N. 2
SENTENZA 23 GENNAIO 1962
Deposito in cancelleria: 30 gennaio 1962.
Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 31 del
3 febbraio 1962.
Pres. CAPPI - Rel. JAEGER
Competenza della Corte costituzionale - Questione di legittimita'
costituzionale relativa a norme abrogate - Rilevanza ai fini della
decisione del giudizio a quo - Ammissibilita'. (Costituzione, art.
134).
Prestazioni personali e patrimoniali - Costituzione, art. 23 -
Interpretazione - Presuppone l'obbligatorieta' e la natura tributaria
della prestazione - Discrezionalita' del potere dell'ente impositore
"in base alla legge", previa determinazione legislativa di criteri,
garanzie e limiti. (Costituzione, art. 23).
Tributi locali - Artt. 195 T.U. 14 settembre 1931, n. 1175, e 332,
quinto comma, T.U. legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383 -
Tassa per l'occupazione di suolo pubblico e sovraimposizione -
Denominazione legislativa della prestazione - Irrilevanza -
Sostanziale natura tributaria - Applicabilita' dell'art. 23 della
Costituzione - Preteso valore di limite al potere comunale di
imposizione del fabbisogno finanziario dell'ente - Esclusione -
Insufficiente garanzia per i singoli - Illegittimita' costituzionale.
(Costituzione, art. 23).
Leggi - Lavori preparatori - Intenzione del legislatore di adeguare
le leggi ordinarie ai precetti costituzionali nelle varie materie - Non
costituisce argomento valido per ammettere la legittimita'
costituzionale di disposizioni che lo stesso legislatore ha ritenuto di
dover sostituire.
(062C0002)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.31 del 3-2-1962)
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