N. 48
SENTENZA 29 MAGGIO 1962
Deposito in cancelleria: 7 giugno 1962.
Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 145 del 9 giugno 1962.
Pres. AMBROSINI - Rel. CASSANDRO
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale -
Valutazione della rilevanza dell'incidente di legittimita'
costituzionale ai fini della decisione del giudizio principale -
Competanza del giudice a quo - Riesame da parte della Corte
costituzionale - Limiti. (Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23).
Costituzione, art. 3 - Eguaglianza dei cittadini - Interpretazione.
Elezioni - T.U. 16 maggio 1960, n. 570, art. 102: inapplicabilita'
ai reati elettorali del beneficio della sospensione condizionale della
pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario
giudiziale - Non viola gli artt. 3 e 27 della Costituzione - Esclusione
di illegittimita' costituzionale.
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale -
Ordinanza del giudice a quo - Insufficiente precisazione del profilo di
illegittimita' della norma impugnata per contrasto con l'art. 27 della
Costituzione - Interpretazione della Corte.
(062C0048)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.145 del 9-6-1962)
☰
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.