N. 10 SENTENZA 3 - 9 marzo 1959

N. 10 SENTENZA 3 MARZO 1959 Deposito in cancelleria: 9 marzo 1959. Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 64 del 14 marzo 1959. Pres. AZZARITI - Rel. AMBROSINI Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale Ordinanza che lo promuove - Requisiti - Giudizio di rilevanza emesso dal giudice a quo sulla base di sentenza con cui ha deciso una questione preliminare di merito - Regolarita' - Potere-dovere della Corte costituzionale di decidere la questione di legittimita' senza attendere il passaggio ingiudicato della sentenza. (Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23). Riforma fondiaria - Espropriazione per riforma fondiaria ed espropriazione per pubblica utilita' - Differenze - Soggetto passivo dell'espropriazione per riforma fondiaria - Individuazione - Effettiva titolarita' dei beni - Valore indicativo, non probatorio, delle intestazioni catastali - Errori relativi all'accertamento della titolarita' dei beni - Omessa proposizione del reclamo previsto dall'art. 4 della legge 12 maggio 1950, n. 230 - Non determina sanatoria - D.P.R. 12 agosto 1951, n. 863 - Illegittimita' costituzionale. (Costituzione, artt. 76 e 77; legge 25 giugno 1865, n. 2359; legge 12 maggio 1950, n. 230; legge 21 ottobre 1950, n. 841). (059C0010) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.64 del 14-3-1959)

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