Art. 39 
 
                   Compenso forfetario di impiego 
 
  1. A  decorrere  dal  1°  gennaio  2021,  le  misure  del  compenso
forfetario di impiego sono rideterminate negli importi  di  cui  alla
seguente tabella: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  2. A decorrere dal  1°  gennaio  2022,  per  le  finalita'  di  cui
all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno
2002, n. 164, le somme  destinate  alla  remunerazione  del  compenso
forfetario  di  impiego  sono  incrementate  delle  seguenti  risorse
finanziarie annue: 
    a) Arma dei carabinieri: euro 500.000; 
    b) Guardia di finanza: euro 600.000. 
 
          Note all'art. 39: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 50 del decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  18  giugno  2002,  n.   164,
          recante: «Recepimento dell'accordo sindacale per  le  Forze
          di  polizia  ad  ordinamento  civile  e  dello  schema   di
          concertazione  per  le  Forze  di  polizia  ad  ordinamento
          militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed  al
          biennio economico 2002-2003»: 
              «Art. 50 (Attuazione dell'articolo  3,  comma  5  della
          legge 29 marzo 2001, n.  86).  -  1.  A  decorrere  dal  1°
          gennaio 2003, il personale dell'Arma dei carabinieri e  del
          Corpo della Guardia di finanza che,  nell'assolvimento  dei
          compiti    istituzionali    previsti    dalle    rispettive
          disposizioni  legislative  di  settore,  e'  impegnato   in
          esercitazioni  od  operazioni  militari  caratterizzate  da
          particolari condizioni di impiego prolungato e continuativo
          oltre il normale orario  di  lavoro  non  e'  assoggettato,
          durante i predetti periodi, alle  vigenti  disposizioni  in
          materia di orario di  lavoro  e  ai  connessi  istituti,  a
          condizione che le predette attivita' si  protraggano  senza
          soluzione di continuita' per almeno quarantotto ore. 
              2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 3,  della  legge  29
          marzo 2001, n. 86, le esercitazioni e le operazioni di  cui
          al comma 1 sono determinate, nell'ambito  delle  rispettive
          competenze,   dai   Comandanti   generali   dell'Arma   dei
          carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza. 
              3. Al personale di cui al comma 1 e' attribuita  per  i
          giorni  di  effettivo  impiego  un'indennita'  speciale  di
          impiego giornaliera  nelle  misure  stabilite  in  €  nella
          seguente tabella: 
 
                        COMPENSO FORFETTARIO D'IMPIEGO 
 
         Parte di provvedimento in formato grafico