Elevazione, dal 75 al 100 per cento, con effetto 1 gennaio 1988,
della percentuale dell'indice ISTAT prevista dall'art. 14 della legge
3 gennaio 1981, n. 6, come misura della rivalutazione dell'entita'
dei redditi da assumere per il calcolo delle medie di riferimento
delle pensioni erogate dalla Cassa nazionale di previdenza ed
assistenza per gli ingegneri ed architetti.
(GU Serie Generale n.4 del 07-01-1988)
note: Entrata in vigore del decreto: 22/01/1988
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