COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA DELIBERAZIONE 25 febbraio 1993 Definizione di flottante ai fini dell'art. 10, comma 9, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, e dei criteri per l'eventuale fissazione del minor limite dello stesso rispetto al 10%, nonche' delle condizioni per l'operativita' dell'obbligo di promuovere le offerte pubbliche di acquisto di cui alla citata norma e dei criteri per la fissazione del prezzo relativo alle singole offerte. (Deliberazione n. 6892). (GU Serie Generale n.58 del 11-3-1993 )
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ERRATA-CORRIGE Comunicato relativo alla deliberazione 25 febbraio 1993 della Commissione nazionale per le societa' e la borsa concernente: "Definizione di flottante ai fini dell'art. 10, comma 9, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, e dei criteri per l'eventuale fissazione del minor limite dello stesso rispetto al 10%, nonche' delle condizioni per l'operativita' dell'obbligo di promuovere le offerte pubbliche di acquisto di cui alla citata norma e dei criteri per la fissazione del prezzo relativo alle singole offerte. (Deliberazione n. 6892)". (Deliberazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 58 dell'11 marzo 1993). (GU Serie Generale n.73 del 29-3-1993 )
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