IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e
ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione
economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la
programmazione economica» e visto, in particolare, l'art. 16,
concernente l'istituzione e le attribuzioni del Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nonche' le
successive disposizioni legislative relative alla composizione dello
stesso Comitato;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni,
concernente «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni,
concernente «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.
327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', e
successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni, concernente il «Codice dei contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE», ed in particolare gli articoli 166, 167,
comma 5, e 185;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
del 9 giugno 2015, n. 194, e successive modificazioni, che ha
soppresso la struttura tecnica di missione istituita con decreto
dello stesso Ministro del 10 febbraio 2003, n. 356, e successive
modificazioni, attribuendo i compiti di cui all'art. 3 del medesimo
decreto alle direzioni generali competenti del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, alle quali e' demandata la
responsabilita' di assicurare la coerenza tra i contenuti della
relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, concernente
«Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»
(cosiddetto nuovo Codice dei contratti pubblici) e seguenti
modificazioni che ha abrogato e sostituito il decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, concernente «Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE», e seguenti modificazioni, e in particolare:
1. l'art. 200, comma 3, che prevede che, in sede di prima
individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari
per lo sviluppo del Paese, il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti effettua una ricognizione di tutti gli interventi gia'
compresi negli strumenti di pianificazione e programmazione, comunque
denominati, vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo
decreto legislativo, all'esito della quale lo stesso Ministro propone
l'elenco degli interventi da inserire nel primo Documento pluriennale
di pianificazione (DPP) di cui al decreto legislativo del 29 dicembre
2011, n. 228, che sostituisce tutti i predetti strumenti;
2. l'art. 201, comma 9, che prevede che, fino all'approvazione
del primo DPP, valgono come programmazione degli investimenti in
materia di infrastrutture e trasporti gli strumenti di pianificazione
e programmazione e i piani, comunque denominati, gia' approvati
secondo le procedure vigenti alla data di entrata in vigore dello
stesso decreto legislativo o in relazione ai quali sussiste un
impegno assunto con i competenti organi dell'Unione europea;
3. l'art. 214, comma 2, lettera d) e f), in base al quale il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede alle
attivita' di supporto a questo Comitato per la vigilanza sulle
attivita' di affidamento da parte dei soggetti aggiudicatori e della
successiva realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti
prioritari per lo sviluppo del Paese e cura l'istruttoria sui
progetti di fattibilita' e definitivi, anche ai fini della loro
sottoposizione alla deliberazioni di questo Comitato in caso di
infrastrutture e insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese,
proponendo allo stesso le eventuali prescrizioni per l'approvazione
del progetto;
4. l'art. 214, comma 11, che prevede che in sede di prima
applicazione restano comunque validi gli atti ed i provvedimenti
adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti
giuridici sorti sulla base dell'art. 163 del decreto legislativo n.
163 del 2006;
5. l'art. 216, commi 1, 1-bis e 27, che, fatto salvo quanto
previsto nel citato decreto legislativo n. 50 del 2016, stabiliscono
rispettivamente che:
5.1. lo stesso decreto legislativo n. 50 del 2016 si applica
alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si
indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati
successivamente alla data della sua entrata in vigore;
5.2. per gli interventi ricompresi tra le infrastrutture
strategiche gia' inseriti negli strumenti di programmazione
approvati, e per i quali la procedura di valutazione di impatto
ambientale sia gia' stata avviata alla data di entrata in vigore del
suddetto decreto legislativo, i relativi progetti sono approvati
secondo la disciplina previgente;
5.3. le procedure per la valutazione di impatto ambientale
delle grandi opere avviate alla data di entrata in vigore del
suddetto decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo la disciplina
gia' prevista dagli articoli 182, 183, 184 e 185 di cui al previgente
decreto legislativo n. 163 del 2006, sono concluse in conformita'
alle disposizioni e alle attribuzioni di competenza vigenti all'epoca
del predetto avvio e le medesime procedure trovano applicazione anche
per le varianti;
Considerato che la proposta all'esame, alla luce delle sopracitate
disposizioni e, in particolare, di quanto previsto al citato art.
216, commi 1, 1-bis e 27, del predetto decreto legislativo n. 50 del
2016, risulta ammissibile all'esame di questo Comitato e ad essa sono
applicabili le disposizioni del previgente decreto legislativo n. 163
del 2006;
Vista la legge di conversione n. 55 del 14 giugno 2019 del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 140 del 17 giugno 2019 «Disposizioni urgenti per il
rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione
degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di
ricostruzione a seguito di eventi sismici» (c.d. decreto «Sblocca
cantieri»);
Tenuto conto che l'art. 59 del Codice dei contratti (il citato
decreto legislativo n. 50 del 2016), prevede il divieto di
affidamento congiunto della progettazione e della esecuzione di
lavori, stabilendo - rispetto a tale divieto, che pone la limitazione
del ricorso all'appalto integrato - una serie di esclusioni, quali: i
casi di affidamento a contraente generale, la finanza di progetto,
l'affidamento in concessione, il partenariato pubblico privato, il
contratto di disponibilita', la locazione finanziaria, nonche' le
opere di urbanizzazione a scomputo;
Visto l'art. 59 del Codice dei contratti pubblici in materia di
affidamento congiunto di progettazione e realizzazione (c.d. appalto
integrato), come modificato dalla legge n. 55 del 2019 sopra citata,
che prevede la possibilita' di ricorrere all'appalto integrato e
inserisce una nuova previsione in base alla quale i requisiti minimi
per lo svolgimento della progettazione oggetto del contratto sono
previsti nei documenti di gara nel rispetto del codice e del nuovo
regolamento di attuazione del codice, di cui all'art. 216, comma
27-octies;
Valutata come applicabile al caso in esame la nuova previsione
normativa;
Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che all'art. 1, comma 5,
istituisce presso questo Comitato il «Sistema di monitoraggio degli
investimenti pubblici» (MIP), con il compito di fornire
tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di
sviluppo e funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta
nell'ambito di questo stesso Comitato;
Vista la normativa vigente in materia di Codice unico di progetto
(CUP) e, in particolare:
1. la delibera 27 dicembre 2002, n. 143, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 87 del 2003, errata corrige pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 140 del 2003, e la delibera 29 settembre 2004,
n. 24, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 2004, con le
quali questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del
CUP e ha stabilito che il CUP stesso deve essere riportato su tutti i
documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici
relativi a progetti d'investimento pubblico e deve essere utilizzato
nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati
ai suddetti progetti;
2. la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» che, all'art.
11, ha disposto che ogni progetto di investimento pubblico deve
essere dotato di un CUP;
3. la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal
decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17
dicembre 2010, n. 217, che, tra l'altro, ha definito le sanzioni
applicabili in caso di mancata apposizione del CUP sugli strumenti di
pagamento;
Visto il Codice unico di progetto (CUP) «F62C05000020001»
attribuito all'intero intervento, il quale e' stato aggiornato nel
nuovo CUP «F52C15000390001»;
Considerato che il CUP «F52C15000390001» si riferisce al solo Lotto
1° del progetto definitivo in esame: «Itinerario Caianello (A1) -
Benevento. Adeguamento a quattro corsie della SS n. 372 «Telesina»
dal km 0+000 al km 60+900. Lotto 1: dal km 37+000 (svincolo di S.
Salvatore Telesino) al km 60+900 (svincolo di Benevento), oggetto
della presente delibera;
Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 248 del 2003, con la quale questo Comitato ha formulato,
tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle
attivita' di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e' chiamato a svolgere ai fini della vigilanza
sull'esecuzione delle opere prioritarie per lo sviluppo del Paese;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, concernente
«Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge
31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio
sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica
dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del
Fondo opere e del Fondo progetti»;
Vista la normativa vigente in tema di controllo dei flussi
finanziari e, in particolare:
1. l'art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che
regolamenta il monitoraggio finanziario dei lavori relativi alle
infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi di cui agli
articoli 161, comma 6-bis e 176, comma 3, lettera e), del citato
decreto legislativo n. 163 del 2006, disposizione richiamata all'art.
203, comma 2, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016;
2. la delibera di questo Comitato del 28 gennaio 2015, n. 15,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 2015, che aggiorna -
ai sensi del comma 3 del menzionato art. 36 del decreto-legge n. 90
del 2014 - le modalita' di esercizio del sistema di monitoraggio
finanziario di cui alla delibera del 5 maggio 2011, n. 45, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 2011 e la relativa errata corrige
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 2011;
Vista la delibera 8 agosto 2015, n. 62, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 271 del 2015, con la quale questo Comitato ha approvato
lo schema di protocollo di legalita' precedentemente licenziato nella
seduta del 13 aprile 2015 dal Comitato di coordinamento per l'alta
sorveglianza delle grandi opere (CCASGO), costituito con decreto 14
marzo 2003, adottato dal Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti;
Visto l'art. 203 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 che,
istituendo il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle
infrastrutture e degli insediamenti prioritari (CCASIIP), ha
assorbito ed ampliato - all'interno di quest'ultimo Organismo
inter-istituzionale dello Stato - tutte le competenze del previgente
CCASGO;
Considerato che l'intervento in esame e' compreso nella Intesa
generale quadro tra Governo e regione in data 18 dicembre 2001 e nel
1° Atto integrativo sottoscritto in data 1° agosto 2008, nonche'
nell'Accordo di programma quadro del 31 ottobre 2002;
Vista la delibera del 21 dicembre 2001, n. 121, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2002, supplemento ordinario, con la
quale questo Comitato ha approvato il primo Programma delle
infrastrutture strategiche che include nell'allegato 2 l'intervento
di cui trattasi;
Vista la delibera del 29 marzo 2006, n. 100, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 280 del 2006 con la quale questo Comitato ha
approvato il progetto preliminare della «Itinerario Caianello (A1) -
Benevento: adeguamento a 4 corsie della S.S. "Telesina" dal km 0+000
al km 60+900» ed e' stata, altresi', riconosciuta la compatibilita'
ambientale dell'opera, apposto il vincolo preordinato all'esproprio
per i beni ricadenti nelle aree interessate e perfezionata l'intesa
Stato-regione sulla localizzazione delle opere;
Vista la delibera del 3 agosto 2011, n. 62, relativa alla
individuazione ed assegnazione di risorse ad interventi di rilievo
nazionale ed interregionale e di rilevanza strategica regionale per
l'attuazione del Piano nazionale per il Sud, che assegnava 90 milioni
di euro al progetto in esame;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (decreto
interministeriale) n. 82 del 4 marzo 2015, a valere sullo
stanziamento di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 133 del
2014, assegnava 88,74 milioni di euro al progetto (85,86 milioni nel
2017 e 2,88 milioni nel 2019), poi rimodulate dal successivo decreto
interministeriale MIT-MEF n. 426 del 2017.
Vista la delibera del 29 aprile 2015, n. 45, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2015 con la quale questo Comitato ha
valutato negativamente la proposta del promotore ATI NET
Engineering/Geodata unitamente al progetto preliminare di cui
all'intervento denominato «Adeguamento a 4 corsie della SS n. 372
"Telesina" dal km 0+000 al km 60+900», individuando Anas S.p.a.,
quale soggetto aggiudicatore dell'intervento e confermando
l'assegnazione a favore di Anas medesimo, delle risorse disponibili
per l'intervento stesso, stimate in 327,51 milioni di euro;
Vista la delibera del 22 dicembre 2017, n. 98, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 132 del 9 giugno 2018 avente per oggetto «Fondo
sviluppo e coesione 2014-2020. Addendum piano operativo
infrastrutture (art. 1, comma 703, lettera c) della legge n. 190 del
2014), con la quale questo Comitato ha approvato l'Addendum al Piano
operativo infrastrutture Fondo sviluppo e coesione (FSC) 2014-2020 di
competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel
quale e' compreso l'intervento di cui trattasi;
Vista la delibera 28 novembre 2018, n. 82, con la quale e' stato
modificato il «Regolamento interno del Comitato interministeriale per
la programmazione economica» di cui alla delibera 30 aprile 2012, n.
62;
Vista la delibera del 24 luglio 2019, n. 36, approvata in data
odierna dal Comitato, relativa all'aggiornamento del contratto di
programma 2016-2020 di Anas, nel quale e' stato confermato fra gli
altri l'intervento in esame, gia' previsto nella precedente versione
del contratto di programma 2016-2020 approvato con delibera n. 65 del
7 agosto 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 15 dicembre
2017;
Considerata l'importanza dell'intervento in quanto, come indicato
nella relazione del Ministero istruttore, «la Telesina garantisce ai
territori attraversati l'accesso all'Autostrada del Sole (lato ovest)
ed alla citta' di Benevento (lato est), nonche', tramite il raccordo
autostradale Benevento-Castel del Lago, all'Autostrada A16 e
costituisce, insieme alle due autostrade citate, l'itinerario
preferenziale per gli spostamenti tra le Regioni Puglia e Lazio e per
quelli all'interno del versante tirrenico dell'Italia centrale,
rappresentando l'alternativa piu' breve al percorso autostradale che
passa per Avellino e Caserta» nonche' la necessita' di realizzare il
raddoppio della statale riconosciuta in quanto «l'arteria, malgrado
la sua importanza, non possiede caratteristiche geometriche adeguate
al suo ruolo, soprattutto tenendo conto che la sezione trasversale
della piattaforma stradale, con una corsia per senso di marcia,
risulta insufficiente a garantire un idoneo livello di servizio e di
conseguenza un corretto standard di sicurezza»;
Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, e in particolare che:
sotto l'aspetto tecnico-procedurale:
1. nell'ambito dell'iter approvativo del progetto preliminare
dell'«Itinerario Caianello (A1) - Benevento: adeguamento a 4 corsie
della S.S. "Telesina" dal km 0+000 al km 60+900», nel 2006 e' stata
accertata la compatibilita' ambientale ed e' stata perfezionata, ad
ogni fine edilizio ed urbanistico, l'Intesa Stato-regione sulla
localizzazione dell'opera;
2. nel 2009 e' stata attivata una ulteriore procedura di
valutazione di impatto ambientale e di localizzazione urbanistica sul
progetto preliminare presentato dal promotore «ATI NET
Engineering/Geodata» nell'ambito della proposta di finanza di
progetto;
3. nell'ambito della ulteriore procedura sopra citata sono stati
espressi nuovamente i pareri favorevoli del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, del Ministero per i beni e le
attivita' culturali e il turismo, e la deliberazione della Regione n.
1778 del 4 dicembre 2009, con la quale sentiti i comuni la Regione ha
espresso il «consenso ai fini della localizzazione» del progetto
definitivo;
4. il tracciato cosi' individuato dal promotore «coincide
sostanzialmente» con quello indicato nel progetto preliminare Anas
S.p.a. gia' approvato;
5. a seguito della citata delibera di questo Comitato n. 45 del
2015, con nota CDG-0582001 del 17 novembre 2017, Anas S.p.a. ha
chiesto ai comuni ed enti interessati «di provvedere a presentare
motivate proposte di adeguamento o richieste di prescrizioni per il
progetto definitivo o di varianti migliorative al Ministero delle
infrastrutture, nel termine perentorio di sessanta giorni dal
ricevimento del progetto definitivo, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 166, comma 3, del citato decreto legislativo n. 163 del
2006»;
6. il progetto definitivo, denominato «Itinerario Caianello (A1) -
Benevento. Adeguamento a 4 corsie della S.S. 372 - Telesina - dal km
37+000 (svincolo di S. Salvatore Telesino) al Km 60+900 (svincolo di
Benevento)», e' caratterizzato da una progressiva di progetto del
primo lotto in esame - dal Km 36+100 al Km 61+200;
7. il progetto e' stato inoltrato al Consiglio superiore dei lavori
pubblici in data 26 ottobre 2017, ai sensi del citato decreto
legislativo n. 50 del 2016;
8. Anas S.p.a. ha effettuato la pubblicazione sui quotidiani Italia
Oggi e Il Mattino, edizione di Benevento, del 20 novembre 2017 e sul
sito della Regione Campania, nonche' ha chiesto a tutti i comuni
interessati, previo deposito della relativa documentazione tecnica,
la pubblicazione degli avvisi presso gli albi pretori;
9. in data 15 dicembre 2017, in occasione di un successivo incontro
in concomitanza con l'adunanza per l'avvio dell'istruttoria del
Consiglio superiore dei lavori pubblici i rappresentanti dei comuni
hanno confermato l'interesse del territorio per l'opera ed esposto
alcune richieste di ottimizzazioni locali finalizzate a migliorare la
funzionalita' e la fruibilita' dell'opera nei confronti del
territorio attraversato;
10. con nota n. CDG-0030064 del 19 gennaio 2018, Anas S.p.a. ha
sollecitato i comuni a riscontrare la citata nota n. CDG-0582001 del
17 novembre 2017, «a presentare motivate proposte di adeguamento o
richieste di prescrizioni per il progetto definitivo o di varianti
migliorative al Ministero delle infrastrutture, nel termine
perentorio di sessanta giorni dal ricevimento del progetto
definitivo», richiamando il termine perentorio e l'importanza
dell'opera per il territorio;
11. successivamente pervenivano note ufficiali dei comuni con
unanime parere favorevole alla realizzazione dell'opera ed alcune
marginali richieste di adeguamenti e/o miglioramenti con particolare
riferimento alla viabilita' interferita ed ai collegamenti con l'asse
stradale;
12. stante le condizioni di cui all'art. 166, 1° comma, del citato
decreto legislativo n. 163 del 2006 che prevede che «il progetto
definitivo delle infrastrutture e' integrato da una relazione del
progettista attestante la rispondenza al progetto preliminare e alle
eventuali prescrizioni dettate in sede di approvazione dello stesso
con particolare riferimento alla compatibilita' ambientale e alla
localizzazione dell'opera», il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti ha ritenuto di non rinnovare la conferenza dei servizi,
come si evince dalla citata nota n. 1761 del 20 febbraio 2018;
13. il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha reso parere
favorevole nella seduta del 16 febbraio 2018, n. 66;
14. con nota prot. 15448 del 4 luglio 2018 il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha trasmesso
il parere CTVIA n. 2759 del 15 giugno 2018 inerente la procedura di
verifica di ottemperanza;
15. il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con nota
prot. 339 del 14 gennaio 2019 ha convocato la Conferenza di servizi
che si e' svolta in data 7 febbraio 2019 ed in esito alla quale sono
stati acquisiti i pareri, le autorizzazioni ed i nulla osta dei
diversi soggetti istituzionalmente interessati dall'opera in oggetto,
come riportato nel verbale e nel foglio condizioni;
16. non sono pervenute motivate osservazioni avverse alla
realizzazione dell'opera ed essendo la medesima, ai sensi e per gli
effetti della procedura sul progetto preliminare, localizzata fin dal
2006 nei piani regolatori comunali, anche in considerazione della
comprovata importanza e necessita' dell'opera, per gli effetti sulla
sicurezza stradale conseguenti al ripristino di livelli di servizio
appropriati alla tipologia di traffico presente, e' stato proposto al
Comitato di procedere all'approvazione del progetto definitivo ai
sensi dell'art. 166 comma 3, 4 e 5 del decreto legislativo n. 163 del
2006;
sotto l'aspetto attuativo:
1. l'intervento in esame consiste in un progetto di adeguamento
a quattro corsie della S.S. n. 372 «Telesina», con una progressiva di
progetto dal Km 36+100 al Km 61+200, da San Salvatore Telesino a
Benevento. Il titolo dell'intervento ha, tuttavia, mantenuto nelle
varie fasi dell'iter approvativo, inclusi i pareri, la denominazione
originale, in particolare relativamente al primo lotto in esame,
«Itinerario Caianello (A1) - Benevento. Adeguamento a quattro corsie
della S.S. 372 - Telesina - dal km 37+000 (svincolo di S. Salvatore
Telesino) al Km 60+900 (svincolo di Benevento)»;
2. tale adeguamento potenzia il collegamento della direttrice Lazio
- Campania - Puglia lungo l'itinerario A1 (Roma - Caianello) - SS 372
(Caianello - Benevento) - Raccordo Autostradale (BN/A16) - A16
(Castel del Lago-Bari), fornendo una valida alternativa al percorso
autostradale attuale a servizio di un'area particolarmente
interessata da intenso traffico pesante;
3. i comuni interessati dall'opera sono: San Salvatore Telesino,
Telese Terme, Castelvenere, Solopaca, Paupisi, Ponte, Vitulano,
Torrecuso e Benevento;
4. il tempo previsto per l'esecuzione dei lavori e' valutato in
1.963 giorni naturali e consecutivi, mentre il tempo previsto per lo
sviluppo della progettazione esecutiva e' valutato in centottanta
giorni naturali e consecutivi;
5. la modalita' di affidamento e' l'appalto dei lavori sulla base
del progetto esecutivo dell'amministrazione aggiudicatrice, ai sensi
del citato decreto legislativo n. 50 del 2016;
sotto l'aspetto finanziario:
1. il costo dell'intervento, comprensivo della valorizzazione delle
prescrizioni, il cui importo e' di 8,05 milioni di euro, e' pari a
460 milioni di euro;
2. le fonti di copertura sono le seguenti:
Parte di provvedimento in formato grafico
Visto il quadro economico elaborato secondo lo schema di cui
all'allegato 3 della nota DIPE n. 3277 del 22 luglio 2015, trasmesso
dal MIT-GAB all'interno della relazione istruttoria con la nota del
27 giugno 2019, n. 25984:
Parte di provvedimento in formato grafico
Considerato che, con proposta 14 febbraio 2018, n. 5591, il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha richiesto
l'iscrizione all'ordine del giorno di questo Comitato dell'esame
dell'argomento;
Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici reso
nella seduta del 16 febbraio 2018, n. 66;
Viste le note del 20 febbraio 2018, n. 1761 e n. 1779 e del 21
febbraio 2018, n. 1849 con le quali il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti ha integrato la documentazione istruttoria e fornito
chiarimenti al riguardo;
Vista la delibera n. 8 del 2018 del CIPE, che ha approvato il
progetto definitivo redatto da Anas, condizionandolo e subordinandolo
al parere favorevole del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare in merito alla verifica di ottemperanza;
Vista la nota prot. 15448 del 4 luglio 2018 del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che ha
trasmesso il parere CTVIA n. 2759 del 15 giugno 2018 inerente la
procedura di verifica di ottemperanza;
Considerato che la Corte dei conti ha formulato rilievi alla
delibera CIPE n. 8 del 2018 con nota prot. 32375 del 15 ottobre 2018
e le ragioni ostative fanno principalmente riferimento alla mancata
convocazione della Conferenza di servizi, che il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti aveva ritenuto assorbita dalla
disponibilita' di tutti i pareri propedeutici;
Tenuto conto che successivamente il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti ha chiesto al DIPE con nota prot. 39990 del 22
novembre 2018 di procedere al ritiro della delibera CIPE n. 8 del
2018;
Vista la nota 22 novembre 2018, n. 5866, con la quale il DIPE ha
inoltrato la richiesta del MIT di ritiro della delibera n. 8 del
2018;
Considerata la Conferenza di servizi che si e' svolta in data 7
febbraio 2019 ed in esito alla quale sono stati acquisiti i pareri,
le autorizzazioni ed i nulla osta dei diversi soggetti
istituzionalmente interessati dall'opera in oggetto, come riportato
nel verbale e nel foglio condizioni;
Vista la nuova proposta del MIT pervenuta con nota del Capo di
Gabinetto 27 giugno 2019, n. 25984 (protocollata in entrata con
protocolli DIPE 27 giugno 2019, n. 3556, e 28 giugno 2019, n. 3569 e
n. 3574, quest'ultimo in particolare contenente la relazione
istruttoria aggiornata), con la quale il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti ha richiesto l'iscrizione all'ordine
del giorno di questo Comitato dell'argomento in esame e ha trasmesso
la relazione istruttoria aggiornata e la ulteriore documentazione
istruttoria;
Vista la nota 22 luglio 2019, n. 8692, con la quale il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti ha fornito chiarimenti rispetto
alle questioni emerse nel corso della riunione preparatoria del CIPE
del 3 luglio 2019, inoltrando per altro il quadro prescrittivo
rivisto al 18 luglio 2019 (dopo le interlocuzioni conclusive
intercorse anche con il Ministero dei beni e delle attivita'
culturali nel corso della riunione avvenuta il 17 luglio 2019), e le
note di Anas del 22 luglio 2019, n. 426926-P e n. 427181-P;
Vista la nota prot. DIPE n. 4105 - P del 23 luglio 2019,
predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e
il coordinamento della politica economica della Presidenza del
Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze,
posta a base dell'odierna seduta del Comitato;
Considerato il dibattito svolto durante la seduta odierna del
Comitato, a seguito del quale, su richiesta del Ministero dei beni e
delle attivita' culturali e' stata precisata ulteriormente la
prescrizione al punto 1.1.5.2., lettera e), specificando che la
stessa e' allineata alla proposta progettuale aggiornata di Anas
relativamente al Viadotto sul Ponte Maria Cristina, trasmessa per
ultima dal Ministero proponente;
Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
Delibera:
Le disposizioni del presente punto sono adottate ai sensi e per gli
effetti del combinato disposto degli articoli 214, comma 11, e 216,
commi 1, 1-bis e 27, del decreto legislativo n. 50 del 2016, e del
decreto legislativo n. 163 del 2006 e successive modificazioni, da
cui deriva la sostanziale applicabilita' della previgente disciplina,
di cui al decreto legislativo in ultimo citato, a tutte le procedure,
anche autorizzative, avviate prima del 19 aprile 2016, e in
particolare ai sensi dell'art. 166 del decreto legislativo n. 163 del
2006.
1. Approvazione progetto definitivo.
1.1 Ai sensi e agli effetti degli articoli degli articoli 166 e 185
del decreto legislativo n. 163 del 2006, nonche' ai sensi degli
articoli 10 del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, e
successive modificazioni, e' approvato il progetto definitivo
dell'opera denominata «Itinerario Caianello (A1) - Benevento.
Adeguamento a 4 corsie della SS n. 372 "Telesina" dal Km 0+000 al Km
60+900. Lotto 1: dal Km 37+000 (svincolo di S. Salvatore Telesino) al
km 60+900 (svincolo di Benevento), con le prescrizioni e le
raccomandazioni contenute nell'allegato, anche ai fini della
compatibilita' ambientale, della localizzazione urbanistica, della
apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e della pubblica
utilita'.
1.2 E' approvato, altresi', ai sensi dell'art. 170 del decreto
legislativo n. 163 del 2006 e seguenti modificazioni, il programma di
risoluzione delle interferenze allegato al progetto definitivo
dell'intervento;
1.3 Il progetto definitivo, dal costo di 460 milioni di euro, e'
coperto finanziariamente come di seguito indicato:
147,51 milioni di euro corrispondenti al volume d'investimenti
attualmente stimato come sviluppabile dal contributo quindicennale di
9,834 milioni di euro ex art. 1, comma 78, della legge n. 266 del
2005, assegnato in via programmatica con la citata delibera CIPE n.
100 del 2006 (allegato 1);
90,00 milioni di euro assegnati con la delibera CIPE n. 62 del
2011, a carico delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione
(FSC) - programmazione 2007-2013;
88,74 milioni di euro a valere sulle risorse recate dal decreto
interministeriale n. 82 del 4 marzo 2015, adottato ai sensi del
decreto-legge n. 133 del 2014, e rimodulate dal decreto MIT-MEF n.
426 del 2017;
133,75 milioni di euro a valere sulle risorse FSC 2014-2020,
assegnate con delibera CIPE n. 98 del 2017.
1.4 Si da' mandato al soggetto aggiudicatore, Anas S.p.a., di
proseguire con le successive fasi progettuali e di realizzazione
dell'opera, recependo le prescrizioni e raccomandazioni, comprese
quelle di carattere paesaggistico e ambientale, riferite al progetto
definitivo.
2.Ulteriori prescrizioni.
2.1 Il MIT potra' utilizzare quale possibile modalita' di
realizzazione dell'opera l'appalto di lavori su progetto esecutivo,
ai sensi del decreto legislativo n. 50 del 2016 e successive
modificazioni, ma anche quanto previsto, dall'art. 59, comma 1-bis,
del decreto legislativo n. 50 del 2016, cosi' come modificato dal
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni
dalla legge n. 55 del 14 giugno 2019.
2.2 Il punto 4 della delibera CIPE 29 aprile 2015 n. 45 e'
abrogato.
3 Disposizioni finali.
3.1 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvedera'
ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei
documenti componenti il progetto.
3.2 Il soggetto aggiudicatore dell'opera assicura il monitoraggio
ai sensi del decreto legislativo del 29 dicembre 2011, n. 229, ed in
particolare dell'aggiornamento della BDAP.
3.3 Ai sensi della delibera n. 24 del 2004, il CUP assegnato
all'opera dovra' essere evidenziato in tutta la documentazione
amministrativa e contabile riguardante l'opera stessa.
Roma, 24 luglio 2019
Il Presidente: Conte
Il segretario: Giorgetti
Registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 2019
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle
finanze, n. 1-1330