N. 71 SENTENZA 7 - 22 dicembre 1961

N. 71 SENTENZA 7 DICEMBRE 1961 Deposito in cancelleria: 22 dicembre 1961. Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 323 del 30 dicembre 1961. Pres. CAPPI - Rel. GABRIELI Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale - Contrasto circa l'applicabilita' al caso concreto della norma della cui legittimita' costituzionale si dubita - Risoluzione del contrasto subordinata all'esame della legittimita' costituzionale della norma - Ordinanza del giudice a quo - Motivazione in tal senso della rilevanza della questione - Sufficienza. (Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23; D. P. R. 26 aprile 1957, n. 818, art. 37, lett. b). Assistenza e previdenza - Direttive e principi della legislazione sociale vigente - Principio della continuita' del rapporto assicurativo e della conservazione dei diritti quesiti - Impossibilita' obbiettiva di effettuare il versamento dei contributi o la prestazione d'opera - Irrilevanza ai fini della tutela assicurativa. Legge 4 aprile 1952, n. 218, art. 37 - Conformita' all'orientamento legislativo - Delegazione al Governo del potere di emanare norme delegate e norme di coordinamento con la legislazione vigente - D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, art. 37, lett. b - Periodi di lavoro subordinato all'estero non protetti ai fini assicurativi da convenzioni o accordi internazionali - Esclusione dal computo del quinquennio ai fini dell'accertamento dei requisiti contributivi per il diritto alla pensione superstiti - Neutralizzazione del periodo - Esclusione di illegittimita' costituzionale. (Costituzione, art. 76; legge 4 aprile 1952, n. 218; art. 37; D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, art. 37, lett. b). (061C0071) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.323 del 30-12-1961)

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