N. 19
SENTENZA 8 MARZO 1962
Deposito in cancelleria: 16 marzo 1962.
Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 78 del 24 marzo 1962
Pres. CAPPI - Rel. SANDULLI
Notizie tendenziose - Nozione - Divieto di pubblicazione e
diffusione - Art. 656 del Codice penale.
Liberta' di manifestazione del pensiero - Limiti - Responsabilita'
penale per il pensiero manifestato. (Costituzione, art. 21).
Ordine pubblico - Concetto - Riferimento all'ordine costituzionale
del regime democratico vigente - Mantenimento dell'ordine pubblico -
Costituisce finalita' immanente del sistema costituzionale - Diritti
costituzionalmente garantiti - Limiti - Legittimita' - Fattispecie -
Limite alla liberta' di manifestazione del pensiero costituito
dall'esigenza di prevenire e far cessare turbamenti dell'ordine
pubblico.
Notizie tendenziose - Art. 656 del Codice penale - Non contrasta
con l'art. 21 della Costituzione - Esclusione di illegittimita'
costituzionale. (Costituzione, art. 21; Cod. pen., art. 656).
Notizie tendenziose - Art. 656 del Codice penale - Divieto di
diffusione e di pubblicazione - Preteso contrasto con la liberta' di
associazione in generale e con quella di associazione in partiti
politici in particolare - Esclusione. (Costituzione, artt. 18 e 49;
Cod. pen., art. 656).
(062C0019)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.78 del 24-3-1962)
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