MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 24 ottobre 2006 

Modalita' di trasmissione, da parte dei farmacisti, dei dati relativi alle quantita' di principi attivi, appartenenti alle classi indicate nella lista dei farmaci e delle sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego e' considerato doping, ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, utilizzati nelle preparazioni estemporanee. (GU Serie Generale n.302 del 30-12-2006)

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