N. 391 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 maggio 2006 Ordinanza emessa il 5 maggio 2006 dalla Corte di appello nel procedimento penale a carico di Mannino Calogero Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilita' per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento soltanto nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, se la nuova prova e' decisiva - Violazione del principio di ragionevolezza - Violazione del principio della parita' delle parti. - Codice di procedura penale, art. 593, come modificato dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46. - Costituzione, artt. 3, 111, comma secondo, prima parte, e 112. Processo penale - Appello - Modifiche normative - Disciplina transitoria - Possibilita' per i processi in corso di appellare la sentenza di proscioglimento nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, se la nuova prova e' decisiva - Preclusione - Ingiustificata disparita' di trattamento. - Legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10. - Costituzione, art. 3. (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.41 del 11-10-2006)
Elenco delle rettifiche

CORTE D'APPELLO DI PALERMO n. 391 AVVISO DI RETTIFICA 11 ottobre 2006 Comunicato relativo all'ordinanza n. 391 della Corte di appello del 5 maggio 2006 (Ordinanza pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 1ª serie speciale - n. 41 dell'11 ottobre 2006) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.42 del 18-10-2006)
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