N. 63 SENTENZA 23 - 28 novembre 1961

N. 63 SENTENZA 23 NOVEMBRE 1961 Deposito in cancelleria: 28 novembre 1961. Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 300 del 2 dicembre 1961 Pres. CAPPI - Rel. JAEGER Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale - Ordinanza che lo promuove - Omessa indicazione delle norme costituzionali che si assumono violate - Indicazione del criterio in base al quale la questione e' stata proposta - Sufficienza. (Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23). Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale - Ordinanza del giudice a quo - sufficientemente motierata sulla rilevanza della questione - Inammissibilita' di riesame da parte della Corte. (Legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, - art. 1; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23). Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale - Risoluzione delle questioni di merito proposte dal giudice a quo - Interpretazione delle norme denunziate - Competenza della Corte. Regione siciliana - Contratti agrari - Legge regionale 1 luglio 1947, n. 4, art. 6: commissioni comunali per il tentativo di bonario componimento nella ripartizione dei prodotti - Non costituisce presupposto processuale per l'esperibilita' dell'azione - Esclusione di illegittimita' costituzionale. (061C0063) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.300 del 2-12-1961)

mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.