ERRATA-CORRIGE Comunicato relativo al decreto dell'economia e delle finanze, recante: «Definizione delle regole tecniche previste dall'art. 22, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relative agli apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento come definiti dall'art. 110, comma 7, del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza (regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni)». (Decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 60 del 13 marzo 2003). (GU Serie Generale n.216 del 17-9-2003 )
Atti rettificati

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 11 marzo 2002 Definizione delle regole tecniche previste dall'art. 22, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relative agli apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento come definiti dall'art. 110, comma 7, del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza (regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni). (GU Serie Generale n.60 del 13-3-2003 )
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