Art. 9 
 
       Modifiche al decreto legislativo 28 gennaio 2005, n. 38 
 
  1. All'articolo 2, comma 1, del  decreto  legislativo  28  febbraio
2005, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) la lettera c)  e'  sostituita  dalla  seguente:  «c)  le  banche
italiane di cui all'articolo 1 del decreto legislativo  1°  settembre
1993, n. 385; le societa' finanziarie italiane  di  cui  all'articolo
59, comma 1), lettera b), del decreto legislativo 1° settembre  1993,
n. 385, che controllano banche o gruppi bancari iscritti nell'albo di
cui all'articolo 64 del decreto legislativo  1°  settembre  1993,  n.
385, ad eccezione delle imprese di cui alla lettera d);  le  societa'
di partecipazione finanziaria mista italiane di cui  all'articolo  59
comma 1), lettera b-bis), del decreto legislativo 1° settembre  1993,
n. 385, che controllano una o  piu'  banche  o  societa'  finanziarie
ovunque  costituite  qualora  il  settore  di   maggiore   dimensione
all'interno  del  conglomerato  finanziario   sia   quello   bancario
determinato ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2005, n.  142;
le societa' di intermediazione mobiliare di cui all'articolo 1, comma
1, lettera e), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (SIM);
le societa' finanziarie italiane che controllano SIM o gruppi di  SIM
iscritti nell'albo di cui all'articolo 11, comma 1-bis,  del  decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;  le  societa'  di  gestione  del
risparmio di cui all'articolo 1, comma 1,  lettera  o),  del  decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; le societa' finanziarie iscritte
nell'albo  di  cui  all'articolo  106  del  decreto  legislativo   1°
settembre 1993, n.  385;  le  societa'  finanziarie  che  controllano
societa' finanziarie iscritte nell'albo di cui all'articolo  106  del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,  o  gruppi  finanziari
iscritti nell'albo di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385; le  agenzie  di  prestito  su  pegno  di  cui
all'articolo 112 del decreto legislativo 1° settembre 1993,  n.  385;
gli istituti di moneta elettronica di cui al titolo V-bis del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385; gli istituti di  pagamento  di
cui al titolo V-ter del decreto legislativo  1°  settembre  1993,  n.
385;»; 
  b) alla lettera d) le  parole:  «comma  2»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «commi 2 e 2-bis)». 
  2. L'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2005,
n. 38, e' abrogato. 
 
          Note all'art. 9: 
              Si  riporta  il  testo   dell'art.   2,   del   decreto
          legislativo 28 febbraio 2005,  n.  38,  gia'  citato  nelle
          premesse, cosi' come modificato dal presente decreto: 
              "Art. 2. Ambito di applicazione 
              1. Il presente decreto si applica a: 
              a) le societa' emittenti strumenti  finanziari  ammessi
          alla negoziazione in  mercati  regolamentati  di  qualsiasi
          Stato membro dell'Unione europea, diverse da quelle di  cui
          alla lettera d); 
              b) le societa' aventi strumenti finanziari diffusi  tra
          il  pubblico  di  cui  all'art.  116  testo   unico   delle
          disposizioni in materia di intermediazione finanziaria,  di
          cui al decreto legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58,  e
          successive modificazioni, diverse da  quelle  di  cui  alla
          lettera d); 
              c) le banche italiane di cui all'articolo 1 del decreto
          legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385;   le   societa'
          finanziarie italiane di  cui  all'articolo  59,  comma  1),
          lettera b), del decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.
          385, che  controllano  banche  o  gruppi  bancari  iscritti
          nell'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1°
          settembre 1993, n. 385, ad eccezione delle imprese  di  cui
          alla lettera d); le societa' di partecipazione  finanziaria
          mista italiane di cui all'articolo  59  comma  1),  lettera
          b-bis), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.  385,
          che controllano una o piu' banche  o  societa'  finanziarie
          ovunque  costituite  qualora   il   settore   di   maggiore
          dimensione all'interno  del  conglomerato  finanziario  sia
          quello  bancario   determinato   ai   sensi   del   decreto
          legislativo  30  maggio  2005  n.  142;  le   societa'   di
          intermediazione mobiliare di cui all'articolo 1,  comma  1,
          lettera e), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
          (SIM); le societa' finanziarie italiane che controllano SIM
          o gruppi di SIM iscritti nell'albo di cui all'articolo  11,
          comma 1-bis, del decreto legislativo 24 febbraio  1998,  n.
          58;  le  societa'  di  gestione  del   risparmio   di   cui
          all'articolo  1,  comma  1,   lettera   o),   del   decreto
          legislativo  24  febbraio  1998,   n.   58;   le   societa'
          finanziarie iscritte nell'albo di cui all'articolo 106  del
          decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; le  societa'
          finanziarie che controllano societa'  finanziarie  iscritte
          nell'albo di cui all'articolo 106 del  decreto  legislativo
          1° settembre 1993, n. 385,  o  gruppi  finanziari  iscritti
          nell'albo di cui all'articolo 110 del  decreto  legislativo
          1° settembre 1993, n. 385; le agenzie di prestito su  pegno
          di  cui  all'articolo  112  del  decreto   legislativo   1°
          settembre 1993, n. 385; gli istituti di moneta  elettronica
          di cui al titolo V-bis del decreto legislativo 1° settembre
          1993, n. 385; gli istituti di pagamento di  cui  al  titolo
          V-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 
              d)  le  societa'  che  esercitano  le  imprese  incluse
          nell'ambito di applicazione dell'art. 88, commi 1  e  2,  e
          quelle di cui all'art. 95, commi 2  e  2-bis),  del  codice
          delle assicurazioni private; 
              e)  le  societa'   incluse,   secondo   i   metodi   di
          consolidamento integrale, proporzionale  e  del  patrimonio
          netto, nel  bilancio  consolidato  redatto  dalle  societa'
          indicate alle lettere da a) a d),  diverse  da  quelle  che
          possono redigere il bilancio in forma abbreviata, ai  sensi
          dell'art. 2435-bis del codice civile, e diverse  da  quelle
          indicate alle lettere da a) a d); 
              f) le societa' diverse da quelle indicate alle  lettere
          da a) ad e) e diverse da quelle  che  possono  redigere  il
          bilancio in forma abbreviata, ai sensi  dell'art.  2435-bis
          del codice civile, che redigono il bilancio consolidato; 
              g) le societa' diverse da quelle indicate alle  lettere
          da a) ad f) e diverse da quelle  che  possono  redigere  il
          bilancio in forma abbreviata, ai sensi  dell'art.  2435-bis
          del codice civile." 
              Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto legislativo
          28 febbraio 2005 n. 38 gia' citato nelle  premesse  ,  come
          modificato dal presente decreto: 
              "Art. 9. Poteri delle autorita' 
              1. (abrogato) 
              2.  I  poteri  dell'Istituto  per  la  vigilanza  sulle
          assicurazioni private e di interesse collettivo di cui agli
          articoli 6, comma 1, e 83 del decreto legislativo 26 maggio
          1997, n. 173, sono esercitati, per le societa' di cui  alla
          lettera d) del comma 1 dell'art. 2 che redigono il bilancio
          di esercizio o il bilancio consolidato  in  conformita'  ai
          principi  contabili  internazionali,   nel   rispetto   dei
          principi contabili internazionali. 
              3. La Commissione nazionale per le societa' e la  borsa
          predispone gli schemi di bilancio per le  societa'  di  cui
          alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo  2,  diverse
          da quelle  di  cui  alle  lettere  c)  e  d)  del  comma  1
          dell'articolo 2."