Indicazione, per i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva
fidi e per i soggetti che operano quali meri intermediari in valuta
senza assunzione di rischi in proprio (money brokers), della misura
di capitale minimo inferiore a quella prevista dall'art. 6, comma 2,
del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con
modificazioni, nella legge 5 luglio 1991, n. 197.
(GU Serie Generale n.150 del 29-06-1993)
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