Che stabilisce a chi debbansi fare le citazioni e le notificazioni
nei giudizi civili che riguardano gli interessi dell' Amministrazione
del fondo per il Culto. (066U3112)
(GU Serie Generale n.215 del 05-08-1866)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/08/1866
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.