Notifica per pubblici proclami - Ricorso ex art. 702 bis c.p.c. per usucapione Il Presidente del Tribunale di Milano ha autorizzato la notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. nell'interesse del sig. Stefano Piazzolla, rappresentato e difeso giusta delega dagli avv.ti giuseppe granata e matteo mario granata con studio in milano, via e. besana n. 5, presso il quale e' elettivamente domiciliato, che dichiara di voler ricevere ogni comunicazione, avviso e notifica al numero di fax 0255011875 ed indirizzi di p.e.c. giuseppe.granata@milano.pecavvocati.it matteo.granata@milano.pecavvocati.it in fatto - a seguito della pubblicazione in data 18 giugno 1993 del testamento olografo redatto dal sig. francesco piazzolla (doc. 1), il sig. stefano piazzolla, nipote del de cuius, diveniva legatario della nuda proprieta' dell'immobile sito in milano, via cenisio n. 11, censito al foglio 262, particella 76, sub 11, z.c. 2, cat. a/3, cl. 4, 4,5 vani, r.c. € 615,87 (doc. 2); - il sig. stefano piazzolla dalla predetta data si comporto' di conseguenza alla propria qualifica di nudo proprietario, svolgendo le comunicazioni ai competenti uffici comunali e tributari, nonche' sostenendo i relativi oneri concernenti le spese straordinarie dell'immobile (doc. 3); - il materiale godimento dell'immobile, giusta disposizione del de cuius, era stato lasciato alla moglie del sig. francesco piazzolla, sig.ra lina bortolina turri, erede universale ed usufruttuaria del citato appartamento; - in data 26 dicembre 2018 la sig.ra turri e' deceduta (doc. 4), con conseguente estinzione del diritto di usufrutto e ricostituzione della piena proprieta' in favore del sig. stefano piazzolla; - in sede di registrazione dell'estinzione dell'atto di usufrutto e ricongiungimento del godimento materiale del bene in favore dell'attore, emergeva che il dante causa del sig. stefano piazzolla, al momento di redazione del testamento, non era pieno proprietario dell'immobile oggetto di disposizione; - difatti, l'appartamento per cui e' causa, era stato acquistato in data 14 aprile 1958 dal sig. francesco piazzolla in comunione paritaria con la prima moglie sig.ra carmela giammaria (doc. 5); - la sig.ra carmela giammaria in data 24 marzo 1981 decedeva, cosi' lasciando vedovo il sig. francesco piazzolla, poi risposatosi con la sig.ra lina turri, sopraccitata; - la sig.ra giammaria decedeva senza testamento, lasciando la propria quota di ½ dell'immobile di via cenisio n. 11 ai propri eredi legittimi, cosi' individuati (doc. 6): - sig. francesco piazzolla - coniuge erede 6/9 - sig.ra francesca giammaria - sorella erede 1/9 - sig.ra maria giammaria - sorella erede 1/9 - sig. vito giammaria - fratello erede 1/9; - tale devoluzione ereditaria non ha mai avuto alcun fattivo segno di accettazione e/o conseguenza patrimoniale in capo al sig. francesco piazzolla, che si e' sempre comportato come proprietario esclusivo del bene in parola, mantenendone possesso e disponibilita' fisica e giuridica; in tale posizione fattuale e giuridica e' subentrato il sig. stefano piazzolla; - a conferma di cio', si allega visura catastale storica dell'immobile di milano, via cenisio n. 11 dalla quale emerge la registrazione del testamento del sig. francesco piazzolla dal 26 febbraio 1993 e l'acquisizione della qualifica di nudo proprietario dell'intero immobile da parte del sig. stefano piazzolla (doc. 7); - nulla e' stato mai opposto e contestato dagli eredi della sig.ra giammaria, con la conseguenza che il sig. stefano piazzolla e' divenuto pieno proprietario dell'immobile per cui e' causa, avendo usucapito le porzioni di proprieta' degli stessi. in diritto sulla base di quanto indicato nella ricostruzione fattuale, risulta evidente che il sig. stefano piazzolla ha usucapito le quote di proprieta' dei signori giammaria, giusto il disposto dell'art. 1158 c.c., stante il possesso continuato per venti anni. in tema di possesso, occorre precisare che il sig. piazzolla, quale legatario, e' subentrato ex art. 1146 c.c. nel possesso del proprio dante causa, sig. francesco piazzolla, in merito al quale non vi puo' essere alcun dubbio. si ricorda che il sig. francesco piazzolla, a seguito del decesso della sig.ra giammaria, avvenuto nel 1981 ha continuato ad agire e comportarsi come se fosse divenuto proprietario per intero dell'immobile, tanto da disporre con testamento per la sua integralita'. il sig. stefano piazzolla da quando e' divenuto nudo proprietario ha mantenuto contegno coerente con la piena disponibilita' giuridica dell'immobile, che e' divenuta anche piena disponibilita' materiale e detenzione, a seguito del decesso dell'usufruttuaria, sig.ra turri. i signori giammaria non hai mai contestato nulla o reclamato il loro titolo di proprieta', con la conseguenza che l'usucapione in favore del sig. stefano piazzolla si e' compiuta. l'acquisto a titolo originario della proprieta' per usucapione si concretizza con il possesso continuato ed ininterrotto del bene immobile per una durata non inferiore agli anni venti. nel caso in questione sulla base di quanto sopra descritto e' evidente che il sig. stefano piazzolla, direttamente e/o per accessione dal sig. francesco piazzolla, ha mantenuto un possesso continuo, pacifico, pubblico, non interrotto, non equivoco, accompagnato dall'animo di tenere la res come propria. tale situazione si e' protratta per oltre venti anni, con decorrenza dal momento del decesso della sig.ra carmela giammaria, avvenuto nel 1981, o quanto meno dall'anno 1993 quanto il sig. stefano piazzolla e' stato nominato legatario per l'intera nuda proprieta' del bene immobile. per tutto il lasso di tempo sopra indicato gli eredi della sig.ra carmela giammaria sono stati inerti e nulla hanno eccepito o reclamato; non reagendo al potere di fatto esercitato dal possessore. il sig. piazzolla ha posto in essere un potere di fatto corrispondente al diritto reale posseduto, con il compimento di atti di possesso conformi alla qualita' ed alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, un'indiscussa e piena signoria di fatto sulla cosa stessa, contrapposta all'inerzia del titolare del diritto. l'elemento psicologico del sig. stefano piazzolla, consistente nella volonta' del possessore di comportarsi e farsi considerare come proprietario del bene, e' desumibile dai predetti atti che caratterizzano la relazione del possessore con il bene stesso. l'esercizio ventennale di un potere di fatto, uti dominus, continuo, pacifico, pubblico e non interrotto, integra i requisiti necessari e sufficienti ex art. 1158 c.c. per l'usucapione. detto istituto trova, invero, fondamento su di una situazione di fatto caratterizzata, da una parte, dal mancato esercizio delle facolta' connesse al diritto di proprieta' da parte dell'intestatario formale del bene e, dall'altra e specularmente, dalla prolungata signoria di fatto sul bene medesimo da parte di coloro che posseggono il bene esercitandovi attivita' corrispondenti al diritto di proprieta' in modo pacifico, pubblico e senza soluzione di continuita' per l'intera durata prescritta dalle norme codicistiche (tribunale trieste, sentenza 2 maggio 2019 n. 269). ai fini dell'individuazione delle controparti del procedimento e della notifica del presente atto di citazione, si precisa quanto segue. la sig.ra maria giammaria nata in data 14 agosto 1928 e' emigrata negli usa in data 1° novembre 1948, da informazioni assunte la stessa sarebbe deceduta, ma non si ha contezza del luogo di residenza e/o dello stato di famiglia della stessa (doc. 8).il sig. vito giammaria e' emigrato negli usa in data 1° dicembre 1938 ed e' deceduto in data 10 giugno 2002, risulta deceduta anche la moglie dello stesso, sig.ra rosa spicci giammaria in data 29 aprile 1967 (doc. 9).la sig.ra francesca giammaria e' emigrata negli usa in data non precisata e senza registrazione all'aire, tuttavia, la stessa e' rientrata in italia ed e' poi deceduta in data 20 gennaio 2002 (doc. 10). tutto cio' premesso, il sig. stefano piazzolla ricorre avanti all'intestato tribunale di milano, affinche' venga fissata con decreto l'udienza di comparizione delle parti in contraddittorio con i sig.ra maria giammaria, c.f. gmm mra 28m54 l571l, sig. vito giammaria, c.f. gmm vti 18r26 l571w, sig.ra francesca giammaria, c.f. gmm fnc 14s49 l571o, con assegnazione di un termine per la costituzione dei convenuti, che dovra' avvenire non oltre dieci giorni prima della predetta udienza e con fissazione di un termine per la notifica del presente ricorso, unitamente, al decreto di fissazione dell'udienza; con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e che in difetto di costituzione, si procedera' in declaranda contumacia del convenuto, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni piaccia a codesto ecc.mo organo giudicante, contrariis rejectis, cosi' giudicare: in via principale, accertare e dichiarare l'intervenuta usucapione in favore del sig. stefano piazzolla e contro i convenuti delle porzioni di immobile sito in milano, via cenisio n. 11, censito al foglio 262, particella 76, sub 11, z.c. 2, cat. a/3, cl. 4, 4,5 vani, r.c. € 615,87. - ordinando al competente conservatore dei registri immobiliari di compiere le necessarie registrazioni e/o annotazione e/o trascrizioni, con esenzione di responsabilita' in capo allo stesso. - con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre accessori di legge; - con riserva di ulteriormente dedurre, produrre ed argomentare, formulare istanze istruttorie ed indicare testi nelle memorie ex art. 183 vi comma c.p.c. di cui si chiede sin da ora la concessione. ai sensi dell'art. 14 d.p.r. 115/2002, si dichiara che valore del presente procedimento e' pari ad € 20.500,00, giusto il disposto di cui all'art. 15 c.p.c., ridotto per la meta' per via del rito. si producono i documenti indicati in atti. avv. Matteo Mario Granata TX20ABA10761