IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visti gli articoli 2 e 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti la istituzione del Ministero dell'economia e delle finanze; Visto l'art. 127-bis, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto con l'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 21 novembre 2000, n. 342, il quale prevede che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze vengano individuati gli Stati o i territori aventi un regime fiscale privilegiato; Considerato che, secondo quanto stabilito dal citato comma 4 dell'art. 127-bis del predetto testo unico delle imposte sui redditi, devono essere considerati privilegiati i regimi fiscali di Stati o territori in ragione del livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, della mancanza di un adeguato scambio di informazioni ovvero di altri criteri equi-valenti; Ritenuto che, ai fini della predetta normativa, e' presa in considerazione la categoria dei redditi da impresa e che, ai fini medesimi, la misura dell'imposizione applicata in Italia include l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e l'imposta regionale sulle attivita' produttive; Considerato che la Camera dei deputati, nella seduta del 4 ottobre 2000, durante la quale e' stata approvata la legge 21 novembre 2000, n. 342, ha formalmente impegnato il Governo "in sede di prima applicazione della nuova disciplina a definire in via transitoria, quale livello di tassazione sensibilmente inferiore, quello che in media si discosti di almeno il 30% dal livello di tassazione medio applicato in Italia"; Considerato, infine, che la lista degli Stati e dei territori aventi un regime fiscale privilegiato ai fini del citato art. 127-bis del testo unico delle imposte sui redditi e' comunque suscettibile di modifiche ed integrazioni sulla base della eventuale acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi relativi alla legislazione fiscale degli Stati esteri; Decreta: Art. 1. 1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 127-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si considerano Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato: Alderney (Isole del Canale), Andorra, Anguilla, Antille Olandesi, Aruba, Bahamas, Barbados, Barbuda, Belize, Bermuda, Brunei, Cipro, Filippine, Gibilterra, Gibuti (ex Afar e Issas), Grenada, Guatemala, Guernsey (Isole del Canale), Herm (Isole del Canale), Hong Kong, Isola di Man, Isole Cayman, Isole Cook, Isole Marshall, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini britanniche, Isole Vergini statunitensi, Jersey (Isole del Canale), Kiribati (ex Isole Gilbert), Libano, Liberia, Liechtenstein, Macao, Maldive, Malesia, Montserrat, Nauru, Niue, Nuova Caledonia, Oman, Polinesia francese, Saint Kitts e Nevis, Salomone, Samoa, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Sant'Elena, Sark (Isole del Canale), Seychelles, Singapore, Tonga, Tuvalu (ex Isole Ellice), Vanuatu.