N. 43
SENTENZA 3 LUGLIO 1961
Deposito in cancelleria: 11 luglio 1961.
Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 174 del 15 luglio 1961.
Pres. CAPPI - Rel. MANCA
Elezioni amministrative - Deliberazioni dei Consigli provinciali in
materia di contenzioso elettorale - Hanno natura giurisdizionale -
Ammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale sollevate
con tali deliberazioni - Questione preliminare esaminabile di ufficio
dalla Corte. (Legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, art. 1; legge
18 maggio 1951, n. 328, art. 2; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23).
Diritto di voto personale ed eguale - L'eguaglianza si riferisce
all'esercizio del diritto, non al risultato concreto della
manifestazione di volonta' dell'elettore. (Costituzione, art. 48,
secondo comma).
Elezioni amministrative - T.U. 16 maggio l960, n. 570, art. 53,
secondo comma: nullita' delle schede non vidimate - Garanzia della
regolarita' delle operazioni elettorali - Esclusione di illegittimita'
costituzionale. (Costituzione, art. 48, secondo comma).
(061C0043)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.174 del 15-7-1961)
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