N. 52
SENTENZA 5 GIUGNO 1962
Deposito in cancelleria: 14 giugno 1962.
Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 158 del 23 giugno 1962.
Pres. CAPPI - Rel. MANCA
Competenza della Corte costituzionale - Accertamento della
sussistenza dei presupposti processuali per l'instaurazione del
giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale - Carattere
giurisdizionale dell'organo che promuove il giudizio e incidentalita'
della questione rispetto ad un procedimento giurisdizionale -
Orientamento interpretativo della Corte in senso estensivo - Organi
elettivi degli enti autarchici - Assumono eccezionalmente carattere
giurisdizionale in sede di contenzioso elettorale - Costituzione di un
rapporto processuale - Necessita' - Ammissibilita' delle questioni di
legittimita' costituzionale sollevate in tale sede. (Legge
costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, art. 1; legge costituzionale 11
marzo 1953, n. 1, art. 1; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23; T.U. 16
maggio 1960. n. 570).
Elezioni Consiglio comunale di Ucria - Nota n. 12202 del 23
febbraio 1961 dell'Assessore regionale richiedente la dichiarazione di
decadenza del Sindaco ai sensi dell'art. 5, comma terzo, del Concordato
dell'11 febbraio 1929 tra lo Stato e la Santa Sede - Non presenta i
caratteri di un'istanza processuale di parte, ma e' manifestazione di
un potere di controllo amministrativo sostitutivo dagli organi comunali
- Costituzione di un rapporto processuale dinanzi al Consiglio comunale
- Insussistenza - Deliberazione del Consiglio con cui si promuove una
questione di legittimita' costituzionale in via incidentale - Atto in
sede non giurisdizionale - Inammissibilita' per difetto dei presupposti
processuali. (Decreto Pres. Reg. sic. 29 ottobre 1955 n. 6 art. 19).
Elezioni - Consiglio comunale di Ucria - Deliberazione di convalida
dell'elezione del Sindaco - Approvazione da parte dell'organo
provinciale di controllo - Successivo intervento dell'Assessore
regionale - Richiesta di nuova deliberazione consiliare dichiarativa
della decadenza del Sindaco per la causa di ineleggibilita' prevista
nell'art. 5, comma terzo, del Concordato tra lo Stato e la Santa Sede -
Diffida al compimento dell'atto - Questione di legittimita'
costituzionale sollevata con deliberazione consiliare adottata non in
sede contenziosa - Inammissibilita'.
(062C0052)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.158 del 23-6-1962)
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