N. 43 SENTENZA 3 - 11 luglio 1961

N. 43 SENTENZA 3 LUGLIO 1961 Deposito in cancelleria: 11 luglio 1961. Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 174 del 15 luglio 1961. Pres. CAPPI - Rel. MANCA Elezioni amministrative - Deliberazioni dei Consigli provinciali in materia di contenzioso elettorale - Hanno natura giurisdizionale - Ammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale sollevate con tali deliberazioni - Questione preliminare esaminabile di ufficio dalla Corte. (Legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, art. 1; legge 18 maggio 1951, n. 328, art. 2; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23). Diritto di voto personale ed eguale - L'eguaglianza si riferisce all'esercizio del diritto, non al risultato concreto della manifestazione di volonta' dell'elettore. (Costituzione, art. 48, secondo comma). Elezioni amministrative - T.U. 16 maggio l960, n. 570, art. 53, secondo comma: nullita' delle schede non vidimate - Garanzia della regolarita' delle operazioni elettorali - Esclusione di illegittimita' costituzionale. (Costituzione, art. 48, secondo comma). (061C0043) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.174 del 15-7-1961)

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