REGIO DECRETO 28 luglio 1866, n. 3112 

Che stabilisce a chi debbansi fare le citazioni e le notificazioni nei giudizi civili che riguardano gli interessi dell' Amministrazione del fondo per il Culto. (066U3112) (GU Serie Generale n.215 del 05-08-1866)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/08/1866

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