N. 2 SENTENZA 23 - 30 gennaio 1962

N. 2 SENTENZA 23 GENNAIO 1962 Deposito in cancelleria: 30 gennaio 1962. Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 31 del 3 febbraio 1962. Pres. CAPPI - Rel. JAEGER Competenza della Corte costituzionale - Questione di legittimita' costituzionale relativa a norme abrogate - Rilevanza ai fini della decisione del giudizio a quo - Ammissibilita'. (Costituzione, art. 134). Prestazioni personali e patrimoniali - Costituzione, art. 23 - Interpretazione - Presuppone l'obbligatorieta' e la natura tributaria della prestazione - Discrezionalita' del potere dell'ente impositore "in base alla legge", previa determinazione legislativa di criteri, garanzie e limiti. (Costituzione, art. 23). Tributi locali - Artt. 195 T.U. 14 settembre 1931, n. 1175, e 332, quinto comma, T.U. legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383 - Tassa per l'occupazione di suolo pubblico e sovraimposizione - Denominazione legislativa della prestazione - Irrilevanza - Sostanziale natura tributaria - Applicabilita' dell'art. 23 della Costituzione - Preteso valore di limite al potere comunale di imposizione del fabbisogno finanziario dell'ente - Esclusione - Insufficiente garanzia per i singoli - Illegittimita' costituzionale. (Costituzione, art. 23). Leggi - Lavori preparatori - Intenzione del legislatore di adeguare le leggi ordinarie ai precetti costituzionali nelle varie materie - Non costituisce argomento valido per ammettere la legittimita' costituzionale di disposizioni che lo stesso legislatore ha ritenuto di dover sostituire. (062C0002) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.31 del 3-2-1962)

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