Art. 6 
 
                     Modifiche al codice civile 
 
  1. All'articolo 2357-ter del  codice  civile,  il  terzo  comma  e'
sostituito dal seguente: «L'acquisto di azioni proprie  comporta  una
riduzione  del  patrimonio   netto   di   eguale   importo,   tramite
l'iscrizione nel passivo del bilancio  di  una  specifica  voce,  con
segno negativo.». 
  2. All'articolo 2423 del codice civile sono apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  a) al primo comma, dopo  le  parole:  «dal  conto  economico»  sono
inserite le seguenti: «, dal rendiconto finanziario»; 
  b) dopo il terzo  comma  e'  inserito  il  seguente:  «Non  occorre
rispettare  gli  obblighi  in  tema  di   rilevazione,   valutazione,
presentazione e informativa quando la loro osservanza  abbia  effetti
irrilevanti  al  fine  di  dare  una  rappresentazione  veritiera   e
corretta. Rimangono fermi gli obblighi in  tema  di  regolare  tenuta
delle  scritture  contabili.  Le  societa'  illustrano   nella   nota
integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente
disposizione.». 
  3. Al primo comma dell'articolo 2423-bis  del  codice  civile  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al numero 1) le parole: «, nonche' tenendo conto della  funzione
economica dell'elemento dell'attivo o del passivo  considerato»  sono
soppresse; 
  b)  dopo  il  numero  1)  e'  inserito  il  seguente:  «1-bis)   la
rilevazione e la presentazione delle voci e' effettuata tenendo conto
della sostanza dell'operazione o del contratto». 
  4. Al primo  comma  dell'articolo  2424  del  codice  civile,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) le parole: «2) costi di ricerca, di sviluppo e  di  pubblicita'»
sono sostituite dalle seguenti: «2) costi di sviluppo;»; 
  b) le parole: «d) altre imprese;» sono sostituite  dalle  seguenti:
«d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti;»  e  dopo  la
medesima lettera e' aggiunta la seguente: «d-bis) altre imprese;»; 
  c) le parole: «2) crediti: a) verso imprese controllate;  b)  verso
imprese collegate; c)  verso  controllanti;  d)  verso  altri;»  sono
sostituite dalle seguenti: «2) crediti: a) verso imprese controllate;
b) verso imprese collegate; c) verso controllanti; d)  verso  imprese
sottoposte al controllo delle controllanti; d-bis) verso altri;»; 
  d) le parole: «4) azioni proprie, con indicazioni anche del  valore
nominale complessivo;» sono sostituite dalle seguenti: «4)  strumenti
finanziari derivati attivi;»; 
  e) le parole: «4-bis) crediti tributari; 4-ter) imposte anticipate;
5) verso altri;» sono sostituite dalle seguenti:  «5)  verso  imprese
sottoposte al controllo delle controllanti; 5-bis) crediti tributari;
5-ter) imposte anticipate; 5-quater) verso altri;»; 
  f) dopo le parole: «3) partecipazioni in imprese controllanti» sono
inserite le seguenti: «3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al
controllo delle controllanti;» e le parole: «5) azioni  proprie,  con
indicazione anche del valore nominale complessivo;»  sono  sostituite
dalle seguenti: «5) strumenti finanziari derivati attivi;»; 
  g) le parole: «D) Ratei e risconti, con  separata  indicazione  del
disaggio su prestiti.» sono sostituite dalle seguenti:  «D)  Ratei  e
risconti.»; 
  h) le parole: «VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio.  VII
- Altre riserve,  distintamente  indicate.  VIII  -  Utili  (perdite)
portati  a  nuovo.  IX  -  Utile  (perdita)   dell'esercizio.»   sono
sostituite  dalle  seguenti:  «VI  -  Altre  riserve,   distintamente
indicate. VII -  Riserva  per  operazioni  di  copertura  dei  flussi
finanziari attesi. VIII - Utili (perdite) portati a nuovo. IX - Utile
(perdita) dell'esercizio. X - Riserva negativa per azioni proprie  in
portafoglio.»; 
  i) le parole: «2) per imposte, anche  differite;  3)  altri.»  sono
sostituite dalle seguenti:  «2)  per  imposte,  anche  differite;  3)
strumenti finanziari derivati passivi; 4) altri.»; 
  l) dopo le parole: «11) debiti verso controllanti» sono inserite le
seguenti: «11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle
controllanti;»; 
  m) le parole:  «E)  Ratei  e  risconti,  con  separata  indicazione
dell'aggio su prestiti.» sono sostituite dalle seguenti: «E) Ratei  e
risconti.»; 
  n) il terzo comma e' abrogato. 
  5. All'articolo 2424-bis del codice civile, dopo il sesto comma, e'
aggiunto il seguente: «Le azioni proprie sono rilevate in bilancio  a
diretta riduzione del patrimonio netto, ai sensi di  quanto  disposto
dal terzo comma dell'articolo 2357-ter.». 
  6. All'articolo 2425 del codice civile sono apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  a) dopo le parole: «15) proventi da  partecipazioni,  con  separata
indicazione di quelli relativi a  imprese  controllate  e  collegate»
sono aggiunte le seguenti: «e di quelli relativi a controllanti  e  a
imprese sottoposte al controllo di queste ultime»; 
  b) dopo le parole: «a) da crediti iscritti nelle  immobilizzazioni,
con  separata  indicazione  di  quelli  da  imprese   controllate   e
collegate, di quelli da controllanti» sono aggiunte le  seguenti:  «e
da imprese sottoposte al controllo di queste ultime»; 
  c) dopo  le  parole:  «d)  proventi  diversi  dai  precedenti,  con
separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate, di
quelli da controllanti» sono aggiunte  le  seguenti:  «e  da  imprese
sottoposte al controllo di queste ultime»; 
  d) le parole: «D) Rettifiche di valore di  attivita'  finanziarie:»
sono sostituite dalle seguenti: «D) Rettifiche di valore di attivita'
e passivita' finanziarie:»; 
  e) dopo le parole: «18) rivalutazioni: a) di partecipazioni; b)  di
immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni; c)
di  titoli  iscritti  all'attivo  circolante  che  non  costituiscono
partecipazioni;»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «d)   di   strumenti
finanziari derivati;»; 
  f) dopo le parole: «19) svalutazioni: a) di partecipazioni;  b)  di
immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni; c)
di titoli  iscritti  nell'attivo  circolante  che  non  costituiscono
partecipazioni.»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «d)   di   strumenti
finanziari derivati;»; 
  g) le parole: «E) Proventi e oneri straordinari: 20) proventi,  con
separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni  i  cui  ricavi
non sono iscrivibili al n. 5); 21) oneri,  con  separata  indicazione
delle minusvalenze da alienazioni, i cui effetti contabili  non  sono
iscrivibili  al  n.  14),  e  delle  imposte  relative   a   esercizi
precedenti. Totale delle  partite  straordinarie  (20-21).  Risultato
prima  delle  imposte  (A-B+-C+-D+-E);  22)   imposte   sul   reddito
dell'esercizio, correnti, differite e anticipate; 23) utile (perdite)
dell'esercizio.» sono sostituite  dalle  seguenti:»  Risultato  prima
delle imposte (A-B+-C+-D); 20) imposte  sul  reddito  dell'esercizio,
correnti,   differite   e    anticipate;    21)    utile    (perdite)
dell'esercizio.». 
  7. Dopo l'articolo  2425-bis  del  codice  civile  e'  inserito  il
seguente: 
  «Art.  2425-ter  (Rendiconto   finanziario).   -   Dal   rendiconto
finanziario risultano, per l'esercizio a cui e' riferito il  bilancio
e  per  quello  precedente,  l'ammontare  e  la  composizione   delle
disponibilita' liquide, all'inizio e alla fine dell'esercizio,  ed  i
flussi finanziari dell'esercizio derivanti dall'attivita'  operativa,
da quella di investimento, da quella di finanziamento, ivi  comprese,
con autonoma indicazione, le operazioni con i soci.». 
  8. All'articolo 2426 del codice civile sono apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  a) al numero 1) del primo comma, dopo le parole: «interna o  presso
terzi;» sono aggiunte le seguenti: «le immobilizzazioni rappresentate
da titoli sono  rilevate  in  bilancio  con  il  criterio  del  costo
ammortizzato, ove applicabile;»; 
  b) al numero 3) del primo comma la parola: «; questo» e' sostituita
dalle seguenti: «. Il minor valore»  e  dopo  le  parole:  «rettifica
effettuata» sono aggiunte le seguenti: «; questa disposizione non  si
applica a rettifiche di valore relative all'avviamento»; 
  c) al numero 4) del primo  comma  dopo  le  parole:  «superiore  al
valore  corrispondente  del  patrimonio  netto»  sono   inserite   le
seguenti: «riferito alla data di acquisizione o»; 
  d) il numero 5) del primo comma e' sostituito dal seguente:  «5)  i
costi di impianto e di ampliamento  e  i  costi  di  sviluppo  aventi
utilita' pluriennale  possono  essere  iscritti  nell'attivo  con  il
consenso, ove esistente, del collegio sindacale. I costi di  impianto
e  ampliamento  devono  essere  ammortizzati  entro  un  periodo  non
superiore a cinque  anni.  I  costi  di  sviluppo  sono  ammortizzati
secondo la loro vita utile;  nei  casi  eccezionali  in  cui  non  e'
possibile stimarne attendibilmente la vita utile,  sono  ammortizzati
entro  un  periodo  non  superiore  a  cinque  anni.   Fino   a   che
l'ammortamento dei costi di impianto e ampliamento e di sviluppo  non
e' completato possono essere distribuiti dividendi solo se  residuano
riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei  costi  non
ammortizzati;»; 
  e) al  numero  6)  del  primo  comma  le  parole:  «e  deve  essere
ammortizzato entro un periodo di cinque anni. E' tuttavia  consentito
ammortizzare sistematicamente l'avviamento in un  periodo  di  durata
superiore, purche' esso non superi la durata per  l'utilizzazione  di
questo  attivo  e  ne  sia  data  adeguata  motivazione  nella   nota
integrativa;»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «.  L'ammortamento
dell'avviamento e' effettuato secondo la sua  vita  utile;  nei  casi
eccezionali in cui non e' possibile stimarne attendibilmente la  vita
utile, e' ammortizzato entro un periodo non superiore a  dieci  anni.
Nella nota integrativa e' fornita  una  spiegazione  del  periodo  di
ammortamento dell'avviamento;»; 
  f) il numero 7) del primo comma e' sostituito dal seguente: «7)  il
disaggio e l'aggio su prestiti  sono  rilevati  secondo  il  criterio
stabilito dal numero 8);»; 
  g) il numero 8) del primo comma e' sostituito dal seguente:  «8)  i
crediti e i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio  del
costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e, per quanto
riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo;»; 
  h) il numero 8-bis) del primo comma  e'  sostituito  dal  seguente:
«8-bis) le attivita' e passivita' monetarie in valuta  sono  iscritte
al  cambio  a  pronti  alla  data  di  chiusura   dell'esercizio;   i
conseguenti utili o perdite su cambi devono essere imputati al  conto
economico e  l'eventuale  utile  netto  e'  accantonato  in  apposita
riserva non distribuibile fino al realizzo. Le attivita' e passivita'
in valuta non monetarie devono essere iscritte al cambio  vigente  al
momento del loro acquisto;»; 
  i) dopo il numero 11) del primo  comma  e'  inserito  il  seguente:
«11-bis) gli strumenti finanziari derivati, anche se  incorporati  in
altri  strumenti  finanziari,  sono  iscritti  al  fair   value.   Le
variazioni del fair value sono imputate al conto economico oppure, se
lo strumento copre il rischio di  variazione  dei  flussi  finanziari
attesi  di  un  altro  strumento  finanziario  o   di   un'operazione
programmata, direttamente ad  una  riserva  positiva  o  negativa  di
patrimonio netto; tale riserva e' imputata al conto  economico  nella
misura e nei tempi corrispondenti al verificarsi o al modificarsi dei
flussi  di  cassa  dello   strumento   coperto   o   al   verificarsi
dell'operazione  oggetto  di  copertura.  Gli  elementi  oggetto   di
copertura contro il rischio di variazioni dei tassi  di  interesse  o
dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato o contro  il  rischio  di
credito sono valutati  simmetricamente  allo  strumento  derivato  di
copertura; si considera sussistente la  copertura  in  presenza,  fin
dall'inizio,  di  stretta   e   documentata   correlazione   tra   le
caratteristiche dello strumento o dell'operazione  coperti  e  quelle
dello strumento di copertura. Non sono distribuibili  gli  utili  che
derivano dalla valutazione al fair value degli  strumenti  finanziari
derivati non utilizzati o non necessari per la copertura. Le  riserve
di patrimonio  che  derivano  dalla  valutazione  al  fair  value  di
derivati utilizzati a copertura dei flussi finanziari  attesi  di  un
altro strumento finanziario o di un'operazione programmata  non  sono
considerate nel computo del patrimonio netto per le finalita' di  cui
agli articoli 2412, 2433, 2442, 2446 e 2447 e, se positive, non  sono
disponibili e non sono utilizzabili a copertura delle perdite.»; 
  l) il numero 12) del primo comma e' abrogato; 
  m) dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti: 
  «Ai fini della presente Sezione, per la definizione  di  "strumento
finanziario", di "attivita' finanziaria" e "passivita'  finanziaria",
di "strumento finanziario  derivato",  di  "costo  ammortizzato",  di
"fair value", di  "attivita'  monetaria"  e  "passivita'  monetaria",
"parte correlata" e "modello e tecnica  di  valutazione  generalmente
accettato" si fa riferimento  ai  principi  contabili  internazionali
adottati dall'Unione europea. 
  Ai fini  dell'applicazione  delle  disposizioni  del  primo  comma,
numero 11-bis), sono considerati strumenti finanziari derivati  anche
quelli collegati a merci che conferiscono all'una o  all'altra  parte
contraente il diritto di procedere alla  liquidazione  del  contratto
per contanti o mediante altri strumenti finanziari, ad eccezione  del
caso in cui si verifichino contemporaneamente le seguenti condizioni: 
  a) il contratto sia stato concluso e sia mantenuto  per  soddisfare
le esigenze  previste  dalla  societa'  che  redige  il  bilancio  di
acquisto, di vendita o di utilizzo delle merci; 
  b) il contratto sia stato destinato a  tale  scopo  fin  dalla  sua
conclusione; 
  c) si prevede che il contratto sia eseguito mediante consegna della
merce. 
  Il fair value e' determinato con riferimento: 
  a) al valore di mercato, per gli strumenti finanziari per  i  quali
e' possibile individuare facilmente un  mercato  attivo;  qualora  il
valore di mercato non sia facilmente individuabile per uno strumento,
ma possa essere individuato per i suoi componenti o per uno strumento
analogo, il valore di mercato puo'  essere  derivato  da  quello  dei
componenti o dello strumento analogo; 
  b) al valore che risulta  da  modelli  e  tecniche  di  valutazione
generalmente accettati,  per  gli  strumenti  per  i  quali  non  sia
possibile individuare facilmente un mercato attivo;  tali  modelli  e
tecniche   di   valutazione   devono   assicurare   una   ragionevole
approssimazione al valore di mercato. 
  Il fair value non e'  determinato  se  l'applicazione  dei  criteri
indicati al quarto comma non da' un risultato attendibile.». 
  9. All'articolo 2427 del codice civile sono apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  a) al numero 3) del primo comma, le parole: «:"costi di ricerca, di
sviluppo e di pubblicita'"» sono sostituite dalle seguenti: «costi di
sviluppo»; 
  b)  al  numero  7)  del  primo  comma,  dopo  le   parole:   «stato
patrimoniale»  le  parole:  «,   quando   il   loro   ammontare   sia
apprezzabile» sono soppresse; 
  c) il numero 9) del primo comma e'  sostituito  dal  seguente:  «9)
l'importo  complessivo  degli  impegni,  delle   garanzie   e   delle
passivita' potenziali non risultanti dallo  stato  patrimoniale,  con
indicazione della natura delle garanzie reali prestate;  gli  impegni
esistenti in materia di trattamento di quiescenza e  simili,  nonche'
gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate,  collegate,
nonche'  controllanti  e   imprese   sottoposte   al   controllo   di
quest'ultime sono distintamente indicati;»; 
  d) al numero 10) del primo comma, le  parole:  «se  significativa,»
sono soppresse; 
  e) il numero 13) del primo comma e' sostituito dal  seguente:  «13)
l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o  di  costo  di
entita' o incidenza eccezionali;»; 
  f) al numero 16) del primo comma dopo le parole:  «l'ammontare  dei
compensi» sono inserite le seguenti: «,  delle  anticipazioni  e  dei
crediti concessi agli» e dopo le parole:  «ciascuna  categoria»  sono
inserite  le  seguenti  :»,  precisando  il  tasso  d'interesse,   le
principali  condizioni  e  gli  importi   eventualmente   rimborsati,
cancellati o oggetto di rinuncia, nonche'  gli  impegni  assunti  per
loro conto per  effetto  di  garanzie  di  qualsiasi  tipo  prestate,
precisando il totale per ciascuna categoria»; 
  g) al numero 18) del primo comma,  dopo  le  parole:  «obbligazioni
convertibili in azioni» sono inserite le seguenti: «, i warrants,  le
opzioni»; 
  h) al numero 22-bis) del primo comma, dopo le parole:  «qualora  le
stesse», le parole: «siano rilevanti e» sono soppresse; 
  i) dopo il numero 22-ter) del primo comma sono aggiunti i seguenti: 
      «22-quater) la natura e l'effetto patrimoniale, finanziario  ed
economico  dei  fatti  di   rilievo   avvenuti   dopo   la   chiusura
dell'esercizio; 22-quinquies) il nome e la sede  legale  dell'impresa
che redige  il  bilancio  consolidato  dell'insieme  piu'  grande  di
imprese di cui l'impresa fa  parte  in  quanto  impresa  controllata,
nonche' il  luogo  in  cui  e'  disponibile  la  copia  del  bilancio
consolidato; 22-sexies) il nome e la  sede  legale  dell'impresa  che
redige il bilancio consolidato dell'insieme piu' piccolo  di  imprese
di cui l'impresa fa parte in quanto impresa  controllata  nonche'  il
luogo in cui  e'  disponibile  la  copia  del  bilancio  consolidato;
22-septies) la proposta di destinazione degli utili  o  di  copertura
delle perdite;»; 
  l) il secondo comma e' sostituito dal seguente: «Le informazioni in
nota integrativa relative alle voci dello stato  patrimoniale  e  del
conto economico sono presentate secondo l'ordine in cui  le  relative
voci sono indicate nello stato patrimoniale e nel conto economico.». 
  10. All'articolo 2427-bis  del  codice  civile  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a) alla  rubrica,  le  parole:  «valore  equo  «fair  value»»  sono
sostituite dalle seguenti: «fair value»; 
  b) al primo comma, numero 1),  dopo  le  parole:  «b)  informazioni
sulla loro entita' e sulla loro natura» sono aggiunte le seguenti: «,
compresi  i  termini  e  le  condizioni  significative  che   possono
influenzare  l'importo,  le  scadenze  e  la  certezza   dei   flussi
finanziari futuri; b-bis) gli assunti fondamentali su cui si basano i
modelli e le tecniche di valutazione, qualora il fair value  non  sia
stato determinato sulla  base  di  evidenze  di  mercato;  b-ter)  le
variazioni di  valore  iscritte  direttamente  nel  conto  economico,
nonche' quelle imputate alle riserve di patrimonio  netto;  b-quater)
una tabella che indichi i  movimenti  delle  riserve  di  fair  value
avvenuti nell'esercizio.»; 
  c) i commi 2, 3 e 4 sono abrogati. 
  11. All'articolo 2428, terzo comma, del codice civile, il numero 5)
e' abrogato. 
  12. All'articolo 2435-bis  del  codice  civile  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a) al secondo comma le parole: «dalle voci  BI  e  BII  dell'attivo
devono essere detratti in  forma  esplicita  gli  ammortamenti  e  le
svalutazioni;» sono soppresse e  dopo  le  parole:  «esigibili  oltre
l'esercizio successivo.» sono aggiunte le seguenti: «Le societa'  che
redigono  il  bilancio  in  forma  abbreviata  sono  esonerate  dalla
redazione del rendiconto finanziario.»; 
  b) al terzo comma, dopo le parole: «voci  D18(a),  D18(b),  D18(c)»
sono inserite le seguenti: «, D18(d)» e dopo le parole: «voci D19(a),
D19(b), D19(c)» sono inserite le seguenti: «, D19(d)»; 
  c) il quarto comma e' abrogato; 
  d) il quinto comma e' sostituito dal seguente: «Fermo  restando  le
indicazioni richieste dal terzo, quarto e quinto comma  dell'articolo
2423, dal secondo e quinto comma dell'articolo 2423-ter, dal  secondo
comma  dell'articolo  2424,  dal  primo  comma,  numeri  4)   e   6),
dell'articolo 2426,  la  nota  integrativa  fornisce  le  indicazioni
richieste dal primo comma dell'articolo 2427, numeri 1), 2), 6),  per
quest'ultimo limitatamente ai soli  debiti  senza  indicazione  della
ripartizione geografica, 8), 9), 13),  15),  per  quest'ultimo  anche
omettendo la ripartizione per categoria, 16), 22-bis),  22-ter),  per
quest'ultimo anche omettendo le indicazioni riguardanti  gli  effetti
patrimoniali, finanziari ed economici,  22-quater),  22-sexies),  per
quest'ultimo anche  omettendo  l'indicazione  del  luogo  in  cui  e'
disponibile la copia del  bilancio  consolidato,  nonche'  dal  primo
comma dell'articolo 2427-bis, numero 1).»; 
  e) al sesto comma le parole: «limitare alla natura e  all'obiettivo
economico le informazioni  richieste  ai  sensi  dell'articolo  2427,
primo comma, numero 22-ter» sono sostituite dalle seguenti:  «con  le
imprese in cui la societa' stessa detiene una partecipazione»; 
  f) dopo il settimo comma e' inserito il seguente: «Le societa'  che
redigono il bilancio in forma abbreviata, in deroga a quanto disposto
dall'articolo 2426, hanno la facolta' di iscrivere i titoli al  costo
di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e  i  debiti
al valore nominale.». 
  13. Dopo l'articolo 2435-bis  del  codice  civile  e'  inserito  il
seguente: 
  «Art. 2435-ter (Bilancio delle micro-imprese). -  Sono  considerate
micro-imprese le societa' di cui all'articolo 2435-bis che nel  primo
esercizio o,  successivamente,  per  due  esercizi  consecutivi,  non
abbiano superato due dei seguenti limiti: 
  1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 175.000 euro; 
  2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro; 
  3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unita'. 
  Fatte salve le norme del presente articolo, gli schemi di  bilancio
e i criteri  di  valutazione  delle  micro-imprese  sono  determinati
secondo quanto disposto dall'articolo 2435-bis. Le micro-imprese sono
esonerate dalla redazione: 
  1) del rendiconto finanziario; 
  2) della nota integrativa quando in calce allo  stato  patrimoniale
risultino le informazioni  previste  dal  primo  comma  dell'articolo
2427, numeri 9) e 16); 
  3) della relazione sulla  gestione:  quando  in  calce  allo  stato
patrimoniale risultino le informazioni richieste dai numeri 3)  e  4)
dell'articolo 2428. 
  Non sono  applicabili  le  disposizioni  di  cui  al  quinto  comma
dell'articolo 2423 e al numero 11-bis del primo  comma  dell'articolo
2426. 
  Le societa' che si avvalgono delle esenzioni previste del  presente
articolo devono redigere il bilancio, a seconda dei  casi,  in  forma
abbreviata o in forma  ordinaria  quando  per  il  secondo  esercizio
consecutivo abbiano  superato  due  dei  limiti  indicati  nel  primo
comma.». 
  14. All'articolo 2478-bis del codice civile, il primo  periodo  del
primo comma e' sostituito dal  seguente:  «Il  bilancio  deve  essere
redatto con l'osservanza delle disposizioni di cui alla  sezione  IX,
del capo V del presente libro.». 
 
          Note all'art. 6: 
              Il testo dell' art. 2357-ter del Codice  civile,  cosi'
          come modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              "2357-ter. (Disciplina delle proprie azioni). 
              Gli amministratori non possono  disporre  delle  azioni
          acquistate a norma  dei  due  articoli  precedenti  se  non
          previa  autorizzazione  dell'assemblea,   la   quale   deve
          stabilire le relative modalita'. A tal fine possono  essere
          previste, nei limiti stabiliti dal primo  e  secondo  comma
          dell'art.  2357,  operazioni  successive  di  acquisto   ed
          alienazione. 
              Finche' le azioni restano in proprieta' della societa',
          il  diritto  agli  utili  e  il  diritto  di  opzione  sono
          attribuiti proporzionalmente alle altre azioni. Il  diritto
          di voto e' sospeso, ma  le  azioni  proprie  sono  tuttavia
          computate ai fini del calcolo  delle  maggioranze  e  delle
          quote richieste per la costituzione e per le  deliberazioni
          dell'assemblea. Nelle societa' che fanno ricorso al mercato
          del capitale di rischio il computo delle azioni proprie  e'
          disciplinato dall'art. 2368, terzo comma. 
              L'acquisto di azioni proprie comporta una riduzione del
          patrimonio netto di eguale  importo,  tramite  l'iscrizione
          nel passivo del bilancio di una specifica voce,  con  segno
          negativo." 
              Il testo dell' art. 2423 del Codice civile, cosi'  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              "2423 (Redazione del bilancio) 
              Gli  amministratori  devono  redigere  il  bilancio  di
          esercizio, costituito dallo stato patrimoniale,  dal  conto
          economico,  dal  rendiconto  finanziario   e   dalla   nota
          integrativa [disp. att. c.c. 200]. 
              Il bilancio deve essere redatto con  chiarezza  e  deve
          rappresentare in modo veritiero e  corretto  la  situazione
          patrimoniale e finanziaria della societa'  e  il  risultato
          economico dell'esercizio. 
              Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni
          di legge non sono sufficienti a dare  una  rappresentazione
          veritiera e corretta, si  devono  fornire  le  informazioni
          complementari necessarie allo scopo. 
              Non  occorre  rispettare  gli  obblighi  in   tema   di
          rilevazione,  valutazione,  presentazione   e   informativa
          quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine
          di  dare  una  rappresentazione   veritiera   e   corretta.
          Rimangono fermi gli obblighi in  tema  di  regolare  tenuta
          delle scritture contabili.  Le  societa'  illustrano  nella
          nota  integrativa  i  criteri  con  i  quali   hanno   dato
          attuazione alla presente disposizione. 
              Se,  in  casi  eccezionali,   l'applicazione   di   una
          disposizione degli articoli seguenti e'  incompatibile  con
          la rappresentazione veritiera e corretta,  la  disposizione
          non  deve  essere  applicata.  La  nota  integrativa   deve
          motivare la  deroga  e  deve  indicarne  l'influenza  sulla
          rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria
          e del risultato economico. Gli  eventuali  utili  derivanti
          dalla deroga devono essere  iscritti  in  una  riserva  non
          distribuibile se non in  misura  corrispondente  al  valore
          recuperato. 
              Il bilancio deve essere  redatto  in  unita'  di  euro,
          senza cifre decimali, ad eccezione della  nota  integrativa
          che puo' essere redatta in migliaia di euro." 
              Il testo dell' art. 2423-bis del Codice  civile,  cosi'
          come modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              "2423-bis. (Principi di redazione del bilancio) 
              Nella redazione del bilancio devono essere osservati  i
          seguenti principi: 
              1) la valutazione delle voci deve essere fatta  secondo
          prudenza   e   nella   prospettiva   della    continuazione
          dell'attivita'; 
              1-bis) la rilevazione e la presentazione delle voci  e'
          effettuata tenendo conto della sostanza  dell'operazione  o
          del contratto; 
              2)  si  possono  indicare  esclusivamente   gli   utili
          realizzati alla data di chiusura dell'esercizio; 
              3) si deve tener conto dei proventi e  degli  oneri  di
          competenza  dell'esercizio,  indipendentemente  dalla  data
          dell'incasso o del pagamento; 
              4) si deve tener conto dei rischi e  delle  perdite  di
          competenza dell'esercizio,  anche  se  conosciuti  dopo  la
          chiusura di questo; 
              5) gli elementi  eterogenei  ricompresi  nelle  singole
          voci devono essere valutati separatamente; 
              6)  i  criteri  di  valutazione  non   possono   essere
          modificati da un esercizio all'altro. 
              Deroghe al principio enunciato nel numero 6) del  comma
          precedente sono consentite in  casi  eccezionali.  La  nota
          integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza
          sulla  rappresentazione  della  situazione  patrimoniale  e
          finanziaria e del risultato economico." 
              Il testo dell' art. 2424 del Codice civile, cosi'  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              "2424. Contenuto dello stato patrimoniale. 
              Lo  stato   patrimoniale   deve   essere   redatto   in
          conformita' al seguente schema. 
              Attivo: 
              A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con
          separata indicazione della parte gia' richiamata. 
              B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle
          concesse in locazione finanziaria: 
              I - Immobilizzazioni immateriali: 
              1) costi di impianto e di ampliamento; 
              2) costi di sviluppo; 
              3)  diritti  di  brevetto  industriale  e  diritti   di
          utilizzazione delle opere dell'ingegno; 
              4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili; 
              5) avviamento; 
              6) immobilizzazioni in corso e acconti; 
              7) altre. 
              Totale. 
              II - Immobilizzazioni materiali: 
              1) terreni e fabbricati; 
              2) impianti e macchinario; 
              3) attrezzature industriali e commerciali; 
              4) altri beni; 
              5) immobilizzazioni in corso e acconti. 
              Totale. 
              III  -  Immobilizzazioni  finanziarie,   con   separata
          indicazione, per ciascuna voce dei crediti,  degli  importi
          esigibili entro l'esercizio successivo: 
              1) partecipazioni in: 
              a) imprese controllate; 
              b) imprese collegate; 
              c) imprese controllanti; 
              d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti; 
              d-bis) altre imprese; 
              2) crediti: 
              a) verso imprese controllate; 
              b) verso imprese collegate; 
              c) verso controllanti; 
              d)  verso  imprese  sottoposte   al   controllo   delle
          controllanti; 
              d-bis) verso altri; 
              3) altri titoli; 
              4) strumenti finanziari derivati attivi; 
              Totale. 
              Totale immobilizzazioni (B); 
              C) Attivo circolante: 
              I - Rimanenze: 
              1) materie prime, sussidiarie e di consumo; 
              2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati; 
              3) lavori in corso su ordinazione; 
              4) prodotti finiti e merci; 
              5) acconti. 
              Totale. 
              II - Crediti, con separata  indicazione,  per  ciascuna
          voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo: 
              1) verso clienti; 
              2) verso imprese controllate; 
              3) verso imprese collegate; 
              4) verso controllanti; 
              5)  verso  imprese  sottoposte   al   controllo   delle
          controllanti; 
              5-bis) crediti tributari; 
              5-ter)imposte anticipate; 
              5-quater) verso altri; 
              Totale. 
              III  -  Attivita'  finanziarie  che  non  costituiscono
          immobilizzazioni: 
              1) partecipazioni in imprese controllate; 
              2) partecipazioni in imprese collegate; 
              3) partecipazioni in imprese controllanti; 
              3-bis)  partecipazioni   in   imprese   sottoposte   al
          controllo delle controllanti; 
              4) altre partecipazioni; 
              5) strumenti finanziari derivati attivi; 
              6) altri titoli. 
              Totale. 
              IV - Disponibilita' liquide: 
              1) depositi bancari e postali; 
              2) assegni; 
              3) danaro e valori in cassa. 
              Totale. 
              Totale attivo circolante (C). 
              D) Ratei e risconti. 
              Passivo: 
              A) Patrimonio netto: 
              I - Capitale. 
              II - Riserva da soprapprezzo delle azioni. 
              III - Riserve di rivalutazione. 
              IV - Riserva legale. 
              V - Riserve statutarie. 
              VI - Altre riserve, distintamente indicate. 
              VII - Riserva per operazioni di  copertura  dei  flussi
          finanziari attesi. 
              VIII - Utili (perdite) portati a nuovo. 
              IX - Utile (perdita) dell'esercizio. 
              X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio. 
              Totale. 
              B) Fondi per rischi e oneri: 
              1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili; 
              2) per imposte, anche differite; 
              3) strumenti finanziari derivati passivi; 
              4) altri. 
              Totale. 
              C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato. 
              D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce,
          degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo: 
              1) obbligazioni; 
              2) obbligazioni convertibili; 
              3) debiti verso soci per finanziamenti; 
              4) debiti verso banche; 
              5) debiti verso altri finanziatori; 
              6) acconti; 
              7) debiti verso fornitori; 
              8) debiti rappresentati da titoli di credito; 
              9) debiti verso imprese controllate; 
              10) debiti verso imprese collegate; 
              11) debiti verso controllanti; 
              11-bis) debiti verso imprese  sottoposte  al  controllo
          delle controllanti; 
              12) debiti tributari; 
              13) debiti verso istituti di previdenza e di  sicurezza
          sociale; 
              14) altri debiti. 
              Totale. 
              E) Ratei e risconti. 
              Se un elemento dell'attivo o del passivo  ricade  sotto
          piu'  voci  dello  schema,  nella  nota  integrativa   deve
          annotarsi,  qualora  cio'  sia  necessario  ai  fini  della
          comprensione del bilancio, la sua appartenenza anche a voci
          diverse da quella nella quale e' iscritto. 
              E' fatto salvo quanto disposto  dall'art.  2447-septies
          con riferimento ai beni e rapporti giuridici  compresi  nei
          patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi  della
          lettera a) del primo comma dell'art. 2447-bis." 
              Il testo dell' art. 2424-bis del Codice  civile,  cosi'
          come modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              "2424-bis. (Disposizioni relative a singole voci  dello
          stato patrimoniale) 
              Gli   elementi   patrimoniali   destinati   ad   essere
          utilizzati  durevolmente  devono  essere  iscritti  tra  le
          immobilizzazioni. 
              Le  partecipazioni  in  altre  imprese  in  misura  non
          inferiore a quelle stabilite dal terzo comma dell'art. 2359
          si presumono immobilizzazioni. 
              Gli accantonamenti per rischi ed oneri  sono  destinati
          soltanto a coprire perdite o debiti di natura  determinata,
          di esistenza certa o probabile,  dei  quali  tuttavia  alla
          chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare  o
          la data di sopravvenienza. 
              Nella voce: «trattamento di  fine  rapporto  di  lavoro
          subordinato» deve essere  indicato  l'importo  calcolato  a
          norma dell'art. 2120. 
              Le attivita' oggetto di contratti di compravendita  con
          obbligo di retrocessione a termine devono  essere  iscritte
          nello stato patrimoniale del venditore. 
              Nella  voce  ratei  e  risconti  attivi  devono  essere
          iscritti i proventi di competenza dell'esercizio  esigibili
          in esercizi  successivi,  e  i  costi  sostenuti  entro  la
          chiusura  dell'esercizio  ma  di  competenza  di   esercizi
          successivi. Nella voce  ratei  e  risconti  passivi  devono
          essere  iscritti  i  costi  di  competenza   dell'esercizio
          esigibili in esercizi successivi  e  i  proventi  percepiti
          entro  la  chiusura  dell'esercizio  ma  di  competenza  di
          esercizi successivi. Possono essere iscritte in  tali  voci
          soltanto quote di costi e proventi, comuni  a  due  o  piu'
          esercizi, l'entita' dei quali vari in ragione del tempo. 
              Le azioni proprie sono rilevate in bilancio  a  diretta
          riduzione del patrimonio netto, ai sensi di quanto disposto
          dal terzo comma dell'articolo 2357-ter." 
              Il testo dell'art. 2425 del Codice civile,  cosi'  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              " 2425 (Contenuto del conto economico) 
              Il conto economico deve essere redatto  in  conformita'
          al seguente schema: 
              A) Valore della produzione: 
              1) ricavi delle vendite e delle prestazioni; 
              2) variazioni delle rimanenze di prodotti in  corso  di
          lavorazione, semilavorati e finiti; 
              3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione; 
              4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni; 
              5) altri ricavi e proventi,  con  separata  indicazione
          dei contributi in conto esercizio. 
              Totale. 
              B) Costi della produzione: 
              6) per materie prime,  sussidiarie,  di  consumo  e  di
          merci; 
              7) per servizi; 
              8) per godimento di beni di terzi; 
              9) per il personale: 
              a) salari e stipendi; 
              b) oneri sociali; 
              c) trattamento di fine rapporto; 
              d) trattamento di quiescenza e simili; 
              e) altri costi; 
              10) ammortamenti e svalutazioni: 
              a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali; 
              b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali; 
              c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni; 
              d)  svalutazioni  dei  crediti   compresi   nell'attivo
          circolante e delle disponibilita' liquide; 
              11)  variazioni  delle  rimanenze  di  materie   prime,
          sussidiarie, di consumo e merci; 
              12) accantonamenti per rischi; 
              13) altri accantonamenti; 
              14) oneri diversi di gestione. 
              Totale. 
              Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 
              C) Proventi e oneri finanziari: 
              15)   proventi   da   partecipazioni,   con    separata
          indicazione di quelli relativi  ad  imprese  controllate  e
          collegate e di quelli relativi a controllanti e  a  imprese
          sottoposte al controllo di queste ultime; 
              16) altri proventi finanziari: 
              a) da  crediti  iscritti  nelle  immobilizzazioni,  con
          separata indicazione di quelli  da  imprese  controllate  e
          collegate,  di  quelli  da  controllanti   e   da   imprese
          sottoposte al controllo di queste ultime; 
              b) da titoli iscritti nelle  immobilizzazioni  che  non
          costituiscono partecipazioni; 
              c) da titoli iscritti nell'attivo  circolante  che  non
          costituiscono partecipazioni; 
              d)  proventi  diversi  dai  precedenti,  con   separata
          indicazione di quelli da imprese controllate  e  collegate,
          di quelli  da  controllanti  e  da  imprese  sottoposte  al
          controllo di queste ultime; 
              17) interessi e altri oneri  finanziari,  con  separata
          indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate
          e verso controllanti; 
              17-bis) utili e perdite su cambi. Totale (15 + 16 - 17+
          - 17 bis). 
              D) Rettifiche  di  valore  di  attivita'  e  passivita'
          finanziarie: 
              18) rivalutazioni: 
              a) di partecipazioni; 
              b)   di   immobilizzazioni    finanziarie    che    non
          costituiscono partecipazioni; 
              c) di titoli iscritti  all'attivo  circolante  che  non
          costituiscono partecipazioni; 
              d) di strumenti finanziari derivati; 
              19) svalutazioni: 
              a) di partecipazioni; 
              b)   di   immobilizzazioni    finanziarie    che    non
          costituiscono partecipazioni; 
              c) di titoli iscritti nell'attivo  circolante  che  non
          costituiscono partecipazioni. 
              d)  di  strumenti  finanziari  derivati;  Totale  delle
          rettifiche (18 - 19). 
              Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D); 
              20)  imposte  sul  reddito  dell'esercizio,   correnti,
          differite e anticipate; 
              21) utile (perdite) dell'esercizio." 
              Il testo dell'art. 2426 del Codice civile,  cosi'  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              "2426 (Criteri di valutazioni) 
              Nelle valutazioni devono essere  osservati  i  seguenti
          criteri: 
              1)  le  immobilizzazioni  sono  iscritte  al  costo  di
          acquisto  o  di  produzione.  Nel  costo  di  acquisto   si
          computano anche i costi accessori. Il costo  di  produzione
          comprende  tutti  i  costi   direttamente   imputabili   al
          prodotto. Puo' comprendere anche altri costi, per la  quota
          ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo
          di fabbricazione e fino al momento dal quale il  bene  puo'
          essere utilizzato; con gli stessi  criteri  possono  essere
          aggiunti  gli  oneri  relativi   al   finanziamento   della
          fabbricazione, interna o presso terzi; le  immobilizzazioni
          rappresentate da titoli sono rilevate in  bilancio  con  il
          criterio del costo ammortizzato, ove applicabile; 
              2)  il  costo  delle  immobilizzazioni,   materiali   e
          immateriali, la cui utilizzazione  e'  limitata  nel  tempo
          deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio
          in  relazione  con  la   loro   residua   possibilita'   di
          utilizzazione.   Eventuali   modifiche   dei   criteri   di
          ammortamento e dei  coefficienti  applicati  devono  essere
          motivate nella nota integrativa; 
              3) l'immobilizzazione che,  alla  data  della  chiusura
          dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore  a
          quello determinato secondo i numeri 1)  e  2)  deve  essere
          iscritta a tale minore valore". Il minor  valore  non  puo'
          essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno
          i motivi della rettifica effettuata";  questa  disposizione
          non  si   applica   a   rettifiche   di   valore   relative
          all'avviamento. 
              Per le immobilizzazioni consistenti  in  partecipazioni
          in imprese controllate o collegate che  risultino  iscritte
          per   un    valore    superiore    a    quello    derivante
          dall'applicazione del criterio di valutazione previsto  dal
          successivo numero 4) o, se non vi sia obbligo  di  redigere
          il bilancio  consolidato,  al  valore  corrispondente  alla
          frazione  di  patrimonio   netto   risultante   dall'ultimo
          bilancio dell'impresa  partecipata,  la  differenza  dovra'
          essere motivata nella nota integrativa; 
              4) le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in
          imprese controllate o collegate  possono  essere  valutate,
          con riferimento ad una o piu' tra dette  imprese,  anziche'
          secondo il criterio indicato al numero 1), per  un  importo
          pari alla  corrispondente  frazione  del  patrimonio  netto
          risultante dall'ultimo  bilancio  delle  imprese  medesime,
          detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai
          principi di  redazione  del  bilancio  consolidato  nonche'
          quelle necessarie per il  rispetto  dei  principi  indicati
          negli articoli 2423 e 2423-bis. 
              Quando la partecipazione e' iscritta per la prima volta
          in base  al  metodo  del  patrimonio  netto,  il  costo  di
          acquisto superiore al valore corrispondente del  patrimonio
          netto riferito  alla  data  di  acquisizione  o  risultante
          dall'ultimo bilancio dell'impresa controllata  o  collegata
          puo' essere iscritto nell'attivo, purche' ne siano indicate
          le ragioni nella nota integrativa. La  differenza,  per  la
          parte attribuibile a beni ammortizzabili o  all'avviamento,
          deve essere ammortizzata. 
              Negli esercizi  successivi  le  plusvalenze,  derivanti
          dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, rispetto
          al valore indicato nel bilancio  dell'esercizio  precedente
          sono iscritte in una riserva non distribuibile; 
              5) i costi di impianto e di ampliamento e  i  costi  di
          sviluppo  aventi  utilita'   pluriennale   possono   essere
          iscritti nell'attivo con il consenso,  ove  esistente,  del
          collegio sindacale.  I  costi  di  impianto  e  ampliamento
          devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a
          cinque anni. I costi di sviluppo sono ammortizzati  secondo
          la loro vita utile; nei casi  eccezionali  in  cui  non  e'
          possibile stimarne  attendibilmente  la  vita  utile,  sono
          ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque  anni.
          Fino  a  che  l'ammortamento  dei  costi  di   impianto   e
          ampliamento e di sviluppo non e' completato possono  essere
          distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili
          sufficienti   a   coprire   l'ammontare   dei   costi   non
          ammortizzati; 
              6) l'avviamento puo' essere iscritto nell'attivo con il
          consenso,  ove  esistente,  del  collegio   sindacale,   se
          acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo  per  esso
          sostenuto ". L'ammortamento dell'avviamento  e'  effettuato
          secondo la sua vita utile; nei casi eccezionali in cui  non
          e' possibile stimarne attendibilmente  la  vita  utile,  e'
          ammortizzato entro un periodo non superiore a  dieci  anni.
          Nella nota  integrativa  e'  fornita  una  spiegazione  del
          periodo di ammortamento dell'avviamento; 
              7) il disaggio e  l'aggio  su  prestiti  sono  rilevati
          secondo il criterio stabilito dal numero 8); 
              8) i crediti e  i  debiti  sono  rilevati  in  bilancio
          secondo il criterio del costo ammortizzato,  tenendo  conto
          del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del
          valore di presumibile realizzo; 
              8-bis) le attivita' e passivita'  monetarie  in  valuta
          sono iscritte al cambio a  pronti  alla  data  di  chiusura
          dell'esercizio; i conseguenti  utili  o  perdite  su  cambi
          devono essere imputati al  conto  economico  e  l'eventuale
          utile  netto  e'  accantonato  in  apposita   riserva   non
          distribuibile fino al realizzo. Le attivita'  e  passivita'
          in valuta non monetarie devono essere  iscritte  al  cambio
          vigente al momento del loro acquisto; 
              9) le rimanenze, i titoli e  le  attivita'  finanziarie
          che non costituiscono  immobilizzazioni  sono  iscritti  al
          costo di acquisto o di  produzione,  calcolato  secondo  il
          numero 1), ovvero al  valore  di  realizzazione  desumibile
          dall'andamento del mercato, se minore;  tale  minor  valore
          non puo' essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono
          venuti meno i motivi. I costi di distribuzione non  possono
          essere computati nel costo di produzione; 
              10) il costo dei beni fungibili puo'  essere  calcolato
          col metodo della  media  ponderata  o  con  quelli:  «primo
          entrato, primo uscito» o: «ultimo entrato,  primo  uscito»;
          se  il  valore  cosi'   ottenuto   differisce   in   misura
          apprezzabile   dai    costi    correnti    alla    chiusura
          dell'esercizio, la differenza  deve  essere  indicata,  per
          categoria di beni, nella nota integrativa; 
              11) i lavori in corso  su  ordinazione  possono  essere
          iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati
          con ragionevole certezza; 
              11-bis) gli strumenti  finanziari  derivati,  anche  se
          incorporati in altri strumenti finanziari, sono iscritti al
          fair value. Le variazioni del fair value sono  imputate  al
          conto economico oppure, se lo strumento copre il rischio di
          variazione  dei  flussi  finanziari  attesi  di  un   altro
          strumento  finanziario  o  di  un'operazione   programmata,
          direttamente  ad  una  riserva  positiva  o   negativa   di
          patrimonio  netto;  tale  riserva  e'  imputata  al   conto
          economico  nella  misura  e  nei  tempi  corrispondenti  al
          verificarsi o al modificarsi  dei  flussi  di  cassa  dello
          strumento coperto o al verificarsi dell'operazione  oggetto
          di copertura. Gli elementi oggetto di copertura  contro  il
          rischio di variazioni dei tassi di interesse o dei tassi di
          cambio o dei prezzi di  mercato  o  contro  il  rischio  di
          credito  sono  valutati  simmetricamente   allo   strumento
          derivato  di  copertura;  si   considera   sussistente   la
          copertura  in  presenza,  fin  dall'inizio,  di  stretta  e
          documentata  correlazione  tra  le  caratteristiche   dello
          strumento  o  dell'operazione  coperti   e   quelle   dello
          strumento di copertura. Non sono  distribuibili  gli  utili
          che  derivano  dalla  valutazione  al  fair   value   degli
          strumenti  finanziari  derivati  non   utilizzati   o   non
          necessari per la copertura. Le riserve  di  patrimonio  che
          derivano  dalla  valutazione  al  fair  value  di  derivati
          utilizzati a copertura dei flussi finanziari attesi  di  un
          altro strumento finanziario o di un'operazione  programmata
          non sono considerate nel computo del patrimonio  netto  per
          le finalita' di cui agli articoli 2412, 2433, 2442, 2446  e
          2447 e, se  positive,  non  sono  disponibili  e  non  sono
          utilizzabili a copertura delle perdite. 
              12) (Abrogato) 
              Ai fini della presente Sezione, per la  definizione  di
          "strumento  finanziario",  di  "attivita'  finanziaria"   e
          "passivita'   finanziaria",   di   "strumento   finanziario
          derivato", di "costo ammortizzato",  di  "fair  value",  di
          "attivita'  monetaria"  e  "passivita'  monetaria",  "parte
          correlata" e "modello e tecnica di valutazione generalmente
          accettato"  si  fa  riferimento   ai   principi   contabili
          internazionali adottati dall'Unione europea. 
              Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del  primo
          comma  ,  numero  11-bis),   sono   considerati   strumenti
          finanziari derivati anche  quelli  collegati  a  merci  che
          conferiscono  all'una  o  all'altra  parte  contraente   il
          diritto di procedere alla liquidazione  del  contratto  per
          contanti  o  mediante  altri   strumenti   finanziari,   ad
          eccezione del caso in cui si verifichino contemporaneamente
          le seguenti condizioni: 
              a) il contratto sia stato concluso e sia mantenuto  per
          soddisfare le esigenze previste dalla societa'  che  redige
          il bilancio di acquisto, di vendita  o  di  utilizzo  delle
          merci; 
              b) il contratto sia stato destinato a  tale  scopo  fin
          dalla sua conclusione; 
              c) si prevede che il contratto  sia  eseguito  mediante
          consegna della merce. 
              Il fair value e' determinato con riferimento: 
              a) al valore di mercato, per gli  strumenti  finanziari
          per i quali e' possibile individuare facilmente un  mercato
          attivo; qualora il valore di  mercato  non  sia  facilmente
          individuabile  per   uno   strumento,   ma   possa   essere
          individuato per i  suoi  componenti  o  per  uno  strumento
          analogo, il valore  di  mercato  puo'  essere  derivato  da
          quello dei componenti o dello strumento analogo; 
              b) al valore che  risulta  da  modelli  e  tecniche  di
          valutazione generalmente accettati, per gli strumenti per i
          quali non sia possibile individuare facilmente  un  mercato
          attivo; tali  modelli  e  tecniche  di  valutazione  devono
          assicurare una ragionevole  approssimazione  al  valore  di
          mercato. 
              Il fair value non e' determinato se l'applicazione  dei
          criteri indicati al  quarto  comma  non  da'  un  risultato
          attendibile." 
              Il testo dell'art. 2427 del Codice civile,  cosi'  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              "2427. Contenuto della nota integrativa 
              La nota  integrativa  deve  indicare,  oltre  a  quanto
          stabilito da altre disposizioni: 
              1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del
          bilancio, nelle rettifiche di valore  e  nella  conversione
          dei valori non espressi all'origine in moneta avente  corso
          legale nello Stato; 
              2) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per
          ciascuna  voce:  il  costo;  le  precedenti  rivalutazioni,
          ammortamenti   e   svalutazioni;   le   acquisizioni,   gli
          spostamenti da una ad altra voce, le  alienazioni  avvenuti
          nell'esercizio; le rivalutazioni,  gli  ammortamenti  e  le
          svalutazioni effettuati  nell'esercizio;  il  totale  delle
          rivalutazioni  riguardanti  le  immobilizzazioni  esistenti
          alla chiusura dell'esercizio; 
              3) la composizione delle voci: «costi di impianto e  di
          ampliamento» e "costi di sviluppo" nonche' le ragioni della
          iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento; 
              3-bis) la misura e le motivazioni  delle  riduzioni  di
          valore  applicate   alle   immobilizzazioni   materiali   e
          immateriali, facendo a tal fine  esplicito  riferimento  al
          loro  concorso  alla   futura   produzione   di   risultati
          economici, alla loro prevedibile durata utile e, per quanto
          rilevante, al loro valore di mercato,  segnalando  altresi'
          le differenze rispetto  a  quelle  operate  negli  esercizi
          precedenti ed evidenziando la loro influenza sui  risultati
          economici dell'esercizio (1); 
              4) le variazioni intervenute  nella  consistenza  delle
          altre voci dell'attivo e del passivo; in  particolare,  per
          le voci  del  patrimonio  netto,  per  i  fondi  e  per  il
          trattamento  di  fine  rapporto,   la   formazione   e   le
          utilizzazioni; 
              5)    l'elenco    delle    partecipazioni,    possedute
          direttamente o per tramite di  societa'  fiduciaria  o  per
          interposta persona, in  imprese  controllate  e  collegate,
          indicando  per  ciascuna  la  denominazione,  la  sede,  il
          capitale, l'importo del  patrimonio  netto,  l'utile  o  la
          perdita dell'ultimo esercizio,  la  quota  posseduta  e  il
          valore attribuito in bilancio o il corrispondente credito; 
              6) distintamente per  ciascuna  voce,  l'ammontare  dei
          crediti e dei debiti di durata residua superiore  a  cinque
          anni, e dei debiti assistiti  da  garanzie  reali  su  beni
          sociali,  con  specifica  indicazione  della  natura  delle
          garanzie e  con  specifica  ripartizione  secondo  le  aree
          geografiche; 
              6-bis) eventuali effetti significativi delle variazioni
          nei  cambi  valutari  verificatesi   successivamente   alla
          chiusura dell'esercizio; 
              6-ter) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei
          crediti e dei debiti relativi ad operazioni  che  prevedono
          l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine; 
              7) la composizione delle voci «ratei e risconti attivi»
          e «ratei e risconti passivi» e  della  voce  «altri  fondi»
          dello stato patrimoniale,  nonche'  la  composizione  della
          voce «altre riserve»; 
              7-bis)  le  voci  di  patrimonio  netto  devono  essere
          analiticamente indicate,  con  specificazione  in  appositi
          prospetti della loro origine, possibilita' di utilizzazione
          e   distribuibilita',   nonche'   della    loro    avvenuta
          utilizzazione nei precedenti esercizi; 
              8)  l'ammontare   degli   oneri   finanziari   imputati
          nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo  dello  stato
          patrimoniale, distintamente per ogni voce; 
              9) l'importo complessivo degli impegni, delle  garanzie
          e delle passivita' potenziali non  risultanti  dallo  stato
          patrimoniale, con indicazione della natura  delle  garanzie
          reali  prestate;  gli  impegni  esistenti  in  materia   di
          trattamento di quiescenza e  simili,  nonche'  gli  impegni
          assunti nei confronti di  imprese  controllate,  collegate,
          nonche' controllanti e imprese sottoposte al  controllo  di
          quest'ultime sono distintamente indicati; 
              10) la ripartizione dei ricavi delle  vendite  e  delle
          prestazioni secondo categorie di attivita' e  secondo  aree
          geografiche; 
              11)  l'ammontare  dei   proventi   da   partecipazioni,
          indicati nell'art. 2425, numero 15), diversi dai dividendi; 
              12) la suddivisione  degli  interessi  ed  altri  oneri
          finanziari, indicati nell'art. 2425,  n.  17),  relativi  a
          prestiti obbligazionari, a debiti verso banche, e altri; 
              13) l'importo e  la  natura  dei  singoli  elementi  di
          ricavo o di costo di entita' o incidenza eccezionali; 
              14) un apposito prospetto contenente: 
              a) la descrizione delle differenze temporanee che hanno
          comportato  la   rilevazione   di   imposte   differite   e
          anticipate,  specificando   l'aliquota   applicata   e   le
          variazioni rispetto all'esercizio precedente,  gli  importi
          accreditati  o  addebitati  a  conto  economico  oppure   a
          patrimonio netto, le voci escluse dal computo e le relative
          motivazioni; 
              b) l'ammontare delle imposte anticipate  contabilizzato
          in  bilancio  attinenti  a  perdite  dell'esercizio  o   di
          esercizi  precedenti  e  le  motivazioni   dell'iscrizione,
          l'ammontare non  ancora  contabilizzato  e  le  motivazioni
          della mancata iscrizione; 
              15) il  numero  medio  dei  dipendenti,  ripartito  per
          categoria; 
              16) l'ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei
          crediti concessi agli spettanti agli amministratori  ed  ai
          sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria, precisando
          il  tasso  d'interesse,  le  principali  condizioni  e  gli
          importi eventualmente rimborsati, cancellati o  oggetto  di
          rinuncia, nonche' gli impegni assunti per  loro  conto  per
          effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate,  precisando
          il totale per ciascuna categoria; 
              16-bis) salvo che la societa' sia inclusa in un  ambito
          di consolidamento e le informazioni siano  contenute  nella
          nota  integrativa  del   relativo   bilancio   consolidato,
          l'importo totale dei corrispettivi  spettanti  al  revisore
          legale o alla societa' di revisione legale per la revisione
          legale   dei   conti   annuali,   l'importo   totale    dei
          corrispettivi  di  competenza  per  gli  altri  servizi  di
          verifica svolti,  l'importo  totale  dei  corrispettivi  di
          competenza per i servizi di consulenza fiscale e  l'importo
          totale dei corrispettivi di competenza  per  altri  servizi
          diversi dalla revisione contabile (2) 
              17)  il  numero  e  il  valore  nominale  di   ciascuna
          categoria di azioni della societa' e il numero e il  valore
          nominale delle nuove  azioni  della  societa'  sottoscritte
          durante l'esercizio; 
              18)   le   azioni   di   godimento,   le   obbligazioni
          convertibili in azioni, i warrants, le opzioni e i titoli o
          valori simili emessi dalla societa', specificando  il  loro
          numero e i diritti che essi attribuiscono; 
              19)  il  numero  e  le  caratteristiche   degli   altri
          strumenti   finanziari   emessi   dalla    societa',    con
          l'indicazione dei diritti patrimoniali e partecipativi  che
          conferiscono  e  delle  principali  caratteristiche   delle
          operazioni relative; 
              19-bis)  i  finanziamenti  effettuati  dai  soci   alla
          societa',  ripartiti  per  scadenze  e  con   la   separata
          indicazione  di  quelli  con  clausola   di   postergazione
          rispetto agli altri creditori; 
              20)  i  dati  richiesti  dal  terzo   comma   dell'art.
          2447-septies con riferimento ai patrimoni destinati ad  uno
          specifico affare ai sensi della lettera a) del primo  comma
          dell'art. 2447-bis; 
              21) i  dati  richiesti  dall'art.  2447-decies,  ottavo
          comma; 
              22)  le  operazioni  di   locazione   finanziaria   che
          comportano  il  trasferimento  al  locatario  della   parte
          prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai  beni  che
          ne  costituiscono  oggetto,  sulla  base  di  un   apposito
          prospetto dal quale risulti il valore attuale delle rate di
          canone non scadute quale determinato utilizzando  tassi  di
          interesse pari all'onere finanziario effettivo  inerenti  i
          singoli   contratti,    l'onere    finanziario    effettivo
          attribuibile   ad   essi   e   riferibile    all'esercizio,
          l'ammontare  complessivo  al  quale  i  beni   oggetto   di
          locazione sarebbero stati iscritti alla  data  di  chiusura
          dell'esercizio   qualora    fossero    stati    considerati
          immobilizzazioni, con separata indicazione di ammortamenti,
          rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati inerenti
          all'esercizio; 
              22-bis) le operazioni realizzate con  parti  correlate,
          precisando l'importo, la natura del rapporto e  ogni  altra
          informazione necessaria per la  comprensione  del  bilancio
          relativa a tali operazioni, qualora  le  stesse  non  siano
          state  concluse  a  normali  condizioni  di   mercato.   Le
          informazioni  relative  alle  singole  operazioni   possono
          essere aggregate secondo la loro natura,  salvo  quando  la
          loro separata evidenziazione sia necessaria per comprendere
          gli effetti  delle  operazioni  medesime  sulla  situazione
          patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico  della
          societa'; 
              22-ter) la natura e l'obiettivo  economico  di  accordi
          non risultanti dallo stato  patrimoniale,  con  indicazione
          del loro effetto patrimoniale, finanziario ed economico,  a
          condizione che i rischi e  i  benefici  da  essi  derivanti
          siano  significativi  e  l'indicazione  degli  stessi   sia
          necessaria  per  valutare  la  situazione  patrimoniale   e
          finanziaria e il risultato economico della societa'. 
              22-quater)  la   natura   e   l'effetto   patrimoniale,
          finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo
          la chiusura dell'esercizio; 
              22-quinquies) il nome e la sede legale dell'impresa che
          redige il bilancio consolidato dell'insieme piu' grande  di
          imprese  di  cui  l'impresa  fa  parte  in  quanto  impresa
          controllata, nonche' il luogo  in  cui  e'  disponibile  la
          copia del bilancio consolidato; 
              22-sexies) il nome e la sede  legale  dell'impresa  che
          redige il bilancio consolidato dell'insieme piu' piccolo di
          imprese  di  cui  l'impresa  fa  parte  in  quanto  impresa
          controllata nonche' il luogo in cui e' disponibile la copia
          del bilancio consolidato; 
              22-septies) la proposta di destinazione degli  utili  o
          di copertura delle perdite; 
              Le informazioni in nota integrativa relative alle  voci
          dello  stato  patrimoniale  e  del  conto  economico   sono
          presentate secondo l'ordine in cui le  relative  voci  sono
          indicate nello stato patrimoniale e nel conto economico." 
              Il testo dell'art. 2427-bis del  Codice  civile,  cosi'
          come modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              "2427-bis. (Informazioni relative al "fair value" degli
          strumenti finanziari). 
              1. Nella nota integrativa sono indicati: 
              1)  per  ciascuna  categoria  di  strumenti  finanziari
          derivati: 
              a) il loro fair value; 
              b) informazioni sulla loro entita' e sulla loro natura,
          compresi  i  termini  e  le  condizioni  significative  che
          possono influenzare l'importo, le scadenze  e  la  certezza
          dei flussi finanziari futuri; 
              b-bis) gli assunti fondamentali  su  cui  si  basano  i
          modelli e le tecniche di valutazione, qualora il fair value
          non  sia  stato  determinato  sulla  base  di  evidenze  di
          mercato; 
              b-ter) le variazioni di  valore  iscritte  direttamente
          nel conto economico, nonche' quelle imputate  alle  riserve
          di patrimonio netto; 
              b-quater) una tabella che  indichi  i  movimenti  delle
          riserve di fair value avvenuti nell'esercizio.; 
              2) per le immobilizzazioni finanziarie  iscritte  a  un
          valore superiore al loro fair value, con  esclusione  delle
          partecipazioni in societa' controllate e collegate ai sensi
          dell'art. 2359 e delle partecipazioni in joint venture: 
              a) il valore contabile e il fair  value  delle  singole
          attivita',  o  di  appropriati   raggruppamenti   di   tali
          attivita'; 
              b) i motivi per i quali  il  valore  contabile  non  e'
          stato ridotto, inclusa la natura degli elementi sostanziali
          sui quali si basa il convincimento che  tale  valore  possa
          essere recuperato. 
              2. - 4. (abrogati) 
              5. (abrogato)" 
              Il testo dell'art. 2428 del Codice civile,  cosi'  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              "2428. Relazione sulla gestione. 
              Il bilancio deve  essere  corredato  da  una  relazione
          degli   amministratori   contenente   un'analisi    fedele,
          equilibrata ed esauriente della situazione della societa' e
          dell'andamento e del  risultato  della  gestione,  nel  suo
          complesso e nei vari settori in cui essa ha operato,  anche
          attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai
          costi,  ai  ricavi  e  agli   investimenti,   nonche'   una
          descrizione dei  principali  rischi  e  incertezze  cui  la
          societa' e' esposta. 
              L'analisi  di  cui  al  primo  comma  e'  coerente  con
          l'entita' e la complessita' degli affari della  societa'  e
          contiene, nella misura necessaria alla  comprensione  della
          situazione della societa' e dell'andamento e del  risultato
          della sua gestione, gli indicatori di risultato  finanziari
          e,  se  del  caso,   quelli   non   finanziari   pertinenti
          all'attivita'  specifica  della   societa',   comprese   le
          informazioni  attinenti  all'ambiente   e   al   personale.
          L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi
          riportati nel bilancio e chiarimenti aggiuntivi su di essi. 
              Dalla relazione devono in ogni caso risultare: 
              1) le attivita' di ricerca e di sviluppo; 
              2)  i  rapporti  con  imprese  controllate,  collegate,
          controllanti e imprese sottoposte al  controllo  di  queste
          ultime; 
              3) il numero e il  valore  nominale  sia  delle  azioni
          proprie sia delle azioni o quote di  societa'  controllanti
          possedute dalla societa', anche  per  tramite  di  societa'
          fiduciaria o  per  interposta  persona,  con  l'indicazione
          della parte di capitale corrispondente; 
              4) il numero e il  valore  nominale  sia  delle  azioni
          proprie sia delle azioni o quote di  societa'  controllanti
          acquistate   o   alienate   dalla   societa',   nel   corso
          dell'esercizio, anche per tramite di societa' fiduciaria  o
          per   interposta   persona,   con    l'indicazione    della
          corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi  e  dei
          motivi degli acquisti e delle alienazioni; 
              5) (abrogato) 
              6) l'evoluzione prevedibile della gestione; 
              6-bis) in relazione all'uso da parte della societa'  di
          strumenti finanziari e  se  rilevanti  per  la  valutazione
          della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato
          economico dell'esercizio: 
              a) gli obiettivi  e  le  politiche  della  societa'  in
          materia di gestione del rischio  finanziario,  compresa  la
          politica di copertura per ciascuna principale categoria  di
          operazioni previste; 
              b) l'esposizione della societa' al rischio  di  prezzo,
          al rischio di  credito,  al  rischio  di  liquidita'  e  al
          rischio di variazione dei flussi finanziari. 
              Dalla relazione deve inoltre risultare  l'elenco  delle
          sedi secondarie della societa'." 
              Il testo dell'art. 2435-bis del  Codice  civile,  cosi'
          come modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              "2435-bis. (Bilancio in forma abbreviata) 
              Le societa', che non abbiano emesso titoli negoziati in
          mercati regolamentati,  possono  redigere  il  bilancio  in
          forma   abbreviata   quando,   nel   primo   esercizio   o,
          successivamente, per due esercizi consecutivi, non  abbiano
          superato due dei seguenti limiti: 
              1)  totale  dell'attivo   dello   stato   patrimoniale:
          4.400.000 euro; 
              2) ricavi delle vendite e delle prestazioni:  8.800.000
          euro; 
              3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50
          unita'. 
              Nel bilancio in forma abbreviata lo stato  patrimoniale
          comprende solo le voci contrassegnate  nell'art.  2424  con
          lettere maiuscole e con  numeri  romani;  le  voci  A  e  D
          dell'attivo possono essere comprese nella voce CII; la voce
          E del passivo puo' essere compresa nella voce D; nelle voci
          CII dell'attivo e D del passivo devono essere separatamente
          indicati i crediti e i debiti esigibili  oltre  l'esercizio
          successivo. Le societa' che redigono il bilancio  in  forma
          abbreviata sono esonerate dalla  redazione  del  rendiconto
          finanziario. 
              Nel conto economico del bilancio in forma abbreviata le
          seguenti voci previste dall'art. 2425  possono  essere  tra
          loro raggruppate: 
              voci A2 e A3 
              voci B9(c), B9(d), B9(e) 
              voci B10(a), B10(b),B10(c) 
              voci C16(b) e C16(c) 
              voci D18(a), D18(b), D18(c), D18(d) 
              voci D19(a), D19(b), D19(c), D19(d) 
              Fermo restando  le  indicazioni  richieste  dal  terzo,
          quarto e quinto comma dell'articolo  2423,  dal  secondo  e
          quinto comma  dell'articolo  2423-ter,  dal  secondo  comma
          dell'articolo 2424,  dal  primo  comma,  numeri  4)  e  6),
          dell'articolo  2426,  la  nota  integrativa   fornisce   le
          indicazioni richieste dal primo comma  dell'articolo  2427,
          numeri 1), 2), 6), per quest'ultimo limitatamente  ai  soli
          debiti senza indicazione della ripartizione geografica, 8),
          9),  13),  15),  per  quest'ultimo   anche   omettendo   la
          ripartizione per  categoria,  16),  22-bis),  22-ter),  per
          quest'ultimo anche omettendo le indicazioni riguardanti gli
          effetti patrimoniali, finanziari ed economici,  22-quater),
          22-sexies), per quest'ultimo anche omettendo  l'indicazione
          del luogo in cui  e'  disponibile  la  copia  del  bilancio
          consolidato,  nonche'   dal   primo   comma   dell'articolo
          2427-bis, numero 1). 
              Le societa' possono limitare l'informativa richiesta ai
          sensi dell'art. 2427,  primo  comma,  numero  22-bis,  alle
          operazioni realizzate direttamente o indirettamente  con  i
          loro maggiori azionisti ed a  quelle  con  i  membri  degli
          organi di  amministrazione  e  controllo,  nonche'  con  le
          imprese   in   cui   la   societa'   stessa   detiene   una
          partecipazione. 
              Qualora le societa' indicate nel primo comma forniscano
          nella nota integrativa le informazioni richieste dai numeri
          3) e 4) dell'art. 2428, esse sono esonerate dalla redazione
          della relazione sulla gestione. 
              Le  societa'  che  redigono  il   bilancio   in   forma
          abbreviata, in deroga a quanto disposto dall'articolo 2426,
          hanno la  facolta'  di  iscrivere  i  titoli  al  costo  di
          acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo  e  i
          debiti al valore nominale. 
              Le societa' che a norma del presente articolo  redigono
          il bilancio in forma abbreviata devono redigerlo  in  forma
          ordinaria  quando  per  il  secondo  esercizio  consecutivo
          abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma." 
              Il testo del primo comma dell'art. 2478-bis del  Codice
          civile, cosi' come modificato dal presente  decreto,  cosi'
          recita: 
              "2478-bis. Bilancio e distribuzione degli utili ai soci
          . 
              Il bilancio deve essere redatto con l'osservanza  delle
          disposizioni di  cui  alla  sezione  IX,  del  capo  V  del
          presente libro. Esso e' presentato ai soci entro il termine
          stabilito dall'atto costitutivo e comunque non superiore  a
          centoventi giorni dalla  chiusura  dell'esercizio  sociale,
          salva la possibilita' di un maggior termine nei  limiti  ed
          alle condizioni previsti dal secondo comma dell'art. 2364. 
              Entro  trenta  giorni  dalla  decisione  dei  soci   di
          approvazione del bilancio  deve  essere  depositata  presso
          l'ufficio del registro delle imprese [c.c. 2188],  a  norma
          dell'articolo 2435, copia del bilancio approvato . 
              La decisione dei soci che approva  il  bilancio  decide
          sulla distribuzione degli utili ai soci. 
              Possono essere  distribuiti  esclusivamente  gli  utili
          realmente conseguiti e risultanti da bilancio  regolarmente
          approvato. 
              Se si verifica una perdita del  capitale  sociale,  non
          puo' farsi luogo a ripartizione degli utili fino a  che  il
          capitale  non  sia  reintegrato   o   ridotto   in   misura
          corrispondente. 
              Gli utili erogati in violazione delle disposizioni  del
          presente articolo non sono ripetibili se i  soci  li  hanno
          riscossi in buona fede  in  base  a  bilancio  regolarmente
          approvato, da cui risultano utili netti corrispondenti."