N. 293 ORDINANZA 4 - 8 ottobre 2010 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Espropriazione per pubblica utilita' - Utilizzazione sine titulo di un bene immobile, per scopi di interesse pubblico, in assenza di provvedimento ablatorio - Prevista acquisizione del bene da parte della pubblica amministrazione, con obbligo di risarcire i danni al proprietario - Eccepita inammissibilita' per difetto di rilevanza delle questioni per inapplicabilita' ratione temporis della disposizione denunciata - Reiezione. - D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 43. - Costituzione, artt. 3, 24, 42, 76, 97, 113 e 117, primo comma. Espropriazione per pubblica utilita' - Utilizzazione sine titulo di un bene immobile, per scopi di interesse pubblico, in assenza di provvedimento ablatorio - Prevista acquisizione del bene da parte della pubblica amministrazione, con obbligo di risarcire i danni al proprietario - Introduzione di disciplina sostanzialmente innovativa rispetto al sistema legislativo previgente - Conseguente violazione dei principi e criteri direttivi stabiliti con legge delega di mero riordino - Illegittimita' costituzionale - Assorbimento delle questioni ulteriori. - D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 43. - Costituzione, art. 76 (artt. 3, 24, 42, 97, 113 e 117, primo comma); legge 8 marzo 1999, n. 50. (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.41 del 13-10-2010)
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CORTE COSTITUZIONALE ERRATA-CORRIGE Comunicato relativo all'ordinanza n. 293 del 4 - 8 ottobre 2010. (Ordinanza pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 1ª serie speciale - n. 41 del 13 ottobre 2010). (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.43 del 27-10-2010)
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