N. 10
SENTENZA 3 MARZO 1959
Deposito in cancelleria: 9 marzo 1959.
Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 64 del 14 marzo 1959.
Pres. AZZARITI - Rel. AMBROSINI
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale
Ordinanza che lo promuove - Requisiti - Giudizio di rilevanza emesso
dal giudice a quo sulla base di sentenza con cui ha deciso una
questione preliminare di merito - Regolarita' - Potere-dovere della
Corte costituzionale di decidere la questione di legittimita' senza
attendere il passaggio ingiudicato della sentenza. (Legge 11 marzo
1953, n. 87, art. 23).
Riforma fondiaria - Espropriazione per riforma fondiaria ed
espropriazione per pubblica utilita' - Differenze - Soggetto passivo
dell'espropriazione per riforma fondiaria - Individuazione - Effettiva
titolarita' dei beni - Valore indicativo, non probatorio, delle
intestazioni catastali - Errori relativi all'accertamento della
titolarita' dei beni - Omessa proposizione del reclamo previsto
dall'art. 4 della legge 12 maggio 1950, n. 230 - Non determina
sanatoria - D.P.R. 12 agosto 1951, n. 863 - Illegittimita'
costituzionale. (Costituzione, artt. 76 e 77; legge 25 giugno 1865, n.
2359; legge 12 maggio 1950, n. 230; legge 21 ottobre 1950, n. 841).
(059C0010)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.64 del 14-3-1959)
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