IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                          E DEI TRASPORTI  
 
  Visto l'art. 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, che destina  i
contributi di cui al comma 1, lettere b) e c), al finanziamento di un
programma costruttivo di alloggi per lavoratori; 
  Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 431, recante  «Disciplina  delle
locazioni e del rilascio degli immobili  adibiti  ad  uso  abitativo»
che, all'art. 11, istituisce, presso il Ministero dei lavori pubblici
(ora  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti)  il  Fondo
nazionale per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazioni; 
  Visto il decreto  ministeriale  7  giugno  1999,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 167 del 19 luglio 1999,  con
il quale sono stati fissati, ai sensi dell'art. 11,  comma  4,  della
legge 9 dicembre 1998, n. 431, i requisiti minimi dei conduttori  per
beneficiare  dei  contributi  integrativi  a  valere  sulle   risorse
assegnate  al  Fondo  nazionale  di  sostegno  per   l'accesso   alle
abitazioni in locazione nonche' i criteri per la determinazione degli
stessi; 
  Visto, il comma 5 dell'art. 11 della citata legge 9 dicembre  1998,
n. 431, come sostituito dall'art. 7, comma 1,  del  decreto-legge  13
settembre 2004, n. 240, convertito dalla legge 12 novembre  2004,  n.
269, che stabilisce,  tra  l'altro,  che  a  decorrere  dal  2005  la
ripartizione delle risorse  assegnate  al  Fondo  e'  effettuata  dal
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previa intesa  in  sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano sulla base dei criteri  fissati
con  apposito  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti previa medesima intesa ed in rapporto alla quota di risorse
messe a disposizione dalle singole regioni e province autonome; 
  Visto il decreto ministeriale 14 settembre 2005, prot. n.  1998/C2,
registrato alla Corte dei conti il 10 novembre  2005,  reg.  9,  fog.
142, con il quale in attuazione dell'art. 11  della  citata  legge  9
dicembre 1998, n. 431, come sostituito  dall'art.  7,  comma  1,  del
decreto-legge 13 settembre 2004, n. 240, convertito  dalla  legge  12
novembre 2004, n. 269, sono stati fissati, previa intesa in  sede  di
Conferenza Stato- Regioni del  14  luglio  2005,  i  criteri  per  la
ripartizione delle risorse assegnate al Fondo nazionale  di  sostegno
per l'accesso  alle  abitazioni  in  locazione  di  cui  al  comma  1
dell'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431; 
  Visto il decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 recante «Disposizioni
urgenti in materia  di  IMU,  di  altra  fiscalita'  immobiliare,  di
sostegno alle politiche abitative e di  finanza  locale,  nonche'  di
cassa  integrazione  guadagni  e   di   trattamenti   pensionistici»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124; 
  Visto  in  particolare  il  comma  4   dell'art.   6   del   citato
decreto-legge che assegna al Fondo nazionale di sostegno  all'accesso
alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge 9 dicembre 19998,
n. 431, una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno  degli  anni
2014 e 2015; 
  Visto il comma 109 dell'art. 2 della legge  23  dicembre  2009,  n.
191, con il quale sono stati abrogati, a  decorrere  dal  1°  gennaio
2010, gli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386  e  che
conseguentemente non sono dovute alle Province autonome di  Trento  e
Bolzano erogazioni a carico del  bilancio  dello  stato  previste  da
leggi di settore e considerato che l'accantonamento  per  le  per  le
province autonome di Trento e Bolzano e' gia'  stato  considerato  in
fase di programmazione  ed  approvazione  della  citata  disposizione
normativa di rifinanziamento; 
  Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2011, prot. 300,  registrato
alla Corte dei conti - Ufficio  di  controllo  atti  Ministeri  delle
infrastrutture ed assetto del territorio - in data 16 settembre  2011
novembre, registro 13,  foglio  n.  348,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale - Serie Generale - del 17 ottobre  2011,  n.  242,  con  il
quale e' stato effettuato il riparto delle risorse assegnate al Fondo
nazionale relativamente all'annualita' 2011; 
  Viste  le  comunicazioni  effettuate  dalle   Regioni   in   ordine
all'entita' dei fondi aggiuntivi iscritti  nei  bilanci  regionali  e
delle risorse aggiuntivi  messe  a  disposizione  degli  enti  locali
relativamente agli anni 2011, 2012 e 2013; 
  Ravvisata la necessita' di procedere ad un sollecito riparto  della
dotazione  di  50  milioni  di  euro  relativa  all'annualita'   2014
assegnata dal comma 5 dell'art. 6 del citato decreto legge 31  agosto
2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  ottobre
2013, n. 124 al fine di ridurre il  disagio  abitativo  che  e'  dato
riscontrare nel territorio nazionale; 
  Vista l'intesa espressa sulla proposta di  ripartizione  effettuata
dal Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  dalla  Conferenza
permanente Stato - Regioni nella seduta del 16 gennaio 2014; 
 
                              Decreta: 
 
  1. La disponibilita' del Fondo nazionale di sostegno per  l'accesso
alle abitazioni in  locazione  di  cui  all'art.  11  della  legge  9
dicembre 1998, n. 431, pari per l'annualita' 2014  a  50  milioni  di
euro, e' ripartita tra le  regioni  secondo  l'allegata  tabella  che
forma parte integrante del presente decreto. 
  2. Le regioni ripartiscono le quote di propria  spettanza  a  norma
del comma 7 del predetto art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n.  431
come integrato dall'art. 1, comma 2, della legge 8 febbraio 2001,  n.
21. 
  3. I comuni, sulla base delle risorse loro assegnate e nel rispetto
dei requisiti minimi stabiliti dal decreto del  Ministro  dei  lavori
pubblici del 7 giugno 1999, definiscono la graduatoria tra i soggetti
in possesso dei predetti requisiti. 
  4. Ai fini dei successivi riparti, le comunicazioni  delle  regioni
al  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  -  Direzione
generale per le politiche abitative, concernenti l'entita' dei  fondi
aggiuntivi iscritti nei bilanci regionali  per  l'annualita'  cui  si
riferisce il riparto e di quelli degli enti locali riferiti  all'anno
precedente iscritti in bilancio, gia' indicati al comma 6 del decreto
ministeriale 14 settembre 2005, dovranno pervenire al Ministero entro
e non oltre il 30 marzo di ciascun anno. Le  comunicazioni  pervenute
oltre tale data non saranno  prese  in  considerazione  ai  fini  dei
riparti di che trattasi. 
  5. Ai sensi del punto 7 del decreto ministeriale 14 settembre 2005,
prot. n. 1998/C2, registrato alla Corte  dei  conti  il  10  novembre
2005, reg. 9, fog. 142, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale -  Serie
Generale - n. 281  del  2  dicembre  2005,  le  risorse  statali  non
ripartite  dalle  singole  regioni  entro  sei  mesi  dall'erogazione
saranno decurtate dalla quota di spettanza  dell'anno  successivo.  A
tal fine le regioni comunicano al Ministero  delle  infrastrutture  e
dei trasporti, entro il termine di cui  sopra,  il  provvedimento  di
riparto in favore dei comuni. 
  6. I  fondi  ripartiti  con  il  presente  decreto  possono  essere
utilizzati, fermo restando le finalita' generali perseguite dal Fondo
di sostegno di cui all'art. 11 della legge 431/98, per  sostenere  le
iniziative intraprese dai comuni e dalle regioni anche attraverso  la
costituzione di  agenzie,  istituti  per  la  locazione  o  fondi  di
garanzia tese a favorire la mobilita'  nel  settore  della  locazione
anche di soggetti che non siano piu' in  possesso  dei  requisiti  di
accesso all'edilizia residenziale pubblica attraverso il  reperimento
di alloggi da concedere in locazione a  canone  concordato  ai  sensi
dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431. 
  7. In  ragione  della  limitatezza  delle  risorse  disponibili  le
regioni  possono  stabilire  requisiti  piu'  restrittivi  di  quelli
indicati nell'art. 1 del decreto del Ministro dei lavori  pubblici  7
giugno 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -serie generale - n.
167 del 19 luglio 1999,  dandone  comunicazione  al  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti. 
  8. Eventuali variazioni dello stanziamento del pertinente  capitolo
di bilancio conseguenti a manovre di finanza pubblica,  comporteranno
l'adeguamento proporzionale della ripartizione del Fondo. 
  Il presente decreto, successivamente alla  registrazione  da  parte
degli Organi di controllo, sara' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 12 febbraio 2014 
 
                                                    Il Ministro: Lupi 

Registrato alla Corte dei conti il 27 marzo 2014 
Ufficio di  controllo  atti  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, registro n. 1, foglio n. 1520