LEGGE 21 agosto 1862, n. 793 

Che autorizza il Governo ad alienare i beni demaniali che non sono destinati ad uso pubblico o richiesti pel pubblico servizio. (062U0793) (GU Serie Generale n.211 del 05-09-1862)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/09/1862

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