LEGGE 26 febbraio 1969, n. 31 

Proroga del termine fissato dall'art. 1 del decreto-legge 29 marzo 1966, n. 128, convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 1966, n. 311, concernente l'efficacia dei piani particolareggiati di esecuzione del piano regolatore di Roma e della sua spiaggia nonche' l'applicazione di alcune norme in materia di espropriazione e di contributi di miglioria, contenute nel regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1932, n. 355. (GU Serie Generale n.65 del 12-03-1969)

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