LEGGE 4 giugno 1899, n. 191 

Che provvede all'aumento delle Congrue parrocchiali - all'anticipata consegna ai Comuni delle rendite delle soppresse Chiese ricettizie e Comunie curate - e al pagamento di un acconto ai Comuni pel quarto di rendita loro spettante sul patrimonio delle soppresse corporazioni religiose. (099U0191) (GU Serie Generale n.132 del 07-06-1899)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/06/1899

mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.