Modifica al decreto 24 ottobre 2006, recante «Modalita' di
trasmissione, da parte dei farmacisti, dei dati relativi alle
quantita' di principi attivi, appartenenti alle classi indicate nella
lista dei farmaci e delle sostanze biologicamente o
farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego e'
considerato doping, ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 dicembre
2000, n. 376, utilizzati nelle preparazioni estemporanee». (19A03235)
(GU
n.119 del 23-5-2019 )