N. 71
SENTENZA 7 DICEMBRE 1961
Deposito in cancelleria: 22 dicembre 1961.
Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 323 del 30 dicembre 1961.
Pres. CAPPI - Rel. GABRIELI
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale -
Contrasto circa l'applicabilita' al caso concreto della norma della cui
legittimita' costituzionale si dubita - Risoluzione del contrasto
subordinata all'esame della legittimita' costituzionale della norma -
Ordinanza del giudice a quo - Motivazione in tal senso della rilevanza
della questione - Sufficienza. (Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23;
D. P. R. 26 aprile 1957, n. 818, art. 37, lett. b).
Assistenza e previdenza - Direttive e principi della legislazione
sociale vigente - Principio della continuita' del rapporto assicurativo
e della conservazione dei diritti quesiti - Impossibilita' obbiettiva
di effettuare il versamento dei contributi o la prestazione d'opera -
Irrilevanza ai fini della tutela assicurativa.
Legge 4 aprile 1952, n. 218, art. 37 - Conformita' all'orientamento
legislativo - Delegazione al Governo del potere di emanare norme
delegate e norme di coordinamento con la legislazione vigente - D.P.R.
26 aprile 1957, n. 818, art. 37, lett. b - Periodi di lavoro
subordinato all'estero non protetti ai fini assicurativi da convenzioni
o accordi internazionali - Esclusione dal computo del quinquennio ai
fini dell'accertamento dei requisiti contributivi per il diritto alla
pensione superstiti - Neutralizzazione del periodo - Esclusione di
illegittimita' costituzionale. (Costituzione, art. 76; legge 4 aprile
1952, n. 218; art. 37; D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, art. 37, lett.
b).
(061C0071)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.323 del 30-12-1961)
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