AGENZIA DELLE DOGANE

DETERMINAZIONE 11 luglio 2001 

Proroga del termine previsto dall'art. 2 della determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane 23 gennaio 2001, recante istruzioni per l'estensione alle nuove ipotesi previste dall'art. 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, della riduzione del prezzo per il gasolio e per i gas di petrolio liquefatti utilizzati come combustibili per riscaldamento in particolari zone geografiche. (GU Serie Generale n.162 del 14-07-2001)

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