Procedure e criteri relativi ai mutui che le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano, per i servizi di trasporto pubblico di
propria competenza, e le aziende per i servizi di trasporto
ferroviario e automobilistico di competenza statale, sono autorizzati
a contrarre ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 23 gennaio 1991,
n. 24, convertito nella legge 21 marzo 1991, n. 97, per garantire il
finanziamento degli ulteriori oneri derivanti dall'applicazionedel
nuovo contratto nazionale collettivo degli autoferrotranvieri.
(GU Serie Generale n.151 del 29-06-1992)
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