Art. 9 Modifiche al decreto legislativo 28 gennaio 2005, n. 38 1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) le banche italiane di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; le societa' finanziarie italiane di cui all'articolo 59, comma 1), lettera b), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che controllano banche o gruppi bancari iscritti nell'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ad eccezione delle imprese di cui alla lettera d); le societa' di partecipazione finanziaria mista italiane di cui all'articolo 59 comma 1), lettera b-bis), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che controllano una o piu' banche o societa' finanziarie ovunque costituite qualora il settore di maggiore dimensione all'interno del conglomerato finanziario sia quello bancario determinato ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142; le societa' di intermediazione mobiliare di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (SIM); le societa' finanziarie italiane che controllano SIM o gruppi di SIM iscritti nell'albo di cui all'articolo 11, comma 1-bis, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; le societa' di gestione del risparmio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; le societa' finanziarie iscritte nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; le societa' finanziarie che controllano societa' finanziarie iscritte nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o gruppi finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; le agenzie di prestito su pegno di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; gli istituti di moneta elettronica di cui al titolo V-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; gli istituti di pagamento di cui al titolo V-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;»; b) alla lettera d) le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2 e 2-bis)». 2. L'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e' abrogato.
Note all'art. 9: Si riporta il testo dell'art. 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, gia' citato nelle premesse, cosi' come modificato dal presente decreto: "Art. 2. Ambito di applicazione 1. Il presente decreto si applica a: a) le societa' emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati di qualsiasi Stato membro dell'Unione europea, diverse da quelle di cui alla lettera d); b) le societa' aventi strumenti finanziari diffusi tra il pubblico di cui all'art. 116 testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, diverse da quelle di cui alla lettera d); c) le banche italiane di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; le societa' finanziarie italiane di cui all'articolo 59, comma 1), lettera b), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che controllano banche o gruppi bancari iscritti nell'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ad eccezione delle imprese di cui alla lettera d); le societa' di partecipazione finanziaria mista italiane di cui all'articolo 59 comma 1), lettera b-bis), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che controllano una o piu' banche o societa' finanziarie ovunque costituite qualora il settore di maggiore dimensione all'interno del conglomerato finanziario sia quello bancario determinato ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2005 n. 142; le societa' di intermediazione mobiliare di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (SIM); le societa' finanziarie italiane che controllano SIM o gruppi di SIM iscritti nell'albo di cui all'articolo 11, comma 1-bis, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; le societa' di gestione del risparmio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; le societa' finanziarie iscritte nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; le societa' finanziarie che controllano societa' finanziarie iscritte nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o gruppi finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; le agenzie di prestito su pegno di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; gli istituti di moneta elettronica di cui al titolo V-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; gli istituti di pagamento di cui al titolo V-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; d) le societa' che esercitano le imprese incluse nell'ambito di applicazione dell'art. 88, commi 1 e 2, e quelle di cui all'art. 95, commi 2 e 2-bis), del codice delle assicurazioni private; e) le societa' incluse, secondo i metodi di consolidamento integrale, proporzionale e del patrimonio netto, nel bilancio consolidato redatto dalle societa' indicate alle lettere da a) a d), diverse da quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata, ai sensi dell'art. 2435-bis del codice civile, e diverse da quelle indicate alle lettere da a) a d); f) le societa' diverse da quelle indicate alle lettere da a) ad e) e diverse da quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata, ai sensi dell'art. 2435-bis del codice civile, che redigono il bilancio consolidato; g) le societa' diverse da quelle indicate alle lettere da a) ad f) e diverse da quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata, ai sensi dell'art. 2435-bis del codice civile." Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2005 n. 38 gia' citato nelle premesse , come modificato dal presente decreto: "Art. 9. Poteri delle autorita' 1. (abrogato) 2. I poteri dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo di cui agli articoli 6, comma 1, e 83 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, sono esercitati, per le societa' di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 2 che redigono il bilancio di esercizio o il bilancio consolidato in conformita' ai principi contabili internazionali, nel rispetto dei principi contabili internazionali. 3. La Commissione nazionale per le societa' e la borsa predispone gli schemi di bilancio per le societa' di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 2, diverse da quelle di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 2."