LEGGE 11 febbraio 1958, n. 57 

Estensione della disposizione di cui all'art. 2 della legge 24 dicembre 1949, n. 983, a tutti gli aiutanti delle cancellerie e segreterie giudiziarie che abbiano conseguito, o che conseguano, il titolo di studio prescritto per l'ex gruppo B dei dipendenti delle Amministrazioni dello Stato. (GU Serie Generale n.49 del 26-02-1958)

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