N. 32
SENTENZA 4 APRILE 1962
Deposito in cancelleria: 10 aprile 1962.
Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 99 del 14 aprile 1962
Pres. Cappi - Rel. Ambrosini
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale -
Ordinanza che lo promuove - Valutazione della rilevanza - Competenza
del giudice a quo - Sindacato della Corte costituzionale - Limiti.
(Legge 11 marzo 1953. n. 87, art. 23).
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale - T.U.
22 dicembre 1954, n. 1217, contenente disposizioni sulla disciplina
fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti
Non ha carattere meramente compilatorio e di perfezionamento tecnico -
Ha i requisiti formali e sostanziali dell'atto legislativo - Sindacato
della Corte costituzionale - Ammissibilita'. (Costituzione, art. 134;
legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, art. 1; legge 11 marzo
1953, n. 87, art. 23).
Leggi - Procedimento formativo - Costituzione, art. 72, quarto
comma - Disegni di legge di delegazione legislativa - Esame ed
approvazione diretta delle Camere - Obbligatorieta' - Distinzione di
vari tipi di delegazione - Irrilevanza.
Legge di delegazione - Scadenza del termine per l'esercizio, da
parte del Governo, della potesta' legislativa conferitagli - Fissazione
di un nuovo termine con una nuova legge - Delegazione legislativa -
Legge 29 ottobre 1954, n. 1073 - Approvazione in sede di Commissione
parlamentare - Illegittimita' costituzionale - T.U. 22 dicembre 1954,
n. 1217 - Illegittimita' costituzionale. (Costituzione, art. 72, quarto
comma).
(062C0032)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.99 del 14-4-1962)
☰
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.