N. 143
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE
12 ottobre 2012
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 12 ottobre 2012 (del Presidente del Consiglio dei
ministri).
Paesaggio (tutela del) - Norme della Regione Lazio - Previsione che
in caso di contrasto tra le perimetrazioni del PTPR e l'effettiva
esistenza dei beni sottoposti a vincolo ai sensi dell'art. 134,
comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali
e del paesaggio) e successive modifiche, come risultano definiti ed
accertati dal PTPR, la Regione procede all'adeguamento della
perimetrazione del PTPR alle citate disposizioni, con deliberazione
del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale e che
qualora le riperimetrazioni comportino una estensione dei vincoli,
la deliberazione del Consiglio regionale deve essere preceduta
dalla forma di pubblicita' di cui all'art. 23 - Previsione che
l'adeguamento delle perimetrazioni ai sensi dei commi 1, 2 e 2-bis
puo' essere attivato dai comuni con deliberazione del consiglio e
da chiunque vi abbia interesse per il tramite dei comuni che, entro
trenta giorni dalla richiesta, inviano alla Regione la
documentazione comprovante l'erronea perimetrazione delle aree di
naturale interesse pubblico o di beni sottoposti a vincolo -
Previsione, altresi', che ove l'ipotesi di cui al comma 2-bis
riguardi beni identitari archeologici e storici, puntuali e
lineari, l'istanza di rettifica e la relativa documentazione sono
trasmessi ai competenti uffici del Ministero per i beni e le
attivita' culturali, ai fini della verifica della sussistenza
dell'interesse archelogico e paesaggistico e che la regione, a
seguito dell'accertamento ministeriale provvede alla rettifica con
la procedura di cui al comma 2-bis, comunicando, entro sessanta
giorni dalla ricezione della documentazione, al comune eventuali
controdeduzioni in ordine alla richiesta di adeguamento della
perimetrazione - Previsione che, in attesa dell'adeguamento
cartografico delle perimetrazioni, si fa riferimento, ai fini delle
autorizzazioni e dei pareri paesistici di cui all'art. 25, alla
declaratoria dei provvedimenti di apposizione del vincolo ai sensi
del d.lgs. 42/2004 e l'effettiva esistenza dei beni come definita
ed accertata ai sensi degli artt. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13,
nonche' all'accertata sussistenza dell'interesse archeologico e
paesaggistico di cui al comma 3 - Previsione che fino
all'approvazione del PTPR la Regione procede all'adeguamento delle
perimetrazioni del PTPR adottato ai sensi dell'art. 23, comma 2,
nei casi di cui ai commi 1, 2 e 2-bis, con deliberazione della
Giunta regionale e successiva approvazione del Consiglio regionale
- Ricorso del Governo - Denunciata lesione della potesta'
legislativa esclusiva statale in materia di tutela di beni
paesaggistici, per contrasto con gli artt. 135 e ss. del Codice dei
beni culturali che attribuisce la riperimetrazione paesaggistica
alla pianificazione congiunta tra Stato e Regioni - Denunciata
violazione dei principi costituzionali di tutela del paesaggio, di
limitazioni alla sovranita' nazionale per adeguamento a trattati e
norme di diritto internazionale - Denunciata violazione della sfera
di competenza statale per inosservanza di obblighi derivanti dal
diritto comunitario.
- Legge della Regione Lazio 6 agosto 2012, n. 12, art. 1, comma 1.
- Costituzione, artt. 9, 10, 11 e 117, commi primo e secondo, lett.
s).
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Lazio - Interventi
finalizzati al riutilizzo del patrimonio edilizio dismesso
attraverso il cambiamento della destinazione in altra non
residenziale - Previsione che in deroga agli strumenti urbanistici
ed edilizi comunali vigenti o adottati nonche' nei comuni
sprovvisti di tali strumenti, sono consentiti cambi di destinazione
ad altro uso non residenziale attraverso interventi di
ristrutturazione edilizia, di sostituzione edilizia, con
determinazione e ricostruzione e di completamento previa
acquisizione del titolo abilitativo edilizio di cui all'art. 6,
degli edifici di cui all'art. 2 aventi destinazione non
residenziale con esclusione di teatri e cinema, che siano dismessi
o mai utilizzati alla data del 30 settembre 2010, ovvero che alla
stessa data siano in corso di realizzazione e non siano ultimati
e/o per i quali sia scaduto il titolo di abilitativo edilizio
ovvero limitatamente agli edifici con destinazione d'uso
discrezionale, che siano in via di dismissione a condizione che: a)
gli interventi non riguardino edifici ricompresi all'interno della
zona D di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2
aprile 1968, n. 1444, ovvero nell'ambito di consorzi industriali o
di piani degli insediamenti produttivi; b) edifici ricompresi
all'interno delle zone omogenee E di cui al decreto del Ministro
per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444; c) interventi
finalizzati al cambio di destinazione superiori a 2500 metri
quadrati di superficie utile lorda; d) interventi realizzati nel
rispetto delle altezze e della distanza previsti dagli artt. 8 e 9
del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n.
1444 - Previsione che gli interventi di modifica della destinazione
d'uso di cui al comma 1 determinano automaticamente la modifica
della destinazione di zona dell'area di sedime e delle aree
pertinenziali dell'edificio - Ricorso del Governo - Denunciata
violazione dei principi fondamentali in materia di governo del
territorio per contrasto con l'art. 9 del d.P.R. n. 380/2001 che
nelle zone sprovviste di strumenti urbanistici consente
esclusivamente gli interventi di manutenzione ordinaria, gli
interventi di manutenzione straordinaria e gli interventi di
restauro e di risanamento conservativo - Denunciata violazione
della sfera di competenza statale in materia di governo del
territorio.
- Legge della Regione Lazio 6 agosto 2012, n. 12, art. 1, comma 7.
- Costituzione, art. 117, comma terzo.
Paesaggio (tutela del) - Norme della Regione Lazio - Programmi
integrati di riqualificazione urbana e ambientale - Attribuzione ai
comuni di funzioni ed obiettivi volti al recupero ed alla
riqualificazione di zone sottoposte a vincoli ambientali e
paesaggistici mediante adozione di programmi d'intesa con i
competenti uffici del Ministero per i beni e le attivita' culturali
- Previsione, limitatamente ai comuni costieri, che i programmi
integrati di cui al comma 3 possono prevedere un incremento
premiale delle volumetrie ai fini della ricostruzione degli edifici
demoliti fino al massimo del 150 per cento della volumetria
demolita e che gli stessi destinano le aree recuperate alla
funzione pubblica del litorale - Ricorso del Governo - Denunciata
violazione della sfera di competenza legislativa esclusiva statale
in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali, per contrasto con gli artt. 135 e 143 del Codice dei
beni culturali - Denunciata violazione dei principi costituzionali
di tutela del paesaggio, di limitazione alla sovranita' nazionale
in adempimento a trattati e a norme di diritto internazionale -
Denunciata violazione della sfera di competenza statale per
inosservanza degli obblighi derivanti dal diritto comunitario.
- Legge della Regione Lazio 6 agosto 2012, n. 12, art. 1, comma 19.
- Costituzione, artt. 9, 10, 11 e 117, commi primo e secondo, lett.
s).
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.46 del 21-11-2012)