IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visti  gli  articoli 2 e 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n.  300,  concernenti  la  istituzione  del Ministero dell'economia e
delle finanze;
  Visto  l'art.  127-bis,  comma 4, del testo unico delle imposte sui
redditi,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 22
dicembre  1986, n. 917, introdotto con l'art. 1, comma 1, lettera a),
della  legge  21 novembre  2000,  n.  342,  il  quale prevede che con
decreti   del   Ministro   dell'economia   e  delle  finanze  vengano
individuati  gli  Stati  o  i  territori  aventi  un  regime  fiscale
privilegiato;
  Considerato  che,  secondo  quanto  stabilito  dal  citato  comma 4
dell'art. 127-bis del predetto testo unico delle imposte sui redditi,
devono  essere  considerati  privilegiati i regimi fiscali di Stati o
territori   in   ragione  del  livello  di  tassazione  sensibilmente
inferiore a quello applicato in Italia, della mancanza di un adeguato
scambio di informazioni ovvero di altri criteri equi-valenti;
  Ritenuto  che,  ai  fini  della  predetta  normativa,  e'  presa in
considerazione  la  categoria  dei  redditi da impresa e che, ai fini
medesimi,  la  misura  dell'imposizione  applicata  in Italia include
l'imposta  sul reddito delle persone giuridiche e l'imposta regionale
sulle attivita' produttive;
  Considerato  che la Camera dei deputati, nella seduta del 4 ottobre
2000,  durante la quale e' stata approvata la legge 21 novembre 2000,
n.  342,  ha  formalmente  impegnato  il  Governo  "in  sede di prima
applicazione  della  nuova  disciplina a definire in via transitoria,
quale  livello  di  tassazione sensibilmente inferiore, quello che in
media  si  discosti  di almeno il 30% dal livello di tassazione medio
applicato in Italia";
  Considerato,  infine,  che  la  lista  degli  Stati e dei territori
aventi un regime fiscale privilegiato ai fini del citato art. 127-bis
del testo unico delle imposte sui redditi e' comunque suscettibile di
modifiche  ed integrazioni sulla base della eventuale acquisizione di
ulteriori  elementi  conoscitivi  relativi  alla legislazione fiscale
degli Stati esteri;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Ai  fini  dell'applicazione  dell'art.  127-bis del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si considerano Stati e territori
aventi un regime fiscale privilegiato:
    Alderney (Isole del Canale), Andorra, Anguilla, Antille Olandesi,
Aruba,  Bahamas,  Barbados,  Barbuda, Belize, Bermuda, Brunei, Cipro,
Filippine,  Gibilterra, Gibuti (ex Afar e Issas), Grenada, Guatemala,
Guernsey  (Isole  del  Canale),  Herm  (Isole del Canale), Hong Kong,
Isola di Man, Isole Cayman, Isole Cook, Isole Marshall, Isole Turks e
Caicos, Isole Vergini britanniche, Isole Vergini statunitensi, Jersey
(Isole  del  Canale),  Kiribati  (ex Isole Gilbert), Libano, Liberia,
Liechtenstein,  Macao,  Maldive,  Malesia,  Montserrat,  Nauru, Niue,
Nuova  Caledonia,  Oman,  Polinesia  francese,  Saint  Kitts e Nevis,
Salomone,  Samoa, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Sant'Elena,
Sark  (Isole  del  Canale),  Seychelles, Singapore, Tonga, Tuvalu (ex
Isole Ellice), Vanuatu.