N. 143 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 12 ottobre 2012 Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 12 ottobre 2012 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Paesaggio (tutela del) - Norme della Regione Lazio - Previsione che in caso di contrasto tra le perimetrazioni del PTPR e l'effettiva esistenza dei beni sottoposti a vincolo ai sensi dell'art. 134, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e successive modifiche, come risultano definiti ed accertati dal PTPR, la Regione procede all'adeguamento della perimetrazione del PTPR alle citate disposizioni, con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale e che qualora le riperimetrazioni comportino una estensione dei vincoli, la deliberazione del Consiglio regionale deve essere preceduta dalla forma di pubblicita' di cui all'art. 23 - Previsione che l'adeguamento delle perimetrazioni ai sensi dei commi 1, 2 e 2-bis puo' essere attivato dai comuni con deliberazione del consiglio e da chiunque vi abbia interesse per il tramite dei comuni che, entro trenta giorni dalla richiesta, inviano alla Regione la documentazione comprovante l'erronea perimetrazione delle aree di naturale interesse pubblico o di beni sottoposti a vincolo - Previsione, altresi', che ove l'ipotesi di cui al comma 2-bis riguardi beni identitari archeologici e storici, puntuali e lineari, l'istanza di rettifica e la relativa documentazione sono trasmessi ai competenti uffici del Ministero per i beni e le attivita' culturali, ai fini della verifica della sussistenza dell'interesse archelogico e paesaggistico e che la regione, a seguito dell'accertamento ministeriale provvede alla rettifica con la procedura di cui al comma 2-bis, comunicando, entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione, al comune eventuali controdeduzioni in ordine alla richiesta di adeguamento della perimetrazione - Previsione che, in attesa dell'adeguamento cartografico delle perimetrazioni, si fa riferimento, ai fini delle autorizzazioni e dei pareri paesistici di cui all'art. 25, alla declaratoria dei provvedimenti di apposizione del vincolo ai sensi del d.lgs. 42/2004 e l'effettiva esistenza dei beni come definita ed accertata ai sensi degli artt. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, nonche' all'accertata sussistenza dell'interesse archeologico e paesaggistico di cui al comma 3 - Previsione che fino all'approvazione del PTPR la Regione procede all'adeguamento delle perimetrazioni del PTPR adottato ai sensi dell'art. 23, comma 2, nei casi di cui ai commi 1, 2 e 2-bis, con deliberazione della Giunta regionale e successiva approvazione del Consiglio regionale - Ricorso del Governo - Denunciata lesione della potesta' legislativa esclusiva statale in materia di tutela di beni paesaggistici, per contrasto con gli artt. 135 e ss. del Codice dei beni culturali che attribuisce la riperimetrazione paesaggistica alla pianificazione congiunta tra Stato e Regioni - Denunciata violazione dei principi costituzionali di tutela del paesaggio, di limitazioni alla sovranita' nazionale per adeguamento a trattati e norme di diritto internazionale - Denunciata violazione della sfera di competenza statale per inosservanza di obblighi derivanti dal diritto comunitario. - Legge della Regione Lazio 6 agosto 2012, n. 12, art. 1, comma 1. - Costituzione, artt. 9, 10, 11 e 117, commi primo e secondo, lett. s). Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Lazio - Interventi finalizzati al riutilizzo del patrimonio edilizio dismesso attraverso il cambiamento della destinazione in altra non residenziale - Previsione che in deroga agli strumenti urbanistici ed edilizi comunali vigenti o adottati nonche' nei comuni sprovvisti di tali strumenti, sono consentiti cambi di destinazione ad altro uso non residenziale attraverso interventi di ristrutturazione edilizia, di sostituzione edilizia, con determinazione e ricostruzione e di completamento previa acquisizione del titolo abilitativo edilizio di cui all'art. 6, degli edifici di cui all'art. 2 aventi destinazione non residenziale con esclusione di teatri e cinema, che siano dismessi o mai utilizzati alla data del 30 settembre 2010, ovvero che alla stessa data siano in corso di realizzazione e non siano ultimati e/o per i quali sia scaduto il titolo di abilitativo edilizio ovvero limitatamente agli edifici con destinazione d'uso discrezionale, che siano in via di dismissione a condizione che: a) gli interventi non riguardino edifici ricompresi all'interno della zona D di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, ovvero nell'ambito di consorzi industriali o di piani degli insediamenti produttivi; b) edifici ricompresi all'interno delle zone omogenee E di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444; c) interventi finalizzati al cambio di destinazione superiori a 2500 metri quadrati di superficie utile lorda; d) interventi realizzati nel rispetto delle altezze e della distanza previsti dagli artt. 8 e 9 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 - Previsione che gli interventi di modifica della destinazione d'uso di cui al comma 1 determinano automaticamente la modifica della destinazione di zona dell'area di sedime e delle aree pertinenziali dell'edificio - Ricorso del Governo - Denunciata violazione dei principi fondamentali in materia di governo del territorio per contrasto con l'art. 9 del d.P.R. n. 380/2001 che nelle zone sprovviste di strumenti urbanistici consente esclusivamente gli interventi di manutenzione ordinaria, gli interventi di manutenzione straordinaria e gli interventi di restauro e di risanamento conservativo - Denunciata violazione della sfera di competenza statale in materia di governo del territorio. - Legge della Regione Lazio 6 agosto 2012, n. 12, art. 1, comma 7. - Costituzione, art. 117, comma terzo. Paesaggio (tutela del) - Norme della Regione Lazio - Programmi integrati di riqualificazione urbana e ambientale - Attribuzione ai comuni di funzioni ed obiettivi volti al recupero ed alla riqualificazione di zone sottoposte a vincoli ambientali e paesaggistici mediante adozione di programmi d'intesa con i competenti uffici del Ministero per i beni e le attivita' culturali - Previsione, limitatamente ai comuni costieri, che i programmi integrati di cui al comma 3 possono prevedere un incremento premiale delle volumetrie ai fini della ricostruzione degli edifici demoliti fino al massimo del 150 per cento della volumetria demolita e che gli stessi destinano le aree recuperate alla funzione pubblica del litorale - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della sfera di competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, per contrasto con gli artt. 135 e 143 del Codice dei beni culturali - Denunciata violazione dei principi costituzionali di tutela del paesaggio, di limitazione alla sovranita' nazionale in adempimento a trattati e a norme di diritto internazionale - Denunciata violazione della sfera di competenza statale per inosservanza degli obblighi derivanti dal diritto comunitario. - Legge della Regione Lazio 6 agosto 2012, n. 12, art. 1, comma 19. - Costituzione, artt. 9, 10, 11 e 117, commi primo e secondo, lett. s). (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.46 del 21-11-2012)
Elenco delle rettifiche

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI AVVISO DI RETTIFICA Comunicato di rettifica relativo al ricorso n. 143 del Registro Ricorsi 2012. (Ricorso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, 1ª Serie speciale, n. 46 del 21 novembre 2012). (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.40 del 2-10-2013) AVVISO DI RETTIFICA Comunicato di rettifica relativo al ricorso n. 143 del Registro Ricorsi 2012. (Ricorso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, 1ª Serie speciale, n. 46 del 21 novembre 2012). (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.40 del 2-10-2013)
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