Col quale il servizio dei convogli nelle ferrovie, quello dei
telegrafi, delle poste, delle messaggerie e dei piroscafi postali
nelle Provincie continentali del Regno verra' regolato col tempo
medio di Roma e quello nelle isole di Sicilia e di Sardegna ad un
meridiano preso nelle citta' di Palermo e di Cagliari. (066U3224)
(GU Serie Generale n.278 del 09-10-1866)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/10/1866
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