N. 136
SENTENZA
9 - 17 maggio 2001
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Impiego pubblico - Personale del comparto ministeri - Crediti
retributivi maturati da tale personale a seguitodell'inquadramento
definitivo nelle qualifiche funzionali - Esclusione di interessi e
rivalutazione monetaria - Trattamento irragionevolmente deteriore
rispetto ad ogni altro lavoratore o creditore di somme di
denaro,con lesione del diritto alla retribuzione - Illegittimita'
costituzionale - Assorbimento di ogni altro profilo.
- Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 26, comma 4.
- Costituzione, artt. 3 e 36.
Impiego pubblico - Personale del comparto ministeri - Somme
corrisposte a tale personale, in difformita' dal divieto di
interessi e rivalutazione monetaria - Disposizione la cui
applicazione presuppone la vigenza della norma dichiarata
illegittima - Illegittimita' costituzionale.
- Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 26, comma 5.
- Costituzione, artt. 3 e 36.
Impiego pubblico - Trattamenti pensionistici - Ritardato adempimento
di crediti previdenziali derivanti dalla pronuncia di
illegittimita' costituzionale n. 1 del 1991 - Esclusione di
prestazioni accessorie - Trattamento irragionevolmente
differenziato, rispetto a quello di tutti gli altri crediti -
Illegittimita' costituzionale - Assorbimento di altri profili.
- Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 24, comma 4.
- Costituzione, art. 3.
Impiego pubblico - Pensioni - Somme liquidate in esecuzione della
sentenza costituzionale n. 1 del 1991 - Esclusione d'interessi e
rivalutazione - Illegittimita' costituzionale conseguenziale (ex
art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87).
- Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 26, comma 5.
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.20 del 23-5-2001)