Modalita' di trasmissione, da parte dei farmacisti, dei dati relativi
alle quantita' di principi attivi, appartenenti alle classi indicate
nella lista dei farmaci e delle sostanze biologicamente o
farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego e'
considerato doping, ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 dicembre
2000, n. 376, utilizzati nelle preparazioni estemporanee.
(GU Serie Generale n.302 del 30-12-2006)
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