TRIBUNALE DI MILANO

(GU Parte Seconda n.131 del 7-11-2020)

 
Notifica per pubblici proclami - Ricorso ex art. 702 bis  c.p.c.  per
                             usucapione 
 

  Il Presidente del Tribunale di Milano ha  autorizzato  la  notifica
per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. 
  nell'interesse del sig. Stefano Piazzolla, rappresentato  e  difeso
giusta delega dagli avv.ti giuseppe granata e  matteo  mario  granata
con studio in milano,  via  e.  besana  n.  5,  presso  il  quale  e'
elettivamente  domiciliato,  che  dichiara  di  voler  ricevere  ogni
comunicazione, avviso e notifica  al  numero  di  fax  0255011875  ed
indirizzi    di     p.e.c.     giuseppe.granata@milano.pecavvocati.it
matteo.granata@milano.pecavvocati.it 
  in fatto - a seguito della pubblicazione in data 18 giugno 1993 del
testamento olografo redatto dal sig. francesco piazzolla (doc. 1), il
sig. stefano piazzolla, nipote del de cuius, diveniva legatario della
nuda proprieta' dell'immobile sito in  milano,  via  cenisio  n.  11,
censito al foglio 262, particella 76, sub 11, z.c. 2, cat.  a/3,  cl.
4, 4,5 vani, r.c. € 615,87 (doc. 2);  -  il  sig.  stefano  piazzolla
dalla  predetta  data  si  comporto'  di  conseguenza  alla   propria
qualifica  di  nudo  proprietario,  svolgendo  le  comunicazioni   ai
competenti uffici comunali e tributari, nonche' sostenendo i relativi
oneri concernenti le spese straordinarie dell'immobile (doc. 3); - il
materiale godimento dell'immobile, giusta disposizione del de  cuius,
era stato lasciato alla moglie del sig. francesco  piazzolla,  sig.ra
lina bortolina turri, erede universale ed  usufruttuaria  del  citato
appartamento; - in data 26 dicembre 2018 la sig.ra turri e'  deceduta
(doc. 4), con conseguente  estinzione  del  diritto  di  usufrutto  e
ricostituzione della piena proprieta'  in  favore  del  sig.  stefano
piazzolla; - in sede di registrazione  dell'estinzione  dell'atto  di
usufrutto e ricongiungimento del  godimento  materiale  del  bene  in
favore dell'attore, emergeva che il  dante  causa  del  sig.  stefano
piazzolla, al momento di redazione  del  testamento,  non  era  pieno
proprietario  dell'immobile  oggetto  di  disposizione;  -   difatti,
l'appartamento per cui e' causa, era  stato  acquistato  in  data  14
aprile 1958 dal sig. francesco piazzolla in comunione  paritaria  con
la prima moglie sig.ra carmela giammaria (doc. 5); 
  - la sig.ra carmela giammaria in data 24 marzo 1981 decedeva, cosi'
lasciando vedovo il sig. francesco piazzolla, poi risposatosi con  la
sig.ra lina turri, sopraccitata; - la sig.ra giammaria decedeva senza
testamento, lasciando la propria quota  di  ½  dell'immobile  di  via
cenisio n. 11 ai propri eredi legittimi, cosi' individuati (doc.  6):
- sig. francesco piazzolla - coniuge erede  6/9  -  sig.ra  francesca
giammaria - sorella erede 1/9 -  sig.ra  maria  giammaria  -  sorella
erede 1/9 -  sig.  vito  giammaria  -  fratello  erede  1/9;  -  tale
devoluzione ereditaria non  ha  mai  avuto  alcun  fattivo  segno  di
accettazione e/o conseguenza patrimoniale in capo al  sig.  francesco
piazzolla, che si e' sempre comportato  come  proprietario  esclusivo
del bene in parola, mantenendone possesso e disponibilita'  fisica  e
giuridica; in tale posizione fattuale e giuridica  e'  subentrato  il
sig. stefano piazzolla; -  a  conferma  di  cio',  si  allega  visura
catastale storica dell'immobile di milano, via cenisio  n.  11  dalla
quale emerge la  registrazione  del  testamento  del  sig.  francesco
piazzolla dal 26 febbraio 1993 e l'acquisizione  della  qualifica  di
nudo proprietario dell'intero immobile  da  parte  del  sig.  stefano
piazzolla (doc. 7); - nulla e' stato mai opposto e  contestato  dagli
eredi della sig.ra giammaria, con la conseguenza che il sig.  stefano
piazzolla e' divenuto pieno proprietario  dell'immobile  per  cui  e'
causa, avendo usucapito le porzioni di proprieta'  degli  stessi.  in
diritto sulla base di quanto indicato nella  ricostruzione  fattuale,
risulta evidente che il sig. stefano piazzolla ha usucapito le  quote
di proprieta' dei signori giammaria,  giusto  il  disposto  dell'art.
1158 c.c., stante il possesso continuato per venti anni. in  tema  di
possesso, occorre precisare che il sig. piazzolla,  quale  legatario,
e' subentrato ex art. 1146 c.c. nel possesso del proprio dante causa,
sig. francesco piazzolla, in merito al quale non vi puo' essere alcun
dubbio. si ricorda che il sig. francesco  piazzolla,  a  seguito  del
decesso della sig.ra giammaria, avvenuto nel 1981  ha  continuato  ad
agire e comportarsi come se fosse divenuto  proprietario  per  intero
dell'immobile,  tanto  da  disporre  con  testamento   per   la   sua
integralita'. il sig. stefano piazzolla da quando  e'  divenuto  nudo
proprietario  ha   mantenuto   contegno   coerente   con   la   piena
disponibilita' giuridica dell'immobile, che e' divenuta  anche  piena
disponibilita'  materiale  e  detenzione,  a  seguito   del   decesso
dell'usufruttuaria, sig.ra turri. i signori  giammaria  non  hai  mai
contestato nulla o reclamato il loro titolo  di  proprieta',  con  la
conseguenza che l'usucapione in favore del sig. stefano piazzolla  si
e' compiuta. l'acquisto a  titolo  originario  della  proprieta'  per
usucapione si concretizza con il possesso continuato ed  ininterrotto
del bene immobile per una durata non inferiore agli anni  venti.  nel
caso in questione sulla base di quanto sopra  descritto  e'  evidente
che il sig. stefano piazzolla, direttamente e/o  per  accessione  dal
sig.  francesco  piazzolla,  ha  mantenuto  un   possesso   continuo,
pacifico,  pubblico,  non  interrotto,  non  equivoco,   accompagnato
dall'animo di tenere la res  come  propria.  tale  situazione  si  e'
protratta per oltre  venti  anni,  con  decorrenza  dal  momento  del
decesso della sig.ra carmela giammaria, avvenuto nel 1981,  o  quanto
meno dall'anno  1993  quanto  il  sig.  stefano  piazzolla  e'  stato
nominato legatario per l'intera nuda proprieta'  del  bene  immobile.
per tutto il lasso di tempo sopra indicato  gli  eredi  della  sig.ra
carmela  giammaria  sono  stati  inerti  e  nulla  hanno  eccepito  o
reclamato; non reagendo al potere di fatto esercitato dal possessore.
il  sig.  piazzolla  ha  posto  in  essere   un   potere   di   fatto
corrispondente al diritto reale posseduto, con il compimento di  atti
di possesso conformi alla qualita' ed alla destinazione della cosa  e
tali da rivelare, anche esternamente, un'indiscussa e piena  signoria
di fatto sulla cosa stessa, contrapposta all'inerzia del titolare del
diritto.  l'elemento  psicologico   del   sig.   stefano   piazzolla,
consistente nella volonta' del  possessore  di  comportarsi  e  farsi
considerare come proprietario del bene, e'  desumibile  dai  predetti
atti che caratterizzano la  relazione  del  possessore  con  il  bene
stesso. l'esercizio ventennale di un potere di  fatto,  uti  dominus,
continuo, pacifico, pubblico e non interrotto,  integra  i  requisiti
necessari e sufficienti ex art. 1158  c.c.  per  l'usucapione.  detto
istituto trova, invero, fondamento su  di  una  situazione  di  fatto
caratterizzata, da una parte, dal mancato  esercizio  delle  facolta'
connesse al diritto di proprieta' da parte dell'intestatario  formale
del bene e, dall'altra e specularmente, dalla prolungata signoria  di
fatto sul bene medesimo da parte di coloro  che  posseggono  il  bene
esercitandovi attivita' corrispondenti al diritto  di  proprieta'  in
modo pacifico, pubblico e senza soluzione di continuita' per l'intera
durata  prescritta  dalle  norme  codicistiche  (tribunale   trieste,
sentenza 2 maggio 2019 n. 269).  ai  fini  dell'individuazione  delle
controparti del procedimento e della notifica del  presente  atto  di
citazione, si precisa quanto segue. la sig.ra maria giammaria nata in
data 14 agosto 1928 e' emigrata negli usa in data 1°  novembre  1948,
da informazioni assunte la stessa sarebbe  deceduta,  ma  non  si  ha
contezza del luogo di residenza e/o dello  stato  di  famiglia  della
stessa (doc. 8).il sig. vito giammaria e' emigrato negli usa in  data
1° dicembre 1938 ed e' deceduto  in  data  10  giugno  2002,  risulta
deceduta anche la moglie dello stesso, sig.ra rosa  spicci  giammaria
in data 29 aprile 1967 (doc.  9).la  sig.ra  francesca  giammaria  e'
emigrata negli usa  in  data  non  precisata  e  senza  registrazione
all'aire, tuttavia, la stessa  e'  rientrata  in  italia  ed  e'  poi
deceduta in data 20 gennaio 2002 (doc. 10). tutto cio'  premesso,  il
sig. stefano piazzolla  ricorre  avanti  all'intestato  tribunale  di
milano, affinche' venga fissata con decreto l'udienza di comparizione
delle parti in contraddittorio con i sig.ra maria giammaria, c.f. gmm
mra 28m54 l571l, sig. vito  giammaria,  c.f.  gmm  vti  18r26  l571w,
sig.ra  francesca  giammaria,  c.f.  gmm   fnc   14s49   l571o,   con
assegnazione di un termine per la  costituzione  dei  convenuti,  che
dovra' avvenire non oltre dieci giorni prima della predetta udienza e
con fissazione di un termine per la notifica  del  presente  ricorso,
unitamente, al decreto di fissazione dell'udienza; con l'avvertimento
che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze  di
cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e che in difetto di  costituzione,  si
procedera' in declaranda contumacia del  convenuto,  per  ivi  sentir
accogliere le seguenti conclusioni piaccia a  codesto  ecc.mo  organo
giudicante, contrariis rejectis, cosi' giudicare: in via  principale,
accertare e dichiarare l'intervenuta usucapione in  favore  del  sig.
stefano piazzolla e contro i convenuti  delle  porzioni  di  immobile
sito in milano, via cenisio n. 11, censito al foglio 262,  particella
76, sub 11, z.c. 2, cat. a/3, cl. 4,  4,5  vani,  r.c.  €  615,87.  -
ordinando al competente  conservatore  dei  registri  immobiliari  di
compiere   le   necessarie   registrazioni   e/o   annotazione    e/o
trascrizioni, con esenzione di responsabilita' in capo allo stesso. -
con vittoria di spese e compensi  di  giudizio,  oltre  accessori  di
legge;  -  con  riserva  di  ulteriormente   dedurre,   produrre   ed
argomentare, formulare istanze istruttorie ed  indicare  testi  nelle
memorie ex art. 183 vi comma c.p.c. di cui si chiede sin  da  ora  la
concessione. ai sensi dell'art. 14 d.p.r. 115/2002, si  dichiara  che
valore del presente procedimento e' pari ad €  20.500,00,  giusto  il
disposto di cui all'art. 15 c.p.c., ridotto per la meta' per via  del
rito. si producono i documenti indicati in atti. 

                      avv. Matteo Mario Granata 

 
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