Art. 4 Indennita' pensionabile 1. A decorrere dal 1° febbraio 2021, le misure dell'indennita' pensionabile di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi: Parte di provvedimento in formato grafico
Note all'art. 4: - Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, recante: «Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare "Triennio normativo ed economico 2016-2018"»: «Art. 4 (Indennita' pensionabile). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, le misure dell'indennita' pensionabile di cui agli articoli 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 2010, n. 184 e 45, comma 13, primo periodo, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi: Parte di provvedimento in formato grafico