, in sede di autorizzazione, stabilisce i valori limite di emissione per il biossido di zolfo, gli ossidi di azoto, le polveri e i metalli nei modi previsti dal punto 3.2 o applicando le deroghe previste ai punti 3.3 e 3.4. 3.2. L'autorita' competente applica la seguente procedura: a) individuare il valore limite di emissione relativo a ciascun combustibile ed a ciascun inquinante, corrispondente alla potenza termica nominale dell'intero impianto di combustione secondo quanto stabilito dalla Parte II, sezioni da 1 a 6; b) determinare i valori limite di emissione ponderati per combustibile, moltiplicando ciascuno dei valori limite di emissione di cui alla lettera a) per la potenza termica fornita da ciascun combustibile e dividendo il risultato di ciascuna moltiplicazione per la somma delle potenze termiche fornite da tutti i combustibili; c) addizionare i valori limite di emissione ponderati per combustibile. 3.3. In deroga al punto 3.2 l'autorita' competente, in sede di autorizzazione, puo' applicare le disposizioni concernenti il combustibile determinante, inteso come il combustibile con il piu' elevato valore limite di emissione, per gli impianti multi combustibile anteriori al 2013 che utilizzano i residui di distillazione e di conversione della raffinazione del petrolio greggio, da soli o con altri combustibili, per i propri consumi propri dell'installazione, sempre che, durante il funzionamento dell'impianto la proporzione di calore fornito da tale combustibile risulti pari ad almeno il 50% della somma delle potenze termiche fornite da tutti i combustibili. Se la proporzione del calore fornito dal combustibile determinante e' inferiore al 50% della somma delle potenze termiche fornite da tutti i combustibili, l'autorita' competente determina il valore limite di emissione, applicando la seguente procedura: a) individuare il valore limite di emissione relativo a ciascun combustibile ed a ciascun inquinante, corrispondente alla potenza termica nominale dell'impianto secondo quanto stabilito dalla parte II, sezioni da 1 a 6; b) calcolare il valore limite di emissione per il combustibile determinante, inteso come il combustibile con il valore limite di emissione piu' elevato in base a quanto stabilito dalla parte II, sezioni da 1 a 6, e inteso, in caso di combustibili aventi il medesimo valore limite, come il combustibile che fornisce la quantita' piu' elevata di calore. Tale valore limite si ottiene moltiplicando per due il valore limite di emissione del combustibile determinante, previsto dalla parte II, sezioni da 1 a 6, e sottraendo il valore limite di emissione relativo al combustibile con il valore limite di emissione meno elevato; c) determinare i valori limite di emissione ponderati per combustibile, moltiplicando il valore limite di emissione del combustibile calcolato in base alla lettera b) per la quantita' di calore fornita da ciascun combustibile determinante, moltiplicando ciascuno degli altri valori limite di emissione per la quantita' di calore fornita da ciascun combustibile e dividendo il risultato di ciascuna moltiplicazione per la somma delle potenze termiche fornite da tutti i combustibili; d) addizionare i valori limite di emissione ponderati per combustibile. 3.4 In alternativa a quanto previsto al punto 3.3, ad eccezione delle turbine a gas e dei motori a gas, per gli impianti multicombustibili, ricompresi in una installazione che svolge attivita' di raffinazione, alimentati con i residui di distillazione e di conversione della raffinazione del petrolio greggio, da soli o con altri combustibili, per i consumi propri dell'installazione, l'autorizzazione puo' applicare un valore limite medio di emissione di anidride solforosa pari a 1.000 mg/Nm³ per gli impianti anteriori al 2002 e pari a 600 mg/Nm³ per gli altri impianti anteriori al 2013. I valori medi da confrontare con tali valori limite sono calcolati ad una temperatura di 273,15 K ed una pressione di 101,3 kPa, previa detrazione del tenore di vapore acqueo degli effluenti gassosi, e ad un tenore standard di O2 pari al 6% per i combustibili solidi e al 3% per i combustibili liquidi e gassosi, come rapporto ponderato tra la sommatoria delle masse di biossido di zolfo emesse e la sommatoria dei volumi di effluenti gassosi relativi agli impianti. Tali valori limite medi sono rispettati se superiori alla media, calcolata su base mensile, delle emissioni di tutti i detti impianti, indipendentemente dalla miscela di combustibili usata, qualora cio' non determini un aumento delle emissioni rispetto a quelle previste dalle autorizzazioni in atto. 3.5 Per gli impianti multicombustibili che comportano l'impiego alternativo di due o piu' combustibili, sono applicabili i valori limite di emissione di cui alla parte II, sezioni da 1 a 6, corrispondenti a ciascuno dei combustibili utilizzati." 5. All'Allegato II, parte I, punto 4, alla Parte Quinta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al paragrafo 4.1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La concentrazione di CO negli scarichi gassosi di ogni impianto di combustione alimentato con combustibili gassosi e con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 100 MW e' misurata in continuo.". 6. All'Allegato II, parte I, punto 4, alla Parte Quinta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i paragrafi da 4.1 a 4.6 sono sostituiti dai seguenti: "4.1 Negli impianti di combustione con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 100 MW le misurazioni delle concentrazioni di biossido di zolfo, ossidi di azoto e polveri nell'effluente gassoso sono effettuate in continuo. Se l'impianto con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 100 MW e' alimentato con combustibili gassosi, anche la misurazione della concentrazione di CO nell'effluente gassoso e' effettuata in continuo. 4.2. In deroga al punto 4.1 le misurazioni continue non sono richieste nei seguenti casi: a) per il biossido di zolfo e per le polveri degli impianti di combustione alimentati con gas naturale; b) per il biossido di zolfo degli impianti di combustione alimentate a combustibile liquido con tenore di zolfo noto, in assenza di apparecchiature di desolforazione. 4.3. In deroga al punto 4.1, l'autorita' competente puo' non richiedere misurazioni continue nei seguenti casi: a) per gli impianti di combustione con un ciclo di vita inferiore a 10.000 ore di funzionamento; b) per il biossido di zolfo degli impianti di combustione alimentati con biomassa se il gestore puo' provare che le emissioni di biossido di zolfo non possono in nessun caso superare i valori limite di emissione previsti dal presente decreto. 4.4. Nei casi previsti dai punti 4.2 e 4.3, l'autorita' competente stabilisce, in sede di autorizzazione, l'obbligo di effettuare misurazioni discontinue degli inquinanti per cui vi e' la deroga almeno ogni sei mesi ovvero, in alternativa, individua opportune procedure di determinazione per valutare le concentrazioni del biossido di zolfo e delle polveri nelle emissioni. Tali procedure devono essere conformi alle pertinenti norme CEN o, laddove queste non sono disponibili, alle pertinenti norme ISO, ovvero alle norme nazionali o internazionali che assicurino dati equivalenti sotto il profilo della qualita' scientifica. 4.5. Per gli impianti di combustione alimentati a carbone o lignite, le emissioni di mercurio totale devono essere misurate almeno una volta all'anno. 4.6 La modifiche relative al combustibile utilizzato e alle modalita' di esercizio costituiscono modifica ai sensi dell'articolo 268, comma 1, lettera m). In tal caso l'autorita' competente valuta anche, in sede di autorizzazione, se rivedere le prescrizioni imposte ai sensi dei punti da 4.1 a 4.5.". 7. All'Allegato II, parte II, alla Parte Quinta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le sezioni 1, 2, 3 e 4 sono sostituite dalle seguenti: "Sezione 1 Valori limite di emissione di SO2 - Combustibili solidi A. 1. Valori limite di emissione SO2 espressi in mg/Nm³ (tenore di O2 di riferimento: 6%) che devono essere applicati agli impianti anteriori al 2013 che utilizzano combustibili solidi, ad eccezione delle turbine a gas e dei motori a gas: ===================================================================== |Potenza termica | Carbone e lignite e | | | |nominale totale | altri combustibili | | | | (MWth) | solidi | Biomassa | Torba | +================+========================+===============+=========+ |50-100 | 400 | 200 | 300 | +----------------+------------------------+---------------+---------+ |100-300 | 250 | 200 | 300 | +----------------+------------------------+---------------+---------+ |> 300 | 200 | 200 | 200 | +----------------+------------------------+---------------+---------+ 2. In deroga al paragrafo 1, l'autorizzazione puo' prevedere un valore limite di emissione di biossido di zolfo pari a 800 mg/Nm³ per gli impianti anteriori al 2002 che, negli anni successivi al rilascio, non saranno in funzione per piu' di 1.500 ore operative annue calcolate come media mobile su ciascun periodo di cinque anni e, comunque, per piu' di 3.000 ore operative all'anno. Il gestore e' tenuto a presentare, entro il 31 maggio di ogni anno, all'autorita' competente e, comunque, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un documento in cui sono registrate le ore operative annue degli impianti soggetti alla deroga. B. Valori limite di emissione SO2 espressi in mg/Nm³ (tenore di O2 di riferimento: 6%) che devono essere applicati agli impianti nuovi che utilizzano combustibili solidi ad eccezione delle turbine a gas e dei motori a gas. ===================================================================== |Potenza termica | Carbone e lignite e | | | |nominale totale | altri combustibili | | | | (MWth) | solidi | Biomassa | Torba | +================+========================+===============+=========+ |50-100 | 200 | 100 | 200 | +----------------+------------------------+---------------+---------+ |100-300 | 100 | 100 | 100 | +----------------+------------------------+---------------+---------+ |> 300 | 75 | 75 | 75 | +----------------+------------------------+---------------+---------+ C. 1. Per gli impianti alimentati a combustibili solidi indigeni, se il gestore dimostra che i valori limite di emissione delle lettere A) e B) non possono essere rispettati a causa delle caratteristiche del combustibile, l'autorizzazione puo' prevedere un grado minimo di desolforazione quantomeno pari ai seguenti valori, intesi come valori limite medi mensili: ===================================================================== |Potenza termica | | Impianti | | |nominale totale | Impianti | anteriori al | | | (MW) |anteriori al 2002| 2013 |Altri impianti | +================+=================+================+===============+ |50-100 | 80 % | 92 % | 93 % | +----------------+-----------------+----------------+---------------+ |100-300 | 90 % | 92 % | 93 % | +----------------+-----------------+----------------+---------------+ |> 300 | 96 % (*) | 96 % | 97 % | +----------------+-----------------+----------------+---------------+ (*) per impianti alimentati a scisti bituminosi: 95% 2. Per gli impianti alimentati a combustibili solidi indigeni in cui sono coinceneriti anche rifiuti, se il gestore dimostra che non possono essere rispettati i valori limite Cprocesso per il biossido di zolfo di cui alla parte 4, punti 3.1 o 3.2, dell'Allegato I al Titolo I-bis della Parte Quarta del presente decreto, a causa delle caratteristiche del combustibile, l'autorizzazione puo' prevedere, in alternativa, un grado minimo di desolforazione quantomeno pari ai valori del precedente paragrafo. In tal caso, il valore Crifiuti di cui a tale parte 4, punto 1, e' pari a 0 mg/Nm³. 3. Nei casi previsti dai paragrafi 1 e 2 il gestore, entro il 31 maggio di ogni anno, a partire dal 2017, e' tenuto a presentare all'autorita' competente e, comunque, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un documento che riporta il tenore di zolfo del combustibile solido indigeno usato e il grado di desolforazione raggiunto come media mensile; la prima comunicazione indica anche la motivazione tecnica dell'impossibilita' di rispettare i valori limite di emissione oggetto di deroga. Sezione 2 Valori limite di emissione di SO2 - Combustibili liquidi A. 1. Valori limite di emissione SO2 espressi in mg/Nm³ (tenore di O2 di riferimento: 3%) che devono essere applicati agli impianti anteriori al 2013 che utilizzano combustibili liquidi, ad eccezione delle turbine a gas, dei motori a gas e dei motori diesel: -------------------------------------------------------- Potenza termica nominale valore limite di emissione totale (MWth) di SO2 (mg/Nm³) -------------------------------------------------------- 50-100 350 -------------------------------------------------------- 100-300 250 -------------------------------------------------------- > 300 200 -------------------------------------------------------- 2. In deroga al paragrafo 1, per gli impianti anteriori al 2002, l'autorizzazione puo' prevedere un valore limite di emissione di biossido di zolfo pari a 850 mg/Nm³ per gli impianti con potenza non superiore a 300 MW e pari a 400 mg/Nm³ per gli impianti con potenza superiore a 300 MW, che, negli anni successivi al rilascio, non saranno in funzione per piu' di 1.500 ore operative annue calcolate come media mobile su ciascun periodo di cinque anni e, comunque, per piu' di 3.000 ore operative all'anno.. Il gestore e' tenuto a presentare, entro il 31 maggio di ogni anno, all'autorita' competente e, comunque, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un documento in cui sono registrate le ore operative annue degli impianti soggetti alla deroga. B. Valori limite di emissione SO2 espressi in mg/Nm³ (tenore di O2 di riferimento: 3%) che devono essere applicati agli impianti nuovi, che utilizzano combustibili liquidi ad eccezione delle turbine a gas, dei motori a gas e dei motori diesel: -------------------------------------------------------- Potenza termica nominale valore limite di emissione totale (MWth) di SO2 (mg/Nm³) -------------------------------------------------------- 50-100 350 -------------------------------------------------------- 100-300 200 -------------------------------------------------------- > 300 150 -------------------------------------------------------- Sezione 3 Valori limite di emissione di SO2 - Combustibili gassosi A. Valori limite di emissione SO2 espressi in mg/Nm³ (tenore di O2 di riferimento: 3%) che devono essere applicati agli impianti alimentati a combustibile gassoso ad eccezione delle turbine a gas e dei motori a gas: --------------------------------------------------------------------- Gas naturale ed altri gas 35 --------------------------------------------------------------------- Gas liquido 5 --------------------------------------------------------------------- Gas a basso potere calorifico originati da forni a coke 400 --------------------------------------------------------------------- Gas a basso potere calorifico originati da altiforni 200 --------------------------------------------------------------------- Per gli impianti di combustione anteriori al 2002 alimentati con gas a basso potere calorifico originati dalla gassificazione dei residui delle raffinerie si applica un limite pari a 800 mg/Nm³. Sezione 4 Valori limite di emissione di NOx (misurati come NO2 ) e di CO A. 1. Valori limite di emissione di NOx espressi in mg/Nm³ (tenore di O2 di riferimento: 6% per i combustibili solidi, 3% per i combustibili liquidi e gassosi) che devono essere applicati agli impianti anteriori al 2013 alimentati con combustibili solidi o liquidi, ad eccezione delle turbine a gas, dei motori a gas e dei motori diesel. ===================================================================== | Potenza | | | | | termica |Carbone e lignite | | | | nominale | e altri | | | | totale | combustibili | Biomassa e | | | (MWth) | solidi | torba | Combustibili liquidi | +============+==================+============+======================+ |50-100 |300 (4) |300 (4) |450 | +------------+------------------+------------+----------------------+ |100-300 |200 (4) |250 (4) |200 (2)(3)(4) | +------------+------------------+------------+----------------------+ |> 300 |200 (4)(5) |200 (4)(5) |150 (1)(2)(3)(4)(5) | +------------+------------------+------------+----------------------+ (1) L'autorizzazione puo' prevedere un valore limite di emissione di NOx pari a 400 mg/Nm³ per impianti anteriori al 2002 con una potenza termica nominale totale superiore a 500 MW, alimentati a combustibile liquido, che, negli anni successivi al rilascio, non saranno in funzione per piu' di 1.500 ore operative annue calcolate come media mobile su ciascun periodo di cinque anni e, comunque, per piu' di 3.000 ore operative all'anno. Il gestore e' tenuto a presentare, entro il 31 maggio di ogni anno, all'autorita' competente e, comunque, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un documento in cui sono registrate le ore operative annue degli impianti soggetti alla deroga. (2) L'autorizzazione puo' prevedere un valore limite di emissione di NOx pari a 450 mg/Nm³ per impianti di combustione anteriori al 2002 con una potenza termica nominale totale non superiore a 500 MW che utilizzano residui di distillazione e di conversione della raffinazione del petrolio greggio ai fini del processo di raffinazione. (3) L'autorizzazione puo' prevedere un valore limite di emissione di NOx pari a 450 mg/Nm³ per impianti di combustione anteriori al 2002 con una potenza termica nominale totale non superiore a 500 MW, situati all'interno di installazioni chimiche, alimentati con residui liquidi di produzione di cui non e' ammesso il commercio utilizzati ai fini del processo di produzione. (4) L'autorizzazione puo' prevedere un valore limite di emissione di NOx pari a 450 mg/Nm³ per impianti di combustione anteriori al 2002 con una potenza termica nominale totale non superiore a 500 MW, alimentati a combustibile solido o liquido, che, negli anni successivi al rilascio, non saranno in funzione per piu' di 1.500 ore operative annue calcolate come media mobile su ciascun periodo di cinque anni e, comunque, per piu' di 3.000 ore operative all'anno. Il gestore e' tenuto a presentare, entro il 31 maggio di ogni anno, all'autorita' competente e, comunque, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un documento in cui sono registrate le ore operative annue degli impianti soggetti alla deroga. (5) L'autorizzazione puo' prevedere un valore limite di emissione di NOx pari a 450 mg/Nm³ per impianti di combustione autorizzati prima del 1° luglio 1987, anche se con una potenza termica nominale totale superiore a 500 MW, alimentati a combustibile solido, che, negli anni successivi al rilascio, non saranno in funzione per piu' di 1.500 ore operative annue calcolate come media mobile su ciascun periodo di cinque anni e, comunque, per piu' di 3.000 ore operative all'anno. Il gestore e' tenuto a presentare, entro il 31 maggio di ogni anno, all'autorita' competente e, comunque, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un documento in cui sono registrate le ore operative annue degli impianti soggetti alla deroga. 2. Le turbine a gas (comprese le turbine a gas a ciclo combinato - CCGT) di impianti che utilizzano distillati leggeri e medi come combustibili liquidi sono soggette ad un valore limite di emissione di NOx pari a 90 mg/Nm³ e di CO pari a 100 mg/Nm³. 3. Le turbine a gas per casi di emergenza che sono in funzione per meno di 500 ore operative annue non sono soggette ai valori limite di emissione di cui alla presente lettera A. Il gestore e' tenuto a presentare ogni anno all'autorita' competente un documento in cui sono registrate le ore operative annue utilizzate. A-bis 1. Valori limite di emissione di NOx e di CO espressi in mg/Nm³ (tenore di O2 di riferimento: 15% per le turbine e motori a gas e 3% negli altri casi) che devono essere applicati per gli impianti di combustione alimentati a combustibile gassoso anteriori al 2013: =========================================================== | Tipo impianto | NOx | CO | +=============================+===================+=======+ |alimentato con gas naturale,*| | | |ad eccezione delle turbine a | | | |gas e dei motori a gas |100 |100 | +-----------------------------+-------------------+-------+ |alimentato con gas di | | | |altoforno, gas da forno a | | | |coke o gas a basso potere |200 (300 per | | |calorifico originati dalla |impianti anteriori | | |gassificazione dei residui |al 2002 di potenza | | |delle raffinerie, ad |termica totale non | | |eccezione delle turbine a gas|superiore ai 500 | | |e dei motori a gas |MW) |- | +-----------------------------+-------------------+-------+ |alimentato con gas diversi da|200 (300 per | | |quelli specificamente |impianti anteriori | | |previsti dalla presente |al 2002 di potenza | | |tabella, ad eccezione delle |termica totale non | | |turbine a gas e dei motori a |superiore ai 500 | | |gas |MW) |- | +-----------------------------+-------------------+-------+ |Turbine a gas (comprese le | | | |CCGT) alimentate a gas | | | |naturale* |50 |100 | +-----------------------------+-------------------+-------+ |Turbine a gas (comprese le | | | |CCGT) alimentate con gas | | | |diversi dal gas naturale* |120 |- | +-----------------------------+-------------------+-------+ |Motori a gas |100 |100 | +-----------------------------+-------------------+-------+ * Il gas naturale e' il metano presente in natura con non piu' del 20% in volume di inerti ed altri costituenti. 2. In deroga al paragrafo 1, sono soggette ad un valore limite di emissione di NOx pari a 75 mg/Nm³ le turbine a gas (comprese le CCGT) alimentate a gas naturale usate: - in un sistema di produzione combinata di calore e di elettricita' che abbia un grado di rendimento globale superiore al 75%; - in impianti a ciclo combinato che abbiano un grado di rendimento elettrico globale medio annuo superiore al 55%; - per trasmissioni meccaniche. Per le turbine a gas (comprese le CCGT) alimentate a gas naturale che non rientrano in una delle categorie di cui sopra e che hanno un grado di efficienza μ, determinato alle condizioni ISO di carico base, superiore al 35%, il valore limite di emissione di NOx e' pari a 50 x μ/35%. 3. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 4, l'autorizzazione puo' prevedere, per le turbine a gas (comprese le CCGT) anteriori al 2002 che, negli anni successivi al rilascio, non saranno in funzione per piu' di 1.500 ore operative annue calcolate come media mobile su ciascun periodo di cinque anni e, comunque, per piu' di 3.000 ore operative all'anno, un valore limite di emissione di NOx pari a 150 mg/Nm³ se le turbine sono alimentate a gas naturale e a 200 mg/Nm³ se le turbine sono alimentate con altri gas o combustibili liquidi. Il gestore e' tenuto a presentare, entro il 31 maggio di ogni anno, all'autorita' competente e, comunque, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un documento in cui sono registrate le ore operative annue degli impianti soggetti alla deroga. 4. Per le turbine a gas di potenza termica nominale maggiore o uguale a 300 MW ubicate nelle zone nelle quali i livelli di ossidi di azoto comportano il rischio di superamento dei valori di qualita' dell'aria previsti dalla vigente normativa, l'autorizzazione deve prevedere un valore limite di ossidi di azoto pari o inferiore a 40 mg/ Nm³. 5. Le turbine a gas e i motori a gas per casi di emergenza che sono in funzione per meno di 500 ore operative annue non sono soggette ai valori limite di emissione di cui alla presente lettera A-bis. Il gestore e' tenuto a presentare ogni anno all'autorita' competente un documento in cui sono registrate le ore operative annue utilizzate. B. 1. Valori limite di emissione NOx espressi in mg/Nm³ (tenore di O2 di riferimento: 6% per i combustibili solidi, 3% per i combustibili liquidi e gassosi) che devono essere applicati agli impianti nuovi che utilizzano combustibili solidi o liquidi, ad eccezione delle turbine, dei motori a gas e dei motori diesel. ===================================================================== | Potenza | | | | | termica |Carbone e lignite e | | | | nominale | altri combustibili | Biomassa e | Combustibili | |totale (MWth)| solidi | torba | liquidi | +=============+====================+============+===================+ | | |180 per | | | | |biomasse | | | | |solide e | | | | |torba 200 | | | | |per biomasse| | |50-100 |150 |liquide |150 | +-------------+--------------------+------------+-------------------+ | | |180 per | | | | |biomasse | | | | |solide e | | | | |torba 200 | | | | |per biomasse| | |100-300 |100 |liquide |100 | +-------------+--------------------+------------+-------------------+ |> 300 |100 |150 |100 | +-------------+--------------------+------------+-------------------+ 2. Le turbine a gas (comprese le CCGT) che utilizzano distillati leggeri e medi come combustibili liquidi sono soggette ad un valore limite di emissione di NOx pari a 50 mg/Nm³ e di CO pari a 100 mg/Nm³. 3. Le turbine a gas per casi di emergenza che sono in funzione per meno di 500 ore operative annue non sono soggette ai valori limite di emissione di cui alla presente lettera B. Il gestore e' tenuto a presentare ogni anno all'autorita' competente un documento in cui sono registrate le ore operative annue utilizzate. B-bis 1.Valori limite di emissione di NOx e CO espressi in mg/Nm³ per impianti di combustione nuovi alimentati a combustibile gassoso (tenore di O2 di riferimento: 15% per le turbine e motori a gas e 3% negli altri casi). =========================================== | Tipo impianto | NOx | CO | +=========================+=======+=======+ |diverso dalle turbine a | | | |gas e dei motori a gas |100 |100 | +-------------------------+-------+-------+ |Turbine a gas (comprese | | | |le CCGT) |30 * |100 | +-------------------------+-------+-------+ |CCGT usate per | | | |trasmissioni meccaniche |50 * |100 | +-------------------------+-------+-------+ |Motori a gas |75 |100 | +-------------------------+-------+-------+ * Se il grado di efficienza μ , determinato alle condizioni ISO di carico base, supera il 35%, il valore limite di emissione di NOx e' pari a 30 x μ/35%, o in caso di CCGT utilizzate per trasmissioni meccaniche e' pari a 50 x μ/35%. 2. Le turbine a gas per casi di emergenza che sono in funzione per meno di 500 ore operative annue non sono soggette ai valori limite di emissione di cui alla presente lettera B-bis. Il gestore e' tenuto a presentare ogni anno all'autorita' competente un documento in cui sono registrate le ore operative annue utilizzate. Sezione 5 Valori limite di emissione delle polveri A. 1. Valori limite di emissione di polveri espressi in mg/Nm³ (tenore di O2 di riferimento: 6% per i combustibili solidi, 3% per i combustibili liquidi) che devono essere applicati agli impianti anteriori al 2013 che utilizzano combustibili solidi o liquidi, ad eccezione delle turbine a gas, dei motori a gas e dei motori diesel. ===================================================================== | Potenza | | | | | termica |Carbone e lignite ed| | | | nominale | altri combustibili | Biomassa e | Combustibili | |totale (MWth)| solidi | torba | liquidi | +=============+====================+============+===================+ |50-100 |30 |30 |30 | +-------------+--------------------+------------+-------------------+ |100-300 |25 |20 |25 | +-------------+--------------------+------------+-------------------+ |> 300 |20 |20 |20 | +-------------+--------------------+------------+-------------------+ 2. In deroga al paragrafo 1, l'autorizzazione puo' prevedere un valore limite di emissione di polveri pari a 50 mg/Nm³ per gli impianti di combustione anteriori al 2002 con una potenza termica nominale totale non superiore a 500 MW che utilizzano residui di distillazione e di conversione della raffinazione del petrolio greggio ai fini del processo di raffinazione. B. 1. Valori limite di emissione di polveri, espressi in mg/Nm³ (tenore di O2 di riferimento: 6% per i combustibili solidi, 3% per i combustibili liquidi) che devono essere applicati agli impianti nuovi che utilizzano combustibili solidi o liquidi, ad eccezione delle turbine a gas, dei motori a gas e dei motori diesel. =============================================================== | Potenza termica | | | | nominale totale | |altri combustibili solidi| | (MWth) |Biomassa e torba | o liquidi | +=================+=================+=========================+ | |18 per biomasse | | | |solide e torba 10| | | |per biomasse | | |50-300 |liquide |20 | +-----------------+-----------------+-------------------------+ | |18 per biomasse | | | |solide e torba 10| | | |per biomasse | | |> 300 |liquide |10 | +-----------------+-----------------+-------------------------+ 2. Valori limite di emissione di polveri, espressi in mg/Nm³ (tenore di O2 di riferimento 3%) che devono essere applicati a tutti gli impianti che utilizzano combustibili gassosi ad eccezione delle turbine a gas e dei motori a gas. +-----------------------------+-------+ |Gas diversi da quelli | | |indicati nella presente | | |tabella |5 | +-----------------------------+-------+ |Gas di altiforni |10 | +-----------------------------+-------+ |Gas prodotti dall'industria | | |siderurgica che possono | | |essere usati in stabilimenti | | |diversi da quello di | | |produzione |30 | +-----------------------------+-------+ " 8. Alla sezione 6, della parte II, dell'Allegato II, alla Parte Quinta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella nota 10 le parole: "del presente allegato" sono sostituite dalle seguenti "della presente sezione". 9. All'Allegato II, parte II, sezione 7, alla Parte Quinta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel titolo, le parole: "che devono essere applicati agli impianti anteriori al 1988" sono soppresse e nella nota 11 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Restano in ogni caso fermi i valori limite di CO indicati nella sezione 4, lettere A-bis e B-bis." 10. All'Allegato II, parte II, sezione 8, alla Parte Quinta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il paragrafo 3 e' sostituito dal seguente: "3. I sistemi di misurazione continua sono soggetti a verifica mediante misurazioni parallele secondo i metodi di riferimento, almeno una volta all'anno. I gestori informano l'autorita' competente dei risultati di tale verifica." 11. All'Allegato II, parte II, sezione 8, alla Parte Quinta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla tabella del paragrafo 4, e' aggiunta la seguente linea: "Monossido di carbonio 10%". 12. All'Allegato II, parte II, sezione 8, alla Parte Quinta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' aggiunto, in fine, il seguente paragrafo: "6. In caso di impianti a cui si applicano i gradi di desolforazione di cui alla sezione 1, lettera C, l'autorizzazione prescrive le modalita' atte ad assicurare anche un controllo periodico del tenore di zolfo del combustibile utilizzato. Le modifiche relative al combustibile utilizzato costituiscono modifica ai sensi dell'articolo 268, comma 1, lettera m).". 13. All'Allegato II, parte III, alla Parte Quinta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il modello e' sostituito dal seguente: Parte di provvedimento in formato grafico 14. All'Allegato II alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la parte V e' soppressa. 15. All'Allegato III, parte I, paragrafo 2, alla Parte Quinta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: a) il punto 2.3 e' sostituito dal seguente: "2.3. Agli effluenti gassosi che emettono COV ai quali sono state assegnate o sui quali devono essere apposte le indicazioni di pericolo H341 o H351 o ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R40, R68, in una quantita' complessivamente uguale o superiore a 100 g/h, si applica un valore limite di emissione di 20 mg/Nm³, riferito alla somma delle masse dei singoli COV."; b) a decorrere dal 1° giugno 2015 i punti 2.1 e 2.3 sono sostituiti dai seguenti: "2.1. Le sostanze e le miscele alle quali, a causa del loro tenore di COV classificati dal regolamento 1272/2008 come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, sono state assegnate o sulle quali devono essere apposte le indicazioni di pericolo H340, H350, H350i, H360D o H360F sono sostituite quanto prima con sostanze e miscele meno nocive, tenendo conto delle linee guida della Commissione europea, ove emanate. 2.3. Agli effluenti gassosi che emettono COV ai quali sono state assegnate o sui quali devono essere apposte le indicazioni di pericolo H341 o H351 in una quantita' complessivamente uguale o superiore a 100 g/h, si applica un valore limite di emissione di 20 mg/Nm³, riferito alla somma delle masse dei singoli COV.". 16. All'Allegato III, parte I, paragrafo 4, alla Parte Quinta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' aggiunto il seguente punto: "4.3-bis Nel determinare la concentrazione di massa dell'inquinante nell'effluente gassoso non sono presi in considerazione i volumi di gas che possono essere aggiunti, ove tecnicamente giustificato, per scopi di raffreddamento o di diluizione.". 17. All'Allegato III, parte IV, alla Parte Quinta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: a) nel paragrafo 1 il periodo: "A tal fine i progetti di cui all'articolo 275, comma 8, e le richieste di autorizzazione di cui all'articolo 275, comma 9, indicano le emissioni bersaglio da rispettare e tutti gli elementi necessari a valutarne l'equivalenza." e' soppresso. b) il paragrafo 3 e' soppresso. 18. Dopo l'allegato X alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' aggiunto il seguente allegato I alla parte quinta-bis: "Allegato I Attivita' che producono biossido di titanio Parte 1 Valori limite per le emissioni nelle acque 1. Nel caso di installazioni e stabilimenti che utilizzano il procedimento al solfato (come media annuale): 550 kg di solfato per t di biossido di titano prodotto; 2. Nel caso di installazioni e stabilimenti che utilizzano il procedimento con cloruro (come media annuale): a) 130 kg di cloruro per t di biossido di titanio prodotto se si utilizza rutilio naturale; b) 228 kg di cloruro per t di biossido di titanio prodotto se si utilizza rutilio sintetico; c) 330 kg di cloruro per t di biossido di titanio prodotto se si utilizza "slag". In caso di scarico in acque salate (estuariali, costiere, d'altura) si puo' applicare un valore limite di 450 kg di cloruro per t di biossido di titanio prodotto se si utilizza "slag". 3. Per installazioni e stabilimenti che utilizzano il processo con cloruro e che utilizzano piu' di un tipo di minerale, i valori limite di emissione di cui al punto 2 si applicano in proporzione ai quantitativi di ciascun minerale utilizzato. Parte 2 Valori limite per le emissioni nell'atmosfera 1. I valori limite di emissione espressi come in concentrazioni di massa per metro cubo (Nm³) sono calcolati a una temperatura di 273,15 K ad una pressione di 101,3 kPa. 2. Polveri: 50 mg/Nm³ come media oraria dalle fonti piu' importanti e 150 mg/Nm³ come media oraria dalle altre fonti. 3. Biossido e triossido di zolfo emessi in atmosfera dalla digestione e dalla calcinazione, compresi gli aerosol acidi, calcolati come SO2 equivalente: a) 6 kg per t di biossido di titanio prodotto come media annuale; b) 500 mg/Nm³ come media oraria per gli impianti di concentrazione dell'acido di scarto. 4. Cloro, in caso di installazioni che utilizzano il procedimento con cloruro: a) 5 mg/Nm³ come media giornaliera; b) 40 mg/Nm³ per qualsiasi intervallo di tempo. Parte 3 Controllo delle emissioni Il controllo delle emissioni nell'atmosfera comprende almeno il monitoraggio in continuo di: a) biossido e triossido di zolfo emessi in atmosfera dalla digestione e dalla calcinazione da impianti di concentrazione degli acidi di scarto in installazioni che utilizzano il procedimento al solfato; b) cloro proveniente dalle fonti principali all'interno di installazioni e stabilimenti che utilizzano il procedimento con cloruro; c) polvere proveniente dalle fonti principali di installazioni e stabilimenti."
Note all'art. 28: Il testo dell'allegato II alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, citato nelle note alle premesse, cosi come modificato dal presente decreto cosi' recita: "Allegati alla Parte Quinta Allegato II - Grandi impianti di combustione Parte I Disposizioni generali 1. Definizioni. Ai fini del presente allegato si intende per : a) impianto multicombustibile: qualsiasi impianto di combustione che possa essere alimentato simultaneamente o alternativamente da due o piu' tipi di combustibile; b) grado di desolforazione: il rapporto tra la quantita' di zolfo non emessa nell'atmosfera nel sito dell'impianto di combustione per un determinato periodo di tempo e la quantita' di zolfo contenuta nel combustibile introdotto nei dispositivi dell'impianto di combustione e utilizzata per lo stesso periodo di tempo; c) biomassa: prodotti, costituiti interamente o in parte di materia vegetale, di provenienza agricola o forestale, utilizzabili come combustibile ai sensi della normativa vigente per recuperarne il contenuto energetico, ed i seguenti rifiuti usati come combustibile: - rifiuti vegetali derivanti da attivita' agricole e forestali; - rifiuti vegetali derivanti dalle industrie alimentari di trasformazione, se l'energia termica generata e' recuperata; - rifiuti vegetali fibrosi della produzione di pasta di carta grezza e della produzione di carta dalla pasta, se gli stessi sono coinceneriti sul luogo di produzione e se l'energia termica generata e' recuperata; - rifiuti di sughero; - rifiuti di legno, ad eccezione di quelli che possono contenere composti organici alogenati o metalli pesanti, a seguito di un trattamento o di rivestimento, inclusi in particolare i rifiuti di legno, ricadenti in questa definizione, derivanti dai rifiuti edilizi e di demolizione. d) turbina a gas: qualsiasi macchina rotante, che trasforma energia termica in meccanica, costituita principalmente da un compressore, da un dispositivo termico in cui il combustibile e' ossidato per riscaldare il fluido motore e da una turbina; e) ore operative: il numero delle ore in cui l'impianto e' in funzione, con l'esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi di guasto, salvo diversamente stabilito dalle normative adottate ai sensi dell'art. 271, comma 3, o dall'autorizzazione. 1-bis. Condizioni generali I valori limite di emissione previsti dal presente Allegato sono calcolati in condizioni normali (temperatura di 273,15 K, e pressione di 101,3 kPa) previa detrazione del tenore di vapore acqueo degli scarichi gassosi e ad un tenore standard di O2 pari al 6% per gli impianti che utilizzano combustibili solidi, al 3% per gli impianti, diversi dalle turbine a gas e dai motori a gas, che utilizzano combustibili liquidi e gassosi ed al 15% per le turbine a gas e per i motori a gas. Nel caso delle turbine a gas usate in impianti nuovi a ciclo combinato dotati di un bruciatore supplementare, il tenore di O2 standard puo' essere definito dall'autorita' competente in funzione delle caratteristiche dell'installazione. 2. Procedura di esenzione per gli impianti anteriori al 1988. 2.1 I gestori degli impianti anteriori al 1988 presentano all'autorita' competente, nell'ambito della richiesta di autorizzazione integrata ambientale, una dichiarazione scritta contenente l'impegno a non far funzionare l'impianto per piu' di 20.000 ore operative a partire dal 1° gennaio 2008 ed a non farlo funzionare oltre il 31 dicembre 2015. Per gli impianti di potenza termica nominale pari a 50 MW la dichiarazione e' presentata entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del presente titolo e l'autorita' competente, in caso di approvazione della richiesta di esenzione, provvede ad aggiornare l'autorizzazione in atto con la procedura prevista dall'art. 269. La richiesta di esenzione e' approvata soltanto se compatibile con le misure stabilite nei piani e nei programmi di cui al decreto legislativo n. 351 del 1999 ove tali misure siano necessarie per il conseguimento degli obiettivi di qualita' dell'aria e se compatibile con le condizioni stabilite dalla normativa vigente in materia di autorizzazione integrata ambientale. Tutti i predetti provvedimenti autorizzativi indicano le ore operative approvate per ogni anno del funzionamento residuo degli impianti. In caso di approvazione il gestore e' tenuto a presentare ogni anno all'autorita' competente un documento in cui e' riportata la registrazione delle ore operative utilizzate e quelle non utilizzate che sono state autorizzate per il restante periodo di funzionamento degli impianti. 2.2 La richiesta di esenzione di cui al punto precedente decade se il gestore presenta, successivamente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale e comunque non oltre il 31 maggio 2007, la relazione tecnica o il progetto di adeguamento di cui all'art. 273, comma 6, nell'ambito di una richiesta di aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale. Per gli impianti di potenza termica nominale pari a 50 MW, la richiesta di esenzione decade se il gestore trasmette all'autorita' competente, entro il 1° agosto 2007, la relazione tecnica o il progetto di adeguamento di cui all'art. 273, comma 7. La richiesta di esenzione non si considera decaduta nel caso in cui l'autorita' competente non approvi la relazione tecnica o il progetto di adeguamento 2.3 Gli impianti per cui l'esenzione e' stata approvata ai sensi del punto 2.1 e non e' decaduta ai sensi del punto 2.2 non possono, in alcun caso, funzionare per piu' di 20.000 ore operative nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2015. 3. Impianti multicombustibili 3.1 Per gli impianti multicombustibili che comportano l'impiego simultaneo di due o piu' combustibili, l'autorita' competente, in sede di autorizzazione, stabilisce i valori limite di emissione per il biossido di zolfo, gli ossidi di azoto, le polveri e i metalli nei modi previsti dal punto 3.2 o applicando le deroghe previste ai punti 3.3 e 3.4. 3.2. L'autorita' competente applica la seguente procedura: a) individuare il valore limite di emissione relativo a ciascun combustibile ed a ciascun inquinante, corrispondente alla potenza termica nominale dell'intero impianto di combustione secondo quanto stabilito dalla Parte II, sezioni da 1 a 6; b) determinare i valori limite di emissione ponderati per combustibile, moltiplicando ciascuno dei valori limite di emissione di cui alla lettera a) per la potenza termica fornita da ciascun combustibile e dividendo il risultato di ciascuna moltiplicazione per la somma delle potenze termiche fornite da tutti i combustibili; c) addizionare i valori limite di emissione ponderati per combustibile. 3.3. In deroga al punto 3.2 l'autorita' competente, in sede di autorizzazione, puo' applicare le disposizioni concernenti il combustibile determinante, inteso come il combustibile con il piu' elevato valore limite di emissione, per gli impianti multi combustibile anteriori al 2013 che utilizzano i residui di distillazione e di conversione della raffinazione del petrolio greggio, da soli o con altri combustibili, per i propri consumi propri dell'installazione, sempre che, durante il funzionamento dell'impianto la proporzione di calore fornito da tale combustibile risulti pari ad almeno il 50% della somma delle potenze termiche fornite da tutti i combustibili. Se la proporzione del calore fornito dal combustibile determinante e' inferiore al 50% della somma delle potenze termiche fornite da tutti i combustibili, l'autorita' competente determina il valore limite di emissione, applicando la seguente procedura: a) individuare il valore limite di emissione relativo a ciascun combustibile ed a ciascun inquinante, corrispondente alla potenza termica nominale dell'impianto secondo quanto stabilito dalla parte II, sezioni da 1 a 6; b) calcolare il valore limite di emissione per il combustibile determinante, inteso come il combustibile con il valore limite di emissione piu' elevato in base a quanto stabilito dalla parte II, sezioni da 1 a 6, e inteso, in caso di combustibili aventi il medesimo valore limite, come il combustibile che fornisce la quantita' piu' elevata di calore. Tale valore limite si ottiene moltiplicando per due il valore limite di emissione del combustibile determinante, previsto dalla parte II, sezioni da 1 a 6, e sottraendo il valore limite di emissione relativo al combustibile con il valore limite di emissione meno elevato; c) determinare i valori limite di emissione ponderati per combustibile, moltiplicando il valore limite di emissione del combustibile calcolato in base alla lettera b) per la quantita' di calore fornita da ciascun combustibile determinante, moltiplicando ciascuno degli altri valori limite di emissione per la quantita' di calore fornita da ciascun combustibile e dividendo il risultato di ciascuna moltiplicazione per la somma delle potenze termiche fornite da tutti i combustibili; d) addizionare i valori limite di emissione ponderati per combustibile. 3.4 In alternativa a quanto previsto al punto 3.3, ad eccezione delle turbine a gas e dei motori a gas, per gli impianti multicombustibili, ricompresi in una installazione che svolge attivita' di raffinazione, alimentati con i residui di distillazione e di conversione della raffinazione del petrolio greggio, da soli o con altri combustibili, per i consumi propri dell'installazione, l'autorizzazione puo' applicare un valore limite medio di emissione di anidride solforosa pari a 1.000 mg/Nm³ per gli impianti anteriori al 2002 e pari a 600 mg/Nm³ per gli altri impianti anteriori al 2013. I valori medi da confrontare con tali valori limite sono calcolati ad una temperatura di 273,15 K ed una pressione di 101,3 kPa, previa detrazione del tenore di vapore acqueo degli effluenti gassosi, e ad un tenore standard di O2 pari al 6% per i combustibili solidi e al 3% per i combustibili liquidi e gassosi, come rapporto ponderato tra la sommatoria delle masse di biossido di zolfo emesse e la sommatoria dei volumi di effluenti gassosi relativi agli impianti. Tali valori limite medi sono rispettati se superiori alla media, calcolata su base mensile, delle emissioni di tutti i detti impianti, indipendentemente dalla miscela di combustibili usata, qualora cio' non determini un aumento delle emissioni rispetto a quelle previste dalle autorizzazioni in atto. 3.5 Per gli impianti multicombustibili che comportano l'impiego alternativo di due o piu' combustibili, sono applicabili i valori limite di emissione di cui alla parte II, sezioni da 1 a 6, corrispondenti a ciascuno dei combustibili utilizzati. 4. Monitoraggio e controllo delle emissioni 4.1 A partire dall'entrata in vigore del presente decreto, negli impianti di cui all'art. 273, commi 3 e 4, di potenza termica nominale pari o superiore a 300MW e negli impianti di cui all'art. 273, comma 2, di potenza termica nominale pari o superiore a 100MW le misurazioni delle concentrazioni di biossido di zolfo, ossidi di azoto e polveri nell'effluente gassoso, sono effettuate in continuo. La concentrazione di CO negli scarichi gassosi di ogni impianto di combustione alimentato con combustibili gassosi e con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 100 MW e' misurata in continuo. 4.1 Negli impianti di combustione con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 100 MW le misurazioni delle concentrazioni di biossido di zolfo, ossidi di azoto e polveri nell'effluente gassoso sono effettuate in continuo. Se l'impianto con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 100 MW e' alimentato con combustibili gassosi, anche la misurazione della concentrazione di CO nell'effluente gassoso e' effettuata in continuo. 4.2. In deroga al punto 4.1 le misurazioni continue non sono richieste nei seguenti casi: a) per il biossido di zolfo e per le polveri degli impianti di combustione alimentati con gas naturale; b) per il biossido di zolfo degli impianti di combustione alimentate a combustibile liquido con tenore di zolfo noto, in assenza di apparecchiature di desolforazione. 4.3. In deroga al punto 4.1, l'autorita' competente puo' non richiedere misurazioni continue nei seguenti casi: a) per gli impianti di combustione con un ciclo di vita inferiore a 10.000 ore di funzionamento; b) per il biossido di zolfo degli impianti di combustione alimentati con biomassa se il gestore puo' provare che le emissioni di biossido di zolfo non possono in nessun caso superare i valori limite di emissione previsti dal presente decreto. 4.4. Nei casi previsti dai punti 4.2 e 4.3, l'autorita' competente stabilisce, in sede di autorizzazione, l'obbligo di effettuare misurazioni discontinue degli inquinanti per cui vi e' la deroga almeno ogni sei mesi ovvero, in alternativa, individua opportune procedure di determinazione per valutare le concentrazioni del biossido di zolfo e delle polveri nelle emissioni. Tali procedure devono essere conformi alle pertinenti norme CEN o, laddove queste non sono disponibili, alle pertinenti norme ISO, ovvero alle norme nazionali o internazionali che assicurino dati equivalenti sotto il profilo della qualita' scientifica. 4.5. Per gli impianti di combustione alimentati a carbone o lignite, le emissioni di mercurio totale devono essere misurate almeno una volta all'anno. 4.6 La modifiche relative al combustibile utilizzato e alle modalita' di esercizio costituiscono modifica ai sensi dell'art. 268, comma 1, lettera m). In tal caso l'autorita' competente valuta anche, in sede di autorizzazione, se rivedere le prescrizioni imposte ai sensi dei punti da 4.1 a 4.5. 4.7. L'autorita' competente in sede di autorizzazione puo' stabilire che le misurazioni di biossido di zolfo, ossidi di azoto e polveri nell'effluente gassoso siano effettuate in continuo anche nei casi non previsti dai paragrafi precedenti. 4.8. Il controllo del livello di inquinanti nelle emissioni degli impianti di combustione e di tutti gli altri parametri stabiliti dal presente decreto deve essere realizzato in conformita' alle prescrizioni contenute nella parte II, sezione 8, e alle prescrizioni dell'allegato VI. 4.9. Le autorita' competenti stabiliscono, in sede di autorizzazione, le modalita' e la periodicita' secondo cui i gestori devono informare le stesse autorita' circa i risultati delle misurazioni continue, i risultati della verifica del funzionamento delle apparecchiature di misurazione, i risultati delle misurazioni discontinue, nonche' circa i risultati di tutte le altre misurazioni effettuate per valutare il rispetto delle pertinenti disposizioni del presente decreto. 4.10. Nel caso di impianti che devono rispondere ai gradi di desolforazione fissati nella parte II sezione 1, l'autorita' competente, in sede di autorizzazione, individua opportune procedure di determinazione per valutare le concentrazioni del biossido di zolfo nelle emissioni. Tali procedure devono essere conformi alle pertinenti norme CEN o, laddove queste non sono disponibili, alle pertinenti norme ISO, ovvero alle norme nazionali o internazionali, che assicurino dati equivalenti sotto il profilo della qualita' scientifica. L'autorita' competente stabilisce inoltre, in sede di autorizzazione, l'obbligo di effettuare regolari controlli del tenore di zolfo nel combustibile introdotto nell'impianto. 5. Conformita' ai valori limite di emissione 5.1. In caso di misurazioni continue, i valori limite di emissione indicati nella parte II, sezioni da 1 a 5, lettere A, si considerano rispettati se la valutazione dei risultati evidenzia che, nelle ore operative, durante un anno civile: - nessun valore medio mensile supera i pertinenti valori limite di emissione, e - il 97% di tutte le medie di 48 ore non supera il 110% dei valori limite di emissione previsti per il biossido di zolfo e le polveri, ed il 95% di tutte le medie di 48 ore non supera il 110% dei valori limite di emissione previsti per gli ossidi di azoto. 5.2. Nel caso in cui l'autorita' competente in sede di rilascio dell'autorizzazione, richieda soltanto misurazioni discontinue o altre opportune procedure di determinazione, i valori limite di emissione indicati nella parte II, sezioni da 1 a 6, si considerano rispettati se i risultati di ogni serie di misurazioni o delle altre procedure disciplinate nell'allegato VI non superano tali valori limite di emissione. 5.3. I valori limite di emissione indicati nella parte II, sezioni da 1 a 5, lettere B, si considerano rispettati se la valutazione dei risultati evidenzia che, nelle ore operative, durante un anno civile, nessun valore medio giornaliero valido supera i pertinenti valori limite di emissione ed il 95% di tutti i valori medi orari convalidati nell'arco dell'anno non supera il 200% dei pertinenti valori limite di emissione. 5.4. I valori medi convalidati di cui al punto 5.3. sono determinati in conformita' alle prescrizioni contenute nella parte II, sezione 8, paragrafo 5. 6. Anomalie o guasti degli impianti di abbattimento 6.1. L'autorita' competente puo' concedere sospensioni dell'applicazione dei valori limite di emissione di cui all'art. 273 per il biossido di zolfo, per periodi massimi di sei mesi, a favore degli impianti che, ai fini del rispetto di tali valori utilizzano un combustibile a basso tenore di zolfo e che, a causa di un'interruzione delle forniture dello stesso combustibile, derivante da una grave ed eccezionale difficolta' di reperimento sul mercato, non siano in grado di rispettare i predetti valori limite. 6.2. L'autorita' competente puo' concedere deroghe all'applicazione dei valori limite di emissione previsti dall'art. 273, a favore degli impianti che normalmente utilizzano soltanto combustibili gassosi e che sarebbero altrimenti soggetti all'obbligo di dotarsi di un dispositivo di depurazione degli effluenti gassosi, nel caso in cui, a causa di una improvvisa interruzione della fornitura di gas, tali impianti debbano eccezionalmente ricorrere all'uso di altri combustibili per un periodo non superiore a 10 giorni o, se esiste una assoluta necessita' di continuare le forniture di energia, per un periodo piu' lungo. 6.3. L'autorita' competente, se diversa dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, informa tempestivamente tale Ministero in merito a tutte le sospensioni e le deroghe concesse per i periodi di anomalo funzionamento di cui ai punti 6.1. e 6.2. (1215) 6.4. In caso di guasti tali da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, il ripristino funzionale dell'impianto deve avvenire nel piu' breve tempo possibile e comunque entro le successive 24 ore. In caso di mancato ripristino funzionale l'autorita' competente puo' prescrivere la riduzione o la cessazione dell'attivita' oppure l'utilizzo di combustibili a minor impatto ambientale rispetto a quelli autorizzati. Un impianto di combustione non puo' funzionare in assenza di impianti di abbattimento per un periodo complessivo che ecceda le centoventi ore nell'arco di qualsiasi periodo di dodici mesi consecutivi preso in esame. L'autorizzazione prevede l'installazione di idonei sistemi di misurazione dei periodi di funzionamento degli impianti di abbattimento. 6.5. Nei casi in cui siano effettuate misurazioni continue il punto 6.4 si applica soltanto se da tali misurazioni risulti un superamento dei valori limite di emissione previsti negli atti autorizzativi. 6.6. L'autorita' competente puo' concedere deroghe al limite di ventiquattro ore ed al limite di centoventi ore, previsti dal punto 6.4, nei casi in cui sussista la necessita' assoluta di mantenere la fornitura energetica e nei casi in cui l'impianto sarebbe sostituito, per il periodo di tempo corrispondente alla durata della deroga, da un impianto in grado di causare un aumento complessivo delle emissioni. Parte II Valori limite di emissione Parte di provvedimento in formato grafico Il testo dell'allegato III alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, citato nelle note alle premesse, cosi come modificato dal presente decreto cosi' recita: "Allegati alla Parte Quinta Allegato III - Emissioni di composti organici volatili In vigore dal 12 aprile 2011 Parte I Disposizioni generali 1. Definizioni 1.1. Ai fini del presente allegato si intende per: a) adesivo: qualsiasi miscela, compresi tutti i solventi organici o le miscele contenenti solventi organici necessari per una sua corretta applicazione, usato per far aderire parti separate di un prodotto; b) inchiostro: una miscela, compresi tutti i solventi organici o le miscele contenenti i solventi organici necessari per una sua corretta applicazione, usato in un'attivita' di stampa per imprimere testi o immagini su una superficie; c) input: la quantita' di solventi organici e la loro quantita' nelle miscele utilizzati nello svolgimento di un'attivita'; sono inclusi i solventi recuperati all'interno e all'esterno del luogo in cui l'attivita' e' svolta, i quali devono essere registrati tutte le volte in cui sono riutilizzati per svolgere l'attivita'; d) miscela: le miscele o le soluzioni composte di due o piu' sostanze; e) rivestimento: ogni miscela, compresi tutti i solventi organici o le miscele contenenti solventi organici necessari per una sua corretta applicazione, usato per ottenere su una superficie un effetto decorativo, protettivo o funzionale; f) soglia di produzione: la quantita' espressa in numero di pezzi prodotti/anno di cui all'appendice 1 della parte III, riferita alla potenzialita' di prodotto per cui le attivita' sono progettate; g) solvente organico alogenato: un solvente organico che contiene almeno un atomo di bromo, cloro, fluoro o iodio per molecola; h) vernice: un rivestimento trasparente. 2. Emissioni di sostanze caratterizzate da particolari rischi per la salute e l'ambiente a decorrere dal 1° giugno 2015: 2.1. Le sostanze e le miscele alle quali, a causa del loro tenore di COV classificati dal regolamento 1272/2008 come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, sono state assegnate o sulle quali devono essere apposte le indicazioni di pericolo H340, H350, H350i, H360D o H360F sono sostituite quanto prima con sostanze e miscele meno nocive, tenendo conto delle linee guida della Commissione europea, ove emanate. 2.1. Le sostanze e le miscele alle quali, a causa del loro tenore di COV classificati dal regolamento 1272/2008 come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, sono state assegnate o sulle quali devono essere apposte le indicazioni di pericolo H340, H350, H350i, H360D o H360F o le frasi di rischio R45, R46, R49, R60 o R61, sono sostituite quanto prima con sostanze e miscele meno nocive, tenendo conto delle linee guida della Commissione europea, ove emanate. 2.2. Agli effluenti gassosi che emettono i COV di cui al punto 2.1 in una quantita' complessivamente uguale o superiore a 10 g/h, si applica un valore limite di 2 mg/Nm3, riferito alla somma delle masse dei singoli COV. a decorrere dal 1° giugno 2015: 2.3. Agli effluenti gassosi che emettono COV ai quali sono state assegnate o sui quali devono essere apposte le indicazioni di pericolo H341 o H351 in una quantita' complessivamente uguale o superiore a 100 g/h, si applica un valore limite di emissione di 20 mg/Nm³, riferito alla somma delle masse dei singoli COV. 2.3. Agli effluenti gassosi che emettono COV ai quali sono state assegnate o sui quali devono essere apposte le indicazioni di pericolo H341 o H351 o ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R40, R68, in una quantita' complessivamente uguale o superiore a 100 g/h, si applica un valore limite di emissione di 20 mg/Nm³, riferito alla somma delle masse dei singoli COV. 2.4. Al fine di tutelare la salute umana e l'ambiente, le emissioni dei COV di cui ai punti 2.1 e 2.3 devono essere sempre convogliate. 2.5. Alle emissioni di COV ai quali, successivamente al 12 marzo 2004, sono assegnate etichette con una delle frasi di rischio di cui ai punti 2.1 e 2.3, si applicano, quanto prima, e comunque entro un anno dall'entrata in vigore del provvedimento di attuazione delle relative disposizioni comunitarie, i valori limite di emissione previsti da tali punti. Se il provvedimento di attuazione e' anteriore al 31 ottobre 2006 tali valori limite, nei casi previsti dall'art. 275, commi 8 e 9, si applicano a partire dal 31 ottobre 2007. 3. Controlli 3.1. Il gestore, in conformita' alle prescrizioni dell'autorizzazione e, comunque almeno una volta all'anno, fornisce all'autorita' competente i dati di cui al punto 4.1 e tutti gli altri dati che consentano di verificare la conformita' dell'impianto o delle attivita' alle prescrizioni del presente decreto. 3.2. Il gestore installa apparecchiature per la misura e per la registrazione in continuo delle emissioni che, a valle dei dispositivi di abbattimento, presentano un flusso di massa di COV, espressi come carbonio organico totale, superiore a 10 kg/h, al fine di verificarne la conformita' ai valori limite per le emissioni convogliate. Se tale flusso di massa e' inferiore, il gestore effettua misurazioni continue o periodiche, e, nel caso di misurazioni periodiche, assicura almeno tre letture durante ogni misurazione; anche in tal caso l'autorita' competente puo' comunque, ove lo ritenga necessario, richiedere l'installazione di apparecchiature per la misura e per la registrazione in continuo delle emissioni, 3.3. Per la verifica dei valori limite espressi come concentrazione sono utilizzati i metodi analitici indicati nella parte VI. 3.4. In alternativa alle apparecchiature di cui al punto 3.2, l'autorita' competente puo' consentire l'installazione di strumenti per la misura e per la registrazione in continuo di parametri significativi ed indicativi del corretto stato di funzionamento dei dispositivi di abbattimento. 4. Conformita' ai valori limite di emissione 4.1. Il gestore dimostra all'autorita' competente, ai sensi del punto 3.1, la conformita' delle emissioni: a) ai valori limite di emissione di cui all'art. 275, comma 2; b) all'emissione totale annua di cui all'art. 275, comma 6; c) alle disposizioni di cui all'art. 275, comma 12 e 13, ove applicabili. 4.2. Ai fini dell'applicazione del punto 4.1, il gestore effettua, secondo le prescrizioni dell'autorizzazione e secondo i punti 3.2, 3.3. e 3.4, misurazioni di COV continue o periodiche nelle emissioni convogliate ed elabora e aggiorna, con la periodicita' prevista dall'autorizzazione, e comunque almeno una volta all'anno, un piano di gestione dei solventi, secondo le indicazioni contenute nella parte V. 4.3. La conformita' delle emissioni ai valori limite del paragrafo 2 e' verificata sulla base della somma delle concentrazioni di massa dei singoli COV interessati. In tutti gli altri casi, la conformita' delle emissioni ai valori limite di cui all'art. 275, comma 2, ove non altrimenti previsto nella parte III, e' verificata sulla base della massa totale di carbonio organico emesso. 4.3-bis Nel determinare la concentrazione di massa dell'inquinante nell'effluente gassoso non sono presi in considerazione i volumi di gas che possono essere aggiunti, ove tecnicamente giustificato, per scopi di raffreddamento o di diluizione. Parte II Attivita' e soglie di consumo di solvente 1. Rivestimento adesivo con una soglia di consumo di solvente superiore a 5 tonnellate/anno Qualsiasi attivita' in cui un adesivo e' applicato ad una superficie, ad eccezione dei rivestimenti e dei laminati adesivi nelle attivita' di stampa. 2. Attivita' di rivestimento Qualsiasi attivita' in cui un film continuo di un rivestimento e' applicato in una sola volta o in piu' volte su: a) autoveicoli, con una soglia di consumo di solvente superiore a 0,5 tonnellate/anno appartenenti alle categorie definite nel decreto ministeriale 29 marzo 1974, e precisamente: - autovetture nuove definite come autoveicoli della categoria MI e della categoria NI, nella misura in cui sono trattati nello stesso impianto con gli autoveicoli MI; - cabine di autocarri, definite come la cabina per il guidatore e tutto l'alloggiamento integrato per l'apparecchiatura tecnica degli autoveicoli delle categorie N2 e N3; - furgoni e autocarri, definiti come autoveicoli delle categorie NI, N2 e N3, escluse le cabine di autocarri; - autobus, definiti come autoveicoli delle categorie M2 e M3. b) rimorchi, con una soglia di consumo di solvente superiore a 0,5 tonnellate/anno, come definiti nelle categorie 01, 02, 03 e 04 nel decreto del Ministro dei trasporti 29 marzo 1974; c) superfici metalliche e di plastica (comprese le superfici di aeroplani, navi, treni), con una soglia di consumo di solvente superiore a 5 tonnellate/anno; d) superfici di legno, con una soglia di consumo di solvente superiore a 15 tonnellate/anno; e) superfici tessili, di tessuto, di film e di carta, con una soglia di consumo di solvente superiore a 5 tonnellate/anno; f) cuoio, con una soglia di consumo di solvente superiore a 10 tonnellate/anno. Non e' compreso il rivestimento metallico di substrati mediante tecniche di elettroforesi e di spruzzatura chimica. Le fasi di stampa di un substrato inserite in una attivita' di rivestimento si considerano, indipendentemente dalla tecnica utilizzata, come parte dell'attivita' di rivestimento. Le attivita' di stampa a se' stanti rientrano nel paragrafo 8, nel caso in cui superino le soglie ivi indicate. 3. Verniciatura in continuo di metalli (coil coating) con una soglia di consumo di solvente superiore a 25 tonnellate/anno Qualsiasi attivita' per rivestire acciaio in bobine, acciaio inossidabile, acciaio rivestito, leghe di rame o nastro di alluminio con rivestimento filmogeno o rivestimento con lamine in un processo in continuo. 4. Pulitura a secco Qualsiasi attivita' industriale o commerciale che utilizza COV in un impianto di pulitura di indumenti, di elementi di arredamento e di prodotti di consumo analoghi, ad eccezione della rimozione manuale di macchie e di chiazze nell'industria tessile e dell'abbigliamento. 5. Fabbricazione di calzature con una soglia di consumo di solvente superiore a 5 tonnellate/anno Qualsiasi attivita' di produzione di calzature, o di parti di esse. 6. Fabbricazione di miscele per rivestimenti, vernici, inchiostri e adesivi con una soglia di consumo di solvente superiore a 100 tonnellate/anno. La fabbricazione dei prodotti finali sopra indicati e di quelli intermedi se effettuata nello stesso luogo, mediante miscela di pigmenti, di resine e di materiali adesivi con solventi organici o altre basi, comprese attivita' di dispersione e di dispersione preliminare, di correzione di viscosita' e di tinta, nonche' operazioni di riempimento del contenitore con il prodotto finale. 7. Fabbricazione di prodotti farmaceutici con una soglia di consumo di solvente superiore a 50 tonnellate/anno. Sintesi chimica, fermentazione, estrazione, formulazione e finitura di prodotti farmaceutici e, se effettuata nello stesso luogo, la fabbricazione di prodotti intermedi. 8. Stampa Qualsiasi attivita' di riproduzione di testi o di immagini nella quale, mediante un supporto dell'immagine, l'inchiostro e' trasferito su qualsiasi tipo di superficie, incluse le tecniche correlate di verniciatura, di rivestimento e di laminazione, limitatamente ai seguenti processi, purche' il consumo di solvente sia superiore alle soglie indicate: a) flessografia intesa come un'attivita' di stampa rilievografica, con un supporto dell'immagine di gomma o di fotopolimeri elastici, in cui la zona stampante si trova al di sopra della zona non stampante, che impiega inchiostri a bassa viscosita' che seccano mediante evaporazione. Soglia di consumo di solvente: > 15 tonnellate/anno. b) Offset intesa come un'attivita' di stampa con sistema a bobina con un supporto dell'immagine in cui la zona stampante e quella non stampante sono sullo stesso piano. Soglia di consumo di solvente: > 15 tonnellate/anno. Per sistema a bobina si intende un sistema in cui il materiale da stampare non e' immesso nella macchina in lamine separate, ma attraverso una bobina. La zona non stampante e' trattata in modo da attirare acqua e, quindi, respingere inchiostro. La zona stampante e' trattata per assorbire e per trasmettere inchiostro sulla superficie da stampare. L'evaporazione avviene in un forno dove si utilizza aria calda per riscaldare il materiale stampato. c) Laminazione associata all'attivita' di stampa intesa come un'attivita' in cui si opera l'adesione di due o piu' materiali flessibili per produrre laminati. Soglia di consumo di solvente: > 15 tonnellate/anno. d) Rotocalcografia per pubblicazioni intesa come rotocalcografia per stampare carta destinata a riviste, a opuscoli, a cataloghi o a prodotti simili, usando inchiostri a base di toluene. Soglia di consumo di solvente: > 25 tonnellate/anno. e) Rotocalcografia intesa come un'attivita' di stampa incavografica nella quale il supporto dell'immagine e' un cilindro in cui la zona stampante si trova al di sotto della zona non stampante e vengono usati inchiostri liquidi che asciugano mediante evaporazione. Le cellette sono riempite con inchiostro e l'eccesso e' rimosso dalla zona non stampante prima che la zona stampante venga a contatto del cilindro ed assorba l'inchiostro dalle cellette. Soglia di consumo di solvente: > 15 tonnellate/anno. f) Offset dal rotolo intesa come un'attivita' di stampa con sistema a bobina, nella quale l'inchiostro e' trasferito sulla superficie da stampare facendolo passare attraverso un supporto dell'immagine poroso in cui la zona stampante e' aperta e quella non stampante e' isolata ermeticamente, usando inchiostri liquidi che seccano soltanto mediante evaporazione. Soglia di consumo di solvente: > 15 tonnellate/anno. Per sistema a bobina si intende un sistema in cui il materiale da stampare non e' immesso nella macchina in lamine separate, ma attraverso una bobina. g) Laccatura intesa come un'attivita' di applicazione di una vernice o di un rivestimento adesivo ad un materiale flessibile in vista della successiva sigillatura del materiale di imballaggio. Soglia di consumo di solvente: > 15 tonnellate/anno. 9. Conversione di gomma con una soglia di consumo di solvente superiore a 15 tonnellate/anno Qualsiasi attivita' di miscela, di macinazione, di dosaggio, di calandratura, di estrusione e di vulcanizzazione di gomma naturale o sintetica e ogni operazione ausiliaria per trasformare gomma naturale o sintetica in un prodotto finito. 10. Pulizia di superficie, con una soglia di consumo di solvente superiore a 1 tonnellata/anno nel caso si utilizzino i COV di cui al paragrafo 2 della parte I del presente allegato e superiore a 2 tonnellate/anno negli altri casi. Qualsiasi attivita', a parte la pulitura a secco, che utilizza solventi organici per eliminare la contaminazione dalla superficie di materiali, compresa la sgrassatura, anche effettuata in piu' fasi anteriori o successive ad altre fasi di lavorazione. E' incussa la pulizia della superficie dei prodotti. E' esclusa la pulizia dell'attrezzatura. 11. Estrazione di olio vegetale e grasso animale e attivita' di raffinazione di olio vegetale con una soglia di consumo di solvente superiore a 10 tonnellate/anno Qualsiasi attivita' di estrazione di olio vegetale da semi e da altre sostanze vegetali, la lavorazione di residui secchi per la produzione di mangimi, la depurazione di grassi e di olii vegetali ricavati da semi, da sostanze vegetali o da sostanze animali. 12. Finitura di autoveicoli con una soglia di consumo di solvente superiore a 0,5 tonnellate/anno Qualsiasi attivita' industriale o commerciale di rivestimento nonche' attivita' associata di sgrassatura riguardante: a) il rivestimento di autoveicoli, come definiti nel decreto ministeriale 29 marzo 1974, o parti di essi, eseguito a fini di riparazione, di manutenzione o di decorazione al di fuori degli stabilimenti di produzione; b) il rivestimento originale di autoveicoli come definiti nel decreto del Ministro dei trasporti 29 marzo 1974, o parti di essi, con rivestimenti del tipo usato per la finitura se il trattamento e' eseguito al di fuori della linea originale di produzione; c) il rivestimento di rimorchi, compresi i semirimorchi (categoria 0). 13. Rivestimento di filo per avvolgimento con una soglia di consumo di solvente superiore a 5 tonnellate/anno Qualsiasi attivita' di rivestimento di conduttori metallici usati per avvolgimenti di trasformatori, di motori, e altre apparecchiature simili. 14. Impregnazione del legno con una soglia di consumo di solvente superiore a 25 tonnellate/anno Qualsiasi attivita' di applicazione al legno di antisettici. 15. Stratificazione di legno e plastica con una soglia di consumo di solvente superiore a 5 tonnellate/anno Qualsiasi attivita' in cui si opera l'adesione di legno con legno, di plastica con plastica o di legno con plastica, per produrre laminati. Parte III Valori limite di emissione Parte di provvedimento in formato grafico APPENDICE 1 Attivita' i rivestimento di autoveicoli con una soglia di consumo di solvente superiore a 15 tonnellate/anno 1. I valori limite di emissione totale sono, a scelta del gestore, espressi in grammi di solvente emesso per metro quadrato di superficie del prodotto o in chilogrammi di solvente emesso rapportati alla carrozzeria del singolo veicolo. 2. La superficie di ogni prodotto di cui alla tabella sottostante e' alternativamente definita come: - la superficie calcolata sulla base del rivestimento per elettroforesi totale piu' la superficie di tutte le parti eventualmente aggiunte nelle fasi successive del processo di rivestimento, se rivestite con gli stessi rivestimenti usati per il prodotto in questione, oppure - la superficie totale del prodotto rivestito nell'impianto. 2.1 La superficie del rivestimento per elettroforesi e' calcolata con la formula: (2 x peso totale della scocca) / (spessore medio della lamiera x densita' della lamiera) Nello stesso modo si calcola la superficie delle altre parti di lamiera rivestite. 2.2 La superficie delle altre parti aggiunte e la superficie totale rivestita nell'impianto sono calcolate tramite la progettazione assistita da calcolatore o altri metodi equivalenti. 3. Nella tabella, il valore limite di emissione totale espresso come fattore di emissione si riferisce a tutte le fasi del processo che si svolgono nello stesso impianto, dal rivestimento mediante elettroforesi o altro processo, sino alle operazioni di lucidatura finale comprese, nonche' al solvente utilizzato per pulire l'attrezzatura, compresa la pulitura delle cabine di verniciatura a spruzzo e delle altre attrezzature fisse, sia durante il tempo di produzione che al di fuori di esso. Il valore limite di emissione totale e' espresso come somma della massa totale di composti organici per metro quadro della superficie totale del prodotto trattato o come somma della massa dei composti organici per singola carrozzeria. Parte di provvedimento in formato grafico