Modifica all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1986, n.
915, concernente norme per richiamare in servizio
temporaneo, fino al raggiungimento del limite di eta' per il
collocamento in congedo assoluto, i sottufficiali ed i
militari di truppa della Guardia di finanza.
(GU Serie Generale n.188 del 11-08-1988)
note: Entrata in vigore della legge: 12/8/1988
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