N. 118
SENTENZA 2 LUGLIO 1957
Deposito in cancelleria: 8 luglio 1957.
Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 174
del 13 luglio 1957.
Pres. AZZARITI - Rel. SANDULLI
Contratti agrari - Mezzadria - Legge 29 maggio 1956, n. 500,
artt. 1 e 2 - Riconsegna delle scorte vive conferite dal concedente -
Diritto del mezzadro a percepire la meta' dell'aumento del valore al
momento della riconsegna - Legge interpretativa - Disciplina
l'equilibrio economico del rapporto mezzadrile all'atto dello
scioglimento - Non interferisce nella sfera del potere giudiziario -
Non viola le norme costituzionali sulla irretroattivita' - Non
comporta espropriazione ne' prestazioni coattive - Regola i diritti
di una delle parti di un rapporto sinallagmatico volontariamente
costituito - Non viola il principio dell'eguaglianza di trattamento
dei cittadini - Esclusione di illegittimita' costituzionale.
(Costituzione, artt. 3, 23, 24, 25, 41, 42, 75, 101, 102, 104 e 136).
(057C0118)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.174 del 13-7-1957)
☰
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.