N. 26
SENTENZA 23 MAGGIO 1961
Deposito in cancelleria: 27 maggio 1961.
Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 135 del 3 giugno 1961.
Pres. CAPPI - Rel. PAPALDO
Giudizio di legittimita' costituzionale - Ordinanze prefettizie ex
art. 2 del T.U. delle leggi di p.s. - Questione gia' dichiarata non
fondata - Sussistenza di diverse interpretazioni - Riproponibilita'
della questione (R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 2).
Leggi - Potere legislativo - Organi a cui e' conferito dalla
Costituzione - Indicazione tassativa (Costituzione, artt. 70, 76 e 77).
Leggi - Riserva di legge - Forme - Materie da disciplinare "in base
alla legge" - Attribuzione, con legge ordinaria, di potesta'
amministrativa, anche normativa, nelle stesse materie - Legittimita' -
Necessita' che la legge fissi criteri idonei a delimitare la
discrezionalita' dell'organo investito della potesta'.
Sicurezza pubblica - Art. 2 del T.U. leggi di p.s.: potere del
Prefetto di adottare, in casi di necessita' ed urgenza, provvedimenti
per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica - Omessa
prescrizione di limiti adeguati all'esercizio di tale potere -
Illegittimita' costituzionale.
(061C0026)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.135 del 3-6-1961)
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