LEGGE 5 agosto 1988, n. 339 

Modifica all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1986, n. 915, concernente norme per richiamare in servizio temporaneo, fino al raggiungimento del limite di eta' per il collocamento in congedo assoluto, i sottufficiali ed i militari di truppa della Guardia di finanza. (GU Serie Generale n.188 del 11-08-1988)

note: Entrata in vigore della legge: 12/8/1988

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