N. 169 ORDINANZA 20 - 27 giugno 2012 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Impiego pubblico - Obbligo di residenza nel luogo ove ha sede l'ufficio - Inosservanza - Ritenuto effetto ostativo alla indennizzabilita' dell'infortunio in itinere - Omessa considerazione della giurisprudenza e della normativa di riferimento - Carenza di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza della questione - Manifesta inammissibilita'. - D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 12. - Costituzione, artt. 3, 16, 97 e 98. (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.27 del 4-7-2012)
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CORTE COSTITUZIONALE ERRATA-CORRIGE Comunicato relativo all'ordinanza della Corte Costituzionale 20 - 27 giugno 2012, n. 169. (Ordinanza pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 1ª serie speciale - n. 27 del 4 luglio 2012). (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.35 del 5-9-2012)
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