N. 88 ORDINANZA 21 - 30 marzo 2001 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Infermita' psichica dell'imputato - Proscioglimento - Misure di sicurezza - Indefettibile adozione della misura del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario - Mancata previsione della facolta' di graduare la misura da applicare, di misure alternative o anche dell'applicazione limitata della misura prevista - Asserito contrasto con il principio della funzione di emenda della pena, con i principî di tutela della salute e di eguaglianza - Interventi additivi eccedenti la competenza e i poteri della Corte costituzionale - Manifesta inammissibilita' delle questioni. - Cod. pen., art. 222. - Costituzione, artt. 3, 27 e 32. (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.14 del 4-4-2001)
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CORTE COSTITUZIONALE ERRATA-CORRIGE Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Ordinanza relativo alla ordinanza 21-30 marzo 2001, n. 88. (Ordinanza pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1a serie speciale - n. 14 del 4 aprile 2001). (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.48 del 12-12-2001)
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