N. 63
SENTENZA 23 NOVEMBRE 1961
Deposito in cancelleria: 28 novembre 1961.
Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 300 del 2 dicembre 1961
Pres. CAPPI - Rel. JAEGER
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale -
Ordinanza che lo promuove - Omessa indicazione delle norme
costituzionali che si assumono violate - Indicazione del criterio in
base al quale la questione e' stata proposta - Sufficienza. (Legge 11
marzo 1953, n. 87, art. 23).
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale -
Ordinanza del giudice a quo - sufficientemente motierata sulla
rilevanza della questione - Inammissibilita' di riesame da parte della
Corte. (Legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, - art. 1; legge 11
marzo 1953, n. 87, art. 23).
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale -
Risoluzione delle questioni di merito proposte dal giudice a quo -
Interpretazione delle norme denunziate - Competenza della Corte.
Regione siciliana - Contratti agrari - Legge regionale 1 luglio
1947, n. 4, art. 6: commissioni comunali per il tentativo di bonario
componimento nella ripartizione dei prodotti - Non costituisce
presupposto processuale per l'esperibilita' dell'azione - Esclusione di
illegittimita' costituzionale.
(061C0063)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.300 del 2-12-1961)
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